Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 22 giugno 2020 - R.G. n. 989/2020,
TRA
(c.f. ), nata a [...], il giorno 9 Parte_1 C.F._1
gennaio 1969, e residente in [...] e
[...]
TR
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante
[...]
con sede in Bologna, Via Altabella, n. 3, entrambi con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Giovanni Govi ( , Email_1
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Bologna, Piazza Galileo
Galieli, n. 5.
Appellanti
CONTRO
(c.f. ), con sede in Bologna (BO), Piazza ON P.IVA_1
Maggiore, n. 6, in persona del sindaco pro tempore, con il patrocinio del Prof. Avv.
Luigi Balestra ( , elettivamente Email_2
domiciliato presso lo studio del difensore in Bologna, Via Santo Stefano, n. 11.
Convenuto
(c.f. ), nato a [...], il giorno 15 CP_3 C.F._2 luglio 1932 ed ivi residente, in Via Signata, n. 113, con il patrocinio dell'Avv. Stefano
Dalla Verità , elettivamente domiciliato Email_3
presso lo studio del difensore in Bologna, via Farini, n. 24.
Convenuto
NONCHÉ NEI CONFRONTI DELLE INTERVENUTE
contumaci) CP_4 CP_5 Controparte_6
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 481/2020 del 3 marzo 2020, pubblicata in data
5 marzo 2020, Tribunale di Bologna.
Conclusioni parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis ed ogni contraria istanza, richiesta, argomentazione, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del gravame proposto dall'Avv. e dal Parte_1 TR
, per i motivi esposti e richiamati,
[...] TR
dichiarare la nullità e/o annullare la sentenza n. 481/2020 del 03/03/2020, pubblicata in data 05/03/2020, Repert. n. 738/2020 del 05/03/2020, del Tribunale Ordinario di
Bologna, Prima Sezione Civile, e, e/o comunque, in riforma della stessa: i) quanto all'azione promossa dall'Avv. e dal Parte_1 TR
a : - accertare e dichiarare
[...] TR
l'inadempimento del rispetto all'onere ex art. 793 c.c. previsto alla ON terza pagina e s.s. della donazione di cui all'atto pubblico rep. n. 63694 del 15/10/1991
a ministero del Notaio Dott. (doc. 2): onere, in particolare, consistente Persona_1
nella raccolta e continuativa collocazione ed esposizione, con apertura al pubblico, in
- nelle sale destinate sede delle collezioni comunali d'arte, “ivi TR costituendo apposita ed organica sezione denominata museo OR MO” – delle opere oggetto della ridetta donazione unitamente a quelle, sempre di OR MO, già di proprietà del e, all'epoca della donazione, in carico alla ON
(opere descritte nell'elenco allegato alla ridetta Controparte_7
pag. 2/14 donazione, sotto la lettera G) e di tutto quant'altro costituente oggetto della ridetta donazione;
- conseguentemente e/o comunque altresì accertare e dichiarare l'inadempimento del rispetto alle statuizioni contenute nella ON donazione di cui all'atto pubblico rep. n. 66127 del 15/5/1992 a ministero del Notaio
Dott. (doc. 2 di parte e qui in doc. 2A), “donazione Persona_1 ON
fatta allo scopo di completare la donazione già effettuata al con ON
atto a rogito dott. rep. n. 63694 del 15 ottobre 1991, registrato a Bologna Persona_1 il 18 ottobre 1991 al n. 9624” e che “è pertanto regolata da tutti i patti, oneri, termini, condizioni e vincoli di destinazione espressi nel citato rogito”, con cui la signora
[...] ebbe a “donare, come dona al i seguenti beni”: CP_8 ON
“due sculture in terracotta dipinte, raffiguranti e la Madonna realizzate Persona_2
dal proprio fratello OR negli anni 1903 - 1904 circa”; “Fiori, 1903 circa, (cat. n.
1), olio su cartoncino telato (17,7 x 13,2 cm) - esposto alla Mostra del Centenario, realizzato dal proprio fratello OR”; “Alberi fra due case a Grizzana, 1933 (cat. V.
103), lastra di rame incisa realizzata dal proprio fratello OR”; “tre frammenti di affresco dello pseudo - , raffiguranti la Crocefissione (lunetta) e i due Dolenti Per_3
(tondi)”; “diversi volumi di storia dell'arte (circa ottanta) costituenti la biblioteca del proprio fratello OR ed attualmente nell'abitazione della donante”; “sistema professionale di archiviazione immagini “Icona” progettato e sviluppato da CP_9 di Modena su workstation e hardware Sony” e tutto quant'altro costituente
[...]
oggetto della ridetta donazione;
- conseguentemente e/o comunque altresì accertare e dichiarare l'inadempimento del rispetto alle statuizioni contenute ON
nel testamento di in data 19/02/1994 (doc.ti 3 e 34), pubblicato Controparte_8
con atto a ministero del Notaio Dott. in data 7/9/1994, rep. n. 71828: Persona_1 statuizioni, in particolare, consistenti nel “lasciare” al “che ha sede CP_1 in ”, il “ritratto di mia madre opera del pittore TR Persona_4
del 1884”; il “ritratto di mio fratello Giuseppe, opera del pittore ferrarese Per_5 [...]
del 1905”; i “dipinti di , il “dipinto di Per_6 Persona_7 Per_8
”, le “tre incisioni di EM, il “piccolo dipinto di , il
[...] Persona_9
“bronzo di
, “tutte le opere che – all'epoca – si trovavano al Museo MO in deposito Per_11
pag. 3/14 temporaneo – compreso il dipinto attribuito al :
Bologna”, i “due dipinti n. 928 e n. 563 del Catalogo Vitali”, gli “acquerelli e disegni rimasti” e tutto quant'altro lasciato con il richiamato testamento al detto
[...]
- per l'effetto, ex art. 793 c.c. e/o 648 c.c. in combinato con l'art. 2931 c.c., CP_1
condannare il , in persona del Sindaco legale rappresentante pro – ON
tempore, a raccogliere, collocare ed esporre continuativamente e definitivamente le ridette opere di cui alle richiamate donazioni e testamento, e quant'altro ivi indicato, in
(sito in Bologna, P.za Maggiore n. 6), nelle sale destinate a sede TR delle collezioni comunali d'arte, ivi (ri)costituendo apposita ed organica sezione, sotto la denominazione di Museo OR MO, da aprire e mantenere aperte al pubblico, altresì emettendo ogni altro provvedimento idoneo a ripristinare la ridetta raccolta, collocazione, esposizione, ricostituzione ed apertura al pubblico;
ii) quanto agli avversi atti, azioni, domande ed eccezioni: - in rito ed in via preliminare: per i motivi esposti, respingere e/o rigettare gli avversi atti ed azioni del ON
e del sig.re e tutte le avverse domande ed eccezioni del CP_3 CP_2
e del sig.re in quanto inammissibili (e/o come meglio in rito)
[...] CP_3
e/o comunque per insussistenza di legittimazione ad causam (in specie, insussistenza di legittimazione attiva) e, comunque, ad agire in capo al ed al sig.re ON
e/o comunque per insussistenza di interesse ad agire e violazione CP_3 dell'art. 100 c.p.c. e/o per acquiescenza/decadenza dalla possibilità di formulare eccezioni e violazione dei divieti di venire contra factum proprium e di abuso di diritto e/o in accoglimento della formulata exceptio doli generalis seu praesentis;
- nel merito: in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande/eccezioni sopra svolte in rito ed in via preliminare con riferimento agli atti ed azioni del e del ON
sig.re (e senza alcuna rinuncia alle suddette domande ed eccezioni e CP_3
con espressa riserva di impugnazione), per i motivi esposti comunque respingere e/o rigettare gli avversi atti ed azioni del e del sig.re e ON CP_3
tutte le avverse domande ed eccezioni del e del sig.re ON [...]
in accoglimento della formulata exceptio doli generalis seu praesentis e/o CP_3
pag. 4/14 comunque in quanto infondati/e in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provati/e; - in ogni caso: rigettare in quanto inammissibile (e/o come meglio in rito) e/o comunque (e senza alcuna rinuncia alle suddette domande ed eccezioni e con espressa riserva di impugnazione) infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di ON
Bologna, n. 481/2020 del 5 marzo 2020, pronunciata all'esito dei giudizi riuniti r.g. nn.
18627-18246/2017, confermando il contenuto e le statuizioni dell'impugnata sentenza nella parte in cui dichiara e riconosce la legittimazione attiva dell'Avv. Parte_1
e del
[...] TR0 [...]
e rigetta le domande svolte dal quanto all'asserito CP_1 ON
difetto di legittimazione ad agire dei ridetti Avv. e Parte_1 [...]
ed alla pretesa TR0 TR
esclusiva legittimazione del sig. e dunque rigettare la domanda CP_3
formulata dal nel giudizio avanti al Tribunale di Bologna (r.g. nn. ON
18627-18246/2017) e rigettare ogni avversa domanda e, quindi, anche rigettare la domanda del di “accertare e dichiarare che l'Avv. ON Parte_1
e/o il “
[...] TR
”, sono privi della legittimazione ad agire per
[...]
l'adempimento degli oneri dai medesimi fatti valere nel presente giudizio, e che detta legittimazione spetta invece unicamente al Signor nonché per l'effetto CP_3 respingere ogni domanda dai primi avanzata nei confronti del ”; ON
altresì rigettare in quanto inammissibili (e/o come meglio in rito) e/o comunque (e senza alcuna rinuncia alle suddette domande ed eccezioni e con espressa riserva di impugnazione) infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate le comparse di costituzione e risposta del e del sig. e tutte le ON CP_3
domande dai medesimi formulate.
Oltre le istanze istruttorie.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, come per legge. In estremo subordine, in denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del proposto appello (e senza alcuna rinuncia alle domande ed eccezioni formulate e con pag. 5/14 espressa riserva di impugnazione), si chiede che la gravata sentenza venga, comunque, dichiarata nulla e/o annullata e/o riformata integrando e/o correggendo la parte del dispositivo relativo alla statuizione sulle spese come segue: “condanna Parte_1
il Comitato di volontariato per il ripristino del a
[...] CP_1 [...]
, e a pagare al e CP_1 CP_4 CP_5 Controparte_6 ON
a il restante 50% delle spese di lite che liquida per l'intero (e dunque CP_3 complessivamente) in € 4.740,00 a favore del ed in € 4.740,00 a favore di CP_2
oltre a € 286,00 di spese vive per il Comune e al 15% spese generali, CP_3
i.v.a. e c.p.a., come per legge”. Sempre con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, come per legge. Con condanna del e del sig. a restituire/rimborsare le somme, oltre ON CP_3
interessi e rivalutazioni, che dovessero ai medesimi essere corrisposte, con riserva di ripetizione, a titolo di pagamento delle spese di lite del primo grado. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, indurre, richiedere ed agire nell'interesse degli appellanti.
Conclusioni parte appellata CP_3 voglia questa ecc.ma Corte d'Appello - respingere l'appello, in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato per le ragioni esposte in narrativa, confermando, quindi, la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, n. 481/2020 del 5.3.2020, nella parte che ha rigettato le domande proposte dagli attori e dalle parti intervenute;
- condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi e delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre a spese generali ed oneri di legge.
Conclusioni parte appellata : ON
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna:
a) Rigettare, in quanto inammissibile e comunque infondato per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione del presente giudizio, l'appello proposto dall'Avv. e dal “COMITATO DI VOLONTARIATO PER Parte_1 [...]
” avverso la TR sentenza del Tribunale di Bologna, n 481/2020 del 5 marzo 2020, pronunciata all'esito dei giudizi riuniti r.g. 18627-18246/2017, confermando il contenuto e le statuizioni dell'impugnata sentenza con riferimento alla parte in cui dichiara che al CP_2
pag. 6/14 Bologna non può essere imputato alcun inadempimento degli oneri posti a suo carico con gli atti di donazione del 15 ottobre 1991 e del 15 maggio 1992, nonché con il testamento olografo del 13 febbraio 1994 e rigetta tutte le altre domande proposte dagli attori e dagli intervenienti volontari;
b) in riforma della sentenza del Tribunale di
Bologna, n 481/2020 del 5 marzo 2020, pronunciata all'esito dei giudizi riuniti r.g.
18627-18246/2017 e, in dell'appello incidentale proposto, accogliere la domanda già formulata nel giudizio avanti al Tribunale di Bologna (r.g. nn. 18627 e 18246/2017, riuniti) e per l'effetto accertare e dichiarare che l'Avv. e/o il Parte_1
“ TR
”, sono privi della legittimazione ad agire per l'adempimento
[...]
degli oneri dai medesimi fatti valere nel presente giudizio, e che detta legittimazione spetta invece unicamente al Signor nonché, per l'effetto respingere CP_3
ogni domanda dai primi avanzata nei confronti del . ON
Oltre le istanze istruttorie.
Con vittoria di compensi, spese (15%) e accessori (IVA e CPA), come per legge,
per entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione notificato in data 28 novembre 2017 - in Parte_1 proprio ed in qualità di Presidente del “Comitato di Volontariato per il ripristino del a ” conveniva in giudizio il CP_1 TR ON chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento da parte dell'ente dell'onere previsto nelle donazioni effettuate da con atti pubblici del 15 Controparte_8
ottobre 1991 e del 15 maggio 1992, nonché nel testamento olografo datato 19 febbraio
1994 e pubblicato il 7 settembre 1994; per l'effetto che il convenuto fosse condannato a raccogliere, collocare ed esporre continuativamente e definitivamente le opere donate e legate dalla signora n , nelle sale destinate a sede delle CP_1 TR collezioni comunali d'arte, ivi ricostituendo apposita e organica sezione denominata
“Museo OR DI da aprire e mantenere aperta al pubblico, emettendo ogni altro provvedimento idoneo a ripristinare la ridetta raccolta, collocazione, esposizione, ricostituzione ed apertura al pubblico.
pag. 7/14 In data 16 marzo 2018 si costituiva il chiedendo di dichiarare, in ON via preliminare, gli attori privi della legittimazione ad agire per l'adempimento degli oneri fatti valere nel giudizio e per l'effetto respingere le domande dagli stessi avanzate;
nel merito, di dichiarare che il trasferimento del dalla originaria sede di CP_1
alla sede del in apposita sezione dedicata fosse da TR CP_11 ritenersi conforme all'onere apposto alle donazioni 15 ottobre 1991 e 15 maggio 1992 e per l'effetto rigettare le istanze proposte dalla parte attrice.
In data 4 maggio 2018 interveniva volontariamente aderendo e Controparte_3
sostenendo le conclusioni del convenuto e chiedendo il rigetto delle ON
domande attoree.
Successivamente, in data 18 maggio 2019, intervenivano e CP_4 CP_5
aderendo alle domande di e del Controparte_6 Parte_1
“ il ripristino del a ”. TR CP_1 TR
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 12 dicembre 2019 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale di Bologna, dichiarava che al non potesse ON
essere imputato alcun inadempimento;
rigettava tutte le domande compensando le spese processuali nella misura del 50%; condannava da ultimo, il Parte_1
“ per il ripristino del a ”, CP_1 TR CP_1 TR
e a pagare al e a CP_4 CP_5 Controparte_6 ON
il restante 50% delle spese di lite. CP_3
Appello.
2.- Con atto di appello, notificato in data 22 giugno 2020, ha proposto appello Parte_1
in proprio ed in qualità di Presidente e legale rappresentante del
[...]
“ per il ripristino del a ” TR CP_1 TR
per i motivi che seguono:
“1) Nullità e/o comunque erroneità della sentenza per violazione dell'art. 112 e/o dell'art. 115 c.p.c. e/o per ultra petitum e/o extra petitum e/o per omessa pronuncia.
Nullità e/o comunque erroneità della sentenza per errato supposto di fatto e/o di diritto, per violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per violazione e/o errata applicazione degli artt. 769, 782, 793 e 647 c.c. Difetto e/o radicale nullità e/o pag. 8/14 erroneità della motivazione. Contraddittorietà.” per avere il Tribunale interpretato le volontà della donante alla luce di elementi estrinseci al negozio;
2) Nullità e/o comunque erroneità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia. Nullità e/o comunque erroneità della sentenza per errato supposto di fatto e/o di diritto, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 793 e 648 c.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., per mancata applicazione e/o violazione del divieto di venire contra factum proprium, del divieto di abuso del diritto e per mancato accoglimento della exceptio doli generalis seu praesentis. Difetto e/o radicale nullità e/o erroneità della motivazione.” per avere il Tribunale erroneamente ritenuto assorbite e superate le eccezioni di parte attrice nelle domande di parte convenuta ON
In data 2 novembre 2020 si è costituito ritenendo l'appello privo di CP_3
ogni fondamento in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
Successivamente, in data 3 novembre 2020 si è costituito il ON chiedendo il rigetto dell'appello e formulando due motivi di appello incidentale;
“Primo motivo di appello: sulla mancata declaratoria della carenza di legittimazione ad agire in capo a e al;
falsa applicazione e/o errore di diritto con Parte_1 CP_1 riferimento all'artt. 793, comma 3, c.c.” e “Sulla mancata conseguente condanna integrale degli attori al pagamento delle spese processuali in favore del CP_2
, in applicazione del principio della soccombenza”.
[...]
La causa veniva trattata in modalità cartolare ed all'esito dell'udienza del giorno 8 novembre 2022, ritenuta la necessità di istruire la causa, venivano ammesse le prove per testi richieste dalla parte appellante come da ordinanza del 18 gennaio 2023.
All'udienza dell'11 aprile 2023 venivano escussi i testi Testimone_1 [...]
Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la Corte fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 17 ottobre 2023.
A seguito di rinvio, non potendo lo stesso Collegio che aveva trattenuto la causa in decisione essere ricomposto, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 22 ottobre 2024.
pag. 9/14 All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti
(venti giorni per la comparsa conclusionale e venti giorni per la memoria di replica).
3.- Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia delle convenute, intervenute in primo grado, e e CP_4 CP_5 Controparte_6
4.- L'appello incidentale, che si tratta in via preliminare, attenendo alla legittimazione ad agire dell'appellante, è infondato e va rigettato.
In particolare, l'appellato censura la sentenza del Tribunale ON laddove ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 793 c.c. la sussistenza dell'interesse della nonché del a Pt_1 TR CP_1
a richiedere l'accertamento dell'adempimento dell'onere contenuto TR
nella donazione del 15 ottobre 1991.
Ai sensi dell'articolo 793 c.c. - “Donazione modale” – “La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre al donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.”.
Ritiene la Corte che correttamente il Tribunale abbia riconosciuto la sussistenza dell'interesse in capo alla nonché al Comitato, e ciò per le seguenti ragioni: Pt_1
fermo il dato normativo che, appunto, individua in qualsiasi interessato il soggetto legittimato ad agire per l'adempimento della donazione modale, rileva l'interpretazione della norma compiuta ad opera della Corte di cassazione. Con sentenza 1036/2000, la
Suprema Corte ha infatti chiarito che la locuzione “qualsiasi interessato”, vada interpretata in senso estensivo (contrariamente a quanto invece previsto per l'ipotesi, pure disciplinata dall'articolo 793 c.c., di risoluzione per inadempimento); “La limitazione prevista solo per il caso di risoluzione si giustifica in quanto, mentre per il caso di adempimento è comunque la volontà del donante che viene ad essere protetta e si chiede di vederla realizzata, nel caso opposto della risoluzione, si è voluto che fosse, durante la sua vita, soltanto il donante a valutare l'opportunità di richiedere la risoluzione del suo atto di liberalità per il caso di mancato adempimento dell'onere da lui stesso imposto, e, dopo la sua morte, esclusivamente gli eredi, che, istituiti come tali pag. 10/14 dal donante, o perché legittimi, e cioè legati da particolari rapporti familiari, sono gli unici a valutare le ragioni dell'inadempimento con riguardo allo spirito di liberalità di cui era animato il loro dante causa, della cui personalità sono i continuatori, e non con riferimento esclusivo al proprio interesse, come farebbero i terzi portati non a garantire la volontà del donante ma ad assicurarsi il bene.”.
È dunque da condividere la conclusione cui è pervenuto il Tribunale circa il riconoscimento dell'interesse di cui risulta portatrice la nonché il Comitato di Pt_1 volontariato per il ripristino del a . CP_1 TR
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello incidentale.
5.- Venendo all'appello principale, anche questo deve essere dichiarato infondato, e conseguentemente rigettato.
5.1.- Quanto al primo motivo d'appello giova premettere il contenuto della donazione;
in particolare, dal testo dell'atto risulta che “La presente donazione viene fatta allo specifico scopo: che le opere qui donate unitamente a quelle, sempre di OR
MO, già di proprietà del ed oggi in carico alla ON [...]
, siano tutte insieme raccolte per essere collocate ed esposte Controparte_7 in nelle sale destinate a sede delle collezioni comunali d'arte, ivi TR
costituendo apposita ed organica sezione, denominata museo OR MO;
che parte integrante di quest'ultima sia costituita dallo “studio” (limitatamente alla stanza studio di cui sopra) di OR MO che sarà fedelmente “ricostruito” con i materiali oggetto di donazione.”.
Emerge dunque, con tutta evidenza, che la donante abbia Controparte_8
imposto, alla richiamata donazione, un onere. La circostanza non risulta peraltro contestata.
Alla luce delle doglianze di parte appellante è necessario però indagare la portata dell'onere; attività compiuta dal Giudice di prime cure laddove, alla pagina 7 della sentenza scrive: “Tanto premesso, è decisiva l'interpretazione della volontà della signora . CP_1
La giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, con orientamento ormai consolidato ha precisato che “È giurisprudenza di questa Corte che lo stabilire se un determinato elemento della donazione sia da qualificare come onere, ai sensi dell'art.
pag. 11/14 793 cod. civ., o come motivo, per gli effetti di cui all'art. 787 cod. civ., si risolve nella valutazione di circostanze di fatto, connesse alla ricerca della effettiva volontà dei contraenti, che può essere censurata in sede di legittimità solo se le ragioni poste a base del convincimento espresso dal Giudice del merito siano viziate da errori logici o giuridici” (Cass. sent. 20189/2005 – cfr. Cass. sent. n 3023/1980). Alla luce del sopra richiamato principio, ritiene questa Corte che non sussista alcuno dei vizi lamentati dall'appellante e contenuti nel primo motivo d'appello.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto, oltre che alla luce del testo della donazione, anche alla luce degli elementi estrinseci, che la collocazione in del TR non potesse ritenersi parte dell'onere. Gli elementi presi in CP_1
considerazione (condivisione della scelta del da parte dello lo CP_2 CP_3
studio del ollocato in Via Fondazza - senza alcuna contestazione da parte CP_1
degli interessati - sfavore per i vincoli perpetui), trovano pure conferma nell'istruttoria svolta in appello laddove non emerge in senso univoco la volontà della i CP_1 collocare le opere in . TR
La prima teste escussa, affermava che “la sig.na MO diceva che Testimone_1
il museo doveva essere nel cuore di Bologna, in centro, e quando le fu proposto
[...]
ne fu felicissima.”. Quanto alle dichiarazioni degli altri testi – alcune delle CP_1
quali de relato – confermano la soddisfazione della MO rispetto alla collocazione in del ma non provano che tale sede fosse parte TR CP_1 dell'onere imposto al Dunque, non appare confermato quanto sostenuto sin dal CP_2 primo grado di giudizio dall'odierna appellante, circa la volontà della MO di collocare il esclusivamente in . Pare invece che la CP_1 TR
collocazione fu una scelta, tra altre, peraltro neppure su iniziativa della MO.
Deve dunque confermarsi quanto statuito dal Tribunale laddove ha motivato ritenendo che la collocazione attenesse meramente allo scopo della donazione e non all'onere da rintracciare invece nelle clausole di cui alle lettere da a) ad f) del capo III dell'atto.
5.2.- Neppure può trovare accoglimento il secondo motivo d'appello, laddove l'appellante si duole della decisione del Tribunale di ritenere assorbite le eccezioni dalla stessa formulate in merito al difetto di legittimazione attiva del ON
pag. 12/14 oltre che dello nonché in merito all'acquiescenza, decadenza, violazione CP_3
del divieto di venire contra factum proprium e abuso del diritto.
Preliminarmente deve darsi atto della carenza di ogni vizio di omessa pronuncia risultando – alla pagina 5 della sentenza impugnata – la motivazione di ogniuna delle ragioni di infondatezza nel merito delle eccezioni formulate dall'attrice, odierna appellante.
Deve confermarsi infatti, quanto al che, sia effettivamente titolare di un CP_2 interesse attuale e concreto ad ottenere l'accertamento della correttezza del proprio operato in merito all'adempimento dell'onere imposto con la donazione modale. La giurisprudenza consolidata, pure richiamata nella sentenza appellata sostiene infatti che
“L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.” (Cass. sent. n 2057/2019).
Allo stesso modo è da riconoscere che lo quale soggetto designato dalla CP_3
MO a verificare il corretto adempimento dell'onere, sia titolare dell'interesse ad agire insieme a “qualsiasi interessato” ai sensi dell'articolo 793 c.c. Come sopra precisato infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione tutela ampiamente la volontà del donante, riconoscendo l'azione di cui all'articolo 793 c.c. senza limitazioni;
peraltro, essendo lo indicato quale soggetto tenuto alla verifica CP_3 dell'adempimento, non può che derivarne l'inclusione nel novero dei soggetti interessati.
Quanto all'abuso del diritto deve ritenersi la questione posta dall'appellante assorbita in quanto sopra motivato.
In merito alle contestazioni, peraltro non specificamente motivate, relative al divieto di venire contra factum proprium ed all' exceptio doli generalis seu praesentis deve pag. 13/14 rilevarsene la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, non risultando sussistenti neppure i presupposti normativi per la loro applicabilità al caso concreto.
6.- Spese processuali.
Visto il rigetto dell'appello principale nonché dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'articolo 92 c.p.c. e dunque per disporre la compensazione delle spese di lite tra la parte d il Pt_1 [...]
TR2
ed il .
[...] ON
6.1. – Limitatamente al convenuto le spese di lite seguono la soccombenza. CP_3
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da e quello incidentale Parte_1
proposto da;
ON
- conferma la sentenza del Tribunale di Bologna, 481/2020 pubblicata in data 5 marzo
2023, resa nel procedimento r.g. 18627/2027;
- compensa tra le parti e Parte_1 [...]
ed il TR
le spese di lite;
ON
- condanna i soccombenti e Parte_1 [...]
a TR3
rifondere a le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.500 di CP_3
cui euro 130 per spese oltre spese generali ed accessori di legge;
-dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento nel doppio del contributo unificato
Bologna, lì 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 14/14