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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2024, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2610/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il giorno 11 Settembre 1999, Parte_1 C.F._1 residente in [...], C.F.: ; titolo di C.F._1 studio: diploma di scuola superiore;
nessuna attività lavorativa svolta attualmente;
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Beretta del Foro di Milano, (C.F. - P.CERT.: C.F._2
, presso il cui studio in Cologno Monzese (MI), Via Milano n. 14, Email_1
è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata telematicamente al presente atto, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello AT;
RICORRENTE contro
(C.F. ) (c.f. ), CP_1 C.F._3 CP_1 C.F._3 nato il [...] in [...] e residente in [...], ammesso al patrocinio a spese dello AT con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Monza del 10.07.2024 (doc. n. 1) rappresentato e difeso - in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato (da intendersi parte integrante del ricorso) e della quale viene estratta copia telematica di originale cartaceo ed inserita nella busta telematica - dall'avv. Massimo SPINO (c.f.
) del Foro di Milano, presso il cui studio in Cassano d'Adda (MI), via C. Benzi C.F._4
n. 3 elegge domicilio e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.): Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI per Parte_1
NEL MERITO
• pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig. ; CP_1
• porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno CP_1 mensile per il mantenimento;
• Condannare il Resistente alla refusione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA
La Ricorrente chiede ammettersi prova orale, per interpello del Resistente e per testi, sui seguenti capitoli di prova: CP_ 1) Vero che nel mese di Gennaio 2023 il signor iniziò ad assentarsi dalla casa familiare, facendovi rientro anche dopo le ore 2:00 o 3:00 antelucane;
2) Vero che il signor svolge attività lavorativa come tatuatore operando CP_1 quotidianamente presso il negozio Colors Tatoo di Viale Corsica 16 a Milano;
5) Vero che dalla suddetta attività lavorativa il signor riceve pagamenti in denaro CP_1 contante per importi superiori ad Euro 4.000,00 mensili;
6) Vero che dal mese di Gennaio 2022 al mese di Maggio 2022 il signor incaricò la CP_1 signora di tenere i conteggi dei proventi della propria attività di tatuatore come da Parte_2 documento (doc. 5) che si rammostra;
CP_
7) Vero che i guadagni giornalieri comunicati dal signor alla signora ammontavano Parte_2 ad un importo tra i 250 Euro ed i 400 Euro, per sei giorni a settimana;
8) Vero che in data 25 Marzo 2023 il signor fu sorpreso dai genitori della signora CP_1 in compagnia di un'altra donna con la quale stava cenando;
Pt_1 CP_
9) Vero che in tale occasione il signor ha iniziato ad inveire contro i genitori della signora Pt_1 pronunciando le frasi “io non voglio più saperne di vostra figlia mi sono rotto, non devo dare spiegazioni a nessuno”; CP_
10) Vero che in data 26 Marzo 2023 il signor ha fatto rientro alla casa familiare di Via Norvegia n.
23 a Cologno Monzese, intimando alla signora di lasciare mmediatamente la casa coniugale e Pt_1 di cercarsi una nuova abitazione;
CP_
11) Vero che a far data dall'episodio del 26 Marzo 2023 il signor non ha mia più fatto rientro alla casa coniugale;
CP_
12) Vero che a far data dal mese di Marzo 2023 è cessata la corresponsione da parte del signor di qualsivoglia mezzo di sostentamento alla moglie;
CP_
13) Vero che nell'anno 2022 il signor acquistò per il corrispettivo di Euro 2.700,00 il veicolo d'epoca modello Ford Taunus;
CP_ 13) Vero che il signor chiese al signor se quest'ultimo poteva aiutarlo nel restauro Testimone_1 del suddetto veicolo d'epoca; 14) Vero che i signori e , in costanza del Testimone_1 Parte_2 matrimonio della figlia con , richiesero più volte a quest'ultimo un aiuto Pt_1 CP_1 economico nei momenti di difficoltà;
15) Vero che a far data dal 17 Aprile 2024 la signora è in cura presso il Centro per la Parte_1 Cura dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, in regime di day hospital intensivo, per terapia afferente malnutrizione estrema secondaria ed anoressia nervosa;
16) Vero che il percorso di cure richiede la presenza quotidiana della signora presso l'Ospedale Pt_1
Niguarda di Milano, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 15:30.
pagina 2 di 8 Si chiede l'audizione sui suddetti capitoli di prova, oltre che del Resistente per CP_1 interpello, anche dei seguenti testimoni:
a) , Via Indipendenza 6 a Cologno Monzese, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_2
b) , Via Indipendenza 6 a Cologno Monzese, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
c) , Via Indipendenza 6 a Cologno Monzese, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_3
d) , Via Sciviero 12 a Brugherio, sui capitoli di prova n. 8 e 9; Testimone_4
e) , Via Sciviero 12 a Brugherio, sui capitoli di prova n. 8 e 9; Testimone_5
f) sul capitolo di prova n. 2; Testimone_6
g) Dott.ssa c/o Ospedale Niguarda, sui capitoli di prova 15 e 16; Testimone_7
per CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e per le motivazioni di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, così giudicare: in via preliminare: confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 473bis 15 c.p.c. avanzata da parte attrice. nel merito:
a) respingere in toto tutte le domande di parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, disponendo la sola ed incondizionata separazione personale dei coniugi;
b) con vittoria di compenso di lite determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso di spese generali (al 15%), c.p.a. (al 4%) e successive occorrende.
*****
IN VIA ISTRUTTORIA: per quanto occorra, con riserva di meglio precisare ed integrare le relative istanze e comunque senza inversione dell'onere, si chiede all' di: CP_2
ammettere interrogatorio formale della sig.ra (c.f. ), nata Parte_1 CodiceFiscale_5 l'11.09.1999 in Milano (MI) e residente in [...] sulle circostanze riportate nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta ex art. 473bis 16 c.p.c.
e da intendersi qui ritrascritte, capitolate, depurate da ogni espressione valutativa e preceduti dalla locuzione “vero che”, rammostrando allo stesso i documenti in corrispondenza rispettivamente allegati;
ammettere prova testimoniale sulle circostanze riportate nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta ex art. 473bis 16 c.p.c. e da intendersi qui ritrascritte, capitolate, depurate da ogni espressione valutativa e preceduti dalla locuzione “vero che”, rammostrando ai testi i documenti in corrispondenza rispettivamente allegati. Si indicano a testi, anche a prova contraria:
- il sig. residente in [...]; Testimone_8
- la sig.ra residente in [...]; Testimone_9
- la sig.ra residente in [...]; Testimone_10
- la sig.ra 221 A Den Haag South Holland. Persona_1
Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio che il resistente abbia formulato istanze istruttorie inammissibili in quanto non specificamente capitolate ma indicate con il generico riferimento a tutte le circostanze riportate nel corpo della comparsa di costituzione, infarcite di giudizi e valutazioni. In merito alle istanze istruttorie della ricorrente, si dirà oltre.
pagina 3 di 8
I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 12.5.2018 a Monza e sono comparsi all'udienza del giudice delegato del 16.10.2024, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. Relativamente all' addebito della separazione, richiesto dalla ricorrente per avere il marito iniziato una relazione extra-coniugale durante il matrimonio e lasciato la casa coniugale privando la moglie di ogni mezzo di sostentamento, va evidenziato che le prove dedotte sul punto dalla ricorrente appaiono generiche e irrilevanti ai fini della decisione sull'addebito
( 8) Vero che in data 25 Marzo 2023 il signor fu sorpreso dai genitori della CP_1 signora in compagnia di un'altra donna con la quale stava cenando;
Pt_1 CP_
9) Vero che in tale occasione il signor ha iniziato ad inveire contro i genitori della signora pronunciando le frasi “io non voglio più saperne di vostra figlia mi sono Pt_1 rotto, non devo dare spiegazioni a nessuno”; CP_
10) Vero che in data 26 Marzo 2023 il signor ha fatto rientro alla casa familiare di Via
Norvegia n. 23 a Cologno Monzese, intimando alla signora di lasciare Pt_1 immediatamente la casa coniugale e di cercarsi una nuova abitazione;
CP_ 11) Vero che a far data dall'episodio del 26 Marzo 2023 il signor non ha mia più fatto rientro alla casa coniugale;
12) Vero che a far data dal mese di Marzo 2023 è cessata la corresponsione da parte del CP_ signor di qualsivoglia mezzo di sostentamento alla moglie).
Il resistente ammette di avere una nuova relazione, precisando, peraltro, che sarebbe iniziata dopo che lui ha lasciato la casa coniugale, in quanto costretto dalla moglie, che gli avrebbe vietato di rientrare nella casa, come si evince dallo screenshot che ha prodotto sub doc. 12.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato come "ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza" (Cass. sez. I, 27.01.2014 N. 1596). Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. sent. n. 2059/2012).
Nel caso in esame le prove dedotte sono irrilevanti ai fini della domanda di addebito, che va rigettata.
III. La ricorrente ha chiesto un contributo al suo mantenimento.
pagina 4 di 8 Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n.
23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
All'udienza del 16.10.2024 le parti hanno dichiarato: La ricorrente”Non sto lavorando, sto facendo un percorso presso l'Ospedale Niguarda di Milano. Non è vero che vivevamo con l'aiuto dei miei genitori, che hanno dei redditi appena sufficienti al loro mantenimento. Anzi, forse li aiutavamo anche. Attualmente vivo con i miei genitori da un anno e mezzo, cioè da marzo 2023. Pertanto, intendo rinunciare al gratuito patrocinio.”
RA PA
”Io non ho soldi, mi mantiene la mia compagna, che lavora per ATM. Prima facevo il barista, poi sono stato lasciato a casa con il Covid. Ho iniziato a fare il tatuatore, ma guadagno poco, vivevamo grazie agli aiuti dei miei suoceri. I versamenti in contanti sul conto corrente sono stati effettuati dai miei suoceri e dai nonni di mia moglie”.
La ricorrente, che soffre di anoressia sin dall'adolescenza, ha lavorato saltuariamente durante il matrimonio. Ha lavorato per pochi mesi nel 2020, in data 22 Maggio 2023 è stata assunta dalla società
The Space Cinema s.p.a., con contratto a tempo determinato e con orario part time di 16 ore settimanali (doc. 9) con mansione di cassiera presso il cinema sito in Vimercate, con turni serali ad orario ridotto.
Allega che l'attività lavorativa ha comportato in brevissimo tempo il definitivo tracollo delle sue condizioni fisiche e di salute,
In data 13 Giugno 2023 ha dovuto rivolgersi all'Ospedale San Gerardo di Monza, ove le è stato diagnosticato un disturbo alimentare gravissimo con quadro organico di grave malnutrizione per difetto;
il reparto di psichiatria ha rifiutato la presa in carico della paziente a fronte dell'estrema gravità della situazione (peso 33 kg, BMI < 15), invitando la a Pt_1 presentare “seduta stante” una richiesta di ricovero presso struttura specialistica. Non potendo restare ulteriormente sola, per ragioni di sicurezza, la ha dovuto Pt_1 chiedere ospitalità ai genitori e , in Via Indipendenza n. 6 a Testimone_1 Parte_2
Cologno Monzese (MI), ove ha altresì fissato la propria residenza anagrafica.
pagina 5 di 8 E' tuttora in cura presso l'Ospedale Niguarda di Milano, dopo l'accesso al pronto Soccorso del medesimo ospedale in data 29.1.2024 (doc. 11). E' in regime di day hospital intensivo
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30).
Allega che il marito lavora come tatuatore con rilevanti guadagni (da euro 250 a
400/giorno).
Il marito è stato assunto con contratto a termine in epoca antecedente la conoscenza della quale lavoratore subordinato alle dipendenze della sig.ra Pt_1 Parte_3 in qualità di barista nel locale denominato “Bar Pellegrini” di proprietà di quest'ultima con sede operativa in via Quattro Strade n. 15 di Cologno Monzese (MI). La retribuzione media si aggirava intorno agli € 800,00 mensili per 14 mensilità (cfr. doc. n. 3) e l'attività lavorativa proseguiva nello svolgimento sino al mese di marzo 2020 quando, con l'avvento della nota pandemia Covid-Sars 19, sono state adottate misure estreme di isolamento per contrastare la diffusione del virus. Da allora l'odierno convenuto, unicamente destinatario di aiuti economici all'epoca stanziati dal governo in favore dei cittadini (e del tutto insufficienti), trovava occupazione part-time
(non regolarizzata) presso la AT EZ s.a.s. Di CO EZ & C. operante nell'ambito della ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo, con mansione di addetto alle consegne. A copertura del posto di lavoro si alternava, in questo caso, con la he veniva impiegata nel confezionamento del cibo da consegnare. Pt_1 I coniugi percepivano una retribuzione media mensile complessiva di € 350,00 ca. (cfr. doc. n. 3) e l'occupazione durava sino al mese di ottobre 2021. Allega che erano aiutati economicamente dai suoceri e ha prodotto alcune distinte di versamenti in contanti fatte dalla moglie sul conto corrente cointestato, per comprovare le somme che sarebbero state corrisposte dai suoceri e che risulterebbero dai versamenti di somme in contanti sul conto corrente cointestato.
La ricorrente allega che tali versamenti si riferiscono a guadagni in contanti del marito, che glieli aveva consegnati per versarli sul conto corrente comune, cosa che lei poteva fare più agevolmente non lavorando.
Rileva il Collegio che i versamenti di denaro contante sul conto corrente comune durante il matrimonio non sono immediatamente riconducibili ad aiuti economici da parte dei suoceri o dai nonni della moglie. Laddove è stato fatto un versamento in favore di per Pt_1 regalo di compleanno, per esempio euro 100 da in data 19.9.2022, è stato Parte_4 specificato.
Sul conto corrente comune figurano le seguenti entrate, da stipendi e versamenti in contanti: da maggio 2018, data del matrimonio, fino al 31.12.2018 comune per euro 7.925;
nell'anno 2019 per complessivi euro 14.898,28;
nell'anno 2020 euro 12.576 - comprensivi dei bonifici da NP (versamenti in contanti per euro 2.260);
nell'anno 2021 euro 12.243,43 - comprensivi dei bonifici NP (versamenti in contanti per euro 2.080);
nell'anno 2022 euro 11.848,46 (dei quali versamenti in contanti per complessivi euro
6280); dal 1.1 al 31.3.2023 euro 3681 di soli versamenti in contanti.
pagina 6 di 8 La ricorrente ha documentato che suo padre ha dichiarato un reddito netto mensile di euro
2381 nel 2023, di euro 2.552 nel 2022 ed è gravato da due finanziamenti di euro 455 mensili con trattenuta in busta paga, un altro con Agos di euro 293,5 mensili per l'acquisto dell'auto, la madre guadagna euro 1.000 mensili circa, hanno un altro figlio da mantenere e devono rimborsare un mutuo stipulato nel marzo 2020 con rata da euro 460 mensili.
Hanno oneri finanziari per euro 1.208 mensili a fronte di un reddito familiare di euro 3.381 circa mensili, il che rende poco verosimile che possano anche aver aiutato economicamente la figlia e il marito.
La ricorrente ha prodotto la trascrizione di un messaggio audio del marito, che non ha contestato il documento e nel quale si legge:
Messaggio n. 4
“Voi siete veramente…Voi avete veramente … stante toccando degli apici di cose che veramente tu non hai capito dove cazzo ti stai mettendo, . Te con sti tutti sti Pt_1 giochetti del cazzo, perché non c'avete i soldi per campare, non sai che cazzo fare, ti stai annoiando per farmi i dispetti di merda. Non ti preoccupare che adesso inizierò a giocare anche io se vuoi far così. Per forza. Io non ho mai fatto casino non volevo far casino, ma te mi stai veramente costringendo. Mi avete rotto i coglioni, mi sono arrivate anche le guardie in studio a cercarmi. Mi avete rotto i coglioni, te e quella famiglia di merda di sciroccati che siete”. Il marito allega di essere mantenuto dalla sua attuale compagna e di guadagnare somme risibili come tatuatore.
Rileva il Collegio che nonostante la giovanissima, età, è affetta da una Parte_1 patologia che perdura da anni, si era stabilizzata dopo il matrimonio, ma si è aggravata dopo la separazione, per cui è in cura presso l'Ospedale Niguarda in regime di day-hospital intensivo. E' riuscita a lavorare saltuariamente dopo il matrimonio ed è rientrata nella casa dei genitori, dopo la separazione. D'altro canto, i coniugi non hanno mai avuto un tenore di vita molto elevato, in quanto anche il marito ha cambiato vari datori di lavoro e ha sempre guadagnato somme risibili, integrate da sussidi statali (reddito di cittadinanza) e dall'attività di tatuatore.
Le somme che venivano versate in contati sul conto corrente comune erano di scarsa entità e, anche se sommate a quelle rivenienti dall'attività lavorativa del marito e dall'NP, denotano redditi molto contenuti, dai 1.000 ai 1.200 euro mensili), appeni sufficienti a pagare il canone di locazione della casa coniugale (di euro 500 mensili come da doc. 13 del resistente), le utenze e spese condominiali e il vitto, tanto che il saldo del conto corrente comune era sempre molto contenuto.
Per tali motivi non può essere stabilito alcun contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, in quanto i suoi redditi sono appeni sufficienti per pagare il canone di locazione e le utenze, le spese condominiali e le spese di vitto e abbigliamento.
IV. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, data la natura necessaria del giudizio. V. La ricorrente ha dichiarato all'udienza di rinunciare al patrocinio a carico della AT , che va revocato. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di AT Civile del Comune di MONZA affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Rigetta la domanda della ricorrente di addebito al marito della separazione;
IV. Rigetta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento;
V. Revoca l'ammissione al gratuito patrocinio di Parte_1
VI. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 31.10.2024
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2610/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il giorno 11 Settembre 1999, Parte_1 C.F._1 residente in [...], C.F.: ; titolo di C.F._1 studio: diploma di scuola superiore;
nessuna attività lavorativa svolta attualmente;
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Beretta del Foro di Milano, (C.F. - P.CERT.: C.F._2
, presso il cui studio in Cologno Monzese (MI), Via Milano n. 14, Email_1
è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata telematicamente al presente atto, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello AT;
RICORRENTE contro
(C.F. ) (c.f. ), CP_1 C.F._3 CP_1 C.F._3 nato il [...] in [...] e residente in [...], ammesso al patrocinio a spese dello AT con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Monza del 10.07.2024 (doc. n. 1) rappresentato e difeso - in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato (da intendersi parte integrante del ricorso) e della quale viene estratta copia telematica di originale cartaceo ed inserita nella busta telematica - dall'avv. Massimo SPINO (c.f.
) del Foro di Milano, presso il cui studio in Cassano d'Adda (MI), via C. Benzi C.F._4
n. 3 elegge domicilio e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.): Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI per Parte_1
NEL MERITO
• pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig. ; CP_1
• porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno CP_1 mensile per il mantenimento;
• Condannare il Resistente alla refusione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA
La Ricorrente chiede ammettersi prova orale, per interpello del Resistente e per testi, sui seguenti capitoli di prova: CP_ 1) Vero che nel mese di Gennaio 2023 il signor iniziò ad assentarsi dalla casa familiare, facendovi rientro anche dopo le ore 2:00 o 3:00 antelucane;
2) Vero che il signor svolge attività lavorativa come tatuatore operando CP_1 quotidianamente presso il negozio Colors Tatoo di Viale Corsica 16 a Milano;
5) Vero che dalla suddetta attività lavorativa il signor riceve pagamenti in denaro CP_1 contante per importi superiori ad Euro 4.000,00 mensili;
6) Vero che dal mese di Gennaio 2022 al mese di Maggio 2022 il signor incaricò la CP_1 signora di tenere i conteggi dei proventi della propria attività di tatuatore come da Parte_2 documento (doc. 5) che si rammostra;
CP_
7) Vero che i guadagni giornalieri comunicati dal signor alla signora ammontavano Parte_2 ad un importo tra i 250 Euro ed i 400 Euro, per sei giorni a settimana;
8) Vero che in data 25 Marzo 2023 il signor fu sorpreso dai genitori della signora CP_1 in compagnia di un'altra donna con la quale stava cenando;
Pt_1 CP_
9) Vero che in tale occasione il signor ha iniziato ad inveire contro i genitori della signora Pt_1 pronunciando le frasi “io non voglio più saperne di vostra figlia mi sono rotto, non devo dare spiegazioni a nessuno”; CP_
10) Vero che in data 26 Marzo 2023 il signor ha fatto rientro alla casa familiare di Via Norvegia n.
23 a Cologno Monzese, intimando alla signora di lasciare mmediatamente la casa coniugale e Pt_1 di cercarsi una nuova abitazione;
CP_
11) Vero che a far data dall'episodio del 26 Marzo 2023 il signor non ha mia più fatto rientro alla casa coniugale;
CP_
12) Vero che a far data dal mese di Marzo 2023 è cessata la corresponsione da parte del signor di qualsivoglia mezzo di sostentamento alla moglie;
CP_
13) Vero che nell'anno 2022 il signor acquistò per il corrispettivo di Euro 2.700,00 il veicolo d'epoca modello Ford Taunus;
CP_ 13) Vero che il signor chiese al signor se quest'ultimo poteva aiutarlo nel restauro Testimone_1 del suddetto veicolo d'epoca; 14) Vero che i signori e , in costanza del Testimone_1 Parte_2 matrimonio della figlia con , richiesero più volte a quest'ultimo un aiuto Pt_1 CP_1 economico nei momenti di difficoltà;
15) Vero che a far data dal 17 Aprile 2024 la signora è in cura presso il Centro per la Parte_1 Cura dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, in regime di day hospital intensivo, per terapia afferente malnutrizione estrema secondaria ed anoressia nervosa;
16) Vero che il percorso di cure richiede la presenza quotidiana della signora presso l'Ospedale Pt_1
Niguarda di Milano, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 15:30.
pagina 2 di 8 Si chiede l'audizione sui suddetti capitoli di prova, oltre che del Resistente per CP_1 interpello, anche dei seguenti testimoni:
a) , Via Indipendenza 6 a Cologno Monzese, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_2
b) , Via Indipendenza 6 a Cologno Monzese, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
c) , Via Indipendenza 6 a Cologno Monzese, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_3
d) , Via Sciviero 12 a Brugherio, sui capitoli di prova n. 8 e 9; Testimone_4
e) , Via Sciviero 12 a Brugherio, sui capitoli di prova n. 8 e 9; Testimone_5
f) sul capitolo di prova n. 2; Testimone_6
g) Dott.ssa c/o Ospedale Niguarda, sui capitoli di prova 15 e 16; Testimone_7
per CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e per le motivazioni di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, così giudicare: in via preliminare: confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 473bis 15 c.p.c. avanzata da parte attrice. nel merito:
a) respingere in toto tutte le domande di parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, disponendo la sola ed incondizionata separazione personale dei coniugi;
b) con vittoria di compenso di lite determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso di spese generali (al 15%), c.p.a. (al 4%) e successive occorrende.
*****
IN VIA ISTRUTTORIA: per quanto occorra, con riserva di meglio precisare ed integrare le relative istanze e comunque senza inversione dell'onere, si chiede all' di: CP_2
ammettere interrogatorio formale della sig.ra (c.f. ), nata Parte_1 CodiceFiscale_5 l'11.09.1999 in Milano (MI) e residente in [...] sulle circostanze riportate nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta ex art. 473bis 16 c.p.c.
e da intendersi qui ritrascritte, capitolate, depurate da ogni espressione valutativa e preceduti dalla locuzione “vero che”, rammostrando allo stesso i documenti in corrispondenza rispettivamente allegati;
ammettere prova testimoniale sulle circostanze riportate nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta ex art. 473bis 16 c.p.c. e da intendersi qui ritrascritte, capitolate, depurate da ogni espressione valutativa e preceduti dalla locuzione “vero che”, rammostrando ai testi i documenti in corrispondenza rispettivamente allegati. Si indicano a testi, anche a prova contraria:
- il sig. residente in [...]; Testimone_8
- la sig.ra residente in [...]; Testimone_9
- la sig.ra residente in [...]; Testimone_10
- la sig.ra 221 A Den Haag South Holland. Persona_1
Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio che il resistente abbia formulato istanze istruttorie inammissibili in quanto non specificamente capitolate ma indicate con il generico riferimento a tutte le circostanze riportate nel corpo della comparsa di costituzione, infarcite di giudizi e valutazioni. In merito alle istanze istruttorie della ricorrente, si dirà oltre.
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I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 12.5.2018 a Monza e sono comparsi all'udienza del giudice delegato del 16.10.2024, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. Relativamente all' addebito della separazione, richiesto dalla ricorrente per avere il marito iniziato una relazione extra-coniugale durante il matrimonio e lasciato la casa coniugale privando la moglie di ogni mezzo di sostentamento, va evidenziato che le prove dedotte sul punto dalla ricorrente appaiono generiche e irrilevanti ai fini della decisione sull'addebito
( 8) Vero che in data 25 Marzo 2023 il signor fu sorpreso dai genitori della CP_1 signora in compagnia di un'altra donna con la quale stava cenando;
Pt_1 CP_
9) Vero che in tale occasione il signor ha iniziato ad inveire contro i genitori della signora pronunciando le frasi “io non voglio più saperne di vostra figlia mi sono Pt_1 rotto, non devo dare spiegazioni a nessuno”; CP_
10) Vero che in data 26 Marzo 2023 il signor ha fatto rientro alla casa familiare di Via
Norvegia n. 23 a Cologno Monzese, intimando alla signora di lasciare Pt_1 immediatamente la casa coniugale e di cercarsi una nuova abitazione;
CP_ 11) Vero che a far data dall'episodio del 26 Marzo 2023 il signor non ha mia più fatto rientro alla casa coniugale;
12) Vero che a far data dal mese di Marzo 2023 è cessata la corresponsione da parte del CP_ signor di qualsivoglia mezzo di sostentamento alla moglie).
Il resistente ammette di avere una nuova relazione, precisando, peraltro, che sarebbe iniziata dopo che lui ha lasciato la casa coniugale, in quanto costretto dalla moglie, che gli avrebbe vietato di rientrare nella casa, come si evince dallo screenshot che ha prodotto sub doc. 12.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato come "ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza" (Cass. sez. I, 27.01.2014 N. 1596). Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. sent. n. 2059/2012).
Nel caso in esame le prove dedotte sono irrilevanti ai fini della domanda di addebito, che va rigettata.
III. La ricorrente ha chiesto un contributo al suo mantenimento.
pagina 4 di 8 Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n.
23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
All'udienza del 16.10.2024 le parti hanno dichiarato: La ricorrente”Non sto lavorando, sto facendo un percorso presso l'Ospedale Niguarda di Milano. Non è vero che vivevamo con l'aiuto dei miei genitori, che hanno dei redditi appena sufficienti al loro mantenimento. Anzi, forse li aiutavamo anche. Attualmente vivo con i miei genitori da un anno e mezzo, cioè da marzo 2023. Pertanto, intendo rinunciare al gratuito patrocinio.”
RA PA
”Io non ho soldi, mi mantiene la mia compagna, che lavora per ATM. Prima facevo il barista, poi sono stato lasciato a casa con il Covid. Ho iniziato a fare il tatuatore, ma guadagno poco, vivevamo grazie agli aiuti dei miei suoceri. I versamenti in contanti sul conto corrente sono stati effettuati dai miei suoceri e dai nonni di mia moglie”.
La ricorrente, che soffre di anoressia sin dall'adolescenza, ha lavorato saltuariamente durante il matrimonio. Ha lavorato per pochi mesi nel 2020, in data 22 Maggio 2023 è stata assunta dalla società
The Space Cinema s.p.a., con contratto a tempo determinato e con orario part time di 16 ore settimanali (doc. 9) con mansione di cassiera presso il cinema sito in Vimercate, con turni serali ad orario ridotto.
Allega che l'attività lavorativa ha comportato in brevissimo tempo il definitivo tracollo delle sue condizioni fisiche e di salute,
In data 13 Giugno 2023 ha dovuto rivolgersi all'Ospedale San Gerardo di Monza, ove le è stato diagnosticato un disturbo alimentare gravissimo con quadro organico di grave malnutrizione per difetto;
il reparto di psichiatria ha rifiutato la presa in carico della paziente a fronte dell'estrema gravità della situazione (peso 33 kg, BMI < 15), invitando la a Pt_1 presentare “seduta stante” una richiesta di ricovero presso struttura specialistica. Non potendo restare ulteriormente sola, per ragioni di sicurezza, la ha dovuto Pt_1 chiedere ospitalità ai genitori e , in Via Indipendenza n. 6 a Testimone_1 Parte_2
Cologno Monzese (MI), ove ha altresì fissato la propria residenza anagrafica.
pagina 5 di 8 E' tuttora in cura presso l'Ospedale Niguarda di Milano, dopo l'accesso al pronto Soccorso del medesimo ospedale in data 29.1.2024 (doc. 11). E' in regime di day hospital intensivo
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30).
Allega che il marito lavora come tatuatore con rilevanti guadagni (da euro 250 a
400/giorno).
Il marito è stato assunto con contratto a termine in epoca antecedente la conoscenza della quale lavoratore subordinato alle dipendenze della sig.ra Pt_1 Parte_3 in qualità di barista nel locale denominato “Bar Pellegrini” di proprietà di quest'ultima con sede operativa in via Quattro Strade n. 15 di Cologno Monzese (MI). La retribuzione media si aggirava intorno agli € 800,00 mensili per 14 mensilità (cfr. doc. n. 3) e l'attività lavorativa proseguiva nello svolgimento sino al mese di marzo 2020 quando, con l'avvento della nota pandemia Covid-Sars 19, sono state adottate misure estreme di isolamento per contrastare la diffusione del virus. Da allora l'odierno convenuto, unicamente destinatario di aiuti economici all'epoca stanziati dal governo in favore dei cittadini (e del tutto insufficienti), trovava occupazione part-time
(non regolarizzata) presso la AT EZ s.a.s. Di CO EZ & C. operante nell'ambito della ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo, con mansione di addetto alle consegne. A copertura del posto di lavoro si alternava, in questo caso, con la he veniva impiegata nel confezionamento del cibo da consegnare. Pt_1 I coniugi percepivano una retribuzione media mensile complessiva di € 350,00 ca. (cfr. doc. n. 3) e l'occupazione durava sino al mese di ottobre 2021. Allega che erano aiutati economicamente dai suoceri e ha prodotto alcune distinte di versamenti in contanti fatte dalla moglie sul conto corrente cointestato, per comprovare le somme che sarebbero state corrisposte dai suoceri e che risulterebbero dai versamenti di somme in contanti sul conto corrente cointestato.
La ricorrente allega che tali versamenti si riferiscono a guadagni in contanti del marito, che glieli aveva consegnati per versarli sul conto corrente comune, cosa che lei poteva fare più agevolmente non lavorando.
Rileva il Collegio che i versamenti di denaro contante sul conto corrente comune durante il matrimonio non sono immediatamente riconducibili ad aiuti economici da parte dei suoceri o dai nonni della moglie. Laddove è stato fatto un versamento in favore di per Pt_1 regalo di compleanno, per esempio euro 100 da in data 19.9.2022, è stato Parte_4 specificato.
Sul conto corrente comune figurano le seguenti entrate, da stipendi e versamenti in contanti: da maggio 2018, data del matrimonio, fino al 31.12.2018 comune per euro 7.925;
nell'anno 2019 per complessivi euro 14.898,28;
nell'anno 2020 euro 12.576 - comprensivi dei bonifici da NP (versamenti in contanti per euro 2.260);
nell'anno 2021 euro 12.243,43 - comprensivi dei bonifici NP (versamenti in contanti per euro 2.080);
nell'anno 2022 euro 11.848,46 (dei quali versamenti in contanti per complessivi euro
6280); dal 1.1 al 31.3.2023 euro 3681 di soli versamenti in contanti.
pagina 6 di 8 La ricorrente ha documentato che suo padre ha dichiarato un reddito netto mensile di euro
2381 nel 2023, di euro 2.552 nel 2022 ed è gravato da due finanziamenti di euro 455 mensili con trattenuta in busta paga, un altro con Agos di euro 293,5 mensili per l'acquisto dell'auto, la madre guadagna euro 1.000 mensili circa, hanno un altro figlio da mantenere e devono rimborsare un mutuo stipulato nel marzo 2020 con rata da euro 460 mensili.
Hanno oneri finanziari per euro 1.208 mensili a fronte di un reddito familiare di euro 3.381 circa mensili, il che rende poco verosimile che possano anche aver aiutato economicamente la figlia e il marito.
La ricorrente ha prodotto la trascrizione di un messaggio audio del marito, che non ha contestato il documento e nel quale si legge:
Messaggio n. 4
“Voi siete veramente…Voi avete veramente … stante toccando degli apici di cose che veramente tu non hai capito dove cazzo ti stai mettendo, . Te con sti tutti sti Pt_1 giochetti del cazzo, perché non c'avete i soldi per campare, non sai che cazzo fare, ti stai annoiando per farmi i dispetti di merda. Non ti preoccupare che adesso inizierò a giocare anche io se vuoi far così. Per forza. Io non ho mai fatto casino non volevo far casino, ma te mi stai veramente costringendo. Mi avete rotto i coglioni, mi sono arrivate anche le guardie in studio a cercarmi. Mi avete rotto i coglioni, te e quella famiglia di merda di sciroccati che siete”. Il marito allega di essere mantenuto dalla sua attuale compagna e di guadagnare somme risibili come tatuatore.
Rileva il Collegio che nonostante la giovanissima, età, è affetta da una Parte_1 patologia che perdura da anni, si era stabilizzata dopo il matrimonio, ma si è aggravata dopo la separazione, per cui è in cura presso l'Ospedale Niguarda in regime di day-hospital intensivo. E' riuscita a lavorare saltuariamente dopo il matrimonio ed è rientrata nella casa dei genitori, dopo la separazione. D'altro canto, i coniugi non hanno mai avuto un tenore di vita molto elevato, in quanto anche il marito ha cambiato vari datori di lavoro e ha sempre guadagnato somme risibili, integrate da sussidi statali (reddito di cittadinanza) e dall'attività di tatuatore.
Le somme che venivano versate in contati sul conto corrente comune erano di scarsa entità e, anche se sommate a quelle rivenienti dall'attività lavorativa del marito e dall'NP, denotano redditi molto contenuti, dai 1.000 ai 1.200 euro mensili), appeni sufficienti a pagare il canone di locazione della casa coniugale (di euro 500 mensili come da doc. 13 del resistente), le utenze e spese condominiali e il vitto, tanto che il saldo del conto corrente comune era sempre molto contenuto.
Per tali motivi non può essere stabilito alcun contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, in quanto i suoi redditi sono appeni sufficienti per pagare il canone di locazione e le utenze, le spese condominiali e le spese di vitto e abbigliamento.
IV. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, data la natura necessaria del giudizio. V. La ricorrente ha dichiarato all'udienza di rinunciare al patrocinio a carico della AT , che va revocato. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di AT Civile del Comune di MONZA affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Rigetta la domanda della ricorrente di addebito al marito della separazione;
IV. Rigetta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento;
V. Revoca l'ammissione al gratuito patrocinio di Parte_1
VI. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 31.10.2024
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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