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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2221/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2221/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NIDIACI TOMMASO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), quale successore nei Controparte_1 C.F._1 diritti spettanti alla (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO,
APPELLATO avverso la sentenza n. 566/2022 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 04/10/2022
CONCLUSIONI
In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 10 “in RIFORMA dell'impugnata sentenza n. 566/2022 emessa dal Tribunale di Prato – Sezione Civile – Dottor Sirgiovanni nell'ambito del procedimento n. 2749/2017 r.g., pubblicata in data 4.10.2022, respingere le domande avanzate dalla società CP_2
con ogni provvedimento consequenziale e con vittoria di spese e onorari di
[...] bi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa. con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado conveniva davanti al Tribunale di Prato la CP_2 Parte_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
,
pagina 2 di 10 A sostegno della propria pretesa l'attrice esponeva:
- di intrattenere con il rapporto di conto Parte_1 corrente n 10073.81 (già n 10079.07), ancora in corso;
- di avere richiesto copia della documentazione inerente al conto corrente con lettera raccomandata del 7.7.2016, al fine di verificare la corretta applicazione dei parametri fissati dalla legge;
- che, nonostante la richiesta, l'istituto di credito non aveva provveduto ad inviare i documenti richiesti;
- di avere provveduto a far redigere una rielaborazione del conto corrente da parte di un tecnico di fiducia e che dall'attività svolta erano emerse rilevanti e numerose irregolarità, con applicazione di interessi superiori al tasso soglia ed anatocistici e ciò in assenza di regolamentazione scritta;
- che era stata anche indebitamente applicata la CMS, in difetto dei presupposti, e comunque computandola trimestralmente e capitalizzandola.
La non si costituiva in giudizio e veniva Parte_1 pertanto dichiarata contumace.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e con espletamento di
CTU per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 566/2022 pubblicata il 04/10/2022 il Tribunale di Prato così statuiva:
“Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
in persona del suo legale rappresentante, nei confronti della CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Con atto Parte_1 di citazione notificato in data 31 luglio 2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la nullità delle clausole negoziali del contratto di conto corrente ordinario n 10073.81, nonché sul conto anticipi Sbf, secondo quanto precisato in parte motiva;
pagina 3 di 10 b) accerta in € 29.736,18 alla data del 30 giugno 2015, l'ammontare del credito dell'attrice alla ripetizione per le somme indebitamente versate, in luogo del saldo passivo di € 66645,14;
c) condanna la convenuta alla ripetizione a favore dell'attrice delle somme Pt_1 di cui al capo b) con interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
d) condanna la banca convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7795,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, nonché spese per notifica e contributo unificato,
e CTU liquidate separatamente”.
Nello specifico, richiamando la consulenza tecnica, il giudice, ritenuta l'assenza di una valida pattuizione scritta, applicava al rapporto il tasso di interessi legale ex art 1284 c.c., con capitalizzazione semplice ed esclusione delle voci di spese, oneri e commissioni non concordate validamente, azzerando il saldo iniziale riportato negli estratti conto prodotti. Sulla base di tali premesse, quindi, il decidente affermava: “La domanda di accertamento del credito avanzata va quindi accolta in tali limiti, determinando il credito residuale sul rapporto sopra richiamato in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali.
Sugli importi riconosciuti sono poi dovuti gli ulteriori interessi di mora dalla data della domanda all'effettivo soddisfo”.
Contrariamente a tale premessa, però, il dispositivo della sentenza conteneva anche una pronuncia di condanna alla restituzione dell'indebito.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
Contr
(di seguito anche APPELLANTE o o conveniva in giudizio,
[...] Pt_1 innanzi questa Corte di Appello la proponendo gravame avverso la CP_2 sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello: pagina 4 di 10 1) Illegittimità della sentenza nella parte in cui pronuncia la condanna nei confronti della per essere il Parte_1 contratto di conto corrente in esame ancora in corso;
2) Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto l'attrice non ha fornito prova dei fatti posti a fondamento delle proprie domande.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio quale Controparte_1 successore nei diritti spettanti alla per effetto Controparte_2 della sua liquidazione, il quale evidenziava preliminarmente che, stante la contumacia della banca in primo grado, l'appello poteva riguardare esclusivamente questioni rilevabili d'ufficio, nonché che non era stato impugnato né il capo inerente la nullità delle clausole negoziali, né tanto meno quello che accerta l'ammontare del credito dell'attrice, per cui su tali punti si era formato il giudicato.
Quanto al merito l'appellato evidenziava che la condanna alla restituzione delle somme rappresentava verosimilmente un refuso, posto che non era stata richiesta e nella parte motiva non si dava atto della stessa e deduceva comunque la carenza di interesse all'impugnazione, avendo la banca già pagato il dovuto.
Con riferimento alla lamentata incompletezza della documentazione, poi,
l'appellato affermava che questa avrebbe dovuto essere eccepita nel corso del primo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente evidenzia l'appellato, non sono stati impugnati i capi della sentenza con i quali è stata accertata la nullità del contratto, sui quali si è formato il giudicato.
Non è invece condivisibile l'eccezione di carenza di interesse all'impugnazione, in quanto il pagamento da parte della banca è chiaramente avvenuto per compulsum, a seguito di esecuzione forzata, per cui permane l'interesse alla restituzione.
Non risulta rilevante neppure il fatto che la pronuncia di condanna possa costituire il frutto di un errore materiale, posto che l'appellato si è avvalso di tale capo, introducendo un'esecuzione forzata e l'errore non è mai stato emendato dal giudice.
Non possono poi ritenersi inammissibili le questioni prospettate dalla banca, potendo essere qualificate come mere difese, e non eccezioni la cui proposizione sarebbero stata preclusa dalla contumacia in primo grado.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
La pronuncia di condanna è chiaramente illegittima, in quanto la stessa società attrice aveva nelle premesse dell'atto introduttivo ammesso che il conto corrente era ancora aperto.
La giurisprudenza era univoca nell'affermare che la domanda di condanna di restituzione somme fosse inammissibile in caso di conto corrente ancora aperto.
La condanna alla restituzione di somme, infatti, presuppone che vi sia stato un pagamento, cosa che non avviene fintanto che il conto è aperto, stante l'indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c.
Ad ogni modo, anche a voler condividere l'orientamento più recente della Corte di legittimità sul tema, (da ultimo con Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024) secondo cui “il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto pagina 6 di 10 versamenti di natura solutoria”, si addiviene alle medesime conclusioni, posto che in tal caso il correntista “ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”.
Nel caso in esame, poi, a ben vedere, la parte attrice non aveva neppure avanzato una tale domanda, formulata solo per l'ipotesi in cui il conto fosse stato già chiuso, per cui la pronuncia è avvenuta anche ultra petita.
La sentenza deve pertanto essere sotto tale aspetto riformata.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione per avere accolto la domanda nonostante non fossero stati prodotti tutti gli estratti conto.
Il motivo non può essere ritenuto inammissibile, come eccepito, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma di una mera difesa.
A tale riguardo non può però che rilevarsi che la giurisprudenza di questo ufficio, seguendo quella dominante di legittimità, esclude che il correntista sia tenuto a produrre la serie integrale degli estratti conto.
In presenza di una serie non completa degli estratti conto, infatti, l'accertamento del giudice ben può essere limitato ai periodi rappresentati.
Del resto, il CTU è riuscito a ricostruire l'andamento del rapporto sulla base dei documenti prodotti.
La questione avrebbe potuto, al più, investire la correttezza dell'individuazione del saldo iniziale del periodo rappresentato dagli estratti conto.
pagina 7 di 10 La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022).
Tale aspetto, però, non può essere indagato nel presente giudizio, non avendo costituito oggetto di impugnazione.
3. La sentenza va pertanto riformata nella parte in cui ha previsto la condanna alla restituzione delle somme, fermo l'accertamento delle indebite annotazioni.
4. In punto di spese del giudizio la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta d'ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza. La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del pagina 8 di 10 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del
11/06/2008, Rv. 603368 - 01).
5. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede sostanzialmente vittorioso, seppure in relazione alla sola domanda di accertamento, l'odierno appellato, per quanto l'appello sia risultato in parte fondato in ordine alla pronuncia di condanna avvenuta “ultra petita”) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere Contr compensate in misura di ½ e poste a carico di per la quota residua e nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, considerati i parametri minimi per il presente giudizio, avuto riguardo alla scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 CP_2 di quale successore nei diritti spettanti alla società per Controparte_1 effetto della sua liquidazione, avverso la sentenza n. 566/2022 emessa dal
Tribunale di Prato e pubblicata il 04/10/2022, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca la condanna della banca alla restituzione delle somme individuate come indebitamente conteggiate nel conto corrente, fermo il resto;
2. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate in misura di ½ e condanna la a rifondere a la Parte_1 CP_2 quota residua delle stesse, che liquida per l'intero per il primo grado di giudizio in misura corrispondente alla somma indicata nella sentenza impugnata e per il presente giudizio di appello in € 4.997, oltre al rimborso delle spese generali, IVA
e CPA. pagina 9 di 10 Firenze, camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2221/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NIDIACI TOMMASO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), quale successore nei Controparte_1 C.F._1 diritti spettanti alla (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO,
APPELLATO avverso la sentenza n. 566/2022 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 04/10/2022
CONCLUSIONI
In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 10 “in RIFORMA dell'impugnata sentenza n. 566/2022 emessa dal Tribunale di Prato – Sezione Civile – Dottor Sirgiovanni nell'ambito del procedimento n. 2749/2017 r.g., pubblicata in data 4.10.2022, respingere le domande avanzate dalla società CP_2
con ogni provvedimento consequenziale e con vittoria di spese e onorari di
[...] bi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa. con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado conveniva davanti al Tribunale di Prato la CP_2 Parte_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
,
pagina 2 di 10 A sostegno della propria pretesa l'attrice esponeva:
- di intrattenere con il rapporto di conto Parte_1 corrente n 10073.81 (già n 10079.07), ancora in corso;
- di avere richiesto copia della documentazione inerente al conto corrente con lettera raccomandata del 7.7.2016, al fine di verificare la corretta applicazione dei parametri fissati dalla legge;
- che, nonostante la richiesta, l'istituto di credito non aveva provveduto ad inviare i documenti richiesti;
- di avere provveduto a far redigere una rielaborazione del conto corrente da parte di un tecnico di fiducia e che dall'attività svolta erano emerse rilevanti e numerose irregolarità, con applicazione di interessi superiori al tasso soglia ed anatocistici e ciò in assenza di regolamentazione scritta;
- che era stata anche indebitamente applicata la CMS, in difetto dei presupposti, e comunque computandola trimestralmente e capitalizzandola.
La non si costituiva in giudizio e veniva Parte_1 pertanto dichiarata contumace.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e con espletamento di
CTU per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 566/2022 pubblicata il 04/10/2022 il Tribunale di Prato così statuiva:
“Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
in persona del suo legale rappresentante, nei confronti della CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Con atto Parte_1 di citazione notificato in data 31 luglio 2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la nullità delle clausole negoziali del contratto di conto corrente ordinario n 10073.81, nonché sul conto anticipi Sbf, secondo quanto precisato in parte motiva;
pagina 3 di 10 b) accerta in € 29.736,18 alla data del 30 giugno 2015, l'ammontare del credito dell'attrice alla ripetizione per le somme indebitamente versate, in luogo del saldo passivo di € 66645,14;
c) condanna la convenuta alla ripetizione a favore dell'attrice delle somme Pt_1 di cui al capo b) con interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
d) condanna la banca convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7795,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, nonché spese per notifica e contributo unificato,
e CTU liquidate separatamente”.
Nello specifico, richiamando la consulenza tecnica, il giudice, ritenuta l'assenza di una valida pattuizione scritta, applicava al rapporto il tasso di interessi legale ex art 1284 c.c., con capitalizzazione semplice ed esclusione delle voci di spese, oneri e commissioni non concordate validamente, azzerando il saldo iniziale riportato negli estratti conto prodotti. Sulla base di tali premesse, quindi, il decidente affermava: “La domanda di accertamento del credito avanzata va quindi accolta in tali limiti, determinando il credito residuale sul rapporto sopra richiamato in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali.
Sugli importi riconosciuti sono poi dovuti gli ulteriori interessi di mora dalla data della domanda all'effettivo soddisfo”.
Contrariamente a tale premessa, però, il dispositivo della sentenza conteneva anche una pronuncia di condanna alla restituzione dell'indebito.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
Contr
(di seguito anche APPELLANTE o o conveniva in giudizio,
[...] Pt_1 innanzi questa Corte di Appello la proponendo gravame avverso la CP_2 sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello: pagina 4 di 10 1) Illegittimità della sentenza nella parte in cui pronuncia la condanna nei confronti della per essere il Parte_1 contratto di conto corrente in esame ancora in corso;
2) Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto l'attrice non ha fornito prova dei fatti posti a fondamento delle proprie domande.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio quale Controparte_1 successore nei diritti spettanti alla per effetto Controparte_2 della sua liquidazione, il quale evidenziava preliminarmente che, stante la contumacia della banca in primo grado, l'appello poteva riguardare esclusivamente questioni rilevabili d'ufficio, nonché che non era stato impugnato né il capo inerente la nullità delle clausole negoziali, né tanto meno quello che accerta l'ammontare del credito dell'attrice, per cui su tali punti si era formato il giudicato.
Quanto al merito l'appellato evidenziava che la condanna alla restituzione delle somme rappresentava verosimilmente un refuso, posto che non era stata richiesta e nella parte motiva non si dava atto della stessa e deduceva comunque la carenza di interesse all'impugnazione, avendo la banca già pagato il dovuto.
Con riferimento alla lamentata incompletezza della documentazione, poi,
l'appellato affermava che questa avrebbe dovuto essere eccepita nel corso del primo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente evidenzia l'appellato, non sono stati impugnati i capi della sentenza con i quali è stata accertata la nullità del contratto, sui quali si è formato il giudicato.
Non è invece condivisibile l'eccezione di carenza di interesse all'impugnazione, in quanto il pagamento da parte della banca è chiaramente avvenuto per compulsum, a seguito di esecuzione forzata, per cui permane l'interesse alla restituzione.
Non risulta rilevante neppure il fatto che la pronuncia di condanna possa costituire il frutto di un errore materiale, posto che l'appellato si è avvalso di tale capo, introducendo un'esecuzione forzata e l'errore non è mai stato emendato dal giudice.
Non possono poi ritenersi inammissibili le questioni prospettate dalla banca, potendo essere qualificate come mere difese, e non eccezioni la cui proposizione sarebbero stata preclusa dalla contumacia in primo grado.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
La pronuncia di condanna è chiaramente illegittima, in quanto la stessa società attrice aveva nelle premesse dell'atto introduttivo ammesso che il conto corrente era ancora aperto.
La giurisprudenza era univoca nell'affermare che la domanda di condanna di restituzione somme fosse inammissibile in caso di conto corrente ancora aperto.
La condanna alla restituzione di somme, infatti, presuppone che vi sia stato un pagamento, cosa che non avviene fintanto che il conto è aperto, stante l'indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c.
Ad ogni modo, anche a voler condividere l'orientamento più recente della Corte di legittimità sul tema, (da ultimo con Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024) secondo cui “il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto pagina 6 di 10 versamenti di natura solutoria”, si addiviene alle medesime conclusioni, posto che in tal caso il correntista “ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”.
Nel caso in esame, poi, a ben vedere, la parte attrice non aveva neppure avanzato una tale domanda, formulata solo per l'ipotesi in cui il conto fosse stato già chiuso, per cui la pronuncia è avvenuta anche ultra petita.
La sentenza deve pertanto essere sotto tale aspetto riformata.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione per avere accolto la domanda nonostante non fossero stati prodotti tutti gli estratti conto.
Il motivo non può essere ritenuto inammissibile, come eccepito, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma di una mera difesa.
A tale riguardo non può però che rilevarsi che la giurisprudenza di questo ufficio, seguendo quella dominante di legittimità, esclude che il correntista sia tenuto a produrre la serie integrale degli estratti conto.
In presenza di una serie non completa degli estratti conto, infatti, l'accertamento del giudice ben può essere limitato ai periodi rappresentati.
Del resto, il CTU è riuscito a ricostruire l'andamento del rapporto sulla base dei documenti prodotti.
La questione avrebbe potuto, al più, investire la correttezza dell'individuazione del saldo iniziale del periodo rappresentato dagli estratti conto.
pagina 7 di 10 La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022).
Tale aspetto, però, non può essere indagato nel presente giudizio, non avendo costituito oggetto di impugnazione.
3. La sentenza va pertanto riformata nella parte in cui ha previsto la condanna alla restituzione delle somme, fermo l'accertamento delle indebite annotazioni.
4. In punto di spese del giudizio la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta d'ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza. La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del pagina 8 di 10 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del
11/06/2008, Rv. 603368 - 01).
5. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede sostanzialmente vittorioso, seppure in relazione alla sola domanda di accertamento, l'odierno appellato, per quanto l'appello sia risultato in parte fondato in ordine alla pronuncia di condanna avvenuta “ultra petita”) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere Contr compensate in misura di ½ e poste a carico di per la quota residua e nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, considerati i parametri minimi per il presente giudizio, avuto riguardo alla scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 CP_2 di quale successore nei diritti spettanti alla società per Controparte_1 effetto della sua liquidazione, avverso la sentenza n. 566/2022 emessa dal
Tribunale di Prato e pubblicata il 04/10/2022, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca la condanna della banca alla restituzione delle somme individuate come indebitamente conteggiate nel conto corrente, fermo il resto;
2. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate in misura di ½ e condanna la a rifondere a la Parte_1 CP_2 quota residua delle stesse, che liquida per l'intero per il primo grado di giudizio in misura corrispondente alla somma indicata nella sentenza impugnata e per il presente giudizio di appello in € 4.997, oltre al rimborso delle spese generali, IVA
e CPA. pagina 9 di 10 Firenze, camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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