Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00904/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2025, proposto da
Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Canicattini Bagni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Guzzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo nr. 1456/2023 relativo al giudizio iscritto al nr. 5637/2022 rg emesso dal Tribunale di Siracusa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Canicattini Bagni;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. EA AN e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il giorno 7 ottobre 2025 e depositato in pari data, la società Banca Sistema S.p.A. agisce per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1456/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 8 dicembre 2023.
Tale provvedimento monitorio, richiesto a seguito di una cessione di credito pro soluto originato da forniture di energia elettrica, ingiungeva al Comune di Canicattini Bagni il pagamento della somma capitale di € 131.946,27, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della propria istanza, la società ricorrente ha dedotto che, a seguito della regolare notifica del decreto in data 11 dicembre 2023, l’ente ingiunto non ha proposto opposizione nei termini di legge, determinando così l’emissione, in data 22 febbraio 2024, del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647, comma 1, c.p.c., con conseguente formazione del giudicato.
Nonostante la successiva notifica del titolo in forma esecutiva, avvenuta in data 15 luglio 2024, il Comune sarebbe rimasto inadempiente, legittimando l'azione per l'ottemperanza.
Parte ricorrente domanda, pertanto, di ordinare all'amministrazione comunale di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute, quantificate alla data del 6 ottobre 2025 in € 41.615,06 a titolo di capitale residuo, € 14.435,87 per interessi di mora, oltre a spese legali e ulteriori oneri accessori, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Canicattini Bagni, che ha contestato integralmente le pretese avversarie, eccependo in via principale la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfacimento del credito vantato dalla ricorrente, asserendo che il pagamento di tutte le fatture oggetto di causa sarebbe avvenuto in data anteriore persino all'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
A comprova di tale assunto, l’ente ha prodotto documentazione contabile (determinazione n. 47 dell'11 aprile 2023 e i mandati del 22 giugno 2023). In subordine, il Comune ha eccepito la violazione dei canoni di correttezza e buona fede e l’abuso del diritto da parte di Banca Sistema S.p.A., sostenendo che, a fronte dei pagamenti effettuati con specifica imputazione a capitale indicata nelle relative determine di liquidazione, la società creditrice avrebbe unilateralmente e senza mai manifestare dissenso imputato parte delle somme a titolo di interessi, per poi agire in via monitoria per un credito capitale artificiosamente rappresentato come ancora sussistente. Sulla base di tali argomentazioni, l’amministrazione ha concluso per il rigetto integrale del ricorso per ottemperanza.
Parte ricorrente nulla ha replicato alle eccezioni dell’Amministrazione.
Alla luce delle allegazioni della parte intimata e delle prove documentali acquisite, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione del soddisfacimento della pretesa azionata.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
EA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA AN | GI GG |
IL SEGRETARIO