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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5766 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 3.7.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14747 /2024 R.G.
TRA
, in persona del liquidatore p.t.,
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO RUSSO e dall'Avv. P.IVA_1
CARMELA ROMANO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, in proprio e quale mandatario della entrambi rappresentati e difesi CP_2 dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito.
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.6.2024 la società ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'AVVISO DI ADDEBITO n. 371 20240003399447000 notificato in data 04.06.2024 a mezzo pec , avente ad oggetto contributi anni 2013 / 2016 per euro 24.2164,17.
Deduceva la ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito azionato non avendo l' CP_3
inviato alcun atto interruttivo prima dell'impugnato avviso di addebito
Tanto dedotto ha chiesto al Giudice adito – previa sospensione dell'avviso impugnato – di
“accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa atteso anche che non sono mai state notificate alla ricorrente atti interruttivi e quindi dichiarare la nullità dell'avviso
1 impugnato. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre i.v.a. c.p.a. con attribuzione in favore del procuratore costituito per fattane anticipazione”.
Si costituiva l' anche quale procuratore speciale della il quale CP_3 CP_2
preliminarmente deduceva che il termine prescrizionale risultava interrotto dalla notifica del verbale di accertamento del 19.04.2018 notificato regolarmente alla ditta il 7.05.2018.
Eccepita in ogni caso la carenza di legittimazione passiva della ha concluso CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso .
La causa , istruita solo documentalmente, all'udienza del 3.7.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- è stata decisa con motivazione contestuale.
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
Con le note di trattazione parte ricorrente ha contestato la documentazione depositata dall' sostenendo che la notifica del verbale di accertamento risulta essere avvenuta a CP_3
via Consalvo mentre la società ha sede in Napoli al Piazza Parte_1
Margherita ed il liquidatore è il signor mentre il verbale risulta essere stato CP_4
notificato a tale . Persona_1
Tuttavia dal verbale di accertamento depositato si può rilevare che il sig. Persona_1
si è presentato agli ispettori verbalizzanti come liquidatore della società ed in tale qualità ha reso le dichiarazioni poi trasfuse nel verbale di accertamento.
La società ricorrente al contrario , pur contestando la riferibilità della notifica a soggetti a sè riconducibili non ha depositato alcun elemento a sostegno di tale ricostruzione, laddove con il deposito di una visura storica si sarebbe ben potuto dimostrare che nel 2018 - allorquando il verbale di accertamento è stato notificato- il sig. non Persona_1
aveva alcuna carica sociale né era in alcun modo riconducibile alla società Parte_2
e che la sede della società non fosse in Casoria alla via Diaz n.50.
[...]
D'altro canto secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700
c.c. secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua
2 presenza o da lui compiuti”.
Parte ricorrente ha in ogni caso eccepito che la notifica del verbale di accertamento avvenuta in data 7.5.2018 non escluderebbe la intervenuta prescrizione per decorso del temine quinquennale da tale data decorrente , essendo stato l'avviso di addebito oggi opposto notificato solo in data 4.6.2024.
L' ha avversato tale ricostruzione sostenendo la intervenuta sospensione dei termini CP_3
in virtù della disciplina emergenziale.
Ebbene deve certamente applicarsi al periodo in oggetto, come efficacemente eccepito dall' , la sospensione del termine di prescrizione per l'intervento della disciplina CP_3
emergenziale che ha previsto due distinti periodi di sospensione che hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del
D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Complessivamente, questi periodi hanno, quindi, differito il termine di prescrizione di 311 giorni, facendo slittare la scadenza dal 7 maggio 2023 al 13 marzo 2024.
Pertanto , in assenza di precedenti atti interruttivi, la notificazione, in data 4.6.2024, dell'avviso di addebito impugnato è intervenuta allorquando il termine quinquennale decorrente dal 7.5.2018 era già decorso.
La pretesa avanzata dall' –stante il decorso del quinquennio dalla data di notifica del CP_3
verbale di accertamento - deve ritenersi irrimediabilmente prescritta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Ogni altra istanza e domanda disattesa:
-accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €1200,00 oltre iva cpa e CP_3
spese generali da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Napoli, 14/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 3.7.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14747 /2024 R.G.
TRA
, in persona del liquidatore p.t.,
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO RUSSO e dall'Avv. P.IVA_1
CARMELA ROMANO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, in proprio e quale mandatario della entrambi rappresentati e difesi CP_2 dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito.
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.6.2024 la società ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'AVVISO DI ADDEBITO n. 371 20240003399447000 notificato in data 04.06.2024 a mezzo pec , avente ad oggetto contributi anni 2013 / 2016 per euro 24.2164,17.
Deduceva la ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito azionato non avendo l' CP_3
inviato alcun atto interruttivo prima dell'impugnato avviso di addebito
Tanto dedotto ha chiesto al Giudice adito – previa sospensione dell'avviso impugnato – di
“accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa atteso anche che non sono mai state notificate alla ricorrente atti interruttivi e quindi dichiarare la nullità dell'avviso
1 impugnato. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre i.v.a. c.p.a. con attribuzione in favore del procuratore costituito per fattane anticipazione”.
Si costituiva l' anche quale procuratore speciale della il quale CP_3 CP_2
preliminarmente deduceva che il termine prescrizionale risultava interrotto dalla notifica del verbale di accertamento del 19.04.2018 notificato regolarmente alla ditta il 7.05.2018.
Eccepita in ogni caso la carenza di legittimazione passiva della ha concluso CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso .
La causa , istruita solo documentalmente, all'udienza del 3.7.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- è stata decisa con motivazione contestuale.
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
Con le note di trattazione parte ricorrente ha contestato la documentazione depositata dall' sostenendo che la notifica del verbale di accertamento risulta essere avvenuta a CP_3
via Consalvo mentre la società ha sede in Napoli al Piazza Parte_1
Margherita ed il liquidatore è il signor mentre il verbale risulta essere stato CP_4
notificato a tale . Persona_1
Tuttavia dal verbale di accertamento depositato si può rilevare che il sig. Persona_1
si è presentato agli ispettori verbalizzanti come liquidatore della società ed in tale qualità ha reso le dichiarazioni poi trasfuse nel verbale di accertamento.
La società ricorrente al contrario , pur contestando la riferibilità della notifica a soggetti a sè riconducibili non ha depositato alcun elemento a sostegno di tale ricostruzione, laddove con il deposito di una visura storica si sarebbe ben potuto dimostrare che nel 2018 - allorquando il verbale di accertamento è stato notificato- il sig. non Persona_1
aveva alcuna carica sociale né era in alcun modo riconducibile alla società Parte_2
e che la sede della società non fosse in Casoria alla via Diaz n.50.
[...]
D'altro canto secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700
c.c. secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua
2 presenza o da lui compiuti”.
Parte ricorrente ha in ogni caso eccepito che la notifica del verbale di accertamento avvenuta in data 7.5.2018 non escluderebbe la intervenuta prescrizione per decorso del temine quinquennale da tale data decorrente , essendo stato l'avviso di addebito oggi opposto notificato solo in data 4.6.2024.
L' ha avversato tale ricostruzione sostenendo la intervenuta sospensione dei termini CP_3
in virtù della disciplina emergenziale.
Ebbene deve certamente applicarsi al periodo in oggetto, come efficacemente eccepito dall' , la sospensione del termine di prescrizione per l'intervento della disciplina CP_3
emergenziale che ha previsto due distinti periodi di sospensione che hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del
D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Complessivamente, questi periodi hanno, quindi, differito il termine di prescrizione di 311 giorni, facendo slittare la scadenza dal 7 maggio 2023 al 13 marzo 2024.
Pertanto , in assenza di precedenti atti interruttivi, la notificazione, in data 4.6.2024, dell'avviso di addebito impugnato è intervenuta allorquando il termine quinquennale decorrente dal 7.5.2018 era già decorso.
La pretesa avanzata dall' –stante il decorso del quinquennio dalla data di notifica del CP_3
verbale di accertamento - deve ritenersi irrimediabilmente prescritta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Ogni altra istanza e domanda disattesa:
-accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €1200,00 oltre iva cpa e CP_3
spese generali da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Napoli, 14/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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