CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 50/2025 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. MURCIANO PIER Parte_1
GIUSEPPE (CF: ) C.F._1
RECLAMANTE nei confronti di
(CF ) CP_1 C.F._2
NE (CF Parte_1
) C.F._3
RECLAMATI CONTUMACI con l'intervento del
P.G. sede
INTERVENUTO
avverso la sentenza n. 106/2024 emessa dal Tribunale di Livorno pubblicata il giorno
11.12.2024
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
[…] gli scriventi difensori di parte reclamante intendono richiamarsi integralmente ed estensivamente a tutto quanto dedotto, eccepito, argomentato e richiesto nel reclamo ex art. ex art. 51 del D.LGS. 12.01.2019 n. 14 ritualmente depositato.
(- accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione e, per l'effetto, revocare la sentenza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale n 106/2024
- nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) di revocando conseguentemente la Controparte_2 sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 106/2024 emessa dal Tribunale di Livorno;
- in ogni caso, con condanna della sig.ra alla refusione delle spese di CP_1 lite – anche del I grado).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Livorno ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
(di seguito solo DOMINICI o PR DE o Parte_1
RECLAMANTE) con sentenza n. 106/2024, pubblicata il giorno 11.12.2024, ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCI L.F. e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2 co. 1 CCI, da parte dell' , rimasta Controparte_3 contumace nella fase pre-liquidatoria.
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
1) Per violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 40 CCII
2) Per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione ai disposti di cui all'art.
121 e 2, comma 1 lettera d) CCII.
pagina 2 di 12 Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_4
(di seguito solo ) è rimasta contumace, al pari
[...] CP_5 della . Controparte_6
La Corte ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta depositando nota con allegati la relazione ex art.130 CCII e lo stato passivo reso esecutivo in data 19/03/2025, che saranno oggetto di esame in parte motiva.
In data 20.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
****
In via preliminare va dichiarata la contumacia della e della CP_5
, in quanto ritualmente evocate e non costituitesi. Controparte_6
Nel merito, il reclamo è fondato solo relativamente al secondo motivo, con conseguente revoca della dichiarazione di apertura della LG.
I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.
L'PR DE si duole del fatto che pur avendo il Tribunale di Livorno dato atto che il ricorso e il decreto di fissazione udienza fossero stati ritualmente notificati nei suoi confronti, in realtà nessuna notifica essa avrebbe ricevuto e che laddove si dovesse ritenere avvenuta la notifica a mezzo PEC, all'indirizzo eventualmente aperto d'ufficio dalla Camera di Commercio competente, tale notifica non avrebbe potuto ritenersi valida, non essendole stata inviata alcuna comunicazione preventiva circa l'attribuzione d'ufficio di tale indirizzo di posta elettronica certificata.
Osserva la Corte, in primo luogo, che l'istanza di apertura di Liquidazione
Giudiziale risulta notificata alla , come si evince dalla Controparte_3 seguente schermata del fascicolo di primo grado: pagina 3 di 12 Inoltre, dalla seguente attestazione acquisita presso l'U.G. di primo grado risulta quanto segue:
In conclusione, la convocazione della alla prima udienza Controparte_3 dinanzi al giudice relatore è stata rituale, essendo stata tale attestazione generata dal SIECIC che è il registro delle procedure concorsuali. pagina 4 di 12 Quanto al secondo profilo di doglianza, rileva la Corte che l'indirizzo PEC a cui è stata fatta la notifica in questione è quello risultante dal Registro Imprese aggiornato al 05.10.2024 ed anche ove fosse stato assegnato d'ufficio alla
RECLAMANTE, non sarebbe stata necessaria alcuna preventiva comunicazione.
Rilevasi al riguardo che dalla visura CCIAA allegata nel primo grado del giudizio dal si evince che l' non avesse gestito Controparte_7 Controparte_3 adeguatamente il proprio precedente domicilio digitale obbligatorio, posto che in forza della determinazione del Conservatore n.638 del 03.08.2022, era stata disposta l'iscrizione d'ufficio, il 20.09.2022, ai sensi dell'art. 37 comma 6ter D.L. n
76/2020, della cessazione dell'indirizzo PEC precedente e che poi in data
17.12.2023, si era proceduto alla iscrizione, sempre d'ufficio, del nuovo indirizzo
PEC, ex art 37 L. n. 120/2020.
Ebbene, l'art. 37 comma 6ter D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 dispone che “il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”.
Anche se, ai sensi di tale norma, la cancellazione di un indirizzo PEC debba essere, di regola, preceduta dall'invio all'impresa interessata della richiesta di provvedere alla indicazione di un nuovo domicilio digitale, entro il termine di trenta giorni, non risulta che nella fattispecie, sia stato proposto reclamo avverso tale iscrizione officiosa che la avrebbe dovuto conoscere in quanto Pt_1 pubblicata nel R.I.
pagina 5 di 12 Neppure va sottaciuto che, di regola, i Conservatori procedono alla comunicazione massiva di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della rispettiva
Camera di Commercio, nella sezione dell'Albo camerale on-line e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese e che, in tal caso, la modalità di comunicazione mediante pubblicazione nell'albo camerale online risulta perfettamente legittima.
Infatti, l'art. 37 comma 6bis D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 dispone che "fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, [come nella fattispecie] sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580").
L'avvio del procedimento di assegnazione massiva d'ufficio del domicilio digitale alle società di capitali o di persone risulta, dunque, legittimo, ove si consideri che ai sensi dell'art. 8, comma 3, L. n. 241/1990 «qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la P.A. provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima».
Infine, nemmeno può obliterarsi il rilievo che le società «hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese» (Cass. n. 6866 del 2022, in motivazione;
analogamente, Cass. n.
pagina 6 di 12 7083 del 2022, in motivazione, nonché Corte cost. n. 146 del 2016, in motivazione) l'indirizzo PEC, ciò che, quindi, fa gravare sulla Controparte_3 le conseguenze che derivano dal mancato assolvimento.
In conclusione, la procedura seguita risulta rispettosa del dettato normativo e tale da mettere in condizione la - ove avesse tenuto la diligenza a cui era Pt_1 tenuta - di partecipare alla fase pre-liquidatoria dinanzi al Tribunale di Livorno, altresì rammentandosi, quanto alla possibilità della stessa di far valere le proprie ragioni, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale a proposito del fallimento, ma estendibili alla liquidazione giudiziale, secondo cui «[l]a riconosciuta natura “devolutiva” del reclamo […] consente al fallito, benché non costituito innanzi al Tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di cassazione, sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012)» (Corte cost. n. 146 del 2016, in motivazione), con ciò impedendo la configurabilità di un deficit defensionale.
La sentenza reclamata deve, dunque, ritenersi valida, in quanto non lesiva del principio del contraddittorio.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo di reclamo l'PR DE afferma di essere una impresa c.d. minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII come tale non assoggettabile a LG.
Tale norma, speculare a quella di cui all'art. 1 co. 2 L.F., definisce l'impresa minore come quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
pagina 7 di 12 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Inoltre, ai sensi dell'art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Occorre, dunque, accertare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti della liquidazione giudiziale della la quale sul punto ha allegato: CP_8
• quanto all'attivo patrimoniale, di essere sotto soglia, come emergerebbe anche dall'ultimo bilancio depositato, riferito al 31.12.2018, non essendo essa dotata dei beni funzionali all'esercizio dell'attività di impresa, essendo stata costituita con lo scopo di condurre in affitto, con i beni concessi dalla concedente, il ramo di azienda della società IC NO di e non essendo CP_9 pendente alcuna procedura esecutiva immobiliare, né mobiliare, l'ultima delle quali (presso terzi) si sarebbe conclusa nel maggio 2022;
• quanto ai ricavi, di essere di fatto inattiva dall'anno 2020;
• quanto all'indebitamento, di avere debiti scaduti inferiori a € 500.000,00, indebitamento rappresentato da quello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, il cui ammontare sarebbe di circa € 97.000 e da quello nei confronti della RECLAMATA KATIA ROSI, che ha dato origine al presente procedimento e il pagina 8 di 12 cui ammontare sarebbe di circa € 5.200,00 (come da suo doc. 6 decreto ingiuntivo e atto di precetto).
Ebbene, rileva il Collegio, che dal bilancio al 31.12.2018 risulta, in capo alla costituita nel luglio 2018, un attivo di € 67.360,00. Pt_1
Inoltre, seppure il bilancio al 31.12.2019 non sia stato depositato presso il R.I.,
l'PR DE - per quanto dichiarato dal CURATORE nella relazione ex art. 130 CCII - risulta essere effettivamente inattiva, avendo cessato l'attività dal
2020, epoca dell'apertura del fallimento della società IC NO SNC di che le aveva affittato l'unica azienda, con contratto da cui il CP_10
Curatore di quella procedura si è poi sciolto.
Infine, come si evince dallo stato passivo dichiarato esecutivo, l'ammontare dei crediti insinuati al passivo è di gran lunga inferiore alla soglia sopra indicata relativa ai debiti.
Lo stesso CURATORE ha dichiarato che “l'unico Bilancio redatto fa riferimento alla data del 31.12.2018 ed è stato depositato in data 25.11.2019” e che “dall' esame di tale documento si nota il mancato superamento di tutti e 3 i limiti previsti dall'art.2, comma 1 lettera D CCII”
III. La LG deve quindi essere revocata.
IV. Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano all'PR DE sotto la vigilanza del CURATORE, con la necessità di autorizzazione del Tribunale per gli atti indicati
(mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
pagina 9 di 12 Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con cadenza mensile, con l'avvertimento che, in caso di violazione, il
Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
V. Quanto alle spese di lite, la Corte rileva che queste possono essere compensate in considerazione del rigetto del primo motivo e della emersione dei motivi di non assoggettabilità alla procedura successivamente alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
VI. Occorre infine considerare che l'art. 147 DPR 30.5.2002 n. 115 (TU Spese di
Giustizia) è stato sostituito dall'art. 366, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
(“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”) e la nuova norma è applicabile a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall' art. 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.
Attualmente la norma così recita: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
A parere della Corte, per i motivi esposti in punto di compensazione delle spese di lite, non si può ritenere che la CREDITRICE ISTANTE abbia richiesto con colpa l'apertura della L.G. della Pt_1
Viceversa, si ritiene che sia stata quest'ultima a dare causa alla apertura della procedura di liquidazione giudiziale, non essendosi costituita nella fase pre- liquidatoria al fine di eccepire l'insussistenza dei limiti dimensionali ex art. 2 co. 1 pagina 10 di 12 lett. d) CCI LF;
va infatti considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tratto dalla lettera della legge, grava sul debitore l'onere di dimostrare i requisiti dimensionali di cui alla norma sopra citata il cui possesso congiunto esclude l'imprenditore commerciale dalla Liquidazione Giudiziale;
di conseguenza, in questo caso, l'apertura della procedura concorsuale deve imputarsi alla , appunto perché essa avrebbe ben potuto Controparte_3 impedirla usando l'ordinaria diligenza, costituendosi e difendendosi nella fase pre- liquidatoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di e della Parte_1 CP_1 [...]
con l'intervento del P.G. presso Controparte_11 la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza n. 106/2024 emessa dal
Tribunale di Livorno e pubblicata il giorno 11.12.2024, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di
[...]
Controparte_12
2. ACCOGLIE il secondo motivo di reclamo e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 di cui alla sentenza sopra indicata;
[...]
3. DISPONE che la RECLAMANTE, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 30 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del CURATORE;
pagina 11 di 12 4. DICHIARA le spese del dei due gradi del giudizio interamente compensate tra le parti;
5. PONE carico della RECLAMANTE le spese della procedura ed il compenso del
CURATORE;
6. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 50/2025 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. MURCIANO PIER Parte_1
GIUSEPPE (CF: ) C.F._1
RECLAMANTE nei confronti di
(CF ) CP_1 C.F._2
NE (CF Parte_1
) C.F._3
RECLAMATI CONTUMACI con l'intervento del
P.G. sede
INTERVENUTO
avverso la sentenza n. 106/2024 emessa dal Tribunale di Livorno pubblicata il giorno
11.12.2024
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
[…] gli scriventi difensori di parte reclamante intendono richiamarsi integralmente ed estensivamente a tutto quanto dedotto, eccepito, argomentato e richiesto nel reclamo ex art. ex art. 51 del D.LGS. 12.01.2019 n. 14 ritualmente depositato.
(- accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione e, per l'effetto, revocare la sentenza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale n 106/2024
- nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) di revocando conseguentemente la Controparte_2 sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 106/2024 emessa dal Tribunale di Livorno;
- in ogni caso, con condanna della sig.ra alla refusione delle spese di CP_1 lite – anche del I grado).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Livorno ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
(di seguito solo DOMINICI o PR DE o Parte_1
RECLAMANTE) con sentenza n. 106/2024, pubblicata il giorno 11.12.2024, ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCI L.F. e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2 co. 1 CCI, da parte dell' , rimasta Controparte_3 contumace nella fase pre-liquidatoria.
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
1) Per violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 40 CCII
2) Per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione ai disposti di cui all'art.
121 e 2, comma 1 lettera d) CCII.
pagina 2 di 12 Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_4
(di seguito solo ) è rimasta contumace, al pari
[...] CP_5 della . Controparte_6
La Corte ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta depositando nota con allegati la relazione ex art.130 CCII e lo stato passivo reso esecutivo in data 19/03/2025, che saranno oggetto di esame in parte motiva.
In data 20.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
****
In via preliminare va dichiarata la contumacia della e della CP_5
, in quanto ritualmente evocate e non costituitesi. Controparte_6
Nel merito, il reclamo è fondato solo relativamente al secondo motivo, con conseguente revoca della dichiarazione di apertura della LG.
I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.
L'PR DE si duole del fatto che pur avendo il Tribunale di Livorno dato atto che il ricorso e il decreto di fissazione udienza fossero stati ritualmente notificati nei suoi confronti, in realtà nessuna notifica essa avrebbe ricevuto e che laddove si dovesse ritenere avvenuta la notifica a mezzo PEC, all'indirizzo eventualmente aperto d'ufficio dalla Camera di Commercio competente, tale notifica non avrebbe potuto ritenersi valida, non essendole stata inviata alcuna comunicazione preventiva circa l'attribuzione d'ufficio di tale indirizzo di posta elettronica certificata.
Osserva la Corte, in primo luogo, che l'istanza di apertura di Liquidazione
Giudiziale risulta notificata alla , come si evince dalla Controparte_3 seguente schermata del fascicolo di primo grado: pagina 3 di 12 Inoltre, dalla seguente attestazione acquisita presso l'U.G. di primo grado risulta quanto segue:
In conclusione, la convocazione della alla prima udienza Controparte_3 dinanzi al giudice relatore è stata rituale, essendo stata tale attestazione generata dal SIECIC che è il registro delle procedure concorsuali. pagina 4 di 12 Quanto al secondo profilo di doglianza, rileva la Corte che l'indirizzo PEC a cui è stata fatta la notifica in questione è quello risultante dal Registro Imprese aggiornato al 05.10.2024 ed anche ove fosse stato assegnato d'ufficio alla
RECLAMANTE, non sarebbe stata necessaria alcuna preventiva comunicazione.
Rilevasi al riguardo che dalla visura CCIAA allegata nel primo grado del giudizio dal si evince che l' non avesse gestito Controparte_7 Controparte_3 adeguatamente il proprio precedente domicilio digitale obbligatorio, posto che in forza della determinazione del Conservatore n.638 del 03.08.2022, era stata disposta l'iscrizione d'ufficio, il 20.09.2022, ai sensi dell'art. 37 comma 6ter D.L. n
76/2020, della cessazione dell'indirizzo PEC precedente e che poi in data
17.12.2023, si era proceduto alla iscrizione, sempre d'ufficio, del nuovo indirizzo
PEC, ex art 37 L. n. 120/2020.
Ebbene, l'art. 37 comma 6ter D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 dispone che “il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”.
Anche se, ai sensi di tale norma, la cancellazione di un indirizzo PEC debba essere, di regola, preceduta dall'invio all'impresa interessata della richiesta di provvedere alla indicazione di un nuovo domicilio digitale, entro il termine di trenta giorni, non risulta che nella fattispecie, sia stato proposto reclamo avverso tale iscrizione officiosa che la avrebbe dovuto conoscere in quanto Pt_1 pubblicata nel R.I.
pagina 5 di 12 Neppure va sottaciuto che, di regola, i Conservatori procedono alla comunicazione massiva di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della rispettiva
Camera di Commercio, nella sezione dell'Albo camerale on-line e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese e che, in tal caso, la modalità di comunicazione mediante pubblicazione nell'albo camerale online risulta perfettamente legittima.
Infatti, l'art. 37 comma 6bis D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 dispone che "fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, [come nella fattispecie] sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580").
L'avvio del procedimento di assegnazione massiva d'ufficio del domicilio digitale alle società di capitali o di persone risulta, dunque, legittimo, ove si consideri che ai sensi dell'art. 8, comma 3, L. n. 241/1990 «qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la P.A. provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima».
Infine, nemmeno può obliterarsi il rilievo che le società «hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese» (Cass. n. 6866 del 2022, in motivazione;
analogamente, Cass. n.
pagina 6 di 12 7083 del 2022, in motivazione, nonché Corte cost. n. 146 del 2016, in motivazione) l'indirizzo PEC, ciò che, quindi, fa gravare sulla Controparte_3 le conseguenze che derivano dal mancato assolvimento.
In conclusione, la procedura seguita risulta rispettosa del dettato normativo e tale da mettere in condizione la - ove avesse tenuto la diligenza a cui era Pt_1 tenuta - di partecipare alla fase pre-liquidatoria dinanzi al Tribunale di Livorno, altresì rammentandosi, quanto alla possibilità della stessa di far valere le proprie ragioni, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale a proposito del fallimento, ma estendibili alla liquidazione giudiziale, secondo cui «[l]a riconosciuta natura “devolutiva” del reclamo […] consente al fallito, benché non costituito innanzi al Tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di cassazione, sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012)» (Corte cost. n. 146 del 2016, in motivazione), con ciò impedendo la configurabilità di un deficit defensionale.
La sentenza reclamata deve, dunque, ritenersi valida, in quanto non lesiva del principio del contraddittorio.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo di reclamo l'PR DE afferma di essere una impresa c.d. minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII come tale non assoggettabile a LG.
Tale norma, speculare a quella di cui all'art. 1 co. 2 L.F., definisce l'impresa minore come quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
pagina 7 di 12 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Inoltre, ai sensi dell'art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Occorre, dunque, accertare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti della liquidazione giudiziale della la quale sul punto ha allegato: CP_8
• quanto all'attivo patrimoniale, di essere sotto soglia, come emergerebbe anche dall'ultimo bilancio depositato, riferito al 31.12.2018, non essendo essa dotata dei beni funzionali all'esercizio dell'attività di impresa, essendo stata costituita con lo scopo di condurre in affitto, con i beni concessi dalla concedente, il ramo di azienda della società IC NO di e non essendo CP_9 pendente alcuna procedura esecutiva immobiliare, né mobiliare, l'ultima delle quali (presso terzi) si sarebbe conclusa nel maggio 2022;
• quanto ai ricavi, di essere di fatto inattiva dall'anno 2020;
• quanto all'indebitamento, di avere debiti scaduti inferiori a € 500.000,00, indebitamento rappresentato da quello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, il cui ammontare sarebbe di circa € 97.000 e da quello nei confronti della RECLAMATA KATIA ROSI, che ha dato origine al presente procedimento e il pagina 8 di 12 cui ammontare sarebbe di circa € 5.200,00 (come da suo doc. 6 decreto ingiuntivo e atto di precetto).
Ebbene, rileva il Collegio, che dal bilancio al 31.12.2018 risulta, in capo alla costituita nel luglio 2018, un attivo di € 67.360,00. Pt_1
Inoltre, seppure il bilancio al 31.12.2019 non sia stato depositato presso il R.I.,
l'PR DE - per quanto dichiarato dal CURATORE nella relazione ex art. 130 CCII - risulta essere effettivamente inattiva, avendo cessato l'attività dal
2020, epoca dell'apertura del fallimento della società IC NO SNC di che le aveva affittato l'unica azienda, con contratto da cui il CP_10
Curatore di quella procedura si è poi sciolto.
Infine, come si evince dallo stato passivo dichiarato esecutivo, l'ammontare dei crediti insinuati al passivo è di gran lunga inferiore alla soglia sopra indicata relativa ai debiti.
Lo stesso CURATORE ha dichiarato che “l'unico Bilancio redatto fa riferimento alla data del 31.12.2018 ed è stato depositato in data 25.11.2019” e che “dall' esame di tale documento si nota il mancato superamento di tutti e 3 i limiti previsti dall'art.2, comma 1 lettera D CCII”
III. La LG deve quindi essere revocata.
IV. Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano all'PR DE sotto la vigilanza del CURATORE, con la necessità di autorizzazione del Tribunale per gli atti indicati
(mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
pagina 9 di 12 Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con cadenza mensile, con l'avvertimento che, in caso di violazione, il
Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
V. Quanto alle spese di lite, la Corte rileva che queste possono essere compensate in considerazione del rigetto del primo motivo e della emersione dei motivi di non assoggettabilità alla procedura successivamente alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
VI. Occorre infine considerare che l'art. 147 DPR 30.5.2002 n. 115 (TU Spese di
Giustizia) è stato sostituito dall'art. 366, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
(“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”) e la nuova norma è applicabile a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall' art. 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.
Attualmente la norma così recita: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
A parere della Corte, per i motivi esposti in punto di compensazione delle spese di lite, non si può ritenere che la CREDITRICE ISTANTE abbia richiesto con colpa l'apertura della L.G. della Pt_1
Viceversa, si ritiene che sia stata quest'ultima a dare causa alla apertura della procedura di liquidazione giudiziale, non essendosi costituita nella fase pre- liquidatoria al fine di eccepire l'insussistenza dei limiti dimensionali ex art. 2 co. 1 pagina 10 di 12 lett. d) CCI LF;
va infatti considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tratto dalla lettera della legge, grava sul debitore l'onere di dimostrare i requisiti dimensionali di cui alla norma sopra citata il cui possesso congiunto esclude l'imprenditore commerciale dalla Liquidazione Giudiziale;
di conseguenza, in questo caso, l'apertura della procedura concorsuale deve imputarsi alla , appunto perché essa avrebbe ben potuto Controparte_3 impedirla usando l'ordinaria diligenza, costituendosi e difendendosi nella fase pre- liquidatoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di e della Parte_1 CP_1 [...]
con l'intervento del P.G. presso Controparte_11 la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza n. 106/2024 emessa dal
Tribunale di Livorno e pubblicata il giorno 11.12.2024, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di
[...]
Controparte_12
2. ACCOGLIE il secondo motivo di reclamo e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 di cui alla sentenza sopra indicata;
[...]
3. DISPONE che la RECLAMANTE, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 30 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del CURATORE;
pagina 11 di 12 4. DICHIARA le spese del dei due gradi del giudizio interamente compensate tra le parti;
5. PONE carico della RECLAMANTE le spese della procedura ed il compenso del
CURATORE;
6. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12