Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 17.01.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2717/22 r. g. sez. lav., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Fiorillo, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Napoli alla via Camaldolilli n. 59/E; ricorrente in riassunzione/ già appellato e in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia
Lizzi, giusta procura generale alle liti per Notar del 22.03.24 rep. n. Persona_1
37875, n. racc. 7313, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi n.55; resistente in riassunzione/ già appellante
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.11.2022 riassumeva dinanzi a questa Corte, Parte_2 in seguito a rinvio da Cassazione, il giudizio di appello proposto dall' avverso CP_1
la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 19319 del 2013, con la quale era stata accolta la domanda di quantificazione della rivalutazione amianto per il periodo 1.06.1967 –
31.12.1994 con condanna dell'Istituto al pagamento della somma di € 191.690,24, come da domanda, oltre interessi.
In particolare, chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'originario appello proposto dall' e, nel merito, di rigettarlo perché infondato in fatto e in CP_1
diritto, con vittoria di spese ed attribuzione.
All'odierna udienza, dopo richiesta della Corte di verifica amministrativa dei conteggi, riduceva la domanda e la Corte ha deciso come da dispositivo Parte_2
in atti.
Con sentenza n. 16575 del 2011, confermata in Corte di Appello con sentenza n.
3991 del 2019, a cui seguiva anche giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR (N.
05062/2022 REG.RIC.), l'istante otteneva la rivalutazione nella misura dell'1,25% delle settimane contributive dall'1.06.1967 al 31.12.1994 (essendo andato in pensione l'1.01.1995).
Il giudizio di quantificazione, conclusosi con sentenza n. 19319 del 2013, riconosceva differenze economiche nella misura di € 191.690,24 oltre interessi.
Avverso questo provvedimento l' proponeva appello rappresentando di non CP_1
essersi costituito in primo grado per nullità della notifica ed eccepiva, in ogni caso,
l'irregolarità dei conteggi.
La Corte di Appello, con sentenza n. 4355 del 2019, accoglieva la prima doglianza e rimetteva gli atti ex art. 353 c.p.c. al primo giudice.
La Suprema Corte, con sentenza n. 24048 del 2022, cassava quest'ultima sentenza considerando, invece, valida la notifica all' del ricorso di prime cure e CP_1
rimettendo per il prosieguo a questa Corte di Appello, cui, dunque, era demandato il compito di esaminare le ulteriori doglianze prospettate dall' nell'atto di CP_1
gravame originario.
Sul punto si evidenzia che l'ente contestava la ritualità dei conteggi, così come recepiti dal giudice di primo grado.
Pertanto, si sollecitavano le parti a verificare in via amministrativa la posta creditoria e all'udienza odierna l' riduceva la pretesa a € 176.408,96, somma Pt_2 sostanzialmente coincidente con quella indicata dall' nelle note inviate in data CP_1
18.12.2024, in cui si riferiva “che fino al 31.12.2012 … gli arretrati sono di circa
177.000”.
Al pagamento del primo importo va dunque condannato l' oltre interessi dal CP_1
dovuto al saldo.
Il parziale accoglimento del ricorso in appello dell' giustifica la compensazione CP_1 per metà delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, con condanna dell' , CP_1
comunque soccombente, al pagamento della residua metà, determinata per ciascuno di essi nella misura di cui in dispositivo e per questo odierno con attribuzione all'avv.
D. Fiorillo, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte, a seguito di rinvio dalla Cassazione, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello dell' , condanna quest'ultimo al pagamento in favore CP_1 di della somma di € 176.408,96 (in luogo di € 191.690,24) oltre interessi Parte_2
dal dovuto al saldo;
compensa per metà le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della residua metà che liquida: per il primo grado in CP_1 complessivi € 1.500,00 oltre spese generali IVA e CPA, come per legge;
per il secondo grado in € 3.825,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
per il giudizio di Cassazione in € 1.915,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
per il presente grado in € 3.580,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. D. Fiorillo, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 17.01.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente