Articolo 31 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
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24 agosto 1961
Art. 31.
Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa, scadenza, e' ammesso nel servizio continuativo se dichiarato meritevole di rimanere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal proprio comandante di Corpo. Per gli appartenenti ai reparti provinciali o alla polizia ferroviaria o alla polizia di frontiera il comandante del Corpo provvede previo nulla osta rispettivamente del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o di polizia di frontiera competenti.
Il comandante di Corpo, qualora non ritiene il militare idoneo al passaggio in servizio continuativo, formula al capo della polizia proposta - corredata, ove occorre, dal giudizio dell'autorita' di cui al precedente comma - per la cessazione dal servizio del militare.
Il provvedimento di diniego dell'ammissione al servizio continuativo e adottato dal capo della polizia sentita la Commissione di cui all'articolo 55.
Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della seconda rafferma, e' considerato come servizio prestato in rafferma.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961