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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/12/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3466 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
RI Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3466 /2025 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv.STAZZONI NADIA , Indirizzo Telematico , che lo rappresenta e difende;
Ricorrente
CON
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Ligheia con studio in Castelfiorentino (FI) Corso Matteotti n. 16 ed elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI) Via Montegrappa n. 117 presso e nello studio dell'Avv. Donato Cialdella, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 16/10/2025. Ricorrenti: “Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Gimignano (SI) in data 17.03.2012 tra la sig.ra (C.F.: Controparte_1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Gimignano (SI) Loc. San Benedetto n. 11/B, ed il sig. (C.F.: Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Pagina 1 Gimignano (SI) Loc. Canonica Via F. Campaino n. 9, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Gimignano al N. 3, Serie A , anno 2012 alle seguenti CONDIZIONI 1) a conferma delle condizioni di separazione, i ricorrenti vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di eleggere domicilio dove crede, fermo l'obbligo a carico di ognuno dei coniugi ricorrenti di comunicare all'altro ogni variazione di domicilio o residenza;
2) a conferma delle condizioni di separazione, considerato l'esclusivo interesse dei figli minori a mantenere con entrambi i genitori un rapporto continuativo, sereno ed equilibrato, essi rimangono affidati ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti della Legge 54/2006, dai quali pertanto continueranno a ricevere cure, educazione ed istruzione. In particolare i genitori si impegnano a collaborare in spirito di armonia ed ad improntare il loro comportamento, ancorché separati, all'esclusivo interesse dei figli affinché possa essere loro assicurato un sereno sviluppo della personalità. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
a conferma delle condizioni di separazione, la sig.ra continuerà ad abitare CP_1 con i figli nell'abitazione di residenza familiare di esclusiva proprietà del sig. Pt_1 sita in San Gimignano (SI) Loc. San Benedetto n. 11/B, e che, dunque, viene assegnata alla moglie unitamente agli arredi e quant'altro in essa custodito;
4) a conferma delle condizioni di separazione, il diritto di frequentazione dei figli minori da parte del padre sarà così regolato: a) nell'arco dei sette giorni settimanali, il padre terrà con sé i figli una giornata (tra il martedì, mercoledì e giovedì), da indicare al coniuge entro il venerdì entro le ore 13.00 della settimana precedente dall'uscita da scuola sino al giorno seguente quando li riaccompagnerà a scuola. Durante le vacanze scolastiche il padre terrà con sé i figli una giornata (tra il martedì, mercoledì e giovedì), da indicare al coniuge entro il venerdì entro le ore 13.00, dalle ore 16.00 e con pernottamento sino al giorno successivo sino alle ore 8.00 quando i figli verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre o presso l'abitazione dei nonni materni;
dal mese di Ottobre al mese di Febbraio il padre terrà con sé i figli anche un'altra giornata (tra il martedì, mercoledì e giovedì) dalle ore 16.00 sino alle ore 19.30 e sempre da indicare al coniuge entro il venerdì entro le ore 13.00 della settimana precedente, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna o presso l'abitazione dei nonni materni;
b) il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola, o dalle 16.00 nel periodo non scolastico, sino alla domenica prima dell'orario di cena quando i figli verranno riaccompagnati dal padre presso l'abitazione della madre;
c) durante il periodo natalizio i figli rimarranno ad anni alterni il giorno della Vigilia con un genitore, quello di Natale con l'altro e quello di Santo Stefano con il genitore con il quale hanno trascorso la Vigilia e così alternando di anno in anno anche per l'ultimo dell'anno, il 1 Gennaio e l'Epifania (ognuno dei genitori la mattina si recherà presso l'altro a prendere i bambini entro le ore 10.30); durante le vacanze pasquali i figli rimarranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore, quello di ET con l'altro (vale quanto sopra per prendere i bambini dall'abitazione del coniuge); seguono il principio dell'alternanza di anno in anno anche il 25 aprile ed il 1
Pagina 2 maggio, salvo diversi accordi tra coniugi;
nel restante periodo natalizio e pasquale e per tutte le altre festività indicate come “rosse” dal calendario i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore osservando il calendario di cui al punto 4 lettera a) e b); d) a modifica delle condizioni di separazione, per le vacanze estive ciascun genitore terrà i figli per quindici giorni consecutivi o non consecutivi, previo accordo da intervenire tra i genitori entro il 28 Febbraio dell'anno di competenza. Entrambi i genitori si impegnano vicendevolmente a comunicarsi il luogo esatto in cui si trovano i minori nel periodo nel quale sono affidati alle cure di ciascuno in occasione delle vacanze estive e, comunque, a tenersi informati di eventuali cambiamenti di indirizzo o di residenza, anche per brevi periodi di tempo, favorendo i colloqui telefonici con il genitore assente;
e) i coniugi si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli;
5) a modifica delle condizioni di separazione, il sig. Pt_1 verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di CP_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli minori (€ 250,00 a figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
detto importo sarà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: Controparte_1
IBAN [...]; 6) a conferma delle condizioni di separazione, saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% cadauno, le spese straordinarie per i figli. Le parti si riportano a quanto previsto nel Protocollo sulle spese straordinarie redatto dal Consiglio Nazionale Forense in data 29/11/2017, fatte salve talune deroghe al Protocollo di seguito indicate. In particolare, i Sigg.ri riconoscono considerarsi spese straordinarie, per le quali non è Parte_2 richiesta la previa concertazione tra gli stessi, quelle per i libri scolastici e corredo scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. I ricorrenti riconoscono considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza il genitore, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate
Pagina 3 tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Si specifica che il costo per l'eventuale servizio di baby sitting sarà sostenuto integralmente dal genitore che ne farà utilizzo: le parti concordano espressamente di poter far ricorso a tale servizio solo per impegni lavorativi indifferibili ed in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Le parti si impegnano ad individuare insieme il personale di baby sitting preventivamente all'eventuale utilizzo e in uno/due soggetti dei quali entrambi poi, eventualmente, potranno usufruire, nei casi di cui sopra e a proprie spese. In ultimo i coniugi concordano espressamente di provvedere al pagamento al 50% ciascuno della mensa scolastica per i figli. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il concorso nel pagamento avverrà tramite il rimborso della propria quota parte al genitore che ha effettuato la spesa, entro dieci giorni dalla consegna dei relativi documenti fiscali/fatture/ricevute. Quanto alle spese straordinarie che richiedono un preventivo accordo tra i coniugi, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, fax ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In difetto di accordo, tali spese resteranno a carico del genitore che le ha sostenute e che se le assumerà in via esclusiva, salvo il ricorso al Giudice. Restano escluse le spese per le vacanze con i minori che ciascun genitore sosterrà in via esclusiva per i figli. 7) a conferma delle condizioni di separazione, essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a richieste di assegni per il proprio mantenimento;
8) a conferma delle condizioni di separazione, per ciò che concerne l'Assegno Unico Universale i ricorrenti si impegnano reciprocamente a prestare i necessari consensi e autorizzazioni, in sede di presentazione della domanda, affinché la quota di assegno relativa ad entrambi i figli, venga erogata nella misura del 100% alla sig.ra e ciò a valersi anche per tutti gli anni Controparte_1 successivi al primo;
nell'ipotesi di sostituzione dell'Assegno Unico Universale con altre misure economiche a sostegno delle famiglie con figli a carico i ricorrenti si impegnano reciprocamente a prestare i necessari consensi e autorizzazioni, in sede di presentazione della domanda, affinché anche tali nuove eventuali misure vengano erogate nella misura del 100% alla sig.ra e ciò a valersi anche per Controparte_1 tutti gli anni successivi al primo;
9) a conferma delle condizioni di separazione, le detrazioni e gli oneri deducibili per i figli a carico non compresi nell'assegno unico saranno usufruiti dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
la sig.ra è Pt_3 beneficiaria di copertura assicurativa che prevede il parziale rimborso di talune spese sostenute nell'interesse dei figli. Le parti concordano che, qualora la sig.ra utilizzi tale polizza per ottenere il parziale rimborso delle spese sostenute, CP_1 provvederà a corrispondere al sig. la metà di quanto ottenuto al momento del Pt_1 rimborso. Resta inteso e le parti ne sono edotte che quanto rimborsato ed oggetto di polizza non potrà essere detratto e/o dedotto fiscalmente. 10) a conferma delle condizioni di separazione, i ricorrenti si scambiano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità dei figli minori, valevole per
Pagina 4 l'espatrio per tutti gli Stati riconosciuti dal Governo Italiano da parte della competente Autorità Amministrativa. 11) le spese e competenze legali sono integralmente compensate tra le parti, ognuna delle quali provvederà al pagamento delle spettanze del proprio procuratore”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di San Gimignano
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi tramite decreto irrevocabile rilevato che sono decorsi sei mesi dalla udienza presidenziale nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le relative pattuizioni risultano rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 17/3/2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Gimignano al n. 3 parte II serie A dello stesso anno;
visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 16/12/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
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SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
RI Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3466 /2025 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv.STAZZONI NADIA , Indirizzo Telematico , che lo rappresenta e difende;
Ricorrente
CON
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Ligheia con studio in Castelfiorentino (FI) Corso Matteotti n. 16 ed elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI) Via Montegrappa n. 117 presso e nello studio dell'Avv. Donato Cialdella, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 16/10/2025. Ricorrenti: “Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Gimignano (SI) in data 17.03.2012 tra la sig.ra (C.F.: Controparte_1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Gimignano (SI) Loc. San Benedetto n. 11/B, ed il sig. (C.F.: Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Pagina 1 Gimignano (SI) Loc. Canonica Via F. Campaino n. 9, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Gimignano al N. 3, Serie A , anno 2012 alle seguenti CONDIZIONI 1) a conferma delle condizioni di separazione, i ricorrenti vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di eleggere domicilio dove crede, fermo l'obbligo a carico di ognuno dei coniugi ricorrenti di comunicare all'altro ogni variazione di domicilio o residenza;
2) a conferma delle condizioni di separazione, considerato l'esclusivo interesse dei figli minori a mantenere con entrambi i genitori un rapporto continuativo, sereno ed equilibrato, essi rimangono affidati ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti della Legge 54/2006, dai quali pertanto continueranno a ricevere cure, educazione ed istruzione. In particolare i genitori si impegnano a collaborare in spirito di armonia ed ad improntare il loro comportamento, ancorché separati, all'esclusivo interesse dei figli affinché possa essere loro assicurato un sereno sviluppo della personalità. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
a conferma delle condizioni di separazione, la sig.ra continuerà ad abitare CP_1 con i figli nell'abitazione di residenza familiare di esclusiva proprietà del sig. Pt_1 sita in San Gimignano (SI) Loc. San Benedetto n. 11/B, e che, dunque, viene assegnata alla moglie unitamente agli arredi e quant'altro in essa custodito;
4) a conferma delle condizioni di separazione, il diritto di frequentazione dei figli minori da parte del padre sarà così regolato: a) nell'arco dei sette giorni settimanali, il padre terrà con sé i figli una giornata (tra il martedì, mercoledì e giovedì), da indicare al coniuge entro il venerdì entro le ore 13.00 della settimana precedente dall'uscita da scuola sino al giorno seguente quando li riaccompagnerà a scuola. Durante le vacanze scolastiche il padre terrà con sé i figli una giornata (tra il martedì, mercoledì e giovedì), da indicare al coniuge entro il venerdì entro le ore 13.00, dalle ore 16.00 e con pernottamento sino al giorno successivo sino alle ore 8.00 quando i figli verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre o presso l'abitazione dei nonni materni;
dal mese di Ottobre al mese di Febbraio il padre terrà con sé i figli anche un'altra giornata (tra il martedì, mercoledì e giovedì) dalle ore 16.00 sino alle ore 19.30 e sempre da indicare al coniuge entro il venerdì entro le ore 13.00 della settimana precedente, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna o presso l'abitazione dei nonni materni;
b) il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola, o dalle 16.00 nel periodo non scolastico, sino alla domenica prima dell'orario di cena quando i figli verranno riaccompagnati dal padre presso l'abitazione della madre;
c) durante il periodo natalizio i figli rimarranno ad anni alterni il giorno della Vigilia con un genitore, quello di Natale con l'altro e quello di Santo Stefano con il genitore con il quale hanno trascorso la Vigilia e così alternando di anno in anno anche per l'ultimo dell'anno, il 1 Gennaio e l'Epifania (ognuno dei genitori la mattina si recherà presso l'altro a prendere i bambini entro le ore 10.30); durante le vacanze pasquali i figli rimarranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore, quello di ET con l'altro (vale quanto sopra per prendere i bambini dall'abitazione del coniuge); seguono il principio dell'alternanza di anno in anno anche il 25 aprile ed il 1
Pagina 2 maggio, salvo diversi accordi tra coniugi;
nel restante periodo natalizio e pasquale e per tutte le altre festività indicate come “rosse” dal calendario i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore osservando il calendario di cui al punto 4 lettera a) e b); d) a modifica delle condizioni di separazione, per le vacanze estive ciascun genitore terrà i figli per quindici giorni consecutivi o non consecutivi, previo accordo da intervenire tra i genitori entro il 28 Febbraio dell'anno di competenza. Entrambi i genitori si impegnano vicendevolmente a comunicarsi il luogo esatto in cui si trovano i minori nel periodo nel quale sono affidati alle cure di ciascuno in occasione delle vacanze estive e, comunque, a tenersi informati di eventuali cambiamenti di indirizzo o di residenza, anche per brevi periodi di tempo, favorendo i colloqui telefonici con il genitore assente;
e) i coniugi si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli;
5) a modifica delle condizioni di separazione, il sig. Pt_1 verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di CP_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli minori (€ 250,00 a figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
detto importo sarà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: Controparte_1
IBAN [...]; 6) a conferma delle condizioni di separazione, saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% cadauno, le spese straordinarie per i figli. Le parti si riportano a quanto previsto nel Protocollo sulle spese straordinarie redatto dal Consiglio Nazionale Forense in data 29/11/2017, fatte salve talune deroghe al Protocollo di seguito indicate. In particolare, i Sigg.ri riconoscono considerarsi spese straordinarie, per le quali non è Parte_2 richiesta la previa concertazione tra gli stessi, quelle per i libri scolastici e corredo scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. I ricorrenti riconoscono considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza il genitore, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate
Pagina 3 tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Si specifica che il costo per l'eventuale servizio di baby sitting sarà sostenuto integralmente dal genitore che ne farà utilizzo: le parti concordano espressamente di poter far ricorso a tale servizio solo per impegni lavorativi indifferibili ed in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Le parti si impegnano ad individuare insieme il personale di baby sitting preventivamente all'eventuale utilizzo e in uno/due soggetti dei quali entrambi poi, eventualmente, potranno usufruire, nei casi di cui sopra e a proprie spese. In ultimo i coniugi concordano espressamente di provvedere al pagamento al 50% ciascuno della mensa scolastica per i figli. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il concorso nel pagamento avverrà tramite il rimborso della propria quota parte al genitore che ha effettuato la spesa, entro dieci giorni dalla consegna dei relativi documenti fiscali/fatture/ricevute. Quanto alle spese straordinarie che richiedono un preventivo accordo tra i coniugi, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, fax ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In difetto di accordo, tali spese resteranno a carico del genitore che le ha sostenute e che se le assumerà in via esclusiva, salvo il ricorso al Giudice. Restano escluse le spese per le vacanze con i minori che ciascun genitore sosterrà in via esclusiva per i figli. 7) a conferma delle condizioni di separazione, essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a richieste di assegni per il proprio mantenimento;
8) a conferma delle condizioni di separazione, per ciò che concerne l'Assegno Unico Universale i ricorrenti si impegnano reciprocamente a prestare i necessari consensi e autorizzazioni, in sede di presentazione della domanda, affinché la quota di assegno relativa ad entrambi i figli, venga erogata nella misura del 100% alla sig.ra e ciò a valersi anche per tutti gli anni Controparte_1 successivi al primo;
nell'ipotesi di sostituzione dell'Assegno Unico Universale con altre misure economiche a sostegno delle famiglie con figli a carico i ricorrenti si impegnano reciprocamente a prestare i necessari consensi e autorizzazioni, in sede di presentazione della domanda, affinché anche tali nuove eventuali misure vengano erogate nella misura del 100% alla sig.ra e ciò a valersi anche per Controparte_1 tutti gli anni successivi al primo;
9) a conferma delle condizioni di separazione, le detrazioni e gli oneri deducibili per i figli a carico non compresi nell'assegno unico saranno usufruiti dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
la sig.ra è Pt_3 beneficiaria di copertura assicurativa che prevede il parziale rimborso di talune spese sostenute nell'interesse dei figli. Le parti concordano che, qualora la sig.ra utilizzi tale polizza per ottenere il parziale rimborso delle spese sostenute, CP_1 provvederà a corrispondere al sig. la metà di quanto ottenuto al momento del Pt_1 rimborso. Resta inteso e le parti ne sono edotte che quanto rimborsato ed oggetto di polizza non potrà essere detratto e/o dedotto fiscalmente. 10) a conferma delle condizioni di separazione, i ricorrenti si scambiano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità dei figli minori, valevole per
Pagina 4 l'espatrio per tutti gli Stati riconosciuti dal Governo Italiano da parte della competente Autorità Amministrativa. 11) le spese e competenze legali sono integralmente compensate tra le parti, ognuna delle quali provvederà al pagamento delle spettanze del proprio procuratore”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di San Gimignano
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi tramite decreto irrevocabile rilevato che sono decorsi sei mesi dalla udienza presidenziale nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le relative pattuizioni risultano rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 17/3/2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Gimignano al n. 3 parte II serie A dello stesso anno;
visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 16/12/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
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