CA
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 961/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARUSO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI ANDREA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FURLAN DAVIDE
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<1) Si accolga, per i rassegnati motivi di fatto e di diritto, il presente appello e, per l'effetto, previa sospensiva della sua efficacia, si riformi integralmente la gravata sentenza n. 870/2023 del 13.04.2023, pubblicata il 17.04.2023, emessa dal
Tribunale di Bologna – II^ Sezione Civile, in persona del G.I. Dott. Marco D'Orazi, a definizione del giudizio rubricato al n. di R.G. 16120/2020, e notificata in data 08.05.2023, a mezzo PEC accogliendosi le conclusioni rassegnate in primo grado e quindi: A) dichiarare l'incompetenza per territorio, ex artt. 19 e 20 Cod. Proc. Civ., del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Napoli Nord e, per l'effetto, revocarsi il D.I. opposto perché emesso da giudice incompetente funzionalmente provvedendo in ordine alle spese di giudizio;
pagina 1 di 5 B) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare l'Opposta al risarcimento del danno per il mancato guadagno – generato dalla risoluzione del contratto di service che la società appellante aveva in corso – nonché a titolo di danno all'immagine, da determinarsi nella misura che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia e (o) equo e, comunque, in misura non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) compensando l'importo così determinato con il credito in favore della appellata;
2) Condannare, in ogni caso, la società appellata alla rivalsa delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di CTU da porsi integralmente a carico di parte appellata, ovvero in subordine compensarle integralmente, ovvero ancora più subordinatamente, compensarle parzialmente.
Si chiede ammettersi la prova orale così come formulata in primo grado e di cui si reitera istanza in sede di gravame>>
per l'appellata:
<<accertare e dichiarare la competenza territoriale del tribunale di bologna per i motivi cui in>
narrativa; in via principale e/o pregiudiziale e/o preliminare:
- accertare e dichiarare l'invalidità dell'atto di appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e/o 163 bis e/o 164 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rigetto dell'appello e con passaggio in giudicato della sentenza n. 870/2023 del Tribunale di Bolo-gna;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'invalidità e/o l'inammissibilità dell'atto di appel-lo ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rigetto dell'appello e con passaggio in giudicato della sentenza n. 870/2023 del Tribunale di Bologna;
nel merito, in via subordinata, e salvo gravame:
- nel dichiarare comunque di non accettare il contraddittorio su istanze e/o eccezioni e/o domande e/o allegazioni e/o documentazione nuove, respingere l'appello e comunque le ecce-zioni e le domande tutte svolte, ivi compresa la domanda riconvenzionale, formulate da , nella Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei con-fronti della nella persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, siccome destituite di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, e comunque tutti e ciascuno dei motivi d'appello, siccome destituiti di fondamento in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, con conferma integrale della sentenza n. 870/2023 del Tribunale di Bologna>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4838/20 del Tribunale di Pt_1
Bologna con cui le si intimava di pagare alla euro 764.243,86, oltre interessi e spese, a CP_1 titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica.
Costituitasi l'opposta, il Tribunale, con sentenza n.870/23, ritenuta la propria competenza territoriale, Parte revocava il decreto ingiuntivo e condannava la al pagamento di euro 731.184,08 oltre interessi, in tale misura essendo stato ricalcolato il debito da parte del CTU dott. in considerazione del Per_1 pagamento di euro 3.036,41 e dell'accertamento della insussistenza dei presupposti per l'applicazione alla GRA del regime di salvaguardia e delle relative maggiori tariffe. Parte Avverso tale sentenza proponeva appello la deducendo <incompetenza per territorio: competenza del tribunale civile di Napoli Nord o Napoli (artt. 19 e 20 cod. proc. civ.)>>, << mancata corrispondenza tra quanto prodotto e documentato e la somma ingiunta – erroneità della tariffa applicata. illegittima collocazione nell'ambito del regime di salvaguardia>>, << sulla domanda
pagina 2 di 5 riconvenzionale: omessa pronuncia del giudice di prime cure. rinnovazione istanze istruttorie>>, e
<<illegittimit della decisione nella parte relativa alla condanna alle spese legali. violazione e falsa>
applicazione dell'art. 92 comma 2 cpc - omessa compensazione delle spese di lite>>.
Costituitasi l' per resistere all'impugnazione, il Consigliere Istruttore rigettava le istanze CP_1 istruttorie dell'appellante e, con ordinanza del 9.2.2024, il Collegio rigettava l'istanza ex art. 283 cpc.
La causa veniva tramessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 29.4.2025sostituit ex art. 127 ter cpc.
2)E' infondato il primo motivo di appello.
Correttamente il Tribunale ha indicato in Bologna, ove ha sede l' , il forum destinatae CP_1 solutionis alla luce del costante insegnamento della S.C. per il quale si applica l'art. 1182 c3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, e dunque la somma non deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico
(v. fra le tante Cass. 1387/24, 39028/21).
Nel caso di specie, il credito esposto dall' nasceva da criteri di calcolo predeterminati, da CP_1 applicarsi a parametri oggettivamente rilevati (consumi), ed era frutto di un mero calcolo aritmetico.
D'altronde, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182
c3 c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; la questione della liquidità del credito va infatti accertata dal giudice ai soli fini della competenza, ex ante, in base allo stato degli atti ex art. 38 c 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa (Cass. 4792/21). Parte Sotto altro profilo, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla si appalesa inaccoglibile anche perché formulata in modo incompleto poiché, quanto al foro generale delle persone giuridiche, l'opponente ha dedotto unicamente di avere la propria sede nella provincia di Napoli, mentre, secondo il costante insegnamento della S.C., la mancata contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 c1 ultima parte cpc (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (v. da ultimo Cass. 26094/14).
3)Il secondo motivo di appello è inammissibile poiché non è diretto ad una modifica della decisione Parte impugnata laddove con esso la riconosce che il Tribunale ha accertato, a mezzo di CTU, che, come da essa dedotto nella citazione ex art. 645 cpc, non sussistevano i presupposti normativi perché la somministrazione di energia elettrica avvenisse in regime di salvaguardia anziché di maggior tutela, avendo d'altronde il primo giudice poi proceduto alla conseguente riduzione dell'importo dovuto dalla società per l'energia elettrica di cui ha usufruito.
Nessuna censura è stata svolta in merito al ricalcolo dell'importo dovuto, effettuato dal CTU sull'accordo di entrambi i CTP.
3)Come dedotto nel terzo motivo di appello, il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda Parte riconvenzionale della la quale aveva chiesto il risarcimento del danno, pari ad euro 500.000,00, in tesi derivatole dal fatto che la sua illegittima collocazione nel mercato della salvaguardia anziché della maggior tutela la aveva costretta a risolvere alcuni contratti, e in particolare quello con la CP_2
pagina 3 di 5 Pa
avente ad oggetto il servizio di approvvigionamento e monitoraggio dei consumi di energia elettrica relativi agli impianti di pubblica illuminazione di cui agli appalti che la aveva con una CP_2 serie di Comuni. Le più elevate tariffe applicatele illegittimamente dall' avevano fatto sì CP_1 Parte che la si fosse trovata costretta a rideterminare al rialzo il proprio corrispettivo, ritenuto non accettabile dalla che era pertanto receduta dal rapporto. CP_2
Ritiene la Corte che tale domanda vada respinta in quanto rimasta totalmente sfornita di prova.
E' inammissibile l'istanza della prova testimoniale dedotto nella memoria ex art. 183 c6 n2) cpc.
La S.C. insegna che le istanze istruttorie rigettate dal giudice istruttore devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può ritenersi superata solo qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (Cass. 10767/22). Parte Nel caso di specie, in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale, la si è limitata a richiamare genericamente le conclusioni di cui all'atto introduttivo, e l'interesse alla prova testimoniale non emerge in alcun modo dalla comparsa conclusionale, che affidava la dimostrazione del lucro cessante alle sole produzioni documentali, così che il mezzo di prova deve intendersi rinunciato.
Ad abundantiam, si osserva che i capitoli (<1 – “Vero è che, a seguito della collocazione della Pt_1 nel regime della Salvaguardia anziché in quello della Maggior Tutela, fu Lei, in qualità di
[...] consulente della società Alfano Luce s.r.l., a consigliare di risolvere il contratto in corso con la Pt_1
risultando lo stesso eccessivamente oneroso, a seguito degli aumenti preannunciati dalla
[...] Pt_1
a causa del maggior costo dell'energia che il Regime di Salvaguardia comportava?”2 – “Vero è
[...] che la nella persona del l.r.p.t., pur essendo reciproca volontà delle parti quella di Parte_1 proseguire il contratto di service stipulato, Le comunicò la necessità di non poter più effettuare le prestazione previste dal contratto a fronte degli importi pattuiti a causa della collocazione da parte di
Hera Comm s.r.l. nel mercato della Salvaguardia anziché in quello della Maggior Tutela, circostanza che rendeva antieconomico l'affare e da qui la decisione da parte della Sua società di recedere dal contratto che sarebbe diventato eccessivamente oneroso?>>) sono inammissibili anche perché genericamente formulata, e del tutto inidonei, anche se confermati, a fornire la dimostrazione che la fatturazione, nel periodo di circa un anno cui si riferiscono le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, di euro 761.207,45 indebitamente effettuata in regime di salvaguardia in luogo di euro 731.184,08 (per una differenza di soli euro 30.023,37), possa aver causato la cessazione del rapporto Parte contrattuale con l'Alfano Luce srl, che, a detta della , le garantiva un corrispettivo annuo di euro 1.344.000 oltre IVA.
5)E' fondato nei termini di cui appresso il quarto motivo di appello.
Come dedotto dalla GRA, le spese della CTU, in quanto resasi necessaria per accertare l'erroneo inserimento della somministrata, da parte dell' , nel regime di salvaguardia e per CP_1 rideterminare conseguentemente il credito della somministrante, devono gravare per intero sulla attuale appellata. Parte Per il resto, il fatto che la sia risultata soccombente per ben euro 731.184,08 oltre interessi, a fronte di una somma ingiunta di euro 764.243,86 oltre interessi, impedisce evidentemente di porre le spese del giudizio di opposizione a carico dell' anche solo in parte, come anche di compensarle CP_1 integralmente.
pagina 4 di 5 Appare piuttosto giustificata, in considerazione della (ridotta) diminuzione del credito e, allo stesso Parte tempo, della infondatezza della riconvenzionale della , disporre la compensazione delle spese di primo grado, come liquidate dal Tribunale, in misura di un quinto.
6)L'accoglimento del solo quarto motivo di appello e in misura minimale, nonché il rigetto della Parte domanda riconvenzionale della , inducono alla totale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti dell' Pt_1 [...] avverso la sentenza n. 870/23 del Tribunale di Bologna, così provvede: CP_1
a)compensa per un quinto le spese di lite del giudizio di primo grado, come liquidate dal Tribunale;
b)pone le spese della CTU interamente a carico dell' ; CP_1
Parte c)rigetta la domanda riconvenzionale della;
d)rigetta nel resto l'appello.
Compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 10.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 961/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARUSO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI ANDREA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FURLAN DAVIDE
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<1) Si accolga, per i rassegnati motivi di fatto e di diritto, il presente appello e, per l'effetto, previa sospensiva della sua efficacia, si riformi integralmente la gravata sentenza n. 870/2023 del 13.04.2023, pubblicata il 17.04.2023, emessa dal
Tribunale di Bologna – II^ Sezione Civile, in persona del G.I. Dott. Marco D'Orazi, a definizione del giudizio rubricato al n. di R.G. 16120/2020, e notificata in data 08.05.2023, a mezzo PEC accogliendosi le conclusioni rassegnate in primo grado e quindi: A) dichiarare l'incompetenza per territorio, ex artt. 19 e 20 Cod. Proc. Civ., del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Napoli Nord e, per l'effetto, revocarsi il D.I. opposto perché emesso da giudice incompetente funzionalmente provvedendo in ordine alle spese di giudizio;
pagina 1 di 5 B) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare l'Opposta al risarcimento del danno per il mancato guadagno – generato dalla risoluzione del contratto di service che la società appellante aveva in corso – nonché a titolo di danno all'immagine, da determinarsi nella misura che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia e (o) equo e, comunque, in misura non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) compensando l'importo così determinato con il credito in favore della appellata;
2) Condannare, in ogni caso, la società appellata alla rivalsa delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di CTU da porsi integralmente a carico di parte appellata, ovvero in subordine compensarle integralmente, ovvero ancora più subordinatamente, compensarle parzialmente.
Si chiede ammettersi la prova orale così come formulata in primo grado e di cui si reitera istanza in sede di gravame>>
per l'appellata:
<<accertare e dichiarare la competenza territoriale del tribunale di bologna per i motivi cui in>
narrativa; in via principale e/o pregiudiziale e/o preliminare:
- accertare e dichiarare l'invalidità dell'atto di appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e/o 163 bis e/o 164 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rigetto dell'appello e con passaggio in giudicato della sentenza n. 870/2023 del Tribunale di Bolo-gna;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'invalidità e/o l'inammissibilità dell'atto di appel-lo ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rigetto dell'appello e con passaggio in giudicato della sentenza n. 870/2023 del Tribunale di Bologna;
nel merito, in via subordinata, e salvo gravame:
- nel dichiarare comunque di non accettare il contraddittorio su istanze e/o eccezioni e/o domande e/o allegazioni e/o documentazione nuove, respingere l'appello e comunque le ecce-zioni e le domande tutte svolte, ivi compresa la domanda riconvenzionale, formulate da , nella Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei con-fronti della nella persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, siccome destituite di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, e comunque tutti e ciascuno dei motivi d'appello, siccome destituiti di fondamento in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, con conferma integrale della sentenza n. 870/2023 del Tribunale di Bologna>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4838/20 del Tribunale di Pt_1
Bologna con cui le si intimava di pagare alla euro 764.243,86, oltre interessi e spese, a CP_1 titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica.
Costituitasi l'opposta, il Tribunale, con sentenza n.870/23, ritenuta la propria competenza territoriale, Parte revocava il decreto ingiuntivo e condannava la al pagamento di euro 731.184,08 oltre interessi, in tale misura essendo stato ricalcolato il debito da parte del CTU dott. in considerazione del Per_1 pagamento di euro 3.036,41 e dell'accertamento della insussistenza dei presupposti per l'applicazione alla GRA del regime di salvaguardia e delle relative maggiori tariffe. Parte Avverso tale sentenza proponeva appello la deducendo <incompetenza per territorio: competenza del tribunale civile di Napoli Nord o Napoli (artt. 19 e 20 cod. proc. civ.)>>, << mancata corrispondenza tra quanto prodotto e documentato e la somma ingiunta – erroneità della tariffa applicata. illegittima collocazione nell'ambito del regime di salvaguardia>>, << sulla domanda
pagina 2 di 5 riconvenzionale: omessa pronuncia del giudice di prime cure. rinnovazione istanze istruttorie>>, e
<<illegittimit della decisione nella parte relativa alla condanna alle spese legali. violazione e falsa>
applicazione dell'art. 92 comma 2 cpc - omessa compensazione delle spese di lite>>.
Costituitasi l' per resistere all'impugnazione, il Consigliere Istruttore rigettava le istanze CP_1 istruttorie dell'appellante e, con ordinanza del 9.2.2024, il Collegio rigettava l'istanza ex art. 283 cpc.
La causa veniva tramessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 29.4.2025sostituit ex art. 127 ter cpc.
2)E' infondato il primo motivo di appello.
Correttamente il Tribunale ha indicato in Bologna, ove ha sede l' , il forum destinatae CP_1 solutionis alla luce del costante insegnamento della S.C. per il quale si applica l'art. 1182 c3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, e dunque la somma non deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico
(v. fra le tante Cass. 1387/24, 39028/21).
Nel caso di specie, il credito esposto dall' nasceva da criteri di calcolo predeterminati, da CP_1 applicarsi a parametri oggettivamente rilevati (consumi), ed era frutto di un mero calcolo aritmetico.
D'altronde, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182
c3 c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; la questione della liquidità del credito va infatti accertata dal giudice ai soli fini della competenza, ex ante, in base allo stato degli atti ex art. 38 c 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa (Cass. 4792/21). Parte Sotto altro profilo, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla si appalesa inaccoglibile anche perché formulata in modo incompleto poiché, quanto al foro generale delle persone giuridiche, l'opponente ha dedotto unicamente di avere la propria sede nella provincia di Napoli, mentre, secondo il costante insegnamento della S.C., la mancata contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 c1 ultima parte cpc (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (v. da ultimo Cass. 26094/14).
3)Il secondo motivo di appello è inammissibile poiché non è diretto ad una modifica della decisione Parte impugnata laddove con esso la riconosce che il Tribunale ha accertato, a mezzo di CTU, che, come da essa dedotto nella citazione ex art. 645 cpc, non sussistevano i presupposti normativi perché la somministrazione di energia elettrica avvenisse in regime di salvaguardia anziché di maggior tutela, avendo d'altronde il primo giudice poi proceduto alla conseguente riduzione dell'importo dovuto dalla società per l'energia elettrica di cui ha usufruito.
Nessuna censura è stata svolta in merito al ricalcolo dell'importo dovuto, effettuato dal CTU sull'accordo di entrambi i CTP.
3)Come dedotto nel terzo motivo di appello, il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda Parte riconvenzionale della la quale aveva chiesto il risarcimento del danno, pari ad euro 500.000,00, in tesi derivatole dal fatto che la sua illegittima collocazione nel mercato della salvaguardia anziché della maggior tutela la aveva costretta a risolvere alcuni contratti, e in particolare quello con la CP_2
pagina 3 di 5 Pa
avente ad oggetto il servizio di approvvigionamento e monitoraggio dei consumi di energia elettrica relativi agli impianti di pubblica illuminazione di cui agli appalti che la aveva con una CP_2 serie di Comuni. Le più elevate tariffe applicatele illegittimamente dall' avevano fatto sì CP_1 Parte che la si fosse trovata costretta a rideterminare al rialzo il proprio corrispettivo, ritenuto non accettabile dalla che era pertanto receduta dal rapporto. CP_2
Ritiene la Corte che tale domanda vada respinta in quanto rimasta totalmente sfornita di prova.
E' inammissibile l'istanza della prova testimoniale dedotto nella memoria ex art. 183 c6 n2) cpc.
La S.C. insegna che le istanze istruttorie rigettate dal giudice istruttore devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può ritenersi superata solo qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (Cass. 10767/22). Parte Nel caso di specie, in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale, la si è limitata a richiamare genericamente le conclusioni di cui all'atto introduttivo, e l'interesse alla prova testimoniale non emerge in alcun modo dalla comparsa conclusionale, che affidava la dimostrazione del lucro cessante alle sole produzioni documentali, così che il mezzo di prova deve intendersi rinunciato.
Ad abundantiam, si osserva che i capitoli (<1 – “Vero è che, a seguito della collocazione della Pt_1 nel regime della Salvaguardia anziché in quello della Maggior Tutela, fu Lei, in qualità di
[...] consulente della società Alfano Luce s.r.l., a consigliare di risolvere il contratto in corso con la Pt_1
risultando lo stesso eccessivamente oneroso, a seguito degli aumenti preannunciati dalla
[...] Pt_1
a causa del maggior costo dell'energia che il Regime di Salvaguardia comportava?”2 – “Vero è
[...] che la nella persona del l.r.p.t., pur essendo reciproca volontà delle parti quella di Parte_1 proseguire il contratto di service stipulato, Le comunicò la necessità di non poter più effettuare le prestazione previste dal contratto a fronte degli importi pattuiti a causa della collocazione da parte di
Hera Comm s.r.l. nel mercato della Salvaguardia anziché in quello della Maggior Tutela, circostanza che rendeva antieconomico l'affare e da qui la decisione da parte della Sua società di recedere dal contratto che sarebbe diventato eccessivamente oneroso?>>) sono inammissibili anche perché genericamente formulata, e del tutto inidonei, anche se confermati, a fornire la dimostrazione che la fatturazione, nel periodo di circa un anno cui si riferiscono le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, di euro 761.207,45 indebitamente effettuata in regime di salvaguardia in luogo di euro 731.184,08 (per una differenza di soli euro 30.023,37), possa aver causato la cessazione del rapporto Parte contrattuale con l'Alfano Luce srl, che, a detta della , le garantiva un corrispettivo annuo di euro 1.344.000 oltre IVA.
5)E' fondato nei termini di cui appresso il quarto motivo di appello.
Come dedotto dalla GRA, le spese della CTU, in quanto resasi necessaria per accertare l'erroneo inserimento della somministrata, da parte dell' , nel regime di salvaguardia e per CP_1 rideterminare conseguentemente il credito della somministrante, devono gravare per intero sulla attuale appellata. Parte Per il resto, il fatto che la sia risultata soccombente per ben euro 731.184,08 oltre interessi, a fronte di una somma ingiunta di euro 764.243,86 oltre interessi, impedisce evidentemente di porre le spese del giudizio di opposizione a carico dell' anche solo in parte, come anche di compensarle CP_1 integralmente.
pagina 4 di 5 Appare piuttosto giustificata, in considerazione della (ridotta) diminuzione del credito e, allo stesso Parte tempo, della infondatezza della riconvenzionale della , disporre la compensazione delle spese di primo grado, come liquidate dal Tribunale, in misura di un quinto.
6)L'accoglimento del solo quarto motivo di appello e in misura minimale, nonché il rigetto della Parte domanda riconvenzionale della , inducono alla totale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti dell' Pt_1 [...] avverso la sentenza n. 870/23 del Tribunale di Bologna, così provvede: CP_1
a)compensa per un quinto le spese di lite del giudizio di primo grado, come liquidate dal Tribunale;
b)pone le spese della CTU interamente a carico dell' ; CP_1
Parte c)rigetta la domanda riconvenzionale della;
d)rigetta nel resto l'appello.
Compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 10.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 5 di 5