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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1608/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 10/6/25 e promossa DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo DE VITO Parte_1 ed elett.te dom.to in VIALE COSSETTI N. 9 PORDENONE presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
con l'Avv. Umberto LANZA, elett.te Controparte_1 dom.to in LARGO EUROPA 12 35137 PADOVA presso lo studio dello stesso. Appellato AVVERSO la sentenza n. 1240/2023 emessa dal Tribunale di Parma in data 26/09/2023.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado aveva convenuto in giudizio Controparte_1 la chiedendo di essere risarcita dei costi Parte_1 sostenuti a seguito dell'infortunio sul lavoro, già indennizzato dall'Inail patito dal proprio dipendente nel Controparte_2 corso delle operazioni di carico e scarico di alcune travi, presso i locali dell'impresa di proprietà Parte_1
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale all'esito della svolta istruttoria accertava che il fosse stato colpito da una CP_2 trave, mentre questa era manovrata nelle operazioni di carico e scarico sicché escludendo ogni addebito ai sensi dell'articolo 2051 CC ed escludendo la pretesa azionata ai sensi dell'articolo 2043 cc rigettava la domanda. Accertava il giudicante come il danno fosse stato causato da un urto del tutto occasionale tra due soggetti che cooperavano nella gestione del medesimo fattore di rischio, l'uno il danneggiato, l'altro tale , che era dipendente di terza società CS Per_1 Meccanica rimasta estranea al giudizio, sicché ogni pretesa avrebbe dovuto essere avanzata nei confronti del soggetto direttamente responsabile e, per lui, nei confronti del preponente sensi dell'articolo 2049 CC.
-Avverso tale decisione propone appello Parte_1 lamentandosi della compensazione delle spese di lite e chiedendo in parziale riforma della gravata sentenza di condannare la alla rifusione delle spese di lite da Controparte_1 liquidarsi come da nota spese ovvero in misura di giustizia in virtù del principio della soccombenza.
-Si costituiva l'appellata spiegando motivo incidentale in ordine alla dinamica e limitandosi a contestare totalmente la proposta impugnazione in punto di spese, riportandosi al contenuto logico- giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale per la disposta compensazione, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello fondato. A) A prescindere dall'irrilevante questione di quale “tesi” difensiva abbia ispirato il giudicante nel percorso logico giuridico che ha portato al rigetto della domanda della
[...]
, -che, nella specie, in punto di dinamica non ha CP_1 avanzato alcun motivo incidentale- effettivamente nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi tassative stabilite dalla normativa negli articoli 91 e 92 cpc in punto di spese di lite, dovendo essere governato il presente contenzioso comunque dal principio della soccombenza. La domanda di è stata respinta, come pure è Controparte_1 stata respinta la richiesta di chiamata in causa della terza CS meccanica quale datrice di lavoro del dipendente individuato come responsabile del danno, in ordine al cui punto l'appellante non ha interesse a lamentarsi;
rimane fermo che, a fronte della nota abrogazione dei “giusti motivi”, neanche ricorrono certamente le eccezionali gravi ragioni evidenziate dalla nota sentenza della Corte Costituzionale citata 19.4.2018 n. 77, insussistenti nel nostro caso. La sentenza di primo grado va pertanto modificata nella parte in cui non ha riconosciuto la condanna alle spese di lite a carico del soccombente in favore della parte vittoriosa.
-Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 liquida in complessivi €3.809,00 oltre accessori come per legge;
B)condanna l'appellata al rimborso delle spese in favore dell'appellante del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. Così deciso in Bologna il 10/11/25 IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1608/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 10/6/25 e promossa DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo DE VITO Parte_1 ed elett.te dom.to in VIALE COSSETTI N. 9 PORDENONE presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
con l'Avv. Umberto LANZA, elett.te Controparte_1 dom.to in LARGO EUROPA 12 35137 PADOVA presso lo studio dello stesso. Appellato AVVERSO la sentenza n. 1240/2023 emessa dal Tribunale di Parma in data 26/09/2023.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado aveva convenuto in giudizio Controparte_1 la chiedendo di essere risarcita dei costi Parte_1 sostenuti a seguito dell'infortunio sul lavoro, già indennizzato dall'Inail patito dal proprio dipendente nel Controparte_2 corso delle operazioni di carico e scarico di alcune travi, presso i locali dell'impresa di proprietà Parte_1
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale all'esito della svolta istruttoria accertava che il fosse stato colpito da una CP_2 trave, mentre questa era manovrata nelle operazioni di carico e scarico sicché escludendo ogni addebito ai sensi dell'articolo 2051 CC ed escludendo la pretesa azionata ai sensi dell'articolo 2043 cc rigettava la domanda. Accertava il giudicante come il danno fosse stato causato da un urto del tutto occasionale tra due soggetti che cooperavano nella gestione del medesimo fattore di rischio, l'uno il danneggiato, l'altro tale , che era dipendente di terza società CS Per_1 Meccanica rimasta estranea al giudizio, sicché ogni pretesa avrebbe dovuto essere avanzata nei confronti del soggetto direttamente responsabile e, per lui, nei confronti del preponente sensi dell'articolo 2049 CC.
-Avverso tale decisione propone appello Parte_1 lamentandosi della compensazione delle spese di lite e chiedendo in parziale riforma della gravata sentenza di condannare la alla rifusione delle spese di lite da Controparte_1 liquidarsi come da nota spese ovvero in misura di giustizia in virtù del principio della soccombenza.
-Si costituiva l'appellata spiegando motivo incidentale in ordine alla dinamica e limitandosi a contestare totalmente la proposta impugnazione in punto di spese, riportandosi al contenuto logico- giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale per la disposta compensazione, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello fondato. A) A prescindere dall'irrilevante questione di quale “tesi” difensiva abbia ispirato il giudicante nel percorso logico giuridico che ha portato al rigetto della domanda della
[...]
, -che, nella specie, in punto di dinamica non ha CP_1 avanzato alcun motivo incidentale- effettivamente nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi tassative stabilite dalla normativa negli articoli 91 e 92 cpc in punto di spese di lite, dovendo essere governato il presente contenzioso comunque dal principio della soccombenza. La domanda di è stata respinta, come pure è Controparte_1 stata respinta la richiesta di chiamata in causa della terza CS meccanica quale datrice di lavoro del dipendente individuato come responsabile del danno, in ordine al cui punto l'appellante non ha interesse a lamentarsi;
rimane fermo che, a fronte della nota abrogazione dei “giusti motivi”, neanche ricorrono certamente le eccezionali gravi ragioni evidenziate dalla nota sentenza della Corte Costituzionale citata 19.4.2018 n. 77, insussistenti nel nostro caso. La sentenza di primo grado va pertanto modificata nella parte in cui non ha riconosciuto la condanna alle spese di lite a carico del soccombente in favore della parte vittoriosa.
-Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 liquida in complessivi €3.809,00 oltre accessori come per legge;
B)condanna l'appellata al rimborso delle spese in favore dell'appellante del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. Così deciso in Bologna il 10/11/25 IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)