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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7299 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3512 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 riunita alla causa civile in grado d'appello r.g.n.3551/2018, vertenti
TRA
( ), domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1 il difensore avv. Lorenzo Locatelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE nel proc.n.3512
E
( , domiciliata Parte_2 CodiceFiscale_2 presso il difensore avv. Maria Moscogiuri che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. Mariani Tiziano che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Pellegrini Andrea, giusta procura in atti.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
1 E
(c.f. ), già Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Ernesto Grandinetti che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA nel proc.n.3512
APPELLANTE nel proc.n.3551
OGGETTO: appello contro la sentenza n.2292/2018 pubblicata in data 1.02.2018 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 4.05.2018 il dott. Parte_1 ha proposto appello contro la sentenza n.2292/2018 pubblicata in data
[...]
1.02.2018 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.44335/2013, promosso da nei confronti del Parte_2 dott. e della con chiamata in causa della Parte_1 Controparte_2
da parte del sanitario. Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_2 dinnanzi a questo Tribunale il Dott. nonché la Parte_1 [...] per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito Controparte_3 dell'intervento di tiroidectomia totale eseguito sulla persona dell'attrice in data
13.10.2010.
Parte attrice deduceva che: a seguito di un primo contatto con il in Parte_1 data 24.09.2010 nel quale era stata sottoposta a ecografia tiroidea deponente per un ingrossamento dei lobi tiroidei, una diffusa accentuazione della vascolarizzazione globale della ghiandola nonché presenza di linfonodi le era stata diagnosticata una forma di tireopatia cronica;
nonostante dalle analisi del sangue pre-operatorie era emerso uno stato di infiammazione -ves alta- il aveva proceduto in data 13.10.2010 presso la Parte_1 Controparte_3 all'intervento di tiroidectomia totale al cui risveglio l'attrice si era ritrovata
[...] in stato di arresto respiratorio;
dagli esami specifici successivi si era evidenziata la presenza di un edema interessante tutte le mucose fino alle corde vocali con ipomobilità bilaterale;
nonostante le evidenti complicanze post operatorie – gravi difficoltà respiratorie dovute a stenosi laringea, forte dispnea con problemi di
2 afonia – la era stata precocemente dimessa in data 23.10.2010; atteso Parte_2 il perdurare delle complicazioni in data 3.11.2010 l'attrice si era rivolta al
ove riscontrata la paralisi dovuta alla lesione dei nervi, Controparte_4 era stata sottoposta ad intervento di tracheotomia III anello tracheale. Parte attrice sosteneva alla luce dell'assenza delle lesioni ricorrenziali prima dell'intervento che era stata proprio l'errata manovra operatoria praticata dal sanitario – inesatta individuazione dei nervi interessati e lesione degli stessi – a causare i danni oggi lamentati per i quali la paziente era stata costretta a sottoporsi a un travagliato iter operatorio presso altri nosocomi segnato da successivi interventi protrattisi sino al 2012 che le hanno causato allo stato una invalidità civile al 67% riconosciuta dalla Lamentava Parte_3 infine la mancata informazione circa la possibilità di emendare al problema iniziale attraverso terapie alternative al trattamento chirurgico.
Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei danni quantificati complessivamente in € 711.713,00 con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva il Dottor sostenendo in primis la corretta scelta Parte_1 del trattamento chirurgico anche alla luce delle condizioni della paziente al momento del ricovero la quale dopo essere stata in cura per ben 5 anni da altro specialista a causa dei problemi di dispnea e disfagia si era rivolta infine al con una diagnosi di gozzo tiroideo multinodulare che avrebbe reso Parte_1 particolarmente difficile l'individuazione di eventuali formazioni maligne tramite esame istologico ed eventuali terapie alternative al trattamento chirurgico per il quale peraltro aveva prestato adeguato consenso. Riguardo le concrete modalità tecnico-operative rivendicava l'assoluta correttezza delle stesse in relazione alle linee guida – come confermato dalla revisione del pezzo istologico asportato, richiesta dal ove non si erano evidenziate lesioni di alcuna sorta – Parte_1 sostenendo inoltre come laddove si fosse verificato un danno la paralisi sarebbe dovuta insorgere immediatamente e non progressivamente come nel caso de quo contestando inoltre la mancata allegazione da parte della di prove atte Parte_2
a dimostrare il nesso di causalità.
Chiedeva pertanto preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' ai fini della manleva;
in via principale il rigetto della Controparte_1 domanda attorea.
Si costituiva la sostenendo il corretto operato del Controparte_3 chirurgo in merito alla scelta e all'esecuzione dell'intervento nonché l'assenza di
3 prova da parte dell'attrice circa il nesso di causalità tra l'operazione e i danni lamentati anche in considerazione delle pregresse patologie della stessa.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata
l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità.
Si costituiva l' associandosi nel merito alle difese Controparte_1 spiegate dal proprio assicurato e sostenendo in riferimento al rapporto assicurativo l'inoperatività della polizza in questione per violazione dell'art.18
c.g.a. relativo al consenso informato e in ogni caso l'operatività della stessa solo
a secondo rischio.
Concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda di manleva eventualmente proposta dalla nei confronti del sempre CP_3 Parte_1 in via principale il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata in caso di riconoscimento di profili di responsabilità la dichiarazione di una responsabilità quantomeno solidale della clinica;
in ogni caso la dichiarazione di inoperatività della polizza per le ragioni spiegate;
l'ulteriore accertamento subordinato della ripartizione del rischio;
in gradato subordine la violazione dell'obbligo di salvataggio ex art.1914 c.c.; infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni in relazione alla copertura assicurativa.
La causa -istruita con la produzione documentale e la ctu medico legale- veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in data
2.11.17 con la concessione dei termini ex art 190 cpc.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna e la Parte_1 [...] in solido al pagamento risarcitorio in favore di Controparte_3 Parte_2
di € 446.514,3 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione
[...] della sentenza al saldo;
-condanna in solido e la Parte_1 [...] al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 Parte_2
che liquida per le varie fasi processuali in €12.000,00 per esborsi ed
[...]
€ 1.500,00 per spese oltre accessori come per legge da distrarsi;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico in solido di e la Parte_1 CP_3
-ripartisce in parti uguali nel lato interno dell'obbligazione la
[...] responsabilità tra e la - Parte_1 Controparte_3 dichiara il diritto di ad essere manlevato dalla Parte_1 CP_1
-per la propria quota di responsabilità- di quanto sarà chiamata a
[...]
4 pagare in esecuzione della presente sentenza.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Nel merito la domanda
è in parte fondata e deve accogliersi nei termini che seguono. Giova premettere che ai fini della configurabilità della responsabilità medica invocata a sostegno dell'avanzata pretesa risarcitoria è necessario dimostrare che il sanitario della casa di cura evocata non abbia rispettato il dovere di diligenza su di loro incombente in relazione alla specifica attività esercitata ex art 1176 comma 2
c.c..
Di tale eventuali errori è chiamata senz'altro a rispondere anche la struttura sanitaria trattandosi di operato dei propri ausiliari necessari ex art 1228 c.c. Ne consegue che la clinica è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche latu sensu alberghiere che a quelle eventualmente imputabili all'operato dei propri medici, ancorché non legati alla stessa da vincolo di lavoro subordinato (Cass.
n.13953/07, Cass.n.8826/07, Cass.n.1620/12). A prescindere poi dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e della qualificazione della responsabilità del sanitario come extracontrattuale ovvero contrattuale per “contatto sociale” tra il paziente ed il sanitario nonché la struttura ove lo stesso si trova ad operare, occorre che venga provato
l'inadempimento o l'inesatto adempimento del medico.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito come debba essere ripartito
l'onere probatorio tra le parti: incombe, infatti, in ossequio al principio di vicinanza della prova sul danneggiato, l'onere di allegazione dell'inadempimento del medico, ovvero dell'inesattezza dell'adempimento dovuta a negligenza o imperizia, mentre grava sul sanitario provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione. (Cass.n.11488/04).
In particolare il paziente deve provare l'esistenza del contatto e allegare
l'inadempimento consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove patologie per l'effetto dell'intervento, ovvero il nesso causale;
mentre resta a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova della diligenza della prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche del caso. (Cass n.12274/11).
Orbene, nel caso in esame, parte attrice ha dimostrato per tabulas il titolo da cui emerge l'obbligazione dei convenuti, ovvero la circostanza dell'intervento
5 tiroidectomia totale eseguito in data 13.10.10 dal dott. su diagnosi di Parte_1 tiroide cronicizzata (all.2 citaz.).
Ha altresì allegato nelle immediatezze del post-operatorio l'insorgenza di un arresto respiratorio ed edema diffuso sino alle corde vocali risultate ipomobili
(all. 2 citaz.).
Ha allegato poi la persistenza di disturbi respiratori ovvero dispnea nonché disfonia e disfagia per liquidi, tanto da doversi recare presso diverse strutture ospedaliere ove sottoposta a tracheotomie -rimosse definitamente a seguito di vari interventi- e riscontrata paralisi ricorrenziale bilaterale delle corde vocali per lesione dei nervi laringei (doc.3,4,7,12,14,18,20,21,22 citaz.).
Ha infine dedotto come i postumi reliquati -consistenti in disfonia e disfagia- siano ricollegabili all'operato medico, per avere intempestivamente proceduto all'intervento pur in presenza di processo infiammatorio in corso come da analisi eseguite e per avere operato senza precedentemente individuare ed isolare i nervi laringei.
D'altra parte, i convenuti hanno dedotto la correttezza del loro operato, deducendo come parte degli esiti fossero già preesistenti.
Ciò premesso la ctu medico legale unitamente ai chiarimenti del ctu in udienza- analitica nella valutazione della documentazione clinica e approfondita all'esame obiettivo- ha consentito al Tribunale di accertare alcune censure nell'operato medico.
Occorre preliminarmente evidenziare nel caso di specie che in tema di responsabilità medica la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente cui anzi -in ossequio al principio di vicinanza della prova- è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (Cass. 6209/16).
Ebbene è evidente come nell'operazione in esame centralità per la correttezza della procedura esecutiva risiedeva proprio nell'individuazione in sede ed isolamento dei nervi laringei prima della eradicazione della ghiandola tiroidea, e ciò proprio al fine di scongiurare quel rischio seppur minimo (2%) di lesione delle corde vocali infatti occorsa.
6 Di tale preliminare e imprescindibile attività da effettuarsi dopo l'incisione e prima della escissione -data presuntivamente per scontata dal ctu a chiarimenti
(cfr. verbale udienza del 31.03.16) - nella cartella clinica non vi è traccia sebbene come indicato dal ctu sia prassi per gli operatori fornirne indicazione nella descrizione di intervento.
Al contrario nella scheda di intervento viene riportata dal chirurgo la incisione, la repertazione e la eradicazione, senza alcuna descrizione della ricerca/individuazione dei nervi e isolamento degli stessi.
Ebbene questa grave omissione descrittiva non consente affatto -contrariamente a quanto scientificamente adombrato dal ctu a chiarimenti secondo cui senz'altro i nervi sarebbero stati isolati altrimenti non sarebbe stato possibile eradicare la ghiandola- di ritenere che tale procedura sia stata invece eseguita tanto che è effettivamente occorso il rischio della lesione allo stato non semplicemente ritenibile uno stupor attesi i postumi reliquati nell'immediatezza (edema esteso su tutta la mucosa fino alle corde vocali e ipomobilità corde vocali all. 2 citaz. fibolaringoscopia del 15.10.10).
Come poi chiarito dal ctu il mancato isolamento dei nervi determina un aumento del rischio di lesione (20%), pericolo che non può certamente gravare sul paziente.
Non può dunque allo stato non ritenersi -attesa la lacunosità della cartella sul punto come sopra motivato- come sia molto più probabile che non, che gli esiti disfunzionali respiratori (nell'immediato tanto da somministrare cortisone e poi emendati a seguito di diversi interventi) e vocali (riscontro immediato di edema e ipomobilità delle corde vocali) siano dipesi da una non corretta esecuzione della procedura come da scheda d'intervento in cartella (doc.2 citaz.).
A ciò si aggiunga che alla sig.ra non sono stati prospettati Parte_2 adeguatamente i rischi/complicanze collegati all'intervento, essendo in cartella presente un modulo prestampato di consenso assolutamente carente e aspecifico senza alcuna indicazione delle possibilità teraupetiche -trattandosi comunque di un intervento in elezione- e dei pericoli connessi.
Ne consegue che -in violazione dell'obbligo di informazione gravante sui sanitari- alla paziente è stata sottratta una possibilità di scelta consapevole (Cass.
n.24074/17).
Per quanto sopra il dott. e la -responsabili Parte_1 Controparte_3 ciascuno al 50% nel lato interno dell'obbligazione- debbono risarcire in solido i
7 danni cagionati all'attrice.
Con riferimento al danno biologico la ctu ha correttamente individuato nella misura del 40% il grado di invalidità permanente.
Invero all'esame obiettivo permangono esiti eziologicamente ricollegabili all'intervento non solo di disfonia modesta, ma anche di disfunzionalità respiratoria con distress per utilizzo dei muscoli respiratori accessori sternocleidomastoidei (seppur a seguito di laser e tracheotomie si è ricostituito uno spazio respiratorio sufficiente) e di saltuaria disfagia (allo stato non preesistenti in quanto non vi è traccia degli stessi in anamnesi), nonché esiti cicatriziali non normalmente attendibili giacché ricollegabili alle tracheotomie subìte e necessarie per emendare le complicanze.
A ciò debbono aggiungersi 143 gg. di ita indicati in perizia tenuto conto dei necessari ricoveri per interventi volti ad emendare i pregiudizi residuati dal 1° intervento (13.10.10 fino al 12.04.12= 547 gg. di cui 100 gg circa in ospedale nei
10 ricoveri cfr. all.2,3,7,12,14,18,19,20,21,22,23 citaz.) e di gg. 200 di itp al 75% considerati i tempi in malattia intermedi tra i ricoveri ed i tempi necessari per il verosimile parziale recupero delle condizioni cliniche.
Ai fini della liquidazione del danno, si fa riferimento alle tabelle in uso presso il
Tribunale di Roma come indice di riferimento dedotto dal tenore delle pronunce effettivamente emesse -aggiornate all'anno 2017- considerata l'età dell'attrice all'epoca dell'intervento (ottobre 2010), ossia 48 anni, deve riconoscersi dovuto
l'importo complessivo di € 206.256,00.
Il danno non patrimoniale così calcolato deve essere personalizzato in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione che con la pronuncia a Sezioni
Unite n.26972.08 ha inteso -superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute- ricondurre ad un'unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale;
si ritiene equo quindi maggiorare nel caso in esame il danno biologico complessivo in misura pari al 30%,per un totale pari ad € 268.132,00 (tenuto conto nel caso di specie delle inevitabili ripercussioni sulla vita sociale/relazionale, dei riflessi psicologici della propria condizione limitativa).Pertanto, la somma complessiva risarcibile ammonta ad €
268.132,00.
8 A ciò va certamente aggiunto il danno patrimoniale derivato dalla perdita del posto di lavoro a seguito di licenziamento per superamento del periodo di comporto (all.16 citaz.) quantificato equitativamente in € 10.000,00, non avendo parte attrice allegato la sua attività di commessa senza fornirne adeguata prova
(contratto di lavoro/decorrenza/buste paga).
Inoltre, attesa la disfonia seppure di grado lieve residuata e la capacità respiratoria ridotta deve ritenersi come ciò incida sulla capacità lavorativa specifica della paziente nella misura del 50%, potendo la stessa attendere oggi solo ad occupazioni che non implichino sforzi -attesa la inficiata funzionalità respiratoria- ovvero attività relazionali e di comunicazione -attesa l'incisa capacità vocale.
Dunque, dovendosi applicare come parametro di riferimento il triplo della pensione sociale –in assenza appunto di documentazione comprovante la specifica professionalità della attrice- ovvero l'importo di € 15.000,00 (17.667,00 al netto forfetario delle imposte) per la rendita vitalizia come da RD n.1403 del
1922 in corrispondenza dell'età per un importo di € 110.967,43 (50%).
Va poi aggiunto il rimborso delle spese mediche documentate, inerenti e necessarie per gli interventi successivi (all. 8,9,10,11, citaz) pari ad € 6.429,87.
Sul totale di € 395.529,3 oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali è dovuto inoltre il danno da lucro cessante (dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (ottobre 2010) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass. Sez. Un. 1712/95, Cass.n.10300/01; n.18445/05).
Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della
Corte di legittimità per cui - posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi - è “consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio”.
9 A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato - la semisomma dei due valori considerati (valore del residuo risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto-decisione) il rendimento medio di tali investimenti è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (cfr. Cass. SU n. 19499/08).
Riassumendo in applicazione di tali principi l'importo dovuto per lucro cessante calcolato sul totale è pari ad € 50.985,00 per un totale dovuto quindi pari ad €
446.414,3 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
Per quanto sopra e la sono Parte_1 Controparte_3 condannati in solido al pagamento risarcitorio di € 446.514,3 in favore di
. Parte_2
Con riferimento alla domanda di garanzia azionata dal dott. la Parte_1
ha invocato la inoperatività richiamando il secondo Controparte_1 rischio di cui all'art 16 delle condizioni generali. Tuttavia, nel caso di specie la ha solo allegato ma non provato la sussistenza di una garanzia a CP_5 primo rischio stipulata dalla casa di cura in favore del personale sanitario, né a tale carenza poteva supplire il Tribunale con un ordine di esibizione alla clinica così come sollecitato dalla assicurazione giacché -in assenza di un principio di prova documentale- sarebbe stata di natura meramente esplorativa.
Ancora è infondata la eccezione di merito di inoperatività per mancanza di copertura in caso di violazione del consenso informato, poiché il richiamato art.18 delle condizioni generali esclude il risarcimento derivante
“esclusivamente” da tale inadempimento: al contrario nel caso di specie la violazione dell'obbligo informativo è solo una delle censure addebitabili ai convenuti.
Per quanto sopra la è chiamata a tenere indenne il dott. per CP_1 Parte_1 la sua quota di responsabilità. Spese di lite secondo soccombenza. Spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido.”.
§ 5. — Con l'atto di appello il dott. ha chiesto accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattese le contrarie asserzioni poiché integralmente infondate in fatto ed in diritto: In via
10 preliminare, accertati e ritenuti i gravi e fondati motivi come esposti, concedere, anche inaudita altera parte, la sospensione totale o, in mero subordine, parziale della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado appellata ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c..
Nel merito, in via principale: - In accoglimento dei motivi del presente appello, accertare e dichiarare che la sentenza appellata n.2292/2018, depositata in cancelleria il 1° febbraio 2018 resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma, nel giudizio R.G. n.44335/2013, per le causali esposte nella parte motiva, è totalmente errata nella ricostruzione dei fatti ed infondata in diritto, atteso che il
Giudice, incorrendo in grave errore nell'interpretazione delle risultanze istruttorie e nei principi di diritto applicabili, ha ritenuto la sussistenza della responsabilità dell'appellante Dott. in solido con la Parte_1 [...]
condannando il medesimo al risarcimento dei danni, Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali, in favore di parte appellata e Voglia, per
l'effetto, riformare la sentenza stessa e rigettare le domande tutte proposte in primo grado dalla sig.ra contro l'appellante; - sempre nel Parte_2 merito in riforma della sentenza di primo grado, condannare la
[...] al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1 favore del Dott. in quanto parte soccombente rispetto alla Parte_1 domanda di chiamata in causa da quest'ultimo azionata;
- sempre nel merito, condannare l'appellata alla restituzione delle somme eventualmente nel frattempo corrisposte dall'appellante, a qualsivoglia titolo, in esecuzione della sentenza appellata;
- in via del tutto subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato integrale accoglimento del presente appello, riformare comunque il provvedimento di condanna riducendo la somma corrisposta a titolo di risarcimento, in quanto comunque incongrua ed eccessiva per i motivi esposti in narrativa. - SEMPRE NEL MERITO E, IN OGNI CASO: Nella non creduta ipotesi che il presente appello venga rigettato, e/o che le domande avversarie vengano accolte, sia pure parzialmente, con conseguenze a carico del Dott.
giusta la chiamata in garanzia ritualmente effettuata nel Parte_1 giudizio di primo grado, con domanda che in questa sede espressamente si reitera, confermare il capo della sentenza di primo grado che tale domanda ha accolto e condannare la società Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere
[...] indenne, garantire e/o manlevare il Dott. da qualsivoglia Parte_1
11 conseguenza dovesse derivare dall'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla sig.ra , incluse le spese processuali e/o di Parte_2
CTU e relativi accessori, interessi e comunque, in ogni caso, da qualsivoglia eventuale esborso e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare al medesimo Dott. dall'esito del presente giudizio, con Parte_1 pagamento diretto, ove il Dott. lo richieda, nei confronti Parte_1 della controparte ai sensi dell'art. 1917, II comma, c.c. nonché con condanna alle spese di difesa ex art. 1917, III comma, c.c.. Con integrale vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con accessori di legge e spese generali, da disporsi sia a carico della appellata sig.ra , sia a carico Parte_2 della chiamata in garanzia a favore del Dott. Controparte_1
”. Parte_1
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata il 27.07.2018 ha Parte_2 resistito al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiararsi l'inammissibilità dei gravami proposti da Parte_1
e ex artt. 348 bis cpc, 342 cpc e 16-bis co.9-
[...] Controparte_2 octies d.l.n.179/12 e s.m.i.; Nel merito, rigettarsi gli appelli in quanto manifestamente infondati, pretestuosi e dilatori, confermandosi, per l'effetto, la sentenza di I grado;
Accogliersi, per converso, l'appello incidentale spiegato dall'appellata e, in parziale riforma, sul punto, dell'impugnata sentenza, condannarsi gli appellanti, ai titoli indicati in sentenza, al pagamento in favore della appellata della somma di euro 221.734,61, o in altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in aggiunta alla somma di euro 446.514,30 già liquidata, per le causali di cui in premessa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo.
Condannarsi gli appellanti alle spese ed onorari del presente giudizio. In via subordinata e istruttoria, ritenuta la ammissibilità e rilevanza, ammettersi le prove orali già richieste dalla comparente e disattese dal primo giudice. In via ancor più gradata, disporsi, se del caso, supplemento di CTU ovvero rinnovazione della CTU medica.”.
§ 7. - costituitasi con comparsa depositata il Controparte_1
25.06.2018 ha spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, nel merito della vicenda clinica, in ordine ai primi tre motivi di appello proposti dal Dott. (errata interpretazione delle Parte_1
12 risultanze medico – legali, vizio di extrapetizione in ordine alla mancanza di consenso informato, erronea quantificazione del danno), dare atto che la scrivente AG nulla deduce;
respingere il quarto motivo di appello proposto dal Dott. (relativo alla compensazione delle spese legali tra il Parte_1 medico ed ) per il motivo dedotto al par. C); respingere la Controparte_1 domanda di condanna di al pagamento diretto ex art. Controparte_1
1917 comma 2 c.c., non sviluppata in uno specifico motivo d'appello ma inserita nelle conclusioni, per il motivo dedotto sub.D); a titolo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza emanata dal Tribunale di Roma, pubblicata il
1/2/2018 col n. 2292/2018, ancora non notificata, per i motivi dedotti nella parte espositiva in via preliminare, con provvedimento immediato reso inaudita altera parte, o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sulla istanza di sospensione con il termine per la notifica della citazione in appello e del decreto, sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza ricorrendo le condizioni previste dall'art.283 c.p.c. in relazione ai capi impugnati;
nel merito in via principale accertare e dichiarare la illegittimità della condanna di CP_1
a manlevare in primo rischio il Dott. dalla sua condanna
[...] Parte_1 risarcitoria, sull'errato presupposto della mancata dimostrazione – da parte della scrivente AG - dell'esistenza di una polizza della Casa di Cura, respingendo la richiesta dell'Assicurato; in ogni caso accertare e dichiarare la illegittimità della condanna di a manlevare il Dott. Controparte_1 dalla sua condanna risarcitoria, stante l'assenza di insolvenza della Parte_1
Casa di Cura, respingendo la richiesta dell'Assicurato; con restituzione della somma eventualmente pagata a seguito della sentenza di primo grado e nelle more del giudizio;
con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”. Medesime conclusioni venivano rassegnate in relazione all'appello della clinica.
§ 8. – La costituitasi nel procedimento r.g.n.3512/2018 con Controparte_2 comparsa depositata il 26.07.2018 ha così concluso: “Voglia codesta Ecc.ma
Corte di Appello accogliere l'appello proposto dal Dott. Parte_1 così come quello proposto dalla , con conseguente riforma Controparte_2 della sentenza del Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione Civile, in persona del
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, n. 2292 del 2018, del 1 febbraio 2018, e quindi rigettare ogni domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in
13 diritto; con vittoria di spese legali del doppio grado di giudizio.”, inoltre ha spiegato autonomo appello iscritto al r.g.n.3551/2018 avverso la sentenza di primo grado così concludendo: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto:
1. annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione Civile, in persona del Dott.ssa Maria
Lavinia Fanelli, n.2292 del 2018, del 1° febbraio 2018, resa nel giudizio iscritto al NRG 44335 del 2013, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, per l'impugnazione e conseguentemente rigettare ogni domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2. in subordine e nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata in punto di responsabilità dei convenuti, con espressa riserva di ricorso, annullare e riformare la sentenza e ricalcolare tanto la quota di responsabilità attribuita al sanitario convenuto, quanto la quota attribuita alla nell'ambito della ripartizione interna della CP_2 responsabilità solidale, indicandola in misura pari a zero o comunque in percentuale di gran lunga inferiore a quella di cui alla sentenza di primo grado;
3. in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in esame e sempre con riserva di ricorso, rideterminare il danno in misura di gran lunga inferiore a quella di cui alla sentenza impugnata;
5. per l'ipotesi in cui, in pendenza del presente giudizio, la fosse costretta, in forza della esecutività della sentenza Controparte_2 di primo grado a versare somme di denaro in esecuzione della stessa, condannare
l'appellata , a restituire tutto quanto risulterà non dovuto, maggiorato Parte_2 di interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento a quello della effettiva restituzione;
6. con vittoria di spese legali del doppio grado di giudizio”.
§ 9. - Accolta in precedenza, da altro Collegio, all'epoca assegnatario della procedura, l'inibitoria per le somme eccedenti la metà di quelle liquidate nella sentenza di primo grado e riuniti i procedimenti ex art.335 c.p.c., disposta rinnovazione della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 5.11.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ex art.281 sexies u.c. c.p.c..
§ 10. - L'appello principale del dott. è articolato in quattro Parte_1 motivi.
§ 10.1. - Con il primo motivo intestato “L'NE INTEPRETAZIONE
DELLE RISULTANZE MEDICO-LEGALI E DELLA DOCUMENTAZIONE
IN ATTI” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado in quanto erronea
14 sia sotto il profilo giuridico, sia per l'interpretazione dei fatti e della documentazione allegata.
Deduceva che la decisione contraddiceva la valutazione espressa dal CTU ed era priva di un coerente supporto argomentativo medico-scientifico.
Deduceva che il primo giudice non si era preoccupato di considerare, né le indicazioni preoperatorie proprie della paziente, né le condizioni che la medesima presentava al momento dell'intervento, nonostante tali fattori fossero stati correttamente evidenziati dal c.t.u..
Soggiungeva che l'intervento era stato programmato ed eseguito con la consulenza dei vari medici che avevano avuto in cura la sig.ra , tra cui, Parte_2 anche la specialista in otorinolaringoiatria dr.ssa , i quali, avevano Pt_5 concordato sulla esecuzione dell'intervento, evidenziando che già prima del ricovero la paziente presentasse fenomeni di dispnea e disfagia, soprattutto notturna, dunque, nessun dubbio poteva esserci sulla necessità di effettuare l'intervento di tiroidectomia totale, in relazione al quadro clinico che si prospettava prima dell'intervento stesso.
Evidenziava che il c.t.u. aveva ritenuto che i postumi riportati dalla a Parte_2 seguito dell'intervento non fossero in alcun modo ricollegabili a una condotta colposa del chirurgo e che la scelta del trattamento era risultata del tutto adeguata, mentre le complicanze lamentate potevano verificarsi anche nel caso in cui l'intervento fosse stato eseguito in maniera del tutto corretta.
Soggiungeva che il c.t.u. aveva rilevato la presenza del consenso informato nella cartella clinica, a firma autografa della paziente, affermando quanto all'esecuzione del trattamento che esso “è stato conforme alle conoscenze mediche del tempo” e che “la paziente era affetta da una tiroidite che rendeva più complicato
l'intervento chirurgico”.
Deduceva che era documentato che dopo l'asportazione, la tiroide era stata consegnata per l'esame istologico, integra, completa del lobo destro e sinistro e che non vi era stata lesione dei nervi ricorrenti durante l'intervento.
Precisava che l'edema non era tecnicamente ricollegabile all'intervento di asportazione della ghiandola, dovendosi attribuire ad uno stato di flogosi dovuto alla patologia autoimmune da cui era affetta la paziente, evidenziando che gli esiti postoperatori occorsi alla erano derivati dalla patologia della paziente e Parte_2 dalle imprescindibili pratiche operatorie che le erano state praticate, quali l'intubazione e non certo da una “non corretta esecuzione della procedura”.
15 Allegava che lo stesso c.t.u. aveva ripetutamente insistito sulla particolarità delle personali condizioni dell'appellata, non conosciute e non conoscibili prima della diagnosi istologica ma in seguito oggettivamente accertate, al fine di spiegare le conseguenze alla medesima occorse, non prevedibili e non prevenibili, nonostante il trattamento chirurgico fosse stato eseguito correttamente, dovendosi pertanto escludere qualsivoglia profilo di responsabilità per colpa medica.
Alla stregua di quanto dedotto evidenziava che il primo giudice aveva stabilito la sua responsabilità professionale medica sulla base di una mera presunzione, non solo non sufficiente a descrivere il presunto errore nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, ma in contrasto con tutte le oggettive risultanze medico-legali in atti.
In particolare, deduceva che il primo giudice aveva desunto dalla mancata menzione in cartella clinica dell'operazione di individuazione e isolamento dei nervi ricorrenti, che tali operazioni non fossero state effettuate, con ciò contraddicendo la differente opinione del c.t.u., il quale, aveva affermato che l'intervento era stato eseguito correttamente, giungendo quindi ad affermare che la sola omissione di una di tali operazioni aveva potuto cagionare il danno lamentato dalla . Parte_2
Chiedeva quindi valorizzarsi le risultanze oggettive emerse nel corso del giudizio di primo grado, ignorate dal giudicante, atte a dimostrare che le conseguenze lesive occorse alla sig.ra , erano ascrivibili alla patologia da cui la Parte_2 medesima era risultata affetta a seguito di esame istologico e, comunque, alle soggettive condizioni fisiche che la stessa presentava al momento dell'intervento che avevano notevolmente accresciuto la difficoltà dell'intervento e la gravità dei relativi postumi, nonostante il trattamento chirurgico fosse stato eseguito regolarmente, con conseguente accertamento di assenza di responsabilità nell'occorso.
§ 10.2 - Con il secondo motivo intestato “VIZIO DI EXTRAPETIZIONE E DI
MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA ASSERITA CARENZA CP_6
INFORMATO” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che il modulo del consenso informato fosse carente e aspecifico evidenziando che l'appellante non aveva formulato alcuna specifica domanda risarcitoria sul punto nel corso del precedente grado di giudizio.
Quindi, fermo il dedotto vizio di extra-petizione, l'appellante deduceva che la decisione del primo giudice era infondata in quanto nella cartella clinica era presente il modulo, debitamente sottoscritto dalla paziente, essendo stata in
16 precedenza ampiamente resa edotta, tanto delle proprie condizioni, quanto delle possibili conseguenze di tale trattamento, anche dagli altri specialisti che l'avevano seguita.
Evidenziava quindi il vizio di motivazione della impugnata sentenza sul punto ove, tra l'altro, aveva ritenuto che tali informazioni dovessero essere prestate in forma scritta, non consentendo, peraltro, l'ingresso delle prove articolate a riguardo.
§ 10.3 - Con il terzo motivo intestato “NE QUANTIFICAZIONE DEL
DANNO. A. NE ED INIQUA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO B. NE ED INIQUA
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE” l'appellante deduceva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere che il danno lamentato dall'attrice fosse risarcibile, difettando totalmente i presupposti della condotta illecita, da parte dei sanitari.
Indi contestava la quantificazione del danno biologico effettuata nella misura del
40%, in quanto oggettivamente eccessiva, tenuto conto che i sintomi lamentati dalla sig.ra erano in parte preesistenti al trattamento chirurgico. Parte_2
Soggiungeva inoltre che la sentenza aveva indebitamente dilatato l'entità del risarcimento a favore dell'appellata, ricomprendendovi voci di danno che non erano state oggetto di domanda, riconoscendo un risarcimento in mancanza della benché minima prova del danno subito, censurando la personalizzazione del danno.
Allegava inoltre che anche la statuizione relativa alla liquidazione del danno patrimoniale era illegittima, in quanto il giudice aveva quantificato e conseguentemente liquidato il presunto danno da perdita del posto di lavoro e della capacità lavorativa specifica in assenza dei presupposti di legge.
La sentenza impugnata aveva infatti stabilito che andava aggiunto il danno patrimoniale derivato dalla perdita del posto di lavoro a seguito di licenziamento per un importo di € 110.967,43 (50%) atteso che la controparte non aveva dato prova della esistenza del rapporto di lavoro di commessa tramite produzione del relativo contratto, non aveva dato prova della data di decorrenza del rapporto di lavoro, non aveva dato prova della entità della presunta retribuzione percepita e non aveva depositato alcuna dichiarazione dei redditi precedente e/o successiva al sinistro, né alcuna busta paga relativa al periodo d'interesse.
Deduceva inoltre che il Tribunale si era pronunciato ben oltre le pretese della
17 , allegando che in ogni caso la quantificazione della presunta perdita Parte_2 della capacità lavorativa specifica nella misura del 50%, operata dal primo giudice era assolutamente arbitraria, non trovando alcun riscontro nella c.t.u. e non essendo sorretta da congrua motivazione, non tenendo neppure conto della pregressa patologia della paziente.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la personalizzazione e nella parte in cui aveva quantificato la perdita della capacità lavorativa specifica, peraltro immotivatamente quantificata nella percentuale del
50%, non avendo controparte fornito alcuna prova riguardo al pregresso svolgimento dell'attività di commessa, né di alcuna attività lavorativa retribuita, né, più precisamente, di aver percepito redditi cui avesse dovuto rinunciare.
§ 10.4 - Con il quarto motivo intestato “LA MANCATA CONDANNA DELLA
ALLE SPESE DI LITE IN FAVORE Controparte_1
DEL DOTT. parte appellante deduceva che Parte_1
l' si era rifiutata di prestare la garanzia evidenziando che la Controparte_1 propria polizza operava solo a secondo rischio, ipotizzando, in assenza di qualsivoglia riscontro documentale, che la avesse Controparte_3 stipulato una polizza a primo rischio, anche a favore dei medici in essa operanti, tra cui il dott. eccependo in assenza di qualsivoglia previo accertamento Parte_1 al riguardo, l'inoperatività della garanzia, richiamando anche la clausola del contratto di assicurazione (art.18, lett. b), secondo cui essa non operava “per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato scritto”.
Dedotto che tali eccezioni si erano rivelate pretestuose e infondate censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur accogliendo la propria domanda di manleva, aveva omesso di condannare la al pagamento delle spese di lite CP_1 in proprio favore.
§ 11. – La ha a sua volta spiegato appello articolato in quattro Controparte_2 motivi.
§ 11.1 – Con il primo motivo relativo alla “Responsabilità” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva concluso per la responsabilità del sanitario e per la propria.
Deduceva in maniera analoga alle difese del medico che il primo giudice aveva completamente omesso di considerare le indicazioni preoperatorie specifiche per la paziente e le condizioni che la medesima presentava al momento dell'intervento
18 e che tali fattori erano stati evidenziati dalle parti e confermati dal CTU che, infatti, aveva concluso per l'assenza di ogni responsabilità.
In particolare, evidenziava che successivamente all'asportazione, la tiroide era stata consegnata per l'esame istologico integra, completa del lobo destro e sinistro, e ciò comprovava che, in sede chirurgica, non era stato asportato altro materiale rispetto a quanto pervenuto all'esame istologico e che il risultato dell'esame aveva consentito di appurare che non vi era alcun materiale che non fosse la tiroide e ciò avrebbe dovuto essere considerata prova che i nervi non erano stati danneggiati.
Soggiungeva che la questione aveva formato oggetto, per iniziativa della stessa attrice, di un formale esposto all' Controparte_7 nei confronti dell'operato del dr. e che l'Ordine
[...] Parte_1 aveva, in proposito, invitato il dr. a fornire gli opportuni chiarimenti in Parte_1 relazione a quanto rappresentato dall'esponente e ciò aveva comportato, sempre per iniziativa del convenuto, una revisione del pezzo istologico (la tiroide asportata), al precipuo fine di individuare la presenza – o meno - di una lesione diretta dei nervi ricorrenti e che l'esame effettuato dal dr. , del Persona_1 laboratorio di istologia SA.MA.R. in data 17.01.2011, si era concluso con referto che evidenziava “il parenchima tiroideo è diffusamente sede di tiroidite linfocitaria e non si evidenziano strutture riconducibili a tessuto nervoso periferico del calibro dei nervi ricorrenti”.
Deduceva inoltre che la scelta del trattamento era risultata del tutto adeguata, in quanto, la c.t.u. aveva evidenziato che “alla luce delle conoscenze attuali il trattamento chirurgico di tiroidectomia totale è la terapia più indicata” rispetto alla patologia presentata dalla sig.ra , che “il trattamento prescelto era Parte_2 adeguato riguardo la diagnosi correttamente formulata a giudizio ed ai rimedi praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medico-chirurgica” inoltre che il CTU aveva accertato che “il trattamento prescelto richiedeva una competenza che il chirurgo aveva dimostrato di possedere, vista la durata dell'intervento,
l'assenza di complicanze emorragiche, l'assenza di ipoparatiroidismo” avendo inoltre affermato con assoluta certezza che il trattamento prescelto “è stato conforme alle conoscenze mediche del tempo” e che “la paziente era affetta da una tiroidite che rendeva più complicato l'intervento chirurgico”.
Allegava che ove l'isolamento dei nervi non fosse stato effettuato, sarebbe stato impossibile estrarre interamente la tiroide e che la visita specialistica effettuata
19 dopo l'intervento aveva consentito di dimostrare esattamente il contrario di quanto aveva affermato il giudice di primo grado, ossia che a seguito dell'intervento non vi era stata con certezza alcuna lesione dei nervi ricorrenti, in quanto l'edema
(consistente in uno stato di infiammazione e gonfiore all'interno della laringe) non era tecnicamente ricollegabile all'intervento di asportazione della ghiandola, bensì
a uno stato di flogosi dovuto alla patologia autoimmune da cui era affetta la paziente, unitamente alla necessaria pratica di intubazione cui la medesima era stata sottoposta.
§ 11.2 – Con il secondo motivo relativo alla “Ripartizione della responsabilità dal lato interno dell'obbligazione solidale” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata effettuata la ripartizione al 50% della responsabilità nei rapporti interni;
deduceva che il giudice nell'attribuire
“percentuali” di responsabilità ai soggetti coinvolti non aveva fatto riferimento alla gravità delle rispettive colpe, equiparandole, non esplicitando le ragioni di simili conclusioni.
Allegava quindi di non aver avuto alcuna responsabilità - tanto meno grave - in relazione all'accaduto, posto che l'unica attribuita era stata ascritta in via esclusiva al chirurgo, senza che nessuna indagine fosse stata svolta sull'entità delle conseguenze direttamente ascrivibili alla clinica che non avrebbe dovuto rispondere di alcunché e comunque non avrebbe potuto quantificarsi la sua quota oltre il 5% del totale.
§ 11.3 - Con il terzo motivo “Asserita carenza di consenso informato. Erroneità
e ultrapetizione” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ristorato il danno da lesione del consenso informato tenuto conto che la sig.ra non aveva formulato alcuna domanda avente ad oggetto tale Parte_2 voce.
Deduceva inoltre che solo nella parte narrativa degli atti si leggevano generiche doglianze prive di ogni riferimento ad asserite carenze e che invece, ove si fosse voluto soffermare sull'argomento, il giudice avrebbe oltretutto dovuto motivare, tanto più che era presente in atti e non era contestato il modulo del consenso all'intervento consapevolmente sottoscritto dalla sig.ra . Parte_2
Allegava inoltre che nella cartella clinica era presente il modulo, debitamente sottoscritto dalla paziente, in cui quest'ultima dichiarava di autorizzare specificamente l'intervento di "tiroidectomia totale" e di averne compreso le eventuali complicanze, con la conseguenza che la sentenza di primo grado doveva
20 essere emendata dal riconosciuto ristoro di tale voce di danno.
§ 11.4 - Con il quarto motivo relativo alla “Liquidazione del danno. Danno biologico e personalizzazione. Danno patrimoniale” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è proceduto al non corretto accertamento e successiva liquidazione dei danni.
Allegava errore di valutazione percentuale dei danni, perché non si era tenuto in alcun conto che essi, per la gran parte, erano preesistenti e indipendenti dal trattamento chirurgico, inoltre la sentenza aveva ricompreso voci che non erano mai state oggetto di domanda riconoscendo il risarcimento in assenza di ogni benché minima prova dei danni.
Quanto alla personalizzazione deduceva che in difetto di specifiche allegazioni non poteva essere riconosciuta, così come in difetto di prove non poteva essere riconosciuto il danno patrimoniale.
A riguardo allegava che la raccomandata con cui tale , presunta Persona_2 ed ipotetica ex datrice di lavoro della , avrebbe comunicato il recesso dal Parte_2 rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto (cfr. doc.16 fascicolo primo grado attrice), era stata contestata in quanto priva di data certa e, come tale, inopponibile, inoltre ne era incerta la provenienza, la riferibilità al soggetto che si affermava esserne il mittente, posto peraltro che nel giudizio di primo grado non era mai stato neppure provato che la tale persona fosse effettivamente datrice di lavoro della atteso che nell'unico capitolo di prova in primo grado Parte_2 articolato sul punto, la predetta , non era stata neppure indicata quale Per_2 testimone.
Evidenziava ancora che in ogni caso, non era stata fornita alcuna prova dello svolgimento del lavoro di commessa, non essendo stato prodotto alcun contratto, allegata la data di decorrenza dell'asserito rapporto di lavoro, provata l'entità di qualsiasi retribuzione mediante buste paga, non essendosi prodotta neanche una dichiarazione dei redditi.
Soggiungeva che il giudice aveva sostituito erroneamente all'inerzia dell'attrice il criterio del triplo della pensione sociale e che il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica, quantunque di elevata entità non determinava automaticamente la riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno spettando comunque al soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di
21 questo in conseguenza del fatto dannoso.
§ 12. - ha a sua volta spiegato appello incidentale articolato Controparte_8 in un unico motivo relativo “alla quantificazione della IP, della ITA e della ITP effettuata dal CTU” precisando che - diversamente da quanto riconosciuto dal primo giudice - doveva essere aumentato sia il periodo di inabilità che la percentuale di invalidità permanente.
Deduceva che era stata sottoposta all'intervento il 13/10/2010 mentre era stato documentato che soltanto il 7/10/2011 poteva considerarsi parzialmente uscita dal pericolo di soffocamento e dalla conseguente inabilità assoluta, quindi il periodo di ITA decorrente dal 13/10/2010 era cessato il 7/10/2011 vale a dire che aveva avuto una durata di 360 giorni, quanto alla ITP al 70%, deduceva che questa era terminata il 7/11/2011, con la rimozione della short cannula, quindi con un periodo di 30 giorni di ITP al 70%.
Quanto all'IP evidenziava di aver allegato e documentato che in sede di visita medica effettuata dal dott. , CTP dell'assicurazione - che aveva Per_3 CP_1 visitato in precedenza la ai fini del riconoscimento della invalidità Parte_2 civile e in qualità di medico legale INPS – la percentuale di I.P. riconosciuta era stata pari al 67% (cfr. doc. n.26, memoria 183/2 ), dovendosi Parte_2 considerare anche le ripercussioni psicologiche derivanti dalle limitazioni che incidevano sulle attività della vita quotidiana, su quelle ricreative e sportive e nella vita intima con il coniuge.
Precisava quindi che la sentenza doveva essere riformata dovendosi riconoscere in proprio favore la seguente quantificazione: giorni 360 di ITA = euro 38.916,00 giorni 30 di ITP = euro 2.270,10 IP 67% (542.986,00 + 14,3%) = euro 620.633,00 spese doc. = euro 6.429,87 per un totale di = euro 668.248,91.
Deduceva inoltre di aver richiesto l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale degli appellanti in particolare in relazione al profilo di responsabilità ulteriore derivante dalla intempestiva dimissione della paziente, prove che tuttavia il giudice di primo grado aveva ritenuto di non ammettere.
§ 13 – L a sua volta costituitasi in giudizio ha Controparte_1 spiegato appello incidentale articolato in due motivi, preceduti da premessa in merito all'ambito di operatività della polizza n.777029267671 stipulata dal medico il 30/9/2010, in cui, si evidenziava che, in particolare, come nel caso di specie, quando l'attività sanitaria era svolta in casa di cura tenuta in responsabilità verso i pazienti, la polizza interveniva in secondo rischio oltre il massimale della
22 polizza dell'Ente operante anche in favore del medico o, in assenza di copertura della struttura, solo in ipotesi di insolvenza dell'Ente stesso, precisando che in fattispecie di concorrente responsabilità della struttura sanitaria, l'art.16 n.2 della polizza subordinava l'operatività della copertura assicurativa ad un duplice e concorrente presupposto, ossia che la Casa di cura non avesse stipulato alcuna polizza operante anche in favore del medico e che la stessa Casa di cura fosse divenuta insolvente, salva la garanzia per l'azione di rivalsa per colpa grave.
§ 13.1 – Con il primo motivo intestato “IN VIA PRINCIPALE,
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1370 E 1372 C.C. E
DELL'ART. 2697 C.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 16 PUNTO 2 DI
POLIZZA, CON RIFERIMENTO AL CAPO DELLA SENTENZA CHE HA
CONDANNATO ASSICURATRICE MILANESE A TENERE INDENNE IN
PRIMO RISCHIO IL DOTT. DALLA SUA CONDANNA Parte_1
, SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCATA CP_9
DIMOSTRAZIONE - DA PARTE DELLA SCRIVENTE COMPAGNIA –
DELL'ESISTENZA DI UNA POLIZZA ” l'appellante Parte_6 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice risulta aver immotivatamente respinto le proprie istanze istruttorie ed al contempo rigettato le proprie eccezioni ritenendo che non fosse stata data prova dell'esistenza della polizza della , nonostante fossero state richieste con la CP_2 seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. prove orali ed istanza di esibizione ex art.210 c.p.c..
Riproponeva inoltre la richiesta di ordine di esibizione e di interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della eventualmente da Controparte_2 considerare come prova testimoniale, sulle seguenti specifiche circostanze. 1 –
“Vero che la , nel periodo in cui sono state eseguite le attività in Controparte_10 esame e quindi nei mesi di settembre e ottobre 2010, era coperta da valida copertura assicurativa”. 2 – “Vero che detto contratto prestava garanzia sia a favore della sia a favore del personale medico operante al suo interno”. CP_2
§ 13.2 – Con il secondo motivo “IN OGNI CASO, VIZIO DI OMESSA
PRONUNCIA EX ART.112 C.P.C., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 1370 E 1372 C.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 16 PUNTO 2 DI
POLIZZA, CON RIFERIMENTO AL CAPO DELLA SENTENZA CHE HA
CONDANNATO ASSICURATRICE MILANESE A TENERE INDENNE IL
DOTT. DALLA SUA CONDANNA RISARCITORIA, Parte_1 CP_11
23 MANCANZA DI INSOLVENZA DELLA CASA DI CURA Parte_1
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui anche ammettendo l'inesistenza di una polizza stipulata dalla clinica in favore del medico aveva ritenuto operante la garanzia, tenuto conto della certezza che la clinica non versava in stato di insolvenza, con la conseguenza che la domanda di garanzia del medico doveva essere rigettata.
§ 14. – Tali i motivi d'appello delle parti e le relative difese e conclusioni, preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità degli appelli ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della
S.C. (Cass. SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.Un. n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nelle impugnazioni.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n. 10409/2020 e n. 4696/2016).
Quanto poi alla violazione del principio di sinteticità degli appelli deve osservarsi
24 che nel caso di specie tenuto conto dei diversi motivi sviluppati non può ravvisarsi alcuna violazione a riguardo, tantomeno l'inammissibilità dei gravami, dovendosi comunque contemperare il principio di sinteticità con il diritto di difesa e la necessità della sua attuazione in relazione a tutte le censure da svolgersi nei confronti della sentenza appellata, tenuto conto delle peculiarità del caso, delle questioni da affrontarsi e del numero delle parti processuali.
§ 14.1 – Passando quindi alle istanze istruttorie, in relazione a quelle formulate dall'appellante di seguito trascritte: “1. “Vero che la sig.ra si Parte_1 Parte_2 recò alla visita chirurgica, presso il Dr. con prescrizione di intervento Parte_1 chirurgico di asportazione della tiroide”; 2. “Vero che l'indicazione di asportazione della tiroide proveniva dall'endocrinologa che aveva avuto in cura la sig.ra nei cinque anni che hanno preceduto l'intervento, Dr.ssa Parte_2
”; 3. “Vero che prima dell'intervento de quo il Dr. Parte_7 Parte_1 illustrò esattamente alla sig.ra le modalità di esecuzione Parte_2 dell'intervento, i tempi e le modalità del decorso post operatorio e che
l'intervento stesso avrebbe potuto presentare complicanze”; 4. “Vero che prima dell'intervento de quo la sig.ra venne informata dal Dr. che Parte_2 Parte_1
l'intervento di tiroidectomia avrebbe potuto avere complicanze e in particolare avrebbe potuto provocare conseguenze lesive sulla funzionalità delle corde vocali”; 5. “Vero che prima dell'intervento la sig.ra venne visitata
Parte_2 dalla Dr.ssa specialista in otorinolaringoiatria, anche al preciso Persona_4 fine di accertare le condizioni delle corde vocali”; 6. “Vero che nel corso della visita otorinolaringoiatrica di cui al precedente capitolo la Dr.ssa spiegò Per_4 alla sig.ra le possibili conseguenze dell'intervento anche con specifico
Parte_2 riguardo alla funzionalità delle corde vocali”; 7. “Vero che la sig.ra
Parte_2 soffriva di dispnea e lamentava un forte senso di soffocamento già prima dell'intervento de quo”; 8. “Vero che, sebbene informata dai suddetti sanitari delle possibili complicanze dell'intervento de quo, la sig.ra chiese che
Parte_2 si effettuasse ugualmente l'intervento, in quanto diceva di non sopportare i sintomi di cui al capitolo che precede”; 9. “Vero che le condizioni cliniche della sig.ra , prima dell'intervento, anche in base agli accertamenti effettuati,
Parte_2 inducevano a ritenere la possibilità che la stessa fosse affetta da neoplasia”; 10.
“Vero che dopo le dimissioni, avvenute in data 23 ottobre 2010, il personale della
e precisamente le infermiere sigg.re e Controparte_3 CP_12
tentarono di contattare la sig.ra al fine di ottenere Controparte_13 Parte_2
25 notizie sulle sue condizioni di salute”; 11. “Vero che i suddetti tentativi di conoscere le condizioni della sig.ra rimasero privi di esito” deve Parte_2 osservarsi che le stesse sono inammissibili, in quanto aventi ad oggetto valutazioni mediche rimesse alla c.t.u. disposta in corso di causa, risultando generiche, anche in merito alle circostanze vertenti sul consenso informato, sia quanto a riferimenti temporali, assenti, sia quanto ad effettive e specifiche informazioni fornite.
Medesima genericità scontano i capitoli di prova dell'appellata Parte_4
e quanto all'ordine di esibizione deve osservarsi che lo stesso risulta
[...] essere rimesso a valutazioni di natura discrezionale (cfr., Cass.civ.n.24188/2013 e ss.) e oltretutto risulta inutile, avendo la depositato la propria polizza con CP_2 la seconda memoria ex art.183 c.p.c., infine, le prove orali dell'appellante incidentale neppure riproposte all'udienza di precisazione delle Parte_2 conclusioni del 5.11.25, risultano inammissibili, per difetto di specificità, atteso che la mera richiesta di “ammettersi le prove orali già richieste dalla comparente
e disattese dal primo giudice” quale contenuta nella comparsa in appello, non costituisce specifica riproposizione delle istanze istruttorie nella fase di gravame tale da consentire di apprezzarne la rilevanza ai fini dell'impugnazione e a tal riguardo basti richiamare Cass.civ.n.16420/2023 per cui “in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”.
§ 15. - Ciò posto, muovendo dai motivi dell'appello principale del dott. Parte_1 deve osservarsi che il primo (§ 10.1), relativo all'erronea
[...] interpretazione delle risultanze medico-legali e della documentazione in atti, non è fondato, atteso che il nesso di causalità ed i profili di colpa del sanitario sono stati evidenziati nel presente giudizio a seguito di rinnovazione della c.t.u., affidata a collegio medico composto da specialisti della materia chirurgica ed endocrinologa oltreché medico-legale.
Anzitutto, quanto alla critica rivolta alle condizioni preesistenti della paziente, alle valutazioni del primo giudice in merito all'omesso isolamento delle corde vocali nel corso dell'intervento di tiroidectomia, di cui non si rinveniva traccia nella documentazione dell'intervento e all'assenza nel pezzo istologico di tessuti nervosi periferici, segno di mancata lesione, deve osservarsi che il collegio medico nominato nel presente grado ha evidenziato - mettendo in relazione le
26 condizioni della paziente prima dell'intervento, affetta da tiroidite, con quelle successive di “paralisi delle corde vocali in adduzione”, quanto segue a pag.n.70 della relazione depositata in data 18.09.2024: “Una analisi delle modalità di insorgenza post-operatoria dei sintomi derivati dalla paralisi delle corde vocali induce il collegio ad escludere che vi potessero essere condizioni preesistenti che rendessero la paziente in qualche modo predisposta all'evento. A parere del collegio il danneggiamento avveniva nel contesto dell'attività chirurgica ma ciò non significa, come già affermato in risposta alle note del prof. che vi Per_5 debba essere stata una sezione chirurgica di ambedue i nervi, che potrebbero essere stati oggetto di un rilevante danneggiamento anche nel corso della manovre di isolamento e asportazione della ghiandola, danneggiamento strutturale dei nervi che nella sua evoluzione ha condotto ad una insufficienza funzionale totale ed irreversibile”.
Quindi nel prosieguo della relazione i c.t.u. hanno evidenziato che “La signora
è affetta da paralisi bilaterale delle corde vocali in Parte_2 adduzione condizione che si pone in relazione causale diretta con una lesione bilaterale dei nervi laringei ricorrenti inferiori occorsa durante l'intervento chirurgico di tiroidectomia totale. Non risulta dalla documentazione sanitaria inerente lo stesso ricovero nella casa di cura che tale quadro fosse Parte_1 presente prima dell'intervento. Va diversamente segnalato quanto annotato nella cartella anestesiologica “Al risveglio dispnea inspiratoria persistente dopo terapia con bentelan…” e quanto scritto nella valutazione postoperatoria eseguita in data 15.10.2010 “A livello faringeo si evidenzia edema che scende su tutta la mucosa fino alle corde vocali sulle quali si osserva ipomobilita bilaterale” ambedue situazioni espressive di un danno neurologico ricorrenziale.
Sulla base di questi elementi ed anche alla luce di quanto sarebbe emerso nel successivo iter clinico, ritiene il collegio che l'alterazione di motilità delle corde vocali conseguenza del danno neurologico sia da porsi in relazione causale con
l'intervento eseguito dal dott. Si specifica infatti che se nell'immediato Parte_1 postoperatorio i sintomi lamentati dalla paziente potevano essere, almeno in parte riconducibili a una importante infiammazione locale faringea e laringea su base traumatica dovuta alle manovre di intubazione orotracheale, di cui era espressione l'edema della mucosa evidenziata alla valutazione post-operatoria, il permanere della ipomobilità fino alla paralisi in adduzione delle corde vocali è indicativa di una lesione dei nervi laringei ricorrenti poiché l'infiammazione
27 locale da intubazione a livello dell'ipofaringe/laringe tende a essere autolimitante
e a scomparire nell'arco di qualche settimana soprattutto se supportata da adeguata terapia antinfiammatoria. In sintesi, la persistenza a un anno dall'intervento chirurgico (vedi cartelle relative ai ricoveri presso reparti di
ORL) della paralisi bilaterale in adduzione delle corde vocali è indicativa di una lesione permanente dei nervi laringei ricorrenti”.
Trattasi quindi di motivazioni pienamente condivisibili, cui i c.t.u. sono giunti mediante attento esame di tutta la documentazione clinica in atti e dei successivi interventi medici e chirurgici.
In particolare, deve evidenziarsi che la paziente, pochi giorni dopo l'intervento chirurgico in esame e per la precisione in data 3.11.2010 veniva ricoverata presso la del dove appunto le veniva Controparte_14 Controparte_4 diagnosticata “paralisi ricorrenziale bilaterale in adduzione con minimo spazio respiratorio che permette solo una minima ventilazione a riposo, presenza di tirage e cornage inspiratorio”.
Ne consegue, quindi, che tanto le valutazioni dei c.t.u. (incluso quello nominato in primo grado che ebbe a concludere che la paziente “a seguito dell'intervento di tiroidectomia totale ebbe a riportare una paralisi cordale bilaterale in adduzione con grave dispnea inspiratoria, disfonia e disfagia”), quanto quelle del giudice di primo grado, risultano pienamente condivisibili.
In particolare, appare particolarmente rilevante il seguente passaggio contenuto nella sentenza di primo grado “Ciò premesso la ctu medico legale unitamente ai chiarimenti del ctu in udienza -analitica nella valutazione della documentazione clinica e approfondita all'esame obiettivo - ha consentito al Tribunale di accertare alcune censure nell'operato medico. Occorre preliminarmente evidenziare nel caso di specie che in tema di responsabilità medica la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente cui anzi -in ossequio al principio di vicinanza della prova -
è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato.
Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (Cass. 6209/16).
Ebbene è evidente come nell'operazione in esame centralità per la correttezza della procedura esecutiva risiedeva proprio nell'individuazione in sede ed
28 isolamento dei nervi laringei prima della eradicazione della ghiandola tiroidea”.
In relazione poi all'incompletezza della cartella clinica deve osservarsi che tale condotta omissiva, secondo costante orientamento della S.C., va posta a carico del sanitario, che, nel tradizionale riparto dell'onere di allegazione e prova in ambito di responsabilità medica, risulta onerato della dimostrazione di esatto adempimento, ovvero dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, dovendo comprovare che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, mentre il paziente deve dimostrare il rapporto con il sanitario, allegare un inadempimento qualificato e dar prova del nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato (cfr., Cass.civ.n.10050/2022).
Orbene, nel caso di specie l'appellata ha dato prova del rapporto con il Parte_2 sanitario e con la struttura, ha allegato l'inadempimento qualificato consistito nella lesione subìta nell'intervento di tiroidectomia e comprovato il nesso causale secondo il criterio probabilistico di cui sopra, peraltro, reso evidente dal peggioramento delle sue condizioni di salute, quale riscontrato pochi giorni dopo presso il mentre il sanitario non ha affatto dimostrato di Controparte_4 essere esente da colpa e in particolare di aver individuato ed isolato i nervi laringei prima della eradicazione della ghiandola tiroidea.
Quanto al rilievo dell'incompletezza della cartella clinica deve, inoltre, evidenziarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis
Cass.civ.n.16737/2024), in tema di responsabilità professionale sanitaria,
l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, quando, proprio tale incompletezza, abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista – come nel caso di specie - abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.
Dunque, la circostanza che l'intervento doveva essere effettuato e fosse stato concordato con la paziente, non esime affatto il medico (stando alle ulteriori considerazioni svolte nel primo motivo) dalla responsabilità nella causazione del danno iatrogeno, atteso che secondo Cass.civ.n.16633/2023 se ricorre il consenso, sia esso correttamente rilasciato o presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), il danno iatrogeno (ossia l'intervento ha determinato un peggioramento delle
29 condizioni di salute preesistenti), la condotta inadempiente e colposa del medico,
è comunque risarcibile il solo danno alla salute del paziente conseguente alla non corretta esecuzione della prestazione sanitaria.
Passando poi ai profili di colpa sempre nella relazione depositata dai c.t.u. nominati in questo grado di giudizio è stato chiaramente posto in evidenza a pag.n.75 che “Alla luce di quanto argomentato in risposta al quesito sub 1) a parere del collegio sono ravvisabili nella condotta del dott. profili di Parte_1 colpa professionale ritenendosi la paralisi permanente delle corde vocali la conseguenza di una incongruo gesto chirurgico causativo di un danno anatomico dei nervi laringei inferiori concretizzatasi attendibilmente nella preparazione dei nervi laringei, fase fondamentale dell'intervento che non risulta tuttavia descritta nel verbale operatorio né è stata segnalata da parte del dott. la Parte_1 eventuale difficoltà incontrata in relazione alla malattia di fondo della signora
( ), ne deriva che la mancata descrizione dell'accurato e cauto Parte_2 Per_6 isolamento dei due ricorrenti non consente di attribuire a complicanza la paralisi delle corde vocali mancando il riscontro di una corretta identificazione, preparazione e preservazione dei nervi laringei inferiori che avrebbe fatto ritenere la loro disfunzione inevitabile perché intervenuta nonostante fossero state attuate con diligenza tutte le procedure volte alla loro salvaguardia”.
Ancora dalla c.t.u. si evince che “Emerge dalla letteratura dedicata, che i nervi laringei inferiori possono avere una estrema variabilità interindividuale nel loro decorso, nelle loro dimensioni, nelle loro ramificazioni e non da ultimo nel loro rapporto con il parenchima tiroideo sede di malattia. Ciò spiega l'importanza della loro esposizione diretta che è mandatorio ricercare e che rappresenta il
Gold standard di sicurezza operatoria anche in relazione ad eventuali anomalie del decorso che, a maggior ragione, vanno segnalate nel report chirurgico e che possono giustificare eventuali successive disfunzioni delle corde vocali”.
Dunque, il primo motivo risulta infondato, atteso che non può porsi in dubbio – stando sempre alle conclusioni dei c.t.u. di cui alla pag.n.75 della relazione - che in conseguenza della incongrua condotta chirurgica intervenuta nel corso della tiroidectomia la signora “ha riportato un danno Parte_2 permanente a carico delle corde vocali in forma di paralisi in adduzione ovvero con disposizione delle stesse sulla linea mediana a distanza di pochi millimetri
l'una dall'altra. Questo determina, in genere, una riduzione della intensità della voce e anche problemi della deglutizione e soprattutto di ordine respiratorio per
30 la insufficienza dello spazio aereo che condiziona la insorgenza di dispnea anche per sforzi modesti. La signora per tale motivo si è sottoposta ed ancora Parte_2 oggi si sottopone a trattamenti laser per ampliare l'apertura (rima della glottide) ottenendo ad ogni trattamento un miglioramento della sintomatologia che, tuttavia, in relazione al sopravvenire della cicatrizzazione si ripresenta a distanza di qualche mese, richiedendo un nuovo intervento”.
Passando al secondo motivo (§ 10.2), relativo al consenso informato, deve osservarsi che lo stesso è infondato atteso che - per quanto sopra evidenziato -
l'obbligo informativo nel caso di specie non risulta aver assunto alcuno specifico rilievo, né il giudice di primo grado ha liquidato somma alcuna in relazione a tale voce di danno.
A tal proposito giovi premettere e richiamare quanto osservato da
Cass.civ.n.16633/2023 per cui nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi), possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque
31 in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria
(cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.
Nel caso di specie la fattispecie va ricondotta quindi alla prima delle cinque ipotesi enucleate dalla S.C., non potendosi ritenere che la paziente non si sarebbe sottoposta all'intervento in considerazione della patologia preesistente che la affliggeva, atteso che l'indicazione dell'intervento è stata ritenuta corretta dai c.t.u. (cfr., pag.n.72 della consulenza) ed in tal senso risulta essersi espresso anche il c.t.u. nominato in primo grado che nella risposta ai quesiti ha evidenziato: “la tiroidectomia totale è la terapia più indicata”.
Dal che, considerato che nella letteratura medica riportata dai c.t.u. la percentuale di rischio stimata per la paralisi bilaterale permanente è “rara oscillando fra lo 0,2
e lo 0,6%7” mentre il rischio di tracheostomia nei casi di paralisi bilaterale con spazio respiratorio insufficiente è dell'ordine del 1,5%, appare verosimile ritenere che la paziente anche se correttamente e più esaustivamente informata, si sarebbe comunque sottoposta all'intervento.
In ogni caso, la , non ha specificato quale fosse il pregiudizio ulteriore Parte_2 rispetto ai postumi di natura fisica riportati nell'intervento, tantomeno il Tribunale risulta aver effettuato una liquidazione per tale voce che non è stata neppure oggetto di appello incidentale da parte della paziente.
Passando al terzo motivo (§ 10.3) deve osservarsi che lo stesso è fondato nei termini e limiti appresso illustrati.
Deve anzitutto evidenziarsi che il motivo coglie nel segno laddove è stata
32 censurata la personalizzazione del danno, atteso che la non ne ha fatto Parte_2 alcuna richiesta in atto di citazione, tantomeno nella prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c., dovendosi oltretutto osservare che tali peculiarità del caso non risultano essere state neppure comprovate.
Sul punto si rimanda a Cass.civ.n.24471/2014 per cui in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche ed ancora deve osservarsi che secondo Cass.civ.n.5984/2025 in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Orbene, nel caso di specie, l'appellata , negli atti volti a delineare il Parte_2 thema decidendum ha fatto richiesta di ristoro del danno esistenziale, non menzionando affatto alcuna necessità di personalizzazione del danno biologico non patrimoniale, tantomeno facendone richiesta nelle conclusioni, quanto poi al danno alla vita di relazione e alle attività realizzatrici della persona, non è stata offerta alcuna prova a riguardo, tantomeno la voce - non riconosciuta nella sentenza di primo grado - è stata oggetto di appello incidentale.
Medesima fondatezza deve ravvisarsi nelle censure mosse al riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, atteso che i pregiudizi sofferti dalla paziente non risultano affatto incompatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La certificazione di cui al doc.n.24 dell'attrice (certificazione di invalidità civile al
67%) non determina affatto l'impossibilità di lavorare ed è quindi compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, attribuendo benefici fiscali, possibilità di collocamento mirato, congedi per cure, esenzioni da ticket sanitari, non determinando alcun riconoscimento di pensione d'invalidità.
Del resto, gli stessi c.t.u. hanno evidenziato a pag.n.78 della relazione che la media disfonia e la dispnea da cui risulta essere affetta la interferiscono, Parte_2
33 limitandola (ma non precludendola), con ogni attività fisica che implichi un sovraccarico anche lieve della funzione respiratoria, come le attività sportive e le altre attività che implichino sforzo “come la salita di una rampa di scale o l'utilizzo di una bicicletta”, il che non esclude comunque la possibilità di svolgere l'attività di commessa, allegata in primo grado, potendo al più incidere ad avviso del Collegio sulla cenestesi lavorativa, essendo peraltro emerso che la si Parte_2 sottoponeva a trattamenti laser, che, seppur alternati a recidive, consentivano dei miglioramenti (cfr., pag.n.4 chiarimenti del 26.05.2025).
Passando infine alla stima del danno non patrimoniale da invalidità permanente il c.t.u. nominato in primo grado ne ha fatto una stima al 40%, invero, senza precisare il bareme utilizzato.
A tale specifico riguardo il precedente Collegio ha ritenuto di disporre una nuova valutazione dell'invalidità permanente che ha condotto i nuovi c.t.u. ad evidenziare, inizialmente, nella relazione depositata il 18.09.24 che “Il danno può dunque essere così riassunto: Lesione bilaterale nervi laringei con paralisi delle corde vocali (triangolectomia e periodicamente trattamenti laser causa aumento della stenosi cicatriziale). Deficit funzionali identificabili in media disfonia e difficoltà respiratoria con dispnea a maggiori richieste di apporto di ossigeno. In concreto considerato il valore massimo attribuito alla laringectomia (40%),
l'attuale menomazione anatomo funzionale, con particolare riguardo alla funzione respiratoria e al suo alterno andamento di intensità, rapportato in via modulata al valore sopra indicato, a parere del collegio è produttiva di una invalidità permanente biologica pari al 18% della totale”, quindi, a seguito di richiesti chiarimenti con riferimento alla insufficienza respiratoria di cui risulta essere affetta la i c.t.u. hanno precisato che “In relazione alla Parte_2 condizione da cui la signora è affetta le linee guida medico- Parte_2 legali all'epoca indicate dalla Società Italiana di Medicina Legale non contengono una voce specifica ma prevedono quali voci assimilabili per la valutazione del danno la “disfonia” la “laringectomia” quest'ultima utilizzabile in via analogica modulata, anche la voce “insufficienza respiratoria” può essere utilizzata pur se essa viene riferita a quadri patologici polmonari e non a modificazioni del calibro delle vie respiratorie (cui va assimilata la stenosi laringea). La stima del danno effettuata attraverso il parametro “insufficienza respiratoria” conduce a parere del collegio ad una valutazione del danno biologico pari al 28% (comprensiva della disfonia)”.
34 Orbene, ad avviso del Collegio, tale ultima valutazione risulta più confacente al caso di specie rispetto alla valutazione operata dal c.t.u. nominato in primo grado che ha invece tenuto conto del valore massimo della laringectomia quale desumibile dai baremes tuttavia, riferito alla asportazione integrale Parte_8 della laringe (evenienza affatto pertinente alla fattispecie in esame) e risulta più confacente rispetto alla prima valutazione effettuata dai c.t.u. nominati nel presente grado di giudizio, in quanto ponderata in relazione alla dispnea a prescindere dalle origini, riconducibili o meno a patologie proprie del parenchima polmonare.
Trattasi di una stima propria del caso in esame, avendo gli stessi c.t.u. evidenziato l'assenza nelle linee guida edite dalla (utilizzate per la valutazione del Pt_8 danno), di una voce specifica.
Ciò posto, deve quindi rideterminarsi la stima dei danni patiti dalla paziente secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma nel 2017 vigenti all'epoca della liquidazione effettuata dal primo giudice, ciò in difetto di alcun motivo d'appello sul punto e tenuto conto di quanto evidenziato da Cass.civ.n.8839/2025, per cui, in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato,
o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva.
Tabella di riferimento: Tribunale di Roma 2017
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 28%
Punto base I.T.T. € 108,20
Giorni di invalidità temporanea totale 143
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 200
Danno non patrimoniale risarcibile € 75.732,55
35 Invalidità temporanea totale € 15.472,60
Invalidità temporanea parziale al 75% € 16.230,00
Totale danno biologico temporaneo € 31.702,60
Spese mediche € 6.429,87
Danno da perdita posto di lavoro € 10.000,00
Totale generale: € 123.865,02
Dunque, è pari ad euro 123.865,02 il totale spettante alla , non potendosi Parte_2 accogliere l'appello incidentale della paziente (§ 12), invero rivolto al riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente superiore a quella sopra evidenziata, stante la diversità delle finalità e la diversità delle tabelle utilizzate per valutare l'invalidità civile rispetto a quelle in uso per la stima del danno non patrimoniale ai fini del ristoro del danno all'integrità psico-fisica, essendo stato peraltro tale aspetto oggetto dell'approfondita analisi dei c.t.u. quale sopra evidenziata e risalendo la certificazione della commissione medica di prima istanza - richiamata dall'appellante incidentale - al 2013 ossia a periodo datato e precedente rispetto agli ulteriori trattamenti cui si è sottoposta l'appellata.
Anche in merito alla durata dell'inabilità temporanea (ITA e ITP) su cui non si sono incentrati gli appelli del sanitario, tantomeno della clinica (così come per il danno da perdita del posto liquidato in via equitativa in euro 10.000,00 dal
Tribunale) non può convenirsi con la stima proposta dalla paziente atteso che i c.t.u. nominati nel presente grado di giudizio hanno evidenziato nelle loro conclusioni che “Per quanto concerne la durata della inabilità, considerato che il danno ricorrenziale è risultato in tempi brevi irreversibile, appare difficile immaginare una temporanea parziale risultando in sostanza, la stenosi glottica ed il correlato disfunzionale subito stabilizzati;
è possibile invece calcolare, quale inabilità temporanea totale, quella relativa alla somma dei giorni corrispondenti ai ricoveri ospedalieri che, sulla base della documentazione sanitaria disponibile
è risultata pari a giorni 45 (quarantacinque)”.
Dunque, il riconoscimento di 143 giorni di ITA e 200 giorni di ITP al 75% quali accolti e ristorati nella sentenza di primo grado, appaiono pienamente satisfattivi delle voci di danno.
A ciò debbono inoltre aggiungersi gli interessi come determinati nella sentenza di primo grado secondo il seguente passaggio, coperto dal giudicato, per cui “Sul
36 totale di €395.529,3 oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali è dovuto inoltre il danno da lucro cessante (dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (ottobre 2010) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass. Sez. Un.1712/95, Cass.n.10300/01; n.18445/05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui -posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi - è “consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio”. A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato - la semisomma dei due valori considerati
(valore del residuo risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto -decisione) il rendimento medio di tali investimenti è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (cfr.
Cass. SU n. 19499/08).”.
Ne consegue che applicato il tasso medio dei bot dell'epoca (0,68%) ed il criterio prescelto dal primo giudice per determinare il lucro cessante, l'importo, alla data della sentenza di primo grado, ascende ad euro 140.698,89 cui aggiungere gli interessi legali dal 1.02.2018 sino al soddisfo (avvenuto il 14.10.2019 per quanto di seguito evidenziato) con importo finale di euro 141.969,03 per effetto della liquidazione che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto di cui all'art.1282 c.c..
Passando al quarto motivo (§ 10.4) relativo al mancato riconoscimento delle spese di lite in favore del sanitario per la chiamata in causa della Parte_4 condannata alla manleva, deve osservarsi che tale motivo è strettamente connesso
37 ai motivi dell'appello incidentale dell' , ragion per cui in Parte_4 questa sede basti richiamare il principio, per cui, in materia di assicurazione della responsabilità civile, vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi, il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art.1917, comma 3, c.c., il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c., infine, come per il caso di specie, il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato (cfr., Cass.civ.n.4275/2024).
§ 15.1 - Passando ai motivi dell'appello della deve osservarsi Controparte_2 quanto al primo, al terzo ed al quarto (§ 11.1, 11.3 e 11.4) che sul punto si è già risposto diffusamente in relazione all'appello del sanitario, essendo emersa la responsabilità del medico, essendo stata esaminata la questione del consenso informato ed essendo stato rideterminato il danno e la sua stima sia sotto l'aspetto patrimoniale che con riguardo al danno non patrimoniale, ragion per cui anche in relazione a detti motivi debbono valere le argomentazioni di cui sopra.
Resta quindi da esaminarsi il secondo motivo (§ 11.2) relativo alla “ripartizione della responsabilità dal lato interno dell'obbligazione solidale” e a tale riguardo non può opinarsi nel senso invocato dalla struttura per cui non vi sarebbe responsabilità in capo alla stessa o vi sarebbe in percentuale minima, atteso che per quanto osservato da Cass.civ.n.29001/2021 in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n.24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c., pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo
38 giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.
§ 15.2 – Quanto ai motivi dell'appello incidentale di – da Parte_2 rigettarsi in quanto infondato - deve rimandarsi a quanto osservato in relazione al terzo motivo d'appello dell'appellante principale Parte_1
§ 15.3 – Infine passando all'appello incidentale della deve Parte_4 premettersi che i due motivi sviluppati nel gravame possono trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione e sul punto deve osservarsi che l'appello è fondato, atteso che la polizza, per quanto disciplinato nell'art.16 delle condizioni di contratto (doc.n.8 fasc. primo grado del medico e doc.n.2 , prevedeva: “2) Qualora l'attività del Medico assicurato sia CP_1 svolta all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente. 3) nel caso la casa di cura o l'Ente Ospedaliero ovvero i relativi assicuratori agiscano in rivalsa nei confronti del medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente all'azione di rivalsa esercitata”.
Ciò posto, considerato che i limiti di responsabilità previsti dall'art.16 attengono all'oggetto del contratto poiché riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e specificano il rischio garantito, deve ritenersi - in conformità ad altro precedente dell'Ufficio (cfr., Corte Appello Roma Sez. V n.5299 del
21.07.2023) e Cass.civ.n.25772/2023 - che a fronte della previsione della garanzia in cd. “secondo rischio” da parte dell'assicuratrice appellante, spettava all'assicurato dott. dare la prova della sussistenza dei presupposti che Parte_1 avrebbero consentito di azionare la domanda di manleva, dunque, spettava all'assicurato (ex art.2697 c.c.) dare la prova del tipo di polizza stipulata dalla clinica e relativo massimale, quindi, in mancanza della copertura assicurativa,
39 comprovare comunque l'insolvenza della clinica, trattandosi di fatti costituitivi dei diritti vantati.
Orbene, nel caso di specie, la ha depositato con la seconda memoria ex CP_2 art.183 co.6 c.p.c. una polizza assicurativa stipulata con la Parte_9 estesa alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro “a primo rischio”, evidenziando comunque che la propria AG (la ) era in Pt_9 liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza che anche a voler ritenere di fatto inoperante la polizza a primo rischio, era comunque onere del medico dimostrare l'insolvenza della clinica, prova affatto fornita, essendosi con la chiamata del terzo azionata genericamente la garanzia, senza esserne precisate caratteristiche e ambito di operatività, senza essersi sostanzialmente allegato alcunché.
Dunque – a prescindere dal fatto se il dott. operasse presso la in Parte_1 CP_2 regime libero professionale ovvero dipendente, circostanze affatto dedotte in primo grado dal medico tantomeno comprovate – avrebbe dovuto comprovare l'incapienza dell'attivo della procedura concorsuale (secondo quanto evidenziato da Cass.civ.n.31686/2024 in fattispecie simile), inoltre anche in caso di assenza di polizza stipulata dalla - in quanto affatto stipulata ovvero contratta in CP_2 favore del solo personale dipendente – in ogni caso spettava al medico comprovare l'insolvenza della clinica, circostanze nel caso di specie affatto comprovate.
Deve inoltre aggiungersi che in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore (cfr., Cass.civ.n.15630/2018).
Dunque, non avendo fornito le prove dei presupposti per l'operatività della propria polizza stipulata con la deve essere rigettata la domanda di CP_1 garanzia del dott. e conseguentemente la condanna della AG Parte_1 appellante alla manleva, con la conseguenza che il quarto motivo dell'appello del sanitario, relativo alle spese di soccombenza per la chiamata in causa, deve ritenersi infondato.
40 Non può neppure ritenersi che la polizza operi in ragione della previsione di cui all'art.16 n.3 atteso che la non ha esercitato alcuna azione di Controparte_2 rivalsa verso il medico, essendosi limitata in primo grado a richiedere il mero accertamento delle “eventuali quote di responsabilità attribuibili a ciascuna delle parti convenute”.
Deve sul punto infine richiamarsi anche la recente sentenza della
Cass.civ.n.25772/2023, che interpretando le seguenti clausole, analoghe a quelle oggetto del presente giudizio: “1) l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
2) qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, casa di cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”) ha evidenziato come “La clausola appena trascritta stabiliva dunque quale fosse il rischio coperto, ed a quali condizioni operasse la copertura. Il rischio coperto era, nel caso di illeciti causati da più persone, la sola quota di corresponsabilità gravante sull'assicurato. L'operatività di tale garanzia, nel caso di corresponsabilità tra medico e clinica, era poi subordinata a due condizioni: a) che la clinica non avesse stipulato una polizza a copertura della r.c. dei medici in essa operanti (diversamente, la polizza sarebbe stata operante “a secondo rischio”); b) che, in mancanza di assicurazione stipulata dalla clinica, quest'ultima fosse insolvente. Questa clausola prevedeva dunque due limiti all'operatività della garanzia”. A fronte di una interpretazione del secondo limite da parte del giudice del merito secondo cui se la clinica fosse stata insolvente la avrebbe dovuto garantire il medico per l'intero, ma Controparte_1 siccome non lo era, la garanzia valeva solo per la quota virile dell'obbligazione solidale (nella specie, la metà), la S.C. ha evidenziato come “Questa interpretazione, tuttavia, non è rispettosa dei criteri stabiliti dagli artt. 1363 e
1367 c.c.. L'art. 1363 c.c. è stato violato per le ragioni che seguono. Si è già visto
(supra, § 3.2) che il contratto di assicurazione delimitava il rischio oggettivamente, stabilendo che nel caso di responsabilità solidale l'assicuratore assumeva l'obbligo di garantire l'assicurato non per tutti i danni causati a terzi, ma solo per la quota di danno corrispondente alla sua quota di corresponsabilità.
41 Così si esprime l'art. 16, secondo capoverso, n. (1) delle condizioni generali.
Anche questa (ridotta) garanzia prestata dall'assicuratore non era tuttavia incondizionata. La clausola 16, secondo capoverso, n. (2) delle condizioni generali di contratto, subordinava infatti il diritto all'indennizzo a due ulteriori circostanze;
a) se l'ospedale avesse stipulato una polizza a copertura della responsabilità dei propri medici, la garanzia era operante a secondo rischio;
b) se l'ospedale non avesse stipulato una polizza a copertura della responsabilità dei medici, la garanzia era operante “per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”. A fronte di tali patti, la Corte d'appello ha condannato
l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato nei limiti della quota di corresponsabilità a lui ascrivibile. Questa interpretazione tuttavia, come anticipato, non è rispettosa dell'art. 1363 c.c.. Come già visto, l'art. 16, secondo capoverso, n.(1) della polizza già stabiliva di per sé che oggetto della copertura fosse la sola quota virile dell'obbligazione solidale. La Corte d'appello invece, trascurando questa previsione, si è concentrata soltanto sul n. (2) del secondo capoverso dell'art. 16 delle condizioni generali, interpretandolo nel senso che il riferimento alla “insolvenza dell'ospedale”, dovesse intendersi nel modo seguente: a) se l'ospedale è solvente, l'assicuratore deve tenere indenne
l'assicurato soltanto della sua quota di corresponsabilità; b) se l'ospedale è insolvente, l'assicuratore deve tenere indenne l'assicurato dell'intera obbligazione solidale. Così giudicando, la sentenza impugnata è pervenuta al risultato di adottare una interpretazione incoerente delle due previsioni contenute rispettivamente ai nn.(1) e (2) del secondo capoverso dell'art. 16: e cioè ritenere che, ai sensi del n. (2) cit., almeno in un caso l'assicuratore doveva tenere indenne l'assicurato della quota di danno “attribuita alla struttura” (vale a dire nell'ipotesi di insolvenza di questa”), nonostante ai sensi del n. (1) cit. la polizza fu stipulata “con esclusione di ogni responsabilità derivante [all'assicurato] in via solidale”.
3.7. L'art. 1367 c.c. è stato violato per le ragioni che seguono.
L'art. 16, secondo capoverso, n. (1) della polizza prevedeva la copertura della sola quota di corresponsabilità gravante sull'assicurato. Ciò vuol dire che se [il medico] fosse stato escusso dal terzo danneggiato anche per la quota di obbligazione gravante sulla clinica, l'eventuale pagamento integrale da questi effettuato nelle mani del terzo non avrebbe beneficiato, per quella quota, della copertura assicurativa. Ma se il pagamento, da parte dell'assicurato, della quota di debito altrui non era coperto dall'assicurazione, era giuridicamente
42 impossibile l'affermazione del Tribunale (condivisa dalla Corte d'appello) secondo cui il contratto si doveva interpretare nel senso che: a) la CP_1 doveva tenere indenne sempre e comunque l'assicurato della quota di
[...] danno da lui causata;
b) la doveva tenere indenne Controparte_1
l'assicurato della quota di danno “attribuita alla struttura solo nell'ipotesi di insolvenza di questa”. L'ipotesi (b), infatti, non si sarebbe mai potuta verificare, poiché l'art. 16, secondo capoverso, n. (1) della polizza escludeva dalla copertura la quota virile dell'obbligazione solidale gravante sulla clinica.
3.8. Reputa utile questa Corte non astenersi dal rilevare la singolarità della inusitata polizza che la Corte d'appello si è trovata a dover interpretare. Ed infatti: a) se l'ospedale avesse assicurato la r.c. dei propri medici, la polizza sarebbe stata operante a secondo rischio;
b) se l'ospedale non avesse assicurato la r.c. dei propri medici, ma fosse stato solvibile, la polizza non sarebbe stata operante; c) se l'ospedale non avesse assicurato la r.c. dei propri medici, ma fosse divenuto insolvente, la polizza avrebbe coperto solo la quota di corresponsabilità dell'assicurato. Ciò vuol dire, in sostanza, che nell'ipotesi sub (c) la polizza, più che la responsabilità del medico verso i terzi, di fatto copriva il rischio di insolvenza dell'ospedale rispetto all'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. proposta dall'assicurato che, escusso dal terzo, avesse dovuto risarcirlo integralmente. Dunque, nella sostanza fu, per questa parte, un'assicurazione del credito, più che un'assicurazione di responsabilità civile”.
Conclusivamente l'appello della deve essere accolto, con rigetto CP_1 integrale della domanda di manleva del sanitario, non rilevando neppure la questione della vessatorietà di dette clausole, invero non rientrando nelle ipotesi di cui all'art.1341 c.c. quanto nell'oggetto del contratto e concernendo al più questioni relative all'adeguatezza del contratto rispetto alle esigenze assicurative, circostanze affatto prospettate nel presente giudizio né oggetto di specifiche domande (cfr., motivazioni a riguardo in Cass.civ.n.25772/2023 e nella successiva
Cass.civ.n.28968/2025).
§ 16. - Passando, quindi, alle domande restitutorie svolte dalle parti in causa, deve osservarsi che all'esito del termine concesso all'udienza del 1.10.2025
ha dichiarato con note del 6.10.2025 di aver ricevuto dalle Parte_2 controparti euro 223.257,15 a titolo di risarcimento del danno, la Parte_4 ha evidenziato di aver versato euro 121.202,20 al dott. in data
[...] Parte_1
8.10.2019 producendo la contabile del bonifico bancario, la ha Controparte_2
43 rappresentato – producendo le contabili - di aver versato euro 112.788,93 a titolo di sorte in favore della sig.ra in data 14.10.2019 ed euro 8.413,33 in Parte_2 favore dell'avv. Moscogiuri a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio
(euro 5.139,63) e di esecuzione (euro 3.273,71) in data 16.10.2019 (al lordo della ritenuta d'acconto, pari ad euro 7.346,98 netti), infine la difesa di Parte_1 all'udienza del 5.11.2025 ha depositato documentazione bancaria
[...]
(estratto conto) attestante versamento con valuta 11.10.2019 da parte dell'assistito di euro 8.417,83 in favore dell'avv. Moscogiuri e di euro 112.793,43 in favore della . Parte_2
Ne consegue quindi che al 14.10.2019 data di ultimazione del versamento degli importi - tenuto conto che la avrebbe avuto diritto al pagamento di euro Parte_2
141.969,03 (applicati gli interessi di cui alla sentenza di primo grado) stando ai conteggi sopra sviluppati - gli importi dovuti dal e dalla Parte_1 CP_2 ammontavano ad euro 70.984,51 ciascuno.
Avendo la versato euro 112.788,93 l'importo da restituire dalla paziente CP_2 alla risulta essere pari ad euro 41.804,42 (euro 112.788,93 – euro CP_2
70.984,51), mentre l'importo da restituire dalla in favore del dott. Parte_2 ammonta ad euro 41.808,92 (euro 112.793,43 – euro 70.984,51). Parte_1
Ne consegue (trattandosi di domande pienamente ammissibili, cfr.,
Cass.civ.n.6614/2023) che la deve essere condannata alla restituzione di Parte_2 euro 41.804,42 in favore della oltre interessi legali (richiesti con la CP_2 comparsa di costituzione e senza rivalutazione in difetto di prova del maggior danno) dal 14.10.2019 (data del versamento) sino al soddisfo e di euro 41.808,92 in favore del dott. senza applicazione di interessi non Parte_1 richiesti in atto d'appello (“condannare l'appellata alla restituzione delle somme eventualmente nel frattempo corrisposte dall'appellante, a qualsivoglia titolo, in esecuzione della sentenza appellata”, sul punto Cass.civ.n.2814/1995 per cui “in tema di indebito oggettivo, gli interessi dei quali l'art. 2033 cod. civ. impone la corresponsione, unitamente all'importo del pagamento ricevuto, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e possono pertanto essere attribuiti solo su espressa domanda dell'avente diritto”).
Passando invece alla domanda di restituzione di euro 121.202,20 versati dalla al (e non alla ) con bonifico dell'8.10.2019, essendo CP_1 Parte_1 Parte_2 oltretutto incontestato il versamento al medico (cfr., Cass.n.11115/2021), in difetto di causale essendo venuta meno la manleva in ragione dell'accoglimento
44 dell'appello incidentale della AG, deve disporsi la condanna del dott. alla restituzione di detto importo in favore della Parte_1 CP_1 oltre interessi legali dall'8.10.2019, così per quanto evidenziato a pag.n.32 della comparsa della “In via prudenziale quindi fin da ora si chiede che con la CP_1 riforma della pronuncia controparte venga condannata a rifondere detta somma, unitamente agli interessi, al maggior danno, alle spese legali dei due gradi di giudizio”.
§ 17. – Venendo infine alle spese di lite debbono liquidarsi ex art.336 c.p.c. e tenuto conto di quanto evidenziato da Cass.civ.n.33412/2024, per cui il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Dunque, quanto al rapporto processuale tra la e le parti convenute Parte_2
e la clinica debbono porsi, applicato il Parte_1 Parte_1
d.m.n.147/2022 – tenuto conto del decisum, dell'esito complessivo del giudizio e della sostanziale soccombenza - a carico delle parti appellanti ma con una parziale compensazione per entrambi i gradi della metà, in ragione della riduzione dell'importo riconosciuto, tenuto conto anche dell'accoglimento di alcune difese delle controparti e vengono liquidate per il primo grado applicato il quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, mentre per il secondo grado in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 4.326,00 per fase di trattazione ed euro 5.103,00 per fase decisionale.
Da detti importi debbono detrarsi gli importi di cui sopra già percepiti dal difensore antistatario avv. Moscogiuri.
Quanto al rapporto processuale tra e Controparte_1 Parte_1 le spese debbono essere poste a carico del sanitario per entrambi i gradi
[...] di giudizio e vengono liquidate per il primo grado applicato il quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 1.276,00 per fase di studio, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase di trattazione ed euro
45 2.127,00 per fase decisionale, mentre per il secondo grado in euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase tenuto conto della nota spese depositata dalla CP_1
Le spese di c.t.u. debbono essere poste - previa medesima parziale compensazione
- per il residuo 50%, in via solidale, a carico della e del dr. Controparte_2
Parte_1
§ 18. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti di cui in epigrafe sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 4.05.2018 e sull'appello proposto dalla con atto di Controparte_2 citazione notificato il 16.05.2018 e sugli appelli incidentali proposti da e da avverso la sentenza Parte_2 Controparte_1
n.2292/2018 resa in data 1.02.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento degli appelli di e della Parte_1 [...]
– integralmente confermata nel resto la sentenza di primo grado – CP_2 ridetermina la stima dei danni patiti da in complessivi euro Parte_2
141.969,03 importo comprensivo di interessi legali al 14.10.2019 e per effetto dei pagamenti effettuati dalle parti appellanti di cui in parte motiva condanna alla restituzione in favore della di Parte_2 Controparte_2 euro 41.804,42 oltre interessi legali dal 14.10.2019 sino all'effettivo soddisfo e di euro 41.808,92 in favore del dott. Parte_1
2) Rigetta l'appello incidentale di . Parte_2
3) In accoglimento dell'appello incidentale della e Controparte_1 riforma in parte qua della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 condanna alla restituzione di euro 121.202,20 in favore della Parte_1
, oltre interessi legali dall'8.10.2019 sino all'effettivo Controparte_1 soddisfo.
4) Condanna l'appellante e la in Parte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t. alla rifusione in solido delle spese di lite in favore della parte
46 appellata rideterminate e liquidate complessivamente per il Parte_2 primo grado, già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva, in euro 7.051,50 per compensi professionali, euro 750,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge e per il secondo grado, già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva, in euro 7.158,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, il tutto da distrarsi in favore del difensore avv. Maria Moscogiuri dichiaratasi antistataria in atti, da cui detrarre gli importi in precedenza già percepiti dal difensore antistatario di cui in parte motiva.
5) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore della che liquida complessivamente per il primo Controparte_1 grado in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge e per il secondo grado in euro 7.160,00 per compensi professionali, euro 1.848,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
6) Compensa in ragione della metà le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa e nel precedente grado, ponendo il restante 50% in solido a carico di e della . Parte_1 Controparte_2
7) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante . Parte_2
Roma, 25.11.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. Antonio Perinelli
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