Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4343/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/03/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI GANGI LAVINIA pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
Controparte_2
Avv. MILITO PAGLIARA DRINGA avv. Di Gangi sost.
CP_3
Avv. DI PIETRO UGO Avv. Cuomo sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4343 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Lavinia Di Parte_1 C.F._1
Gangi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTE
E
( ), domiciliato presso il difensore avv. Ugo CP_3 CodiceFiscale_2
Di Pietro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATO
E
(c.f ) in persona del l.r.p.t. domiciliata presso il Controparte_2 P.IVA_1
difensore avv. Dringa Milito Pagliara che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6135/2020 resa in data 15.04.2020 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 1.9.2020 ha proposto appello
contro
Parte_1
la sentenza n.6135/2020 pubblicata in data 15.4.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.11660/2015, promosso da CP_3
nei confronti di , e .
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “ ha CP_3
convenuto in giudizio , la e il Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
2
[...] chiedendo accertarsi la responsabilità di nella causazione del sinistro stradale Parte_1 verificatosi in Roma, alla via Appia Pignatelli, all'altezza del numero civico 137 e per l'effetto condannarsi la e il al risarcimento dei Controparte_2 Controparte_1
danni subiti. A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che in data 21.03.2012, mentre era alla guida del ciclomotore Kimko Agility, targato DM67292, percorrendo via Appia
Pignatelli, veniva superato dal veicolo Fiat Palio targato CD071NZ di proprietà del e condotto da , il quale successivamente poneva in essere Controparte_1 Parte_1 una repentina manovra di svolta a destra, tagliando la strada all'attore e determinando l'impatto tra i due veicoli. Dal sinistro derivavano all'attore danni patrimoniali e non patrimoniali, che non venivano ristorati nonostante la richiesta stragiudiziale inviata alla società di assicurazioni. ha quindi chiesto la condanna del CP_3 Controparte_1
e della al risarcimento integrale dei danni subiti, quantificati
[...] Controparte_2
in complessivi euro 121.761,00, nonché la condanna della ai sensi Controparte_2 dell'art. 96 c.p.c. ha chiesto il rigetto della domanda proposta da , Parte_1 CP_3 ritenendo la causazione del sinistro integralmente ascrivibile alla condotta dell'attore. Il convenuto ha chiesto altresì la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il CP_1
difesa ha eccepito la prescrizione della pretesa, della quale nel merito ha chiesto il
[...]
rigetto ritenendola infondata. In via subordinata, il convenuto ha chiesto di essere garantito dalla La ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_2 Controparte_2 proposta dall'attore in quanto infondata”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di CP_3 Pt_1
del e della nonché sulle domande
[...] Controparte_1 Controparte_2
proposte dal difesa nei confronti della ogni diversa Controparte_1 Controparte_2
istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: condanna il e Controparte_1
la in solido tra loro al pagamento in favore di della Controparte_2 CP_3
somma di euro 17.865,75, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino alla data del sinistro (21.03.2012) e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice
FOI elaborato dall'Istat; condanna , il e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro al rimborso delle spese legali in favore dell'attore liquidate in euro
[...]
786,00 per esborsi e in euro 4.800,00 per compensi oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario nei limiti di cui in motivazione;
condanna la al rimborso in favore del delle somme Controparte_2 Controparte_1 eventualmente corrisposte in favore dell'attore in forza dei capi che precedono;
pone le spese della ctu a carico dei convenuti”.
3 § 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “L'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata e deve pertanto essere rigettata. In tema di Controparte_1
responsabilità per danni da circolazione di veicoli a motore, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed eventualmente del conducente, comporta che, ai fini della prescrizione del diritto risarcitorio, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, in applicazione del principio sancito nell'art. 1310 cod. civ., che estende a tutti i debitori solidali dell'obbligazione l'efficacia interruttiva della prescrizione, derivante da qualunque atto compiuto nei confronti di uno di essi (Cass. n. 14636/2014). Nella specie il sinistro si è verificato il 21.03.2012 e il danneggiato ha interrotto il termine di prescrizione il 19.02.2014, data in cui la ha ricevuto la prima richiesta di Controparte_2 risarcimento (cfr. all. 6 fascicolo dell'attore).
L'atto introduttivo del giudizio risulta notificato al in data Controparte_1
10.02.2015.
Ne discende che, al momento dell'introduzione del giudizio, il termine di prescrizione –a prescindere dalla contestata applicabilità del termine biennale o del termine di cinque anni
-non era ancora decorso. L'eccezione deve pertanto essere rigettata. Nel merito, all'esito dell'istruttoria svolta può ritenersi accertata la dinamica del sinistro. Dalla pacifica allegazione delle parti coinvolte emerge che in data 21.03.2012, verso le ore 10,00, il e il percorrevano via Appia Pignatelli nel medesimo senso di marcia e che CP_3 Pt_1
l'impatto è avvenuto all'esito del tentativo di svolta a destra compiuto dalla vettura condotta da . Dalla relazione redatta dagli agenti della polizia di Roma Capitale emerge Parte_1
che il sinistro è avvenuto circa alle ore 10,00, in un tratto di strada rettilineo, con condizioni metereologiche di tempo sereno e visibilità buona. Il teste , che si trovava Testimone_1 alla guida veicolo che seguiva quello condotto da , ha dichiarato: “io ero già Parte_1
fermo con la macchina e ho visto il motorino arrivare a forte velocità sulla destra, mi ero fermato per aspettare che terminasse la manovra la macchina condotta dal che mi Pt_1 precedeva”. Nessun elemento di prova ha confermato la tesi dell'attore, per la quale poco prima dell'impatto il convenuto aveva iniziato una manovra di sorpasso del motociclo sulla sinistra, per poi eseguire una repentina manovra di svolta a destra tagliando di fatto la strada al e rendendo inevitabile l'impatto. L'attore di contro, per come riferito dal CP_3
teste , sopraggiungeva dalla medesima direzione di marcia e tentava di compiere Tes_1
una non consentita manovra di sorpasso dei veicoli (quello condotto dal e quello Pt_1
condotto dal ) sulla destra. Va al riguardo osservato, stante la contestazione Tes_1
4 sollevata dall'attore, che dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi probatori idonei ad incidere negativamente sulla credibilità del teste;
in particolare la circostanza Tes_1 che il teste fosse, all'epoca dei fatti, un collega del convenuto non costituisce di per sé Pt_1
circostanza idonea ad escludere la veridicità delle dichiarazioni rese (non è emerso peraltro il vincolo di amicizia, solidarietà e condivisione d'intenti che, secondo la tesi dell'attore, legherebbe il teste al convenuto –cfr. pag. 5 della memoria di replica), costituendo anzi elemento di riscontro della sua presenza sul luogo del sinistro, considerato che anche il
, nella qualità di appuntato dei carabinieri era diretto presso la medesima area Tes_1
militare sita in via Appia Pignatelli n. 137 (cfr. le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
allegate al verbale redatto dagli agenti di Roma Capitale intervenuti nell'immediatezza del sinistro). Di contro, risulta accertato che al momento dell'urto l'auto aveva già iniziato la manovra di svolta, per come emerge dal punto di impatto, ubicato sullo sportello anteriore destro (cfr. la documentazione fotografica prodotta dall'attore e dal convenuto ). Parte_1
L'attore nonostante le buone condizioni di visibilità, il tratto di strada rettilineo, la presenza di un cartello stradale che segnalava il possibile transito in uscita di automezzi in servizio di emergenza (cfr. la documentazione fotografica in atti e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso che ha precisato che il segnale era ubicato circa CP_3
cento metri prima) nonché il veicolo fermo dietro quello del non riusciva ad evitare Pt_1
l'impatto.
Ne discende che la velocità tenuta dal senz'altro non era adeguata allo stato e alle CP_3
condizioni dei luoghi (in tal senso anche le dichiarazioni rese dal teste ). Dagli Tes_1 accertamenti effettuati nell'immediatezza del sinistro l'attore è poi risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti (cannabinoidi). Va tuttavia evidenziato le medesime circostanze del sinistro e in particolare l'andamento rettilineo della strada e le buone condizioni di visibilità suggeriscono che l'attore abbia iniziato la manovra di svolta senza sincerarsi della presenza di veicoli che sopraggiungevano da dietro. Il sinistro deve quindi essere ascritto, almeno in parte, anche alla condotta imprudente del convenuto, che ha posto in essere la manovra di svolta senza adottare tutte le dovute cautele.
Deve pertanto concludersi che la responsabilità del sinistro sia ascrivibile alla concorrente responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, nella misura del 40% a carico del convenuto, per avere compiuto una manovra di svolta a destra senza verificare preventivamente la presenza di veicoli provenienti dallo stesso senso di marcia, nella misura del 60% a carico dell'attore, per avere posto in essere una non consentita manovra di sorpasso sulla destra, tenendo altresì una velocità non adeguata allo stato dei luoghi. Per quanto concerne la quantificazione del danno patito dall'attore, la CTU ha evidenziato con
5 chiarezza la sussistenza di postumi invalidanti permanenti, conseguenza del sinistro e segnatamente: “esiti di frattura ossa nasali, etmoide e seno mascellare sin. e del pavimento orbitale, trattate chirurgicamente, con minima alterazione del profilo nasale e lievi difficoltà respiratorie. Anosmia”. Tali postumi sono inquadrabili in termini di danno biologico, secondo quanto chiarito dal ctu, nella misura del punto di invalidità del 13%. L'attore ha tuttavia dichiarato di volersi sottoporre ad un intervento di rinosettiplastica, chiedendo il rimborso delle relative spese. Il ctu ha evidenziato che l'invalidità permanente accertata, per effetto del prospettato intervento chirurgico, deve essere ridotta all'11% Il consulente ha altresì evidenziato un danno biologico da invalidità temporanea al 100% per giorni 30 e al 50% per giorni 30. L'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in senso ampio, sia quale conseguenza della lesione permanente dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico-legale, sia quale conseguenza delle medesime lesioni in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva". Per quantificare tale danno occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato e alla gravità della lesione, applicando a tal fine, le Tabelle in suo presso il Tribunale di Roma. Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa tuttavia che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di
Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass.
n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr.
Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in
6 quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano
è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva. Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale. In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte. Nella specie, avendo riguardo alla citata tabella del Tribunale di Roma, considerata l'invalidità dell'11% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 18 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari alla somma di euro 23.597,38 già attualizzata in base alla tabella del 2019. Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la predetta tabella prevede un valore attualizzato di euro 110,60 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. Poiché è accertata una durata della suddetta
7 invalidità temporanea in 30 giorni al 100% e di ulteriori 30 giorni al 50%, tale danno è quantificato, rispettivamente, in euro 3.318,0 (110,60 x 30 = 1.424,7) e in euro 1.659,00
(50% di 110,60 = 55,30; 55,30 x 30 = 1.659,00). A titolo di danno non patrimoniale spettano, dunque, euro 28.574,38 (23.597,38+ 3.318,0 +1.659,00). Deve essere altresì riconosciuto il danno morale (sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale) inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (in base alle tabelle romane che riconoscono l'autonoma risarcibilità, secondo una impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016).
Deve a tal fine tenersi conto da un lato della natura della lesione e può farsi ricorso alla prova presuntiva, in base a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti umani in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore, anche in considerazione delle ricadute estetiche delle lesioni, e dall'altro del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari (anche chirurgici) a cui si è dovuto e si dovrà sottoporre il danneggiato, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Alla luce delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, il danno morale subito dall'attore va pertanto liquidato mediante un aumento del danno non patrimoniale dell'ulteriore somma di euro 5.700,00. A titolo di danno non patrimoniale spetta pertanto all'attore la somma complessiva di euro 34.274,38. A tale importo deve essere aggiunto il danno patrimoniale che subirà l'attore a causa dell'intervento di rinossetoplastica al quale si sottoporrà, per il quale dovrà sostenere un esborso di euro 8.500,00 (cfr. la relazione di ctu in atti). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che: “Il risarcimento del danno consistente nelle spese mediche che la vittima di lesioni personali dovrà sostenere per eliminare i postumi permanenti da esse derivati è dovuto anche quando, al momento della liquidazione, la vittima non le abbia ancora sostenute, a nulla rilevando che sia trascorso un rilevante lasso di tempo dal momento dell'illecito” (Cass. n. 10616/2012). Deve poi essere valutato il costo dell'attività stragiudiziale, per la quale l'attore ha chiesto il rimborso della somma di euro 7.000,00. Tuttavia, le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi (Cass. n.
6422/2017; cfr. altresì Cass. S.U. 16990/2017). Il D.M. 55/2014 prevede per l'attività stragiudiziale svolta nelle controversie, quale quella per cui è causa, di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, un compenso medio di euro 1.890,00. In considerazione della natura e alla complessità delle questioni giuridiche sottese all'attività stragiudiziale svolta si ritiene congrua la liquidazione degli onorari nella misura media di euro 1.890.00.
L'ammontare complessivo del risarcimento dovuto in favore dell'attore ammonta pertanto
8 ad euro 44.664,38. Per effetto dell'accertato concorso di colpa i convenuti devono essere condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
17.865,75 (pari al 40% di euro 44.664,38) oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino alla data del sinistro in base all'indice FOI elaborato dall'Istat e successivamente annualmente rivalutata.
Deve altresì essere accolta la domanda di garanzia proposta dal e la Controparte_5
società di assicurazione deve essere condannata a rimborsare al convenuto le somme eventualmente corrisposte all'attore. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base a valori prossimi ai parametri medi previsti dal dm n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, e pertanto in complessivi euro 4.800,00 (di cui euro 860,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase istruttoria ed euro 1.600,00 per la fase decisoria) segue la soccombenza dei convenuti. Al riguardo si osserva che il legale dell'attore, avv. Giovanni
Calcagni, si è dichiarato antistatario, mentre analoga dichiarazione non risulta svolta dall'altro procuratore, avv. Ugo Di Pietro, costituito in data 23.09.2016, a seguito della rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. Laura Pastorelli.
Tanto premesso, tenuto conto della natura dell'attività svolta, delle questioni giuridiche trattate, degli atti processuali depositati, della partecipazione alle singole udienze, si liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario a titolo di onorari –da detrarsi dall'importo complessivo sopra determinato. la somma di euro 2.400,00, oltre alle spese vive sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa, considerato che l'avv. Di Pietro risulta costituito solo in data 23.09.2016 dopo l'instaurazione del giudizio. Le difficoltà sottese all'accertamento di fatto sul quale si basa la decisione e l'accoglimento della domanda dell'attore in misura sensibilmente inferiore alla pretesa complessivamente azionata impongono il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da
L'esito del giudizio impone anche il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. CP_3 proposta da ”. Parte_1
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa ed in riforma della sentenza n.6135/2020 (R.G. 11660/2015) emessa dal Tribunale di Roma in data 27.03.2020 e pubblicata in data 15/04/2020, non notificata;
1. in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella produzione del sinistro CP_3
avvenuto in Roma il 21.03.2012; Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di
9 giudizio”.
§ 6. — costituitosi con comparsa depositata il 14.12.2020 ha resistito al CP_3 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “1. Dato atto di quanto sopra, ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile l'atto di citazione notificato il
01.09.2020 ad istanza del Sig. , nonché, ritenere e dichiarare la nullità del Parte_1 predetto atto, oltre che all'atto depositato da ed in ogni caso, rigettare Controparte_2
tutte le richieste delle controparti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui sopra.
2. Emettere a carico del Sig. e di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore ed in favore del convenuto, Sig. CP_3
ogni e qualsiasi altra statuizione, ordine e condanna, comunque attinente e
[...]
conseguente alla fattispecie in esame ed a quanto esposto nella superiore narrativa e ciò anche se dovesse mancare formulazione di specifica conclusione.
3. Condannare
l'appellante Sig. e in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_2
pro tempore ed in favore del convenuto, Sig. al pagamento di spese, diritti ed CP_3
onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali così come per legge”.
Nel contrastare le argomentazioni avversarie l'appellato deduceva, in particolare, che non era stato assolutamente riscontrato che al momento dell'urto egli aveva assunto stupefacenti ed in ogni caso che egli guidasse in stato d'alterazione causato da tale assunzione, peraltro escluso, essendo stato assolto da tale imputazione con sentenza n. 17015 del 16.11.2016 del
Tribunale penale di Roma.
§ 7. - costituitasi con comparsa depositata l'11.11.2020 ha resistito al Controparte_2
gravame e spiegato appello incidentale, con medesime motivazioni dell'appello principale, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'appello principale proposto dal Sig. e, Parte_1
per l'effetto, rigettata ogni avversa domanda risarcitoria, condannare il Sig. CP_3
a restituire a quanto da questa corrisposto in esecuzione della Controparte_2
sentenza di primo grado, come indicato in premessa. Con vittoria di spese ed onorari oltre
IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 8. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. - L'appello principale è articolato in sostanziale unico motivo vertente sulla corretta ricostruzione dei fatti e sulla effettiva dinamica del sinistro.
Con esso l'appellante ha evidenziato che le argomentazioni poste a base della decisione del giudice di primo grado risultavano confuse e contraddittorie, deducendo che il sinistro era stato provocato unicamente dalla condotta irresponsabile ed imprudente del che si CP_3
10 era posto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, inoltre che la decisione si basava, unicamente, sulle dichiarazioni rilasciate dalle parti coinvolte e dal testimone
[...]
, nonché sulla relazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia di Roma Tes_1
Capitale, non essendosi tenute in considerazione le produzioni fotografiche effettuate dalla municipale.
Ricostruiva quindi la dinamica del sinistro evidenziando che in data 21.03.2012, mentre era alla guida della Fiat Palio tg.CD071NZ, di proprietà del , procedendo Controparte_1
in Via Appia Pignatelli in direzione Roma Centro, mantenendo la destra della carreggiata, ai sensi dell'art.143 c.d.s. ed azionando, poco prima di giungere all'altezza del civico n. 137, all'incirca 150 metri prima, l'indicatore destro di direzione per segnalare ai veicoli che giungevano da tergo, la propria volontà di svoltare a destra, giunto all'altezza del civico n.137, rallentava, per poi arrestare la marcia del proprio veicolo, quindi intraprendeva, molto cautamente, la manovra di svolta a destra.
Evidenziava che nel frangente sopraggiungeva a velocità sostenuta, il alla guida del CP_3
proprio motociclo Kymco, sorpassando, prima sulla destra il veicolo militare condotto dal teste , anch'egli con l'indicatore di direzione destro previamente azionato, Testimone_1
quindi successivamente, a velocità sostenuta sorpassava, sempre sul lato destro, il veicolo da sé condotto che nel frattempo aveva iniziato, molto lentamente, la manovra di svolta a destra per entrare all'interno del civico n.137, mentre la forte velocità sostenuta dal CP_3
non gli aveva consentito di arrestare la marcia, con il conseguente impatto contro lo sportello anteriore destro del veicolo militare.
Chiedeva pertanto attribuirsi la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al CP_3
evidenziando inoltre che il giudice gli aveva negato il risarcimento ex art. 96 c.p.c. per la sola circostanza di averlo condannato al risarcimento dei danni subiti dalla controparte oltre alla corresponsione delle spese processuali, seppur fosse stato attribuito il 60% di responsabilità all'attore ed il 40% a sé, avendo oltretutto subìto un procedimento penale per lesioni colpose, poi archiviato.
§ 10. – Tali i motivi d'appello, le difese e rispettive conclusioni delle parti, osserva il
Collegio che i motivi d'appello tanto principali quanto incidentali, sono infondati, avendo il giudice di primo grado condivisibilmente motivato in punto di riparto di responsabilità evidenziando che “in particolare l'andamento rettilineo della strada e le buone condizioni di visibilità suggeriscono che l'attore abbia iniziato la manovra di svolta senza sincerarsi della presenza di veicoli che sopraggiungevano da dietro. Il sinistro deve quindi essere ascritto, almeno in parte, anche alla condotta imprudente del convenuto, che ha posto in essere la manovra di svolta senza adottare tutte le dovute cautele”.
11 Trattasi di motivazioni adeguate alla rappresentazione dei luoghi essendo avvenuto il sinistro in strada rettilinea in piena visibilità, di giorno, tanto da consentire all'appellante principale prima di intraprendere la svolta, di potersi sincerare mediante lo specchietto retrovisore del sopraggiungere del motociclo Kymco.
La S.C. con sentenza n.2772 del 1972 ha infatti osservato che il conducente di un veicolo, che si accinge ad effettuare una svolta ha l'obbligo di controllare, come regola di comune prudenza, la strada a tergo, anche quando per il veicolo sopraggiungente esista divieto di sorpasso.
A tale riguardo giovi richiamare anche Cass.civ.n.30089 del 2024, per cui, in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento.
Secondo l'art.154 del codice della strada inoltre i “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.” Inoltre “3. I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata”.
Orbene nel caso di specie – proprio per quanto visibile dalle fotografie in atti - il conducente dell'autovettura non risulta essersi attenuto a tali prescrizioni, soprattutto quella del tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, potendosi ciò riscontrare dal posizionamento delle ruote posteriori sulla strada, inoltre più che verosimilmente non ha utilizzato o non adeguatamente utilizzato prima di effettuare la svolta lo specchietto retrovisore di destra. Dunque, il primo giudice risulta aver adeguatamente ripartito la responsabilità nell'occorso comunque posta in via preminente in capo al CP_3
Quanto alla circostanza che questi fosse alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti valga quanto osservato nella sentenza penale prodotta dal con cui il giudice penale CP_3
lo aveva assolto dal reato di guida in stato di alterazione da assunzione di stupefacenti,
12 evidenziando che non vi era prova che l'uso di cannabis, peraltro riconducibile ai giorni precedenti, avesse inciso sulle capacità di guida dell'appellato.
Passando infine alla mancata applicazione dell'art.96 c.p.c. da parte del primo giudice deve osservarsi che la parziale soccombenza non poteva comportare la condanna del per CP_3
cd. lite temeraria.
Sul punto si rimanda a Cass.civ.n.13181 del 1992 e ss. conformi per cui la responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una forma particolare di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, per modo che non può farsi luogo all'applicazione della norma predetta quando siano riconosciute, sia pure parzialmente, le ragioni fatte valere dalla parte
(venendo in tale ipotesi a mancare il presupposto della totale soccombenza, peraltro accompagnata da un particolare stato soggettivo nel caso di specie neppure comprovato).
In conclusione, tanto l'appello principale quanto quello incidentale debbono essere rigettati
§ 11. – Le peculiarità del caso e comunque la complessità sussistente nella ricostruzione della dinamica del sinistro inducono in ogni caso alla integrale compensazione delle spese di lite.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 1.9.2020, e sull'appello incidentale proposto da Controparte_2
avverso la sentenza n.6135/2020 resa in data 15.04.2020 dal Tribunale di Roma, così
[...]
provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Rigetta l'appello incidentale.
3) Compensa integralmente le spese di lite.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante principale e dell'appellante Parte_1
incidentale . Controparte_2
Roma, 12.03.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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