Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, in data 26.06.2025 alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8788/2024 (cui è riunito quello n.11230/2024) Ruolo Generale Lavoro e
Previdenza
TRA
, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Scognamiglio.
ricorrenti
E in persona del Presidente del C. di A. e legale Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cardillo e Maria Grazia Vasaturo. resistente
OGGETTO: crediti di lavoro.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 11-04-31.05.2025 gli epigrafati ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'ex datrice di lavoro rivendicando crediti discendenti dal rapporto di lavoro concluso e hanno rassegnato le seguenti conclusioni “I. dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente;
II. accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 21.07.2016 al 09.02.2023 per dal 16.04.2010 al 09.02.2023 per Pt_1
ai sensi dell'art. 2094 cc;
III. accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla corresponsione Parte_2 delle differenze retributive e del tfr, così come determinate negli allegati conteggi, per i motivi sopra indicati;
IV. accertare e dichiarare il mancato preavviso di licenziamento;
v. per l'effetto, condannare la resistente,
1
e rivalutazione monetaria al 10.04.2024 di cui: €7.585,97 per differenze retributive, €1.856,55 per indennità di mancato preavviso, €4.350,62 per differenza tfr, pe oltre interessi legali sulle somme via via Parte_2 rivalutate, dalla data di maturazione alla presentazione della domanda e oltre interessi legali, ex art 1284, iv comma, cc, dalla domanda al soddisfo;
VI. condannare, altresì, la resistente al pagamento delle spese e competenze professionali di lite, oltre spese generali, iva e cpa.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente, ha contestato in fatto e in diritto le pretese azionate dai ricorrenti e ha concluso “Per il rigetto del ricorso con condanna di controparte alle spese e onorari causa”.
Acquisite note difensive e di trattazione scritta e riuniti i giudizi, in data odierna, dopo la scadenza del termine perentorio ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con separata sentenza.
Le rivendicazioni dei ricorrenti consistono nel ricalcolo degli istituti indiretti e differiti includendo nella retribuzione normale ( che ne costituisce la base di calcolo) la copertura economica prevista dagli artt. 109 e 144 del CCNL Vigilanza 2013 per il periodo di cosiddetta vacanza contrattuale;
nel diritto alla indennità sostitutiva del preavviso nonché all'emolumento previsto dall'art.29 del CCNL per il caso di omessi versamenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il settore Vigilanza.
Esse vanno esaminate separatamente.
A) Mancato preavviso di licenziamento. I ricorrenti rivendicano l'emolumento richiamando l'art. 2118 c.c. Orbene, è documentato dalla società convenuta che il rapporto di lavoro di entrambi
è cessato il 09.02.2023 e essi sono stati assunti dalla dal febbraio 2023 Controparte_2 immediatamente dopo la cessazione del rapporto già in corso con la resistente in attuazione della procedura di cambio appalto. La ha versato in atti l'accordo sindacale del 07.02.23 che ha CP_1 regolato il cambio appalto ai sensi del CCNL Vigilanza ( artt. 24 e seguenti all.1 ) prevedendo espressamente al punto 4 : “ La procederà ad interrompere i rapporti di lavoro con Controparte_1 tutti i lavoratori interessati dal presente accordo al fine di consentire loro l'assunzione alle dipendenze della azienda subentrante” facendo riferimento alle comunicazioni di cessazione dei rapporti di CP_3 lavoro quale condizione necessaria per consentire le assunzioni, ove la risoluzione consensuale voluta dai lavoratori, a tal fine rappresentati dalle OOSS, è stata considerata indispensabile per realizzare le assunzioni alle dipendenze della nell'ambito di procedura di cambio appalto prevista dal CP_2
CCNL Vigilanza. L'art.27 comma 9 del CCNL dispone infatti: “ La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli Istituti di vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano gli appalti e/o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari ……Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche 2 mediante azione costitutiva ” . La nota a verbale dell'art.27 ribadisce espressamente la “consensualità” delle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in attuazione della procedura di cambio appalto. I ricorrenti che, in luogo del rapporto con la Security, hanno aderito al cambio appalto e alla assunzione alle dipendenze della anno prestato adesione, attraverso l'utilizzo dell , CP_2 CP_3 alla risoluzione consensuale per ottenere sia l'assunzione che la voltura dei Titoli di Polizia in favore di detta società. A loro, premesso, ciò spetta comunque l'indennità sostitutiva del preavviso. Ed invero, è stato correttamente ritenuto dai Giudici di legittimità nella recente pronuncia del
21/10/2024, n. 27140, richiamando un orientamento consolidato, che “10.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
11.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti.
12.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore.
E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno di tale volontà abdicativa.
13.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata già ha messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro.
D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso.
14. E' l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale;
in mancanza del quale scatta l'obbligo della relativa indennità sostitutiva. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve perciò corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione maturata nel periodo corrispondente.
15.- L'indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza che spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione.
3 16.- Il preavviso non ha efficacia reale, il rapporto si estingue immediatamente e non hanno influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (Cass. 22322/2013, 21092/2014) e l'indennità sostitutiva ha natura retributiva ed indennitaria (Sez. Unite 7914/1994).
17.- L'unica eccezione prevista dall'art.2118 c.c. vale per il licenziamento per giusta causa” (cfr. conf. Cass.
1148 del 21/01/2014, n. 24429 del 01/12/2015, Cass. n. 9195/2012, n. 20192/2011, n. 940/2024).
La rivendicazione proposta dai ricorrenti è quindi meritevole di accoglimento e, in presenza di una specifica contestazione in ordine al quantum e alla riduzione della domanda a verbale per
(cfr. verbale di udienza del 13/11/2024), essa è dovuta nell'ammontare calcolato dalla Pt_1 convenuta, quindi € 750,65 in favore di ciascuno dei ricorrenti, in base all'art. 139 del CCNL che prevede un preavviso di 15 giorni per la GPG di IV livello con anzianità superiore ai 5 anni ovvero, in mancanza, l'indennità sostitutiva ragguagliata ai 15 giorni.
B) Errata applicazione copertura economica, ex art 109, CCNL. I ricorrenti deducono che a far data dal 1° marzo 2016 è stata riconosciuta la copertura economica di € 20,00 mensili (cfr. cedolini paga),
a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali, ma tale emolumento economico non è stato ricompreso tra gli elementi fissi della retribuzione e, pertanto, non è stato computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il TFR. Essi invocano l'art. 109 del CCNL di categoria, il quale prevede che: “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo…concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi” e ritengono che tale elemento, non avendo valore di risarcimento ed essendo soggetto ad assorbimento dai futuri incrementi retributivi, può essere equiparato alle voci indicate nell'articolo 141 – “Trattamento di fine rapporto” – e quindi computabile nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di cui sopra. La società ha contestato tale ricostruzione asserendo che l'emolumento non rientra tra le componenti della retribuzione normale prevista dall'art.105 del CCNL (all.1) e neanche del salario regolato dall'art.106 (all.1) per il triennio
2013/15. Per cui, secondo parte convenuta, la copertura economica introdotta dall'art.109 del CCNL
Vigilanza 2013 ( all.1) quale emolumento da erogare durante il periodo di cosiddetta vacanza contrattuale - tra la data di scadenza del CCNL 2013 e il rinnovo avvenuto il 30.05.23 - non rientra tra le componenti della retribuzione normale prevista dall'art.105 del CCNL ( all.1) e neanche del salario regolato dall'art.106 ( all.1) per il triennio 2013/15 e, pertanto, non va inclusa nella base di calcolo delle retribuzioni dirette, indirette e differite. In altri termini, la società riconosce che la
“copertura economica” introdotta dall'accordo interconfederale del 15.04.09 ha sostituito l'indennità
4 di vacanza contrattuale, già istituita dal Protocollo Governo Sindacati del 1993 mente ne contesta la qualificazione, ritenendola tuttavia un “elemento provvisorio della retribuzione”.
La Scrivente come già argomentato in giudizio di analogo oggetto (cfr. sentenza del
01.03.2023 rg.3982/2022) ritiene fondata la prospettazione di parte ricorrente e all'uopo richiama,
a fini motivazionali, anche i precedenti resi sulla medesima questione da altri giudici di merito (cfr.
Tribunale Roma sez. lav., 15/12/2022, n.10660; Tribunale Milano, 22/04/2024, n.906; Corte appello
Roma, 09/04/2024, n.1357).
L'art. 109 del CCNL applicato in azienda (validità anni 2013-2015), rubricato “Copertura economica”, dispone che “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
L'art. 106, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che "il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (…)”.
Il tenore letterale delle norme non lascia dubbi in ordine alla natura retributiva dell'emolumento, e di tale conclusione si trae conferma dall'ultimo comma dell'art. 109 ove si prevede che “gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “dai futuri incrementi retributivi” e risulta parimenti testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del
“salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo
105, il quale prevede che “Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106, 2. Eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. Eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111”.
La disposizione dell'art. 142, rubricato “Una tantum”, nel disciplinare espressamente un diverso istituto, rafforza tale conclusione. La norma prevede che “le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra,
a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum
5 del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (…) Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (…)”.
Difatti, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 2238/2018 pubbl. il 14/09/2018, “l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale “Una tantum” non sia da includersi nel “salario unico” e nella “retribuzione normale” (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale. Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del C.C.N.L.
2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista nell'articolo 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'articolo 142. L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'articolo 106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all'articolo 105 (che comprende tale salario unico). Sicché, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la "retribuzione normale di lavoro" (cfr. ad es., art. 34, 59, 81, 82). In tal senso, è da rilevare che, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. Sentenza n. 14595 del 2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso appena esposto” (cfr conf. sentenza n. 178/19 del 22/05/2019, sentenza n. 1433/19 del 10/06/2019, nonché Tribunale di
Mantova sentenza n. 62/2020, Tribunale di Venezia sentenza n. 430/2018).
Nella sentenza della Corte di Appello di Roma del 09/04/2024, n.1357 (confermativa della n.208/2024 pubblicata il 25/01/2024) si legge, per quanto di interesse, che “Per quanto, innanzi tutto, attiene alla natura dell'emolumento previsto dall'art. 109 del ccnl applicato (Copertura Economica: "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi") l'orientamento che si è consolidato tra i giudici di merito, che questo Collegio condivide in quanto CP_ si basa su un corretto approccio alla definizione dell' in esame e alla ratio ad esso sottesa, fonda le proprie ragioni su un'interpretazione secondo la quale indubbiamente la "copertura economica" di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale e che essa debba
6 rientrare nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque sia da computare nel montante retributivo. 6.2. -
Parte datrice contesta una siffatta ricostruzione, asserendo, in sintesi, che la copertura economica CP_2 di euro 20,00 (lorde) non sia ricompresa nell'importo del salario unico nazionale (paga conglobata) di cui all'art. 106 ccnl ma è disciplinata da un ulteriore ed apposito articolo (art. 109), nel quale viene espressamente indicata quale "Copertura Economica” e, pertanto, ne discende la non incidenza su tutti gli istituti contrattuali.
Invero, secondo la società appellata, la copertura economica ex art. 109, stante la sua natura di elemento economico provvisorio erogato a titolo di acconto sul futuro una tantum, non può in alcun modo rientrare, nella paga base conglobata. 6.3. - Tale prospettazione si fonda tuttavia su una controvertibile giustapposizione dell'elemento della provvisorietà a quello della variabilità e non continuatività che possono caratterizzare l'essenza stessa della retribuzione, trascurando di considerare che si tratta di concetti significativamente distinti e che solo la volontà espressa delle parti contrattuali può valere a far attribuire o meno a quella specifica voce retributiva la funzione di ordinaria retribuzione. Pertanto, non è la caratteristica di "provvisorietà" dell'indennità di vacanza contrattuale a precluderle il riconoscimento della natura "pienamente retributiva", essendo invece demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso. 6.4. - Tale interpretazione del resto trova supporto, da un lato, nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale" a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L.
2013 e 2015 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del gennaio/febbraio 2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto e fino al suo rinnovo - che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. “La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti” ( v. tra tante Corte di appello Milano 13 settembre 2021 e altre ivi richiamate). 6.5. - Deve pertanto convenirsi, in coerenza con le argomentazioni che precedono, che: - alla luce di una stretta interpretazione letterale all'art. 109 ccnl la qualificazione da darsi a detto emolumento è quella di “indennità di vacanza contrattuale”, essendo chiarito dalla norma stessa che tale somma è corrisposta “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”; - depone per la natura di elemento fisso della retribuzione ordinaria la previsione a mente della quale gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “dai futuri incrementi retributivi”; - da un raffronto delle due disposizioni si evince l'intento delle parti sociali di escludere come base di computo degli istituti della retribuzione ordinaria soltanto la somma erogata una tantum, ai sensi dell'art. 142, a titolo di indennità di vacanza contrattuale;
- mancando un'analoga previsione per l'indennità di cui CP_ all'art. 109, può inferirsi che la c.d. è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro quale elemento fisso, e, in quanto tale, essa va ad incidere su ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la “retribuzione normale di lavoro” (Trib. Milano, 15 febbraio
2023) 6.7. - Tali condivisibili conclusioni del resto resistono alle argomentazioni di parte appellata secondo cui sarebbe erroneo sostenere che l'AFAC ex art. 109 CCNL sia da ricondurre all'indennità di vacanza contrattuale
7 di cui all'art. 106 perché trattasi di istituti che fanno riferimento evidentemente a periodi di vacanza diversi tra CP_ loro;
l infatti si riferisce pacificamente al periodo che va dal 1° gennaio 2016 in poi cioè con la scadenza del ccnl rinnovato nell'aprile 2013, periodo nel quale l'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale non era più giuridicamente esistente, essendo stato abrogato dall'Accordo Interconfederale del 2009. Vale invero osservare che tale obiezione non attinge la correttezza dell'interpretazione secondo cui, in considerazione di quanto sopra evidenziato, l'emolumento in questione va incontrovertibilmente qualificato come indennità di vacanza contrattuale, trattandosi di un elemento fisso della retribuzione ordinaria destinato ad essere assorbito dai futuri incrementi retributivi. 6.8. - Del resto, tale ricostruzione è affatto coerente con la previsione contenuta verbale di accordo per il rinnovo del CCNL di categoria sottoscritto in data 30.5.2023 e vigente dall'1.6.2023, con cui le parti sociali, hanno espressamente ricompreso nella paga conglobata previgente al rinnovo anche l'elemento di cui all'art. 109 CCNL per cui è causa. Nella tabella allegata al predetto documento, riferita sia al comparto della vigilanza quanto a quella dei servizi fiduciari - prodotto nel presente grado ma certamente acquisibile ex art. 421 c.p.c. e in ogni caso oggetto di contraddittorio tra le parti – risulta espressamente indicato che la “paga conglobata al 31.05.2023” è composta esattamente dalla “Paga base conglobata all'1.2.2015”, più l'elemento economico previsto dalla contrattazione collettiva “ex art. 109”, pari ad € 20,00. 6.9. - Tale indicazione, accompagnata dall'espressa previsione che l'elemento di copertura economica di cui all'art. 109 del CCNL (e 24 Sezione Servizi Fiduciari) cesserà di essere erogato a tale titolo per effetto del nuovo accordo, non fa che confermare, in senso contrario a quanto sostenuto dalla società appellata, la perfetta corrispondenza e compatibilità di tale emolumento con l'istituto di vacanza contrattuale facente parte, in forza di pregressa disposizione collettiva ex art. 106 del ccnl 2013, nel “salario unico nazionale” vale a dire nella “paga base tabellare conglobata” ex art. 105 cnnl 2013. 6.10. - A ben vedere, le stesse parti sociali, per mezzo di tali clausole, interpretate secondo la comune intenzione delle parti desumibile dal contenuto complessivo dell'articolato, non hanno fatto altro che riordinare la materia retributiva ordinaria, facendo cessare l'erogazione distinta degli AFAC ed inserendoli definitivamente nella paga base conglobata, in perfetta aderenza alla natura pienamente retributiva che aveva contraddistinto tale emolumento sin dalla sua originaria previsione. 6.11. - Né vale a confutare tale interpretazione l'assunto secondo cui gli AFAC avrebbero costituito un elemento retributivo distinto e a sé stante rispetto alla paga base conglobata e, dunque, in alcun modo incidente sugli istituti indiretti e differiti della retribuzione, in quanto tale asserzione non spiega a quale diversa natura partecipi l'emolumento in questione tanto da escluderne – soprattutto in assenza di un'espressa previsione contrattuale - la sostanza di elemento fisso della retribuzione qualificabile quale vacanza contrattuale. 6.12. - Non sembra infine censurabile il ragionamento sinora svolto a favore di tale contestato inquadramento sulla mera base di un precedente di altra Corte territoriale ( CdA Napoli 3945/2023) che ha inteso escludere dal computo del TFR l'elemento di copertura economico ex art. 109, giacché l'interpretazione ad excludendum seguita da quel Collegio muove essenzialmente dalla considerazione che già sulla base del dato letterale relativo all'art. 106 – che espressamente prevede la vacanza contrattuale ma non gli AFAC – non può ritenersi che il compenso in questione sia parificabile a quelli contemplati ed in particolare alla indennità di vacanza contrattuale;
laddove, partendo dalla stessa prospettiva della difesa della società appellata, va osservato che tale argomentazione non tiene conto che gli AFAC si riferiscono ad un periodo successivo al 1° gennaio 2016 in cui non operava più l'istituto della vacanza contrattuale introdotto dall'art. 145 c.c.n.l. del 2
8 maggio 2006 che, a sua volta, aveva recepito l'art. 2, comma 5, del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993. 7. - Giova poi evidenziare che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'art. 145 del c.c.n.l. 1° maggio 2004 per i dipendenti degli Istituti di vigilanza, nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la definisce "elemento provvisorio" della retribuzione e prevede espressamente che le parti contrattuali, in sede di rinnovo del contratto, definiscano tempi e modalità di cessazione dell'indennità eventualmente erogata. Ne consegue che essa non è un diritto acquisito al patrimonio del lavoratore, ma costituisce un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo
(Cass. 14356/2014). 7.1. - In forza della citata giurisprudenza, che ha provveduto a riscostruire l'operatività dell'istituto di vacanza contrattuale ex art. 145 nel susseguirsi degli accordi collettivi sino a quello del 2013 ( excursus pedissequamente ripreso dalla difesa della società resistente nella sua memoria difensiva), è stato possibile inoltre affermare i Corte di Appello di Roma seguenti principi. «L'art. 145 cit., nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la qualifica espressamente come "elemento provvisorio"; ciò che evoca appunto la possibilità di una diversa regolamentazione contrattuale. Inoltre, ha previsto espressamente che le parti contrattuali in sede di accordo di rinnovo del c.c.n.l. avrebbero definito tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata;
ciò che accentua il carattere provvisorio di tale indennità, suscettibile di successiva regolamentazione definitiva in sede di rinnovo contrattuale. Anche
l'accordo interconfederale del 1993 faceva riferimento ad un "elemento provvisorio della retribuzione" destinato a tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle more del rinnovo del contratto. Ma è proprio la natura provvisoria - a titolo di acconto - di questa attribuzione patrimoniale che esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito e resista alla regolamentazione che la rinnovata contrattazione collettiva faccia in un quadro più ampio di nuova disciplina del trattamento economico. Il nuovo contratto collettivo, poi stipulato, in vista (ed in attesa) del quale l'indennità di vacanza contrattuale era prevista, ben può adottare una diversa regolamentazione sia attraverso l'erogazione di miglioramenti salariali con effetto retroattivo, sia con una diversa e nuova disciplina del trattamento economico. È quindi insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell'indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità. In sostanza si tratta di un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale. In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 15 aprile 2014. n. 8803) ha affermato che "l'indennità di vacanza costituisce quindi un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti".
Se si tratta di un'"anticipazione", non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale» ( Cass. 14356/2014). 7.2. – Alla luce di tali principi, che non si ha motivo ragionevole di mettere in discussione, allora emerge chiaro il valore normativo contrattuale attribuito alla regolamentazione pattizia con cui, da un lato, si è stabilito all'art. 142 cnnl 2013 che la durata della vacanza contrattuale è appunto quella decorrente dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, e che tale periodo viene coperto mediante l'attribuzione patrimoniale di una somma una tantum di € 450,00, che le parti stesse hanno convenuto non
9 essere utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
dall'altro lato, si è stabilito, per il futuro, e precisamente a valere dal 1° marzo 2016, dopo la normale scadenza del ccnl ( 31 dicembre 2015), l'erogazione di un elemento di copertura economica a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali avente carattere provvisorio, trattandosi di un mero anticipo destinato ad essere assorbito dai futuri incrementi retributivi, ed in relazione al quale le parti non hanno significativamente escluso il riflesso economico sugli altri istituti contrattuali accessori e differiti che tale voce retributiva, fissa e continuativa, ancorché provvisoria, avrebbe in funzione di vacanza contrattuale e per ciò solo pacificamente compresa nella paga base conglobata di cui all'art. 105 cit.” (cfr. Corte appello Roma, 09/04/2024, n.1357).
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, enunciate dal Giudicante sulla medesima questione e condivisa da altri giudici di merito, con le predette pronunce, è fondata la richiesta attorea di computare l'importo di € 20,00 negli istituti retributivi indiretti e differiti e nel
TFR.
C) omessi versamenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il settore Vigilanza
(FASIV).
L'art. 29 del “CCNL per i dipendenti dagli istituti, le imprese, i Consorzi e le Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di vigilanza privata, e/o servizi fiduciari” prevede l'istituzione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore della Vigilanza
Privata, con un contributo a carico del datore di lavoro. In assenza del versamento di tale contributo, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad € 30 lordi mensili, da corrispondere per quattordici mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, ex art 105 del medesimo CCNL.
I ricorrenti deducono che in busta paga non è presente il versamento di tale di contributo e allegano che in più occasioni, è stato negato dal l'erogazione del servizio di assistenza sanitaria Pt_3 integrativa per irregolarità nei pagamenti del contributo.
La prova del tempestivo versamento del contributo al Fondo è stata fornita dalla società resistente con due documenti. In particolare, il documento n° 8 per e n. 7 per è Pt_1 Parte_2 una e-mail proveniente dal Fondo in ordine alla quale non occorre il file di un messaggio PEC in formato .eml o .msg, attraverso i quali rendere certa la trasmissione, il destinatario, il mittente e gli allegati;
il documento n° 9 per e n.8 per , il cui contenuto e modalità di acquisizione Pt_1 Parte_2 sono stati genericamente contestati, è rappresentato da una copia informatica di una stampa di una schermata estratta dal sito del fondo, costituente prova sufficiente dei pagamenti, alternativa agli
F24 o al bonifico bancario. Del resto, trattandosi di versamenti in costanza di rapporto, destinati a costituire un fondo integrativo, i ricorrenti si limitano a sostenere che il mancato versamento mensile del contributo per tre mesi consecutivi è suscettibile di determinare la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa ai sensi degli artt. 6, comma 6, 7 e 10, del regolamento FASIV ma,
10 al fine di comprovare la lesione patita, non allegano di essersi trovati concretamente in tale situazione. Va quindi disattesa la domanda di riconoscimento da parte del datore di lavoro dell'elemento distinto della retribuzione ex art. 29 CCNL di riferimento, quale meccanismo compensativo del mancato o ritardato versamento del contributo.
All'esito, sulla sorta di € 5.883,36 chiesta da va detratto l'importo rivendicato ex Pt_1 art.29 di € 2.226,92 per cui gli spettano € 3.656,44 e a tale importo vanno aggiunti € 750,65 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 30,82 a titolo di differenze TFR;
sulla sorta di € 5.904,22 chiesta da va detratto l'importo rivendicato ex art.29 di € 3.365,77 per cui gli spettano € Parte_2
2.538,45 e a tale importo vanno aggiunti € 750,65 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed
€ 4.350,62 per differenza TFR.
Sulla sorta spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, ex art. 429 c.p.c. Non sono dovuti gli interessi previsti e disciplinati dall'art. 1284, IV co., cc. essendovi la specifica norma di settore. Nella recente pronuncia della Cass. 11343/2025, si legge
“secondo un orientamento assolutamente consolidato di questa Sezione, anche di recente confermato, l'art. 429, comma terzo, c.p.c., nell'utilizzare l'ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (compresi quelli risarcitori) e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass.
n. 13624/2020 ed ivi in motivazione i precedenti in senso conforme;
e in termini, ex multis, tra le più recenti
Cass. n. 9855/2024; n. 6265/2024; n. 419/2024; n. 32408/2023). E nella specie viene appunto in considerazione un credito di natura risarcitoria (ex art. 18, comma secondo, L. n. 300/1970 novellato) in relazione a rapporto lavorativo tra privati. 29. In questa sede l'analisi è stata limitata appunto ai crediti di lavoro "privati" in relazione all'oggetto precipuo del giudizio. Noto è, difatti, che per i crediti previdenziali (v. art. 16 D.Lgs. n. 412/1991) e per i crediti da lavoro pubblico (v. art. 22 L. n. 724/1994) valgono regole differenti da quelle dettate dall'art. 429, comma terzo, c.p.c. 30. Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost”.
All'esito, i ricorsi vanno accolti nei termini di cui in dispositivo.
Le spese, in ragione dell'accoglimento parziale dei ricorsi e del contrasto giurisprudenziale presso il locale Tribunale (cfr. sentenze allegate alla costituzione della convenuta), si compensano per la metà e per la restante parte seguono la soccombenza, secondo le tariffe forensi in vigore, considerando il valore del decisum e il numero delle parti.
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P.Q.M.
Accoglie i ricorsi per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e del computo negli istituti retributivi indiretti e differiti e nel
TFR, della voce contrattuale “copertura economica prevista dall'art.109 del CCNL Vigilanza 2013” e condanna la società a corrispondere l'importo a tal titolo maturato in favore di nella misura Pt_1 complessiva di € 4.437,91 e in favore di nella misura complessiva di € 7.639,72, oltre gli Parte_2 interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
rigetta per il resto i ricorsi;
liquida le spese in € 4.029,03 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti in solido della restante metà, oltre IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 26.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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