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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7540 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20597/2025
EPVBBLICA ITALIA
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20597/2025
tra
Parte 1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 11.16 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Delai in sostituzione dell'avv. CONFORTINI STEFANIA, che insiste come in atti;
per parte resistente nessuno.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di Controparte_1 invita il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa.
L'avv. Delai conclude come in atti
Il Giudice dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti presenti.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20597/2025 promossa da:
Parte 1 [C.F. C.F. 1 ], con l'avv. CONFORTINI STEFANIA
RICORRENTE
contro
Controparte 1 [C.F. C.F. 2 ],
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
"in via preliminare:
1) Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1453 e ss c.c.. per grave inadempimento della signora Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ) agli obblighi discendenti dallo stesso, contratto stipulato ad uso abitazione in data 03/04/2023 e registrato presso l'AGE di Milano al n. 004081-SERIE 3T e codice identificativo Codice Fiscale 3 ;
NEL MERITO:
1) Ordinare l'immediata riconsegna del bene;
Controparte_2 (C.F. 2) Accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta
) nata a [...], il [...] e residente in [...], ang. C.F. 2
Via Urbino n. 12, condannare la stessa al pagamento dei corrispettivi della locazione dell'immobile ad oggi inevasi, dell'importo di complessivi Euro 4.200,00
(quattromiladuecento/00), corrispondenti all' ammontare totale dei canoni e degli oneri accessori a decorrere dal mese di Febbraio 2024, oltre che di tutti i restanti canoni e oneri accessori a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia. Il tutto maggiorato d'interessi legali dalle scadenze al saldo e delle spese di procedura.
3) Condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre ad IVA e CPA;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge"
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida [...]
Parte 1 adiva questo Tribunale esponendo: di avere concesso in locazione all'intimato Controparte_1 l'unità immobiliare sita in
Milano, via Fano 8, con contratto ad uso abitativo avente decorrenza dal 01/04/2023; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del dovuto dal febbraio 2024;
che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione id pagamento per il dovuto.
Con provvedimento del 29/05/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c., disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria integrativa il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di febbraio 2024, e la controparte, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità, deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore ha corrisposto unicamente i primi nove canoni di locazione, omettendo ogni ulteriore versamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 01/04/2023 tra e Controparte 1 Parte 1
si è risolto per grave inadempimento del conduttore ex artt. artt. 1455 e Controparte_1
1453 c.c. Per l'effetto Controparte_1 deve essere condannato a rilasciare l'immobile de quo libero da persone e cose, con esecuzione immediata attesa la gravità dell'inadempimento.
Il resistente deve essere inoltre condannato al pagamento di € 4.200,00 per canoni di locazione e spese maturati sino alla data di intimazione, oltre ai canoni maturati successivamente a tale data e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da tabelle in uso presso questo Tribunale.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, atteso che il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 20597/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: dichiara risolto per grave inadempimento imputabile a 1) Controparte 1 il contratto di locazione stipulato in data 01/04/2023 tra Parte 1
ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Fano 8;Controparte_1
a rilasciare immediatamente l'immobile di cui al punto che 2) condanna Controparte_1 precede libero da persone e cose;
3) condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte 1
dell'importo di € 4.200,00 per canoni di locazione e spese maturati sino alla data di intimazione, oltre ai canoni maturati successivamente e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
condanna Controparte 1 alla rifusione in favore di Parte_1 delle 4) spese di lite, che si liquidano in € 106,00 per spese ed € 2.562,00 per compensi professionali (di cui € 1.000,00 per la fase sommaria ed € 284,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 09/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
EPVBBLICA ITALIA
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20597/2025
tra
Parte 1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 11.16 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Delai in sostituzione dell'avv. CONFORTINI STEFANIA, che insiste come in atti;
per parte resistente nessuno.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di Controparte_1 invita il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa.
L'avv. Delai conclude come in atti
Il Giudice dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti presenti.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20597/2025 promossa da:
Parte 1 [C.F. C.F. 1 ], con l'avv. CONFORTINI STEFANIA
RICORRENTE
contro
Controparte 1 [C.F. C.F. 2 ],
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
"in via preliminare:
1) Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1453 e ss c.c.. per grave inadempimento della signora Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ) agli obblighi discendenti dallo stesso, contratto stipulato ad uso abitazione in data 03/04/2023 e registrato presso l'AGE di Milano al n. 004081-SERIE 3T e codice identificativo Codice Fiscale 3 ;
NEL MERITO:
1) Ordinare l'immediata riconsegna del bene;
Controparte_2 (C.F. 2) Accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta
) nata a [...], il [...] e residente in [...], ang. C.F. 2
Via Urbino n. 12, condannare la stessa al pagamento dei corrispettivi della locazione dell'immobile ad oggi inevasi, dell'importo di complessivi Euro 4.200,00
(quattromiladuecento/00), corrispondenti all' ammontare totale dei canoni e degli oneri accessori a decorrere dal mese di Febbraio 2024, oltre che di tutti i restanti canoni e oneri accessori a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia. Il tutto maggiorato d'interessi legali dalle scadenze al saldo e delle spese di procedura.
3) Condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre ad IVA e CPA;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge"
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida [...]
Parte 1 adiva questo Tribunale esponendo: di avere concesso in locazione all'intimato Controparte_1 l'unità immobiliare sita in
Milano, via Fano 8, con contratto ad uso abitativo avente decorrenza dal 01/04/2023; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del dovuto dal febbraio 2024;
che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione id pagamento per il dovuto.
Con provvedimento del 29/05/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c., disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria integrativa il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di febbraio 2024, e la controparte, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità, deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore ha corrisposto unicamente i primi nove canoni di locazione, omettendo ogni ulteriore versamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 01/04/2023 tra e Controparte 1 Parte 1
si è risolto per grave inadempimento del conduttore ex artt. artt. 1455 e Controparte_1
1453 c.c. Per l'effetto Controparte_1 deve essere condannato a rilasciare l'immobile de quo libero da persone e cose, con esecuzione immediata attesa la gravità dell'inadempimento.
Il resistente deve essere inoltre condannato al pagamento di € 4.200,00 per canoni di locazione e spese maturati sino alla data di intimazione, oltre ai canoni maturati successivamente a tale data e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da tabelle in uso presso questo Tribunale.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, atteso che il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 20597/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: dichiara risolto per grave inadempimento imputabile a 1) Controparte 1 il contratto di locazione stipulato in data 01/04/2023 tra Parte 1
ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Fano 8;Controparte_1
a rilasciare immediatamente l'immobile di cui al punto che 2) condanna Controparte_1 precede libero da persone e cose;
3) condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte 1
dell'importo di € 4.200,00 per canoni di locazione e spese maturati sino alla data di intimazione, oltre ai canoni maturati successivamente e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
condanna Controparte 1 alla rifusione in favore di Parte_1 delle 4) spese di lite, che si liquidano in € 106,00 per spese ed € 2.562,00 per compensi professionali (di cui € 1.000,00 per la fase sommaria ed € 284,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 09/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati