Articolo 69 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 68Articolo 70
Versione
16 febbraio 1963
Art. 69.
Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nello articolo 13.
Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.
Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformita' dello articolo 49.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
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