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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 27/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 4.1.2025, da nato a [...], il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con gli Avv.ti Cinzia Massaini e Simone F. Bonetti
e
nata a [...], il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
e residente in [...], con l'Avv. Daniele Negri
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in NT AL VI, in data 19.5.2018
(atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di NT AL VI - anno 2018, atto n. 1, parte I)
SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 947/2024 del Tribunale di Como, pubblicata il 22.8.2024 (passata in giudicato il 10.4.2025)
con i seguenti FIGLI MINORI: C.F. ), nata il [...] Parte_3 C.F._3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) In ragione delle attuali condizioni patrimoniali, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere oggi autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia contributo per il mantenimento personale.
2) I coniugi dichiarano, reciprocamente, di rinunciare espressamente a qualsiasi diritto e pretesa in merito al trattamento pensionistico maturato dall'altro/a coniuge conseguito in Italia ed in Svizzera e si impegnano sin da ora a firmare ogni eventuale documento necessario finalizzato all'incasso di propria esclusiva spettanza.
3) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
4) La casa coniugale, con tutto ciò che l'arreda, verrà assegnata alla signora che l'abiterà con la Parte_2 figlia minore.
5) Il Signor a titolo conciliativo e transattivo e senza corresponsione di denaro, si impegna, sin Parte_1
d'ora e ad ogni effetto di legge, a cedere alla Signora che accetta senza corresponsione di Parte_2 denaro, la propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'unità immobiliare sita in LE (Co) in Via XXV
Aprile n. 25/b. L'anzidetta cessione verrà formalizzata, entro e non oltre il termine del 31/12/2027 a mezzo di redigendo atto notarile e, per l'effetto della stessa, la moglie diverrà unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile coniugale. Nello specifico, il Signor (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Gravedona il 23/04/1994 e residente in [...] si obbliga, sin da ora, a trasferire alla signora (C.F. nata il [...] a [...] e residente a Parte_2 C.F._2
LE (Co) in Via XXV Aprile n. 25/b, che si impegna ad accettare, la quota indivisa di sua proprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale come meglio di seguito censita: “unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale denominato “Residence Aurora”, edificato sull'area censita al Catasto Terreni al foglio 9 col mappale 1539, ente urbano di ha 00.14.30, sito in Comune di LE (Co), località Cima, via
XXV Aprile n. 25/b: = appartamento disposto su due piani (primo e secondo) collegati tra loro mediante scala interna, composto da monolocale con angolo cottura, disimpegno, bagno e balcone al piano primo;
da locale di sgombero, disimpegno, ripostiglio e balcone al piano secondo, con annessi pertinenziali vanno ad uso box autorimessa e cantina al piano primo sottostrada, il tutto rispettivamente così censito nel Catasto Fabbricati di LE, sezione censuaria Cima: - sez. CIM, foglio 6, mappale 1539 subalterno 7, via XXV Aprile n. 25B, piani 1 – 2, categoria A/2, classe 4, vani 3, superficie catastale mq. 62, totale escluse aree scoperte mq. 60, rendita euro 371,85;- sez. CIM, foglio 6, mappale 1539 subalterno 11, via XXV Aprile n. 25, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq. 17, superficie catastale mq. 19, rendita euro 105,36; - sez. CIM, foglio 6, mappale
1539 subalterno 18, via XXV Aprile n. 25, piano S1, categoria C/2, classe 1, mq. 8, superficie catastale mq.
10, rendita euro 14,05; Confini a corpo dell'appartamento: scale e passaggi comuni di cui al subalterno 706, unità immobiliare di cui al subalterno 8, prospetto su aria annessa all'unità immobiliare di cui al subalterno 3 ed unità immobiliari di cui al subalterno 6. Confini del box: corsello di manovra e marciapiede comuni di cui al subalterno 704, autorimessa di cui al subalterno 12, terrapieno e autorimessa di cui al subalterno 10.
Confini della cantina: scale e passaggi comuni di cui al subalterno 705, unità immobiliari di cui al subalterno
711 e cantina di cui al subalterno 19. AVVERTENZE CATASTALI: 1) Il mappale 1539, ente urbano di ha
00.14.30, deriva dal mappale 1258, di ha 00.14.30, in forza del tipo mappale del 5 dicembre 2013 – protocollo
n. CO0189416. 2) Il mappale 1258, di ha 00.14.30, deriva dal frazionamento del mappale 1237, di ha 00.16.50, del 16 settembre 1997 – protocollo n. CO0030353, che ha generato il suddetto papale 1258 di ha 00.14.30, il mappale 1259 di ha 00.01.30 ed il mappale 1260 di ha 00.00.90; a sua volta, il mappale 1237 di ha 00.16.50 deriva dal frazionamento del mappale 323 di ha 00.46.70, del 26 febbraio 1966 – protocollo CO0030352, che ha generato il mappale 323 di ha 00.16.20, il suddetto mappare 1237 di ha 00.16.50 ed il mappale 1238 di ha
00.14.00. A migliore identificazione di quanto venduto, le parti fanno riferimento alle planimetrie, all'elaborato planimetrico, all'elenco subalterni ed all'estratto di mappa depositati in Catasto che si allegano in coppia sotto -A-,-B-,-C-,-D-, -E- ed -F-. La parte venditrice (intestataria in Catasto e nei registri immobiliari dei beni venduti) dichiara, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, che lo stato di fatto è conforme ai riportati dati catastali e alle perimetrie allegate sotto -A-,-B-e-C. Il trasferimento si effettua a corpo nello stato di fatto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni diritto, accessione, pertinenza, servitù e comunione, compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato pari a
77,62/1000, per l'appartamento, 7,62/1000 per il box e 1,83 per la cantina. Tra dette parti comuni vi sono: -
Il subalterno 23 (locale tecnico), bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari;
- Il subalterno 704
(corsello di manovra e marciapiedi) bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari;
- Il subalterno
705 (scala e passaggi) bene comune non censibile alle unità immobiliari di cui ai subalterni 701,702, 4, 5,18,
19 e 703; - Il subalterno 706 (scala e passaggi), bene comune non censibile alle unità immobiliari di cui subalterni 702, 3, 6, 7, 8, 20 e 703; - Il subalterno 707 (area di pertinenza), bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari”. Le parti richiedono sin d'ora che per il sopracitato trasferimenti di proprietà, che avverrà con successivo atto, avanti al notaio da designarsi, si fruisca della prevista applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di cessione immobiliare in attuazione di accordi di separazione personale tra coniugi. La Signora si accollerà la quota parte, pari al Parte_2
50%, del signor del debito residuo del mutuo contratto con di cui all'atto in Parte_1 Controparte_1 data 15/02/2022 Repertorio n.57575 – Raccolta n. 22493 del Notaio Dott. . Persona_1
6) A decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2025, la Signora si accollerà integralmente Parte_2 le rate del mutuo cointestato e, contestualmente all'atto di all'acquisto del 50% della quota dell'immobile di proprietà del Sig. si impegnerà a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Banca liberi il Sig. Pt_1 da ogni impegno relativo al pagamento della predetta rata. Pt_1
7) Le spese straordinarie relative all'immobile continueranno ad essere pagate integralmente dalla Signora
Parte_2 8) Salvo il calendario di massima di seguito indicato, i genitori restano liberi di individuare, in accordo tra loro, anche modalità differenti, tenendo conto delle esigenze della figlia minore. Il padre potrà tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: a) ogni fine settimana alternato dal sabato mattina ore 10.00 fino a domenica sera dopo cena ore 21.00; b) Il padre potrà tenere con sé la figlia anche un giorno alla settimana (dal lunedì al venerdì) da quando la ricorrente esce dall'abitazione per recarsi al posto di lavoro sino all'orario del suo rientro;
c) le festività e le vacanze saranno organizzate di volta in volta, di comune accordo tra i genitori.
Per la massima soddisfazione di norma, trascorrerà le vacanze natalizie alternando di anno in anno i Pt_4 periodi dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Lunedì dell'Angelo; le vacanze estive da trascorrere con ciascun genitore verranno organizzate entro il 30/04 di ogni anno. Il padre potrà tenere la figlia per 15 giorni, anche consecutivi, quando la stessa avrà compiuto i tre anni di età, nel periodo 1° luglio - 15 settembre o data antecedente in caso di inizio anticipato delle scuole. Nel medesimo periodo la madre potrà tenere la minore per 15 giorni anche consecutivi, sempre da concordare con il padre entro il 30/04 di ciascun anno.
9) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento, un contributo mensile per la figlia Pt_1 sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, pari ad euro 400,00 (quattrocento) mensili, Pt_4 somma da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT - costo vita. Il pagamento di detto importo verrà versato, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con coordinate già note al signor Il padre corrisponderà alla madre Parte_2 Pt_1 il 50% delle spese straordinarie nei medesimi termini e si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Como.
10) I ricorrenti danno atto di aver già suddiviso i propri beni ed effetti personali, tra cui i conti correnti tra di loro cointestati, e dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra.
11) I coniugi rimarranno proprietari ed utilizzatori delle proprie autovetture e provvederanno, autonomamente, al loro mantenimento ed al pagamento delle relative spese e tasse.
12) Il Giudizio di divorzio sarà definito alle condizioni sopra indicate con la compensazione integrale delle spese legali.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione dei coniugi, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 19.5.2018, in NT AL VI (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
[...] di NT AL VI - anno 2018, atto n. 1, parte I);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, fatta salva ogni valutazione del Giudice elvetico in relazione alla condizione n. 2.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT AL VI (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 4.1.2025, da nato a [...], il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con gli Avv.ti Cinzia Massaini e Simone F. Bonetti
e
nata a [...], il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
e residente in [...], con l'Avv. Daniele Negri
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in NT AL VI, in data 19.5.2018
(atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di NT AL VI - anno 2018, atto n. 1, parte I)
SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 947/2024 del Tribunale di Como, pubblicata il 22.8.2024 (passata in giudicato il 10.4.2025)
con i seguenti FIGLI MINORI: C.F. ), nata il [...] Parte_3 C.F._3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) In ragione delle attuali condizioni patrimoniali, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere oggi autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia contributo per il mantenimento personale.
2) I coniugi dichiarano, reciprocamente, di rinunciare espressamente a qualsiasi diritto e pretesa in merito al trattamento pensionistico maturato dall'altro/a coniuge conseguito in Italia ed in Svizzera e si impegnano sin da ora a firmare ogni eventuale documento necessario finalizzato all'incasso di propria esclusiva spettanza.
3) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
4) La casa coniugale, con tutto ciò che l'arreda, verrà assegnata alla signora che l'abiterà con la Parte_2 figlia minore.
5) Il Signor a titolo conciliativo e transattivo e senza corresponsione di denaro, si impegna, sin Parte_1
d'ora e ad ogni effetto di legge, a cedere alla Signora che accetta senza corresponsione di Parte_2 denaro, la propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'unità immobiliare sita in LE (Co) in Via XXV
Aprile n. 25/b. L'anzidetta cessione verrà formalizzata, entro e non oltre il termine del 31/12/2027 a mezzo di redigendo atto notarile e, per l'effetto della stessa, la moglie diverrà unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile coniugale. Nello specifico, il Signor (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Gravedona il 23/04/1994 e residente in [...] si obbliga, sin da ora, a trasferire alla signora (C.F. nata il [...] a [...] e residente a Parte_2 C.F._2
LE (Co) in Via XXV Aprile n. 25/b, che si impegna ad accettare, la quota indivisa di sua proprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale come meglio di seguito censita: “unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale denominato “Residence Aurora”, edificato sull'area censita al Catasto Terreni al foglio 9 col mappale 1539, ente urbano di ha 00.14.30, sito in Comune di LE (Co), località Cima, via
XXV Aprile n. 25/b: = appartamento disposto su due piani (primo e secondo) collegati tra loro mediante scala interna, composto da monolocale con angolo cottura, disimpegno, bagno e balcone al piano primo;
da locale di sgombero, disimpegno, ripostiglio e balcone al piano secondo, con annessi pertinenziali vanno ad uso box autorimessa e cantina al piano primo sottostrada, il tutto rispettivamente così censito nel Catasto Fabbricati di LE, sezione censuaria Cima: - sez. CIM, foglio 6, mappale 1539 subalterno 7, via XXV Aprile n. 25B, piani 1 – 2, categoria A/2, classe 4, vani 3, superficie catastale mq. 62, totale escluse aree scoperte mq. 60, rendita euro 371,85;- sez. CIM, foglio 6, mappale 1539 subalterno 11, via XXV Aprile n. 25, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq. 17, superficie catastale mq. 19, rendita euro 105,36; - sez. CIM, foglio 6, mappale
1539 subalterno 18, via XXV Aprile n. 25, piano S1, categoria C/2, classe 1, mq. 8, superficie catastale mq.
10, rendita euro 14,05; Confini a corpo dell'appartamento: scale e passaggi comuni di cui al subalterno 706, unità immobiliare di cui al subalterno 8, prospetto su aria annessa all'unità immobiliare di cui al subalterno 3 ed unità immobiliari di cui al subalterno 6. Confini del box: corsello di manovra e marciapiede comuni di cui al subalterno 704, autorimessa di cui al subalterno 12, terrapieno e autorimessa di cui al subalterno 10.
Confini della cantina: scale e passaggi comuni di cui al subalterno 705, unità immobiliari di cui al subalterno
711 e cantina di cui al subalterno 19. AVVERTENZE CATASTALI: 1) Il mappale 1539, ente urbano di ha
00.14.30, deriva dal mappale 1258, di ha 00.14.30, in forza del tipo mappale del 5 dicembre 2013 – protocollo
n. CO0189416. 2) Il mappale 1258, di ha 00.14.30, deriva dal frazionamento del mappale 1237, di ha 00.16.50, del 16 settembre 1997 – protocollo n. CO0030353, che ha generato il suddetto papale 1258 di ha 00.14.30, il mappale 1259 di ha 00.01.30 ed il mappale 1260 di ha 00.00.90; a sua volta, il mappale 1237 di ha 00.16.50 deriva dal frazionamento del mappale 323 di ha 00.46.70, del 26 febbraio 1966 – protocollo CO0030352, che ha generato il mappale 323 di ha 00.16.20, il suddetto mappare 1237 di ha 00.16.50 ed il mappale 1238 di ha
00.14.00. A migliore identificazione di quanto venduto, le parti fanno riferimento alle planimetrie, all'elaborato planimetrico, all'elenco subalterni ed all'estratto di mappa depositati in Catasto che si allegano in coppia sotto -A-,-B-,-C-,-D-, -E- ed -F-. La parte venditrice (intestataria in Catasto e nei registri immobiliari dei beni venduti) dichiara, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, che lo stato di fatto è conforme ai riportati dati catastali e alle perimetrie allegate sotto -A-,-B-e-C. Il trasferimento si effettua a corpo nello stato di fatto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni diritto, accessione, pertinenza, servitù e comunione, compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato pari a
77,62/1000, per l'appartamento, 7,62/1000 per il box e 1,83 per la cantina. Tra dette parti comuni vi sono: -
Il subalterno 23 (locale tecnico), bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari;
- Il subalterno 704
(corsello di manovra e marciapiedi) bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari;
- Il subalterno
705 (scala e passaggi) bene comune non censibile alle unità immobiliari di cui ai subalterni 701,702, 4, 5,18,
19 e 703; - Il subalterno 706 (scala e passaggi), bene comune non censibile alle unità immobiliari di cui subalterni 702, 3, 6, 7, 8, 20 e 703; - Il subalterno 707 (area di pertinenza), bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari”. Le parti richiedono sin d'ora che per il sopracitato trasferimenti di proprietà, che avverrà con successivo atto, avanti al notaio da designarsi, si fruisca della prevista applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di cessione immobiliare in attuazione di accordi di separazione personale tra coniugi. La Signora si accollerà la quota parte, pari al Parte_2
50%, del signor del debito residuo del mutuo contratto con di cui all'atto in Parte_1 Controparte_1 data 15/02/2022 Repertorio n.57575 – Raccolta n. 22493 del Notaio Dott. . Persona_1
6) A decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2025, la Signora si accollerà integralmente Parte_2 le rate del mutuo cointestato e, contestualmente all'atto di all'acquisto del 50% della quota dell'immobile di proprietà del Sig. si impegnerà a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Banca liberi il Sig. Pt_1 da ogni impegno relativo al pagamento della predetta rata. Pt_1
7) Le spese straordinarie relative all'immobile continueranno ad essere pagate integralmente dalla Signora
Parte_2 8) Salvo il calendario di massima di seguito indicato, i genitori restano liberi di individuare, in accordo tra loro, anche modalità differenti, tenendo conto delle esigenze della figlia minore. Il padre potrà tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: a) ogni fine settimana alternato dal sabato mattina ore 10.00 fino a domenica sera dopo cena ore 21.00; b) Il padre potrà tenere con sé la figlia anche un giorno alla settimana (dal lunedì al venerdì) da quando la ricorrente esce dall'abitazione per recarsi al posto di lavoro sino all'orario del suo rientro;
c) le festività e le vacanze saranno organizzate di volta in volta, di comune accordo tra i genitori.
Per la massima soddisfazione di norma, trascorrerà le vacanze natalizie alternando di anno in anno i Pt_4 periodi dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Lunedì dell'Angelo; le vacanze estive da trascorrere con ciascun genitore verranno organizzate entro il 30/04 di ogni anno. Il padre potrà tenere la figlia per 15 giorni, anche consecutivi, quando la stessa avrà compiuto i tre anni di età, nel periodo 1° luglio - 15 settembre o data antecedente in caso di inizio anticipato delle scuole. Nel medesimo periodo la madre potrà tenere la minore per 15 giorni anche consecutivi, sempre da concordare con il padre entro il 30/04 di ciascun anno.
9) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento, un contributo mensile per la figlia Pt_1 sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, pari ad euro 400,00 (quattrocento) mensili, Pt_4 somma da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT - costo vita. Il pagamento di detto importo verrà versato, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con coordinate già note al signor Il padre corrisponderà alla madre Parte_2 Pt_1 il 50% delle spese straordinarie nei medesimi termini e si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Como.
10) I ricorrenti danno atto di aver già suddiviso i propri beni ed effetti personali, tra cui i conti correnti tra di loro cointestati, e dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra.
11) I coniugi rimarranno proprietari ed utilizzatori delle proprie autovetture e provvederanno, autonomamente, al loro mantenimento ed al pagamento delle relative spese e tasse.
12) Il Giudizio di divorzio sarà definito alle condizioni sopra indicate con la compensazione integrale delle spese legali.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione dei coniugi, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 19.5.2018, in NT AL VI (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
[...] di NT AL VI - anno 2018, atto n. 1, parte I);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, fatta salva ogni valutazione del Giudice elvetico in relazione alla condizione n. 2.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT AL VI (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao