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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/02/2024, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1738/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù giusta delega di funzioni presidenziali di cui alle Tabelle di organizzazione dell'intestato Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado ex artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g.
1738/2023, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
avv. EL IG (CF ) C.F._1
RICORRENTE
contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
INTIMATO CONTUMACE
sulle seguenti
L'avv. EL IG, all'udienza del 16/01/2024 ha concluso, nel merito, come da ricorso introduttivo chiedendo, pertanto: Voglia il Tribunale di Prato accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego all'istanza di liquidazione dei propri compensi, in qualità di difensore d'ufficio, ex art 116
D.P.R. 115/2022,emesso con decreto penale il 19 Giugno 2023 e notificato il 20 Giugno 2023,Tribunale di Prato, sez. penale, Giudice in composizione monocratica, nella persona del G.O.T Avv. Landini
Giulia, in seguito alla definizione con sentenza del procedimento penale R.G.N.R:1696/2011 e R.G
Dib:1838/2012 e per conseguenza annullare , accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni per la liquidazione del proprio compenso, con la refusione delle spese sostenute nel presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/07/2023 l'avv. EL IG ha proposto opposizione avverso il decreto dep. il 20.6.23 pronunciato da questo Tribunale, sezione penale, nel procedimento RGNR
1696/2011 RG DIB 1838/2012 con il quale è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione del compenso per l'attività professionale prestata in qualità di difensore di imputato irreperibile.
pagina 1 di 4 A fondamento dell'opposizione ha allegato e dedotto: di aver svolto, nel procedimento sopra indicato le funzioni di difensore di ufficio del Sig. nato in [...] il [...]; che l'imputato, pur Per_1 avendo eletto domicilio, al termine del giudizio era di fatto irreperibile in quanto ogni comunicazione fatta dal difensore d'ufficio all'indirizzo indicato non era andata a buon fine, con la conseguenza che il medesimo domicilio risultava inidoneo alle notificazioni del processo penale e eseguite nelle forme dell'art 161, co. 4, c.p.p.; di non conoscere alcun altro recapito valido per contattare il proprio assistito;
di aver presentato istanza di liquidazione dei propri compensi ex art 116 D.P.R. 115/2022 in data 2 febbraio 2018; che l'istanza è stata rigettata con decreto depositato l'11 Maggio 2020 e notificato al medesimo ricorrente il 17 Giugno 2020, sulla motivazione che tale richiesta non era supportata da alcuna prova che dimostrasse di fatto l'irreperibilità dell'imputato, non risultando il compimento alcuna attività idonea al rintraccio, ovvero: effettuare verifiche al Comune di Residenza, alla Questura, al C.E.D; di aver effettuato nuove ricerche per dimostrare l'irreperibilità di fatto di contattando l'ufficio Per_1 anagrafico di Prato e ed il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, con esito negativo, in quanto dai certificati di residenza risultava la cancellazione dai residenti del Comune di Prato fin dal 2015 e dagli archivi penitenziari non risultava fosse mai stato detenuto;
di aver presentato nuova istanza di liquidazione ex art 116 D.P.R 115/2022 in data 25 agosto 2021; che con decreto depositato e notificato il 20 Giugno 2023, il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza sull'assunto che difensore avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso il precedente provvedimento di rigetto per far valere le sue pretese.
Non costituendosi la parte intimata, all'udienza del 14.11.23 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante acquisizione degli atti del procedimento penale.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 16/01/2024, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il giudice del provvedimento opposto ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza formulata dall'avv. IG EL sull'assunto che la pretesa del professionista avrebbe dovuto essere coltivata proponendo opposizione avverso il precedente provvedimento di rigetto.
Tale statuizione, censurata con l'opposizione, non appare meritevole di condivisione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti che, in tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo non è suscettibile di acquisire valore di giudicato, trattandosi di provvedimento emesso “allo stato degli atti” onde la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze, è riproponibile (v. Cass. pen. Sez. IV Sent., 16/04/2008, n. 15740). Deve, anzi, ritenersi che il giudizio di opposizione, avendo natura impugnatoria, non consenta l'introduzione di prove e fatti nuovi, non sottoposti al giudice del provvedimento gravato, dovendo il giudice dell'opposizione limitarsi a giudicare se questo sia congruamente motivato in fatto e in diritto.
Il giudice penale, alla stregua di tale principio, non avrebbe dovuto rigettare in rito l'istanza di liquidazione, ma decidere la stessa nel merito. pagina 2 di 4 L'opposizione deve, pertanto, essere accolta.
Occorre, conseguentemente, procedere all'esame del merito dell'istanza di liquidazione.
Ai sensi dell'art. 117 d.P.R. 115/2002 «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall' articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84».
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha avuto modo di affermare che l'irreperibilità è una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 c.p.p. (v. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17021 del 20/07/2010).
Alla stregua della documentazione prodotta a corredo dell'istanza del 25.1.21 deve ritenersi che
[...] sia di fatto irreperibile. Il professionista istante, ha, infatti effettuato nuove ricerche con esito Per_1 negativo presso l'ufficio anagrafico di Prato e l'amministrazione Penitenziaria, risultando dal certificato anagrafico che il Sig. era stato cancellato dal registro dei residenti fin dal 2015 e dalle Persona_1 risultanze degli archivi degli istituti penitenziari non risulta essere mai stato detenuto sin dal 1987.
A fronte dell'acclarata irreperibilità, non può ritenersi al caso di specie applicabile la previsione dell'art
116 del D.P.R 115/2002, che onera il difensore d'ufficio del preventivo esperimento delle procedure di recupero del credito, da cui questi è esentato ogniqualvolta, pur non essendo emesso il decreto di irreperibilità, sia accertata la irreperibilità di fatto dell'imputato, sì che il tentativo di recupero sarebbe inutile, oltre che fonte di spese da porsi, in ultima analisi, a carico delle Stato in sede di liquidazione.
Sussiste, pertanto, nell'an il diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato.
Occorre, allora, procedere in questa sede alla liquidazione del compenso spettante all'avv. IG
EL che ha chiesto il riconoscimento della somma di € 1.300,00 oltre accessori.
Sul punto, mette conto rilevare che, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002, «l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa»;
Soggiunge, poi, l'art. 106 bis d.P.R. 115/2002 che «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».
Tuttavia, deve segnalarsi che l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della l. n. 147 del 2013, a mente del quale gli importi spettanti, tra gli altri, al difensore d'ufficio nel processo penale sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore (Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3534 del 11/02/2021). Nel caso di specie, l'attività del difensore ha avuto conclusione con la discussione del processo, che ha avuto luogo il 18 marzo 2013. Poiché l'entrata in vigore della l. 147/2013 è il 1.1.2014, l'attività risulta soggetta al previgente regime.
Nondimeno, ai fini della liquidazione dei compensi, risultando applicabile, ratione temporis, la disciplina di cui al DM 140/2012, occorre far riferimento all'art. 9 del medesimo, ai sensi del quale «per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
pagina 3 di 4 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale», disposizione da ritenersi applicabile al caso di specie, rinviando l'art. 117 TUSG, in materia di liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, all'art. 82 TUSG, che regola la materia della liquidazione del compenso del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Tenuto conto della semplicità delle questioni trattate (il reato contestato era di falsa autodichiarazione in sede di richiesta effettuata alla motorizzazione) e dell'istruttoria (escussione di un solo teste), nonché circostanza che il processo si è svolto in due sole udienze, come evincibile dagli atti del processo penale acquisiti d'ufficio, il compenso appare liquidabile in misura compresa tra i minimi e i medi per i giudizi penali avanti al Tribunale monocratico.
Conclusivamente, accolta l'opposizione, deve liquidarsi all'avv. IG EL, già tenuto conto della dimidiazione di cui all'art. 9 DM 140/2012, il compenso di € 1.000,00, oltre oneri di legge.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa (tenuto conto degli accessori) e della natura del procedimento, dei valori minimi per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo. Debbono altresì essere riconosciuti i seguenti esborsi: € 98,00 per CU ed € 27,00 per anticipazioni forfettarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando in unico grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza ex art. 117 TUSG formulata dall'avv. EL IG, pronunciato dal Tribunale di Prato e depositato il 20.6.23 nel procedimento RGNR 1696/2011, RG 1838/2012;
- liquida in favore dell'avv. EL IG la somma di € 1.000,00 oltre iva e CPA come per legge;
- condanna il a rimborsare a EL IG le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 851,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 15 febbraio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù giusta delega di funzioni presidenziali di cui alle Tabelle di organizzazione dell'intestato Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado ex artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g.
1738/2023, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
avv. EL IG (CF ) C.F._1
RICORRENTE
contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
INTIMATO CONTUMACE
sulle seguenti
L'avv. EL IG, all'udienza del 16/01/2024 ha concluso, nel merito, come da ricorso introduttivo chiedendo, pertanto: Voglia il Tribunale di Prato accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego all'istanza di liquidazione dei propri compensi, in qualità di difensore d'ufficio, ex art 116
D.P.R. 115/2022,emesso con decreto penale il 19 Giugno 2023 e notificato il 20 Giugno 2023,Tribunale di Prato, sez. penale, Giudice in composizione monocratica, nella persona del G.O.T Avv. Landini
Giulia, in seguito alla definizione con sentenza del procedimento penale R.G.N.R:1696/2011 e R.G
Dib:1838/2012 e per conseguenza annullare , accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni per la liquidazione del proprio compenso, con la refusione delle spese sostenute nel presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/07/2023 l'avv. EL IG ha proposto opposizione avverso il decreto dep. il 20.6.23 pronunciato da questo Tribunale, sezione penale, nel procedimento RGNR
1696/2011 RG DIB 1838/2012 con il quale è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione del compenso per l'attività professionale prestata in qualità di difensore di imputato irreperibile.
pagina 1 di 4 A fondamento dell'opposizione ha allegato e dedotto: di aver svolto, nel procedimento sopra indicato le funzioni di difensore di ufficio del Sig. nato in [...] il [...]; che l'imputato, pur Per_1 avendo eletto domicilio, al termine del giudizio era di fatto irreperibile in quanto ogni comunicazione fatta dal difensore d'ufficio all'indirizzo indicato non era andata a buon fine, con la conseguenza che il medesimo domicilio risultava inidoneo alle notificazioni del processo penale e eseguite nelle forme dell'art 161, co. 4, c.p.p.; di non conoscere alcun altro recapito valido per contattare il proprio assistito;
di aver presentato istanza di liquidazione dei propri compensi ex art 116 D.P.R. 115/2022 in data 2 febbraio 2018; che l'istanza è stata rigettata con decreto depositato l'11 Maggio 2020 e notificato al medesimo ricorrente il 17 Giugno 2020, sulla motivazione che tale richiesta non era supportata da alcuna prova che dimostrasse di fatto l'irreperibilità dell'imputato, non risultando il compimento alcuna attività idonea al rintraccio, ovvero: effettuare verifiche al Comune di Residenza, alla Questura, al C.E.D; di aver effettuato nuove ricerche per dimostrare l'irreperibilità di fatto di contattando l'ufficio Per_1 anagrafico di Prato e ed il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, con esito negativo, in quanto dai certificati di residenza risultava la cancellazione dai residenti del Comune di Prato fin dal 2015 e dagli archivi penitenziari non risultava fosse mai stato detenuto;
di aver presentato nuova istanza di liquidazione ex art 116 D.P.R 115/2022 in data 25 agosto 2021; che con decreto depositato e notificato il 20 Giugno 2023, il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza sull'assunto che difensore avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso il precedente provvedimento di rigetto per far valere le sue pretese.
Non costituendosi la parte intimata, all'udienza del 14.11.23 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante acquisizione degli atti del procedimento penale.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 16/01/2024, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il giudice del provvedimento opposto ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza formulata dall'avv. IG EL sull'assunto che la pretesa del professionista avrebbe dovuto essere coltivata proponendo opposizione avverso il precedente provvedimento di rigetto.
Tale statuizione, censurata con l'opposizione, non appare meritevole di condivisione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti che, in tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo non è suscettibile di acquisire valore di giudicato, trattandosi di provvedimento emesso “allo stato degli atti” onde la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze, è riproponibile (v. Cass. pen. Sez. IV Sent., 16/04/2008, n. 15740). Deve, anzi, ritenersi che il giudizio di opposizione, avendo natura impugnatoria, non consenta l'introduzione di prove e fatti nuovi, non sottoposti al giudice del provvedimento gravato, dovendo il giudice dell'opposizione limitarsi a giudicare se questo sia congruamente motivato in fatto e in diritto.
Il giudice penale, alla stregua di tale principio, non avrebbe dovuto rigettare in rito l'istanza di liquidazione, ma decidere la stessa nel merito. pagina 2 di 4 L'opposizione deve, pertanto, essere accolta.
Occorre, conseguentemente, procedere all'esame del merito dell'istanza di liquidazione.
Ai sensi dell'art. 117 d.P.R. 115/2002 «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall' articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84».
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha avuto modo di affermare che l'irreperibilità è una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 c.p.p. (v. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17021 del 20/07/2010).
Alla stregua della documentazione prodotta a corredo dell'istanza del 25.1.21 deve ritenersi che
[...] sia di fatto irreperibile. Il professionista istante, ha, infatti effettuato nuove ricerche con esito Per_1 negativo presso l'ufficio anagrafico di Prato e l'amministrazione Penitenziaria, risultando dal certificato anagrafico che il Sig. era stato cancellato dal registro dei residenti fin dal 2015 e dalle Persona_1 risultanze degli archivi degli istituti penitenziari non risulta essere mai stato detenuto sin dal 1987.
A fronte dell'acclarata irreperibilità, non può ritenersi al caso di specie applicabile la previsione dell'art
116 del D.P.R 115/2002, che onera il difensore d'ufficio del preventivo esperimento delle procedure di recupero del credito, da cui questi è esentato ogniqualvolta, pur non essendo emesso il decreto di irreperibilità, sia accertata la irreperibilità di fatto dell'imputato, sì che il tentativo di recupero sarebbe inutile, oltre che fonte di spese da porsi, in ultima analisi, a carico delle Stato in sede di liquidazione.
Sussiste, pertanto, nell'an il diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato.
Occorre, allora, procedere in questa sede alla liquidazione del compenso spettante all'avv. IG
EL che ha chiesto il riconoscimento della somma di € 1.300,00 oltre accessori.
Sul punto, mette conto rilevare che, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002, «l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa»;
Soggiunge, poi, l'art. 106 bis d.P.R. 115/2002 che «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».
Tuttavia, deve segnalarsi che l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della l. n. 147 del 2013, a mente del quale gli importi spettanti, tra gli altri, al difensore d'ufficio nel processo penale sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore (Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3534 del 11/02/2021). Nel caso di specie, l'attività del difensore ha avuto conclusione con la discussione del processo, che ha avuto luogo il 18 marzo 2013. Poiché l'entrata in vigore della l. 147/2013 è il 1.1.2014, l'attività risulta soggetta al previgente regime.
Nondimeno, ai fini della liquidazione dei compensi, risultando applicabile, ratione temporis, la disciplina di cui al DM 140/2012, occorre far riferimento all'art. 9 del medesimo, ai sensi del quale «per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
pagina 3 di 4 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale», disposizione da ritenersi applicabile al caso di specie, rinviando l'art. 117 TUSG, in materia di liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, all'art. 82 TUSG, che regola la materia della liquidazione del compenso del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Tenuto conto della semplicità delle questioni trattate (il reato contestato era di falsa autodichiarazione in sede di richiesta effettuata alla motorizzazione) e dell'istruttoria (escussione di un solo teste), nonché circostanza che il processo si è svolto in due sole udienze, come evincibile dagli atti del processo penale acquisiti d'ufficio, il compenso appare liquidabile in misura compresa tra i minimi e i medi per i giudizi penali avanti al Tribunale monocratico.
Conclusivamente, accolta l'opposizione, deve liquidarsi all'avv. IG EL, già tenuto conto della dimidiazione di cui all'art. 9 DM 140/2012, il compenso di € 1.000,00, oltre oneri di legge.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa (tenuto conto degli accessori) e della natura del procedimento, dei valori minimi per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo. Debbono altresì essere riconosciuti i seguenti esborsi: € 98,00 per CU ed € 27,00 per anticipazioni forfettarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando in unico grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza ex art. 117 TUSG formulata dall'avv. EL IG, pronunciato dal Tribunale di Prato e depositato il 20.6.23 nel procedimento RGNR 1696/2011, RG 1838/2012;
- liquida in favore dell'avv. EL IG la somma di € 1.000,00 oltre iva e CPA come per legge;
- condanna il a rimborsare a EL IG le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 851,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 15 febbraio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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