Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 7725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7725 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07725/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04717/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4717 del 2025, proposto da
IN RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mugnano di Napoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 21 luglio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa IA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. RO ha chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 21 luglio 2025, chiedendo la condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione degli atti ivi elencati.
Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che in data 5 marzo 2022, gli perveniva un avviso di pagamento del Comune di Mugnano di Napoli, Prot. n. 0010970, con cui gli veniva ingiunto il
versamento della somma di € 51.779,87 per la seguente motivazione: "Recupero del corrispettivo della concessione del diritto di superficie", scaturente dalla Convenzione P.E.E.P. stipulata in
data 29.03.1995 e dalla successiva rideterminazione delle indennità di esproprio, definite con sentenza della Corte di Cassazione n. 10389/2012.
Ritenendo che la somma in oggetto fosse stata determinata in maniera erronea, in data 21 luglio 2025, il ricorrente inoltrava all’ente una formale istanza di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013, avente ad oggetto l’esibizione dei seguenti documenti:
1. La relazione peritale e tutti gli atti amministrativi e contabili utilizzati per la "Redazione riparto spese oneri di occupazione, esproprio e di rappresentanza di cui alla sentenza di cassazione civile n.10389/2012", menzionata nell'avviso di pagamento;
2. Il prospetto analitico di calcolo e di riparto utilizzato per determinare la somma di € 51.779,87 imputata al Sig. RO, con indicazione della quota capitale, della quota relativa agli interessi (con specificazione di capitale, tasso e periodo), della quota per spese legali e di CTU, e di ogni altro onere accessorio;
3. La Convenzione P.E.E.P. stipulata in data 29.03.1995, citata nell'avviso di pagamento.
L’istanza rimaneva priva di riscontro, sicché si formava un atto tacito di diniego: sulla scorta di tali premesse il ricorrente chiede la condanna del Comune resistente all’ostensione della documentazione indicata.
Il Comune di Mugnano di Napoli non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 26.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
Secondo quanto evidenziato al punto che precede, il ricorrente vanta un interesse concreto e qualificato alla conoscenza degli atti richiesti, tenuto conto della necessità di tutelare la propria posizione giuridica a fronte della pretesa economica avanzata nei relativi riguardi dall’Amministrazione resistente.
D’altra parte quest’ultima, rimanendo silente e non costituendosi in giudizio, ha rinunciato a evidenziare eventuali profili critici relativi alla fondatezza dell'istanza, alla pertinenza dei documenti richiesti o alla sussistenza di eventuali limiti all'accesso, che, sulla base della documentazione depositata e delle deduzioni di parte ricorrente non è possibile, per il Collegio, ritenere sussistenti.
In tema di accesso la giurisprudenza costante ha fissato i seguenti principi, senz’altro applicabili al caso di specie: “ La valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse; è quindi precluso sia all'amministrazione detentrice del documento sia al Giudice adito ai sensi dell' art. 116 c.p.a . qualunque valutazione ex ante sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato o instaurando, salva l'evidente ed assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive: il diritto all'accesso non può dunque essere ostacolato ogniqualvolta sussista la possibilità che dall'ostensione dei documenti derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive ” (cfr. T.A.R., Torino , sez. III , 04/04/2025 , n. 592); ed ancora: “ In tema di diritto di accesso agli atti, la necessaria sussistenza di un interesse, diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto di accedere, non implica la riduzione dell'accesso ad una situazione meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante. L'accesso, in tal senso, assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche dall'eventuale infondatezza e inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre; invero, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dall' art. 22 della l. n. 241/1990 s.m.i. costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell'amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi” (cfr. T.A.R. , Roma , sez. I , 02/04/2025 , n. 6644).
3. Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento, nei termini di cui al dispositivo che segue.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Comune di Mugnano di Napoli di consentire l’accesso alla documentazione elencata nell’istanza in data 21 luglio 2025 presentata dal Sig. IN RO, entro il termine di giorni
20 (venti) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN AP, Presidente
IA LE, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LE | NN AP |
IL SEGRETARIO