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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.
6530/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
US ID (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore sito in Firenze, Viale Fratelli Rosselli n. 47
OPPONENTE
nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO CP_1 C.F._3
ZZ (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore C.F._4 sito in Firenze, Via Iacopo Nardi n. 2
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 1331/2024.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: “Previa ammissione di verificazione ex art. 216 Cpc della scrittura disconosciuta in causa ex adverso relativa al contratto di mandato inter partes prodotto in giudizio da parte opponente, si conclude come in atto di opposizione a decreto ingiuntivo e successivi atti processuali con vittoria di spese ed onorari” ossia: “- Revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. - Dichiarare la nullità e la improcedibilità del decreto ingiuntivo del opposto e del precetto per carenza della procura alle
1 liti a margine degli atti introduttivi a margine o in calce da parte di . - In caso di CP_1 procedibilità: - Rilevare gli errori di conteggio nel precetto contestati. - Dichiarare il credito di
compensato dal maggior credito vantato da per il quale si CP_1 Parte_1 avanza domanda riconvenzionale. - Con vittoria di spese ed onorari. […] ISTANZE
ISTRUTTORIE Si ribadisce quindi ai fini di Giustizia istanza di ammissione della verificazione della scrittura privata del 31 marzo 2002, disconosciuta dalla sig.ra . Si ribadisce CP_1 altresì istanza di ammissione della prova per testimoni sui capitoli già formulati in atto di opposizione, relativi all'effettivo svolgimento dell'attività di gestione del patrimonio della sig.ra
da parte del sig. ”. CP_1 Pt_1
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA: “in via istruttoria, per l'ammissione delle prove testimoniali indicate in comparsa di costituzione e risposta e in memoria conclusionale;
- nel merito come da memoria conclusionale” ossia “Voglia l'adito Tribunale di Firenze, previo rigetto integrale dell'opposizione promossa dal sig. poichè manifestamente infondata Pt_1 sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni espresse: - in via principale: confermare integralmente il decreto ingiuntivo numero 1331/2024 e numero RG 2012/2024 emesso dal
Tribunale di Firenze il 3.05.2024: - in ipotesi subordinata: dichiarare la risoluzione per inadempimento, se ritenuto valido efficace, del contratto di mandato sottoscritto tra le parti il
31.03.2022 per grave inadempimento da parte del signor ad ogni obbligazione ivi Pt_1 prevista in particolar modo per la mancanza di rendicontazione dichiarando conseguentemente che nulla deve la signora al signor per le tale titolo o ragione;
- in ogni CP_1 Pt_1 caso con vittoria di spese competenze professionali e spese generali iva e cap come da notula che si allega sub B)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha promosso opposizione Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1331/2024 del 13.05.2024 emesso dal Tribunale di Firenze e al pedissequo atto di precetto, con i quali gli è stato intimato il pagamento della somma di € 100.000,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione di prestito infruttifero, avanzando richiesta di revoca della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto e chiedendo, nel merito, in via principale, dichiararsi nullo o improcedibile detto decreto e il precetto per mancanza della procura alle liti e, in subordine, accertarsi gli errori di conteggio nel precetto e l'integrale compensazione del credito azionato in sede monitoria con il proprio controcredito di €
2 244.017,50 a titolo di compensi per le attività eseguite in forza di mandato oneroso conferitogli dall'opposta, con condanna di quest'ultima, in via riconvenzionale, al pagamento del restante importo e alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle domande proposte, l'opponente ha allegato:
- la nullità e l'improcedibilità del D.I. e dell'atto di precetto in quanto non corredati da procura alle liti sottoscritta dall'opposta ai sensi degli artt. 638 e 125 c.p.c.;
- l'inesigibilità dell'importo di € 10.000,00 dovuto con riguardo all'ultima rata del prestito, in quanto non ancora scaduta alla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto;
- l'inesistenza del credito azionato in monitorio con riferimento agli interessi, essendo il prestito concessogli dalla controparte infruttifero;
- l'erronea determinazione, nel D.I. e nell'atto di precetto, degli importi percentuali dovuti a titolo di spese generali e di IVA;
- l'estinzione per compensazione dei crediti proprio - pari a € 244.017,50 a titolo di compensi per le attività eseguite in forza del mandato oneroso conferitogli dall'opposta ai fini della gestione del suo patrimonio mobiliare – e dell'opposta e il proprio diritto al pagamento dell'importo residuo.
Costituitasi regolarmente in giudizio, l'opposta ha chiesto, in via principale, il CP_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del DI e, in via subordinata, l'accertamento sia della risoluzione per inadempimento del contratto di mandato del 31.03.2022 per grave inadempimento dell'opponente rispetto alle obbligazioni ivi previste, inclusa quella di rendicontazione, sia dell'inesistenza del controcredito da questo vantato a titolo di corrispettivo.
A fondamento delle conclusioni formulate, l'opposta ha dedotto: i) la regolarità della procura alle liti depositata in allegato al ricorso monitorio, non necessitante di notifica all'opponente unitamente al D.I. e all'atto di precetto;
ii) la decadenza dell'opponente dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. per non avere offerto garanzie né provveduto al rimborso delle somme prestate secondo le scadenze concordate;
iii) la generica allegazione di errori relativi alle percentuali indicate in sede di D.I. e di precetto con riguardo alle spese generali e all'IVA, da reputarsi in ogni caso irrilevanti in quanto inidonei a recare pregiudizio all'opponente; iv) il disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione del contratto di mandato e, in subordine, la prescrizione e comunque l'inesistenza del controcredito a titolo di compensi dedotto in compensazione e posto a fondamento della domanda riconvenzionale proposta dalla controparte.
3 All'udienza del 06.11.2024 – alla quale è comparsa personalmente l'opposta che ha ribadito il disconoscimento del contratto di mandato di cui in comparsa di costituzione e risposta – il
Giudice, tentata invano la conciliazione, si è riservato sulle istanze dell'opponente e dell'opposta, che per il tramite dei rispettivi difensori hanno, quanto all'opponente, dichiarato di volersi avvalere dei documenti disconosciuti affermandone l'autenticità e instando per la verificazione e, quanto all'opposta, rilevato la decadenza della controparte dai termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per le memorie integrative e, quindi, dai termini per proporre eccezioni, domande e istanze di verificazione, nonché il mancato deposito del rendiconto, insistendo nelle istanze istruttorie e chiedendo la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 08.11.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il
Giudice ha rilevato la nullità dell'atto di citazione in opposizione, derivante dall'inosservanza dei termini a comparire e dalla mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 comma 3 n. 7
c.p.c., sanata dalla costituzione dell'opposta contenente la formulazione di sole difese nel merito,
e ha sospeso la provvisoria esecuzione del DI opposto (Tribunale di Firenze n. 1331/2024) limitatamente all'importo ingiunto a titolo di interessi e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione al 4.12.2025, disponendone la sostituzione con trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., di cui queste si sono avvalse depositando esclusivamente le rispettive memorie conclusionali.
A seguito della rimessione in decisione della causa con ordinanza del 05.12.2025, viene emessa la presente sentenza.
* * *
1. Sull'opposizione al D.I.
A fronte della pretesa creditoria dell'opposta, azionata in monitorio a titolo di restituzione del prestito concesso per € 100.000,00 oltre interessi legali, l'opponente ha eccepito con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione: i) la nullità del D.I. opposto e dell'atto di precetto per cui è causa in quanto privi di procura alle liti sottoscritta dall'opposta ai sensi degli artt. 638 e 125 c.p.c.; ii) l'erronea determinazione degli importi percentuali dovuti a titolo di spese generali e IVA;
iii) l'inesigibilità dell'importo di € 10.000,00 a titolo di ultima rata del prestito non ancora scaduta;
iv) la non debenza degli interessi, stante il carattere infruttifero del prestito;
v) la compensazione del credito fatto valere da controparte col proprio, pari a €
244.017,50 a titolo di compensi per le attività eseguite in forza del mandato oneroso conferitogli
4 dall'opposta per la gestione del suo patrimonio, ed il proprio diritto al pagamento della maggior somma residua, oggetto di domanda riconvenzionale.
Tanto premesso, è pacifica in quanto non specificamente contestata – con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – nonché documentalmente provata, l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, integrato dal mutuo infruttifero del 10.04.2015, con cui l'opposta ha concesso all'opponente un prestito di € 100.000,00, con scadenza massima fissata in dieci anni dalla data della stipula, da restituirsi in rate mensili del valore minimo di € 10.000,00 (doc. n. 1 allegato al fasc. monitorio).
È inoltre rimasta incontestata e risulta, in ogni caso, dimostrata in via documentale dalle copie dei bonifici prodotte dall'opposta in sede di costituzione (doc. denominato “contabili bonifici” recante versamenti complessivi pari alla somma ingiunta con D.I. con causale “rate prestito infruttifero”) anche l'effettiva consegna della somma concessa in prestito pari a € 100.000,00 da parte all'opponente, il quale non ha dedotto né provato di aver adempiuto al proprio obbligo di restituzione degli importi dovuti entro i termini concordati.
Ne deriva che l'opposta – attrice sostanziale – ha dimostrato i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria (in termini Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017.
Conformi ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004, Sez. 3, Sentenza n. 2974 del
15/02/2005, Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”).
Al contrario, sono privi di fondamento i motivi di opposizione.
Segnatamente, priva di pregio è, innanzitutto, l'eccezione di nullità del D.I. opposto, atteso che né quest'ultimo né l'atto di precetto richiedono la notifica della procura alle liti, la quale risulta debitamente sottoscritta dall'opposta e depositata unitamente al ricorso monitorio (in termini si veda Cass. n. 27154/2021 secondo cui “Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice;
l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel
5 termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650
c.p.c.”).
Inoltre, inidonea ad incidere negativamente sulla validità ed efficacia del D.I. opposto è la doglianza relativa all'inesatta determinazione delle spese generali.
In proposito, l'art. 13, comma 10, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 stabilisce che, oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal proprio assistito in caso di determinazione concordata, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata con decreto del Ministro della Giustizia.
Il successivo D.M. n. 55/2014 ha quindi quantificato le spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, sicché non è rinvenibile in capo all'opponente alcun interesse a far valere, nel presente giudizio, la liquidazione in misura inferiore da parte del Giudice del monitorio che, nel caso di specie, ha determinato l'importo nella misura percentuale del 12,5% dei compensi.
Destituite di fondamento sono altresì le eccezioni relative, rispettivamente, all'inesigibilità dell'importo di € 10.000,00 a titolo di ultima rata del prestito non ancora scaduta e alla non debenza degli interessi, avendo il presente giudizio ad oggetto un prestito di carattere infruttifero.
Per un verso, infatti, è agi atti la lettera raccomandata con cui l'opposta, per il tramite del proprio legale, chiedeva all'opponente di provvedere entro sette giorni al pagamento dell'intero importo di € 100.000,00 concesso in prestito – rispetto al quale non era stata versata nessuna delle rate previste e non erano state fornite le garanzie promesse – con ciò, evidentemente, intendendo dichiararne la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., confermata peraltro dal deposito del ricorso monitorio e dalle domande proposte nel presente giudizio di opposizione,
Ne consegue che l'opposta ha legittimamente agito per conseguire il pagamento dell'intero importo mutuato, essendo venuta meno la possibilità del debitore di adempiere ai propri obblighi contrattuali secondo le scadenze rateali originariamente pattuite.
6 Per altro verso, occorre rilevare che il carattere infruttifero del mutuo intercorso tra le parti esclude la spettanza alla mutuante esclusivamente degli interessi corrispettivi sulle somme prestate previsti dall'art. 1815 comma 1 c.c., non anche di quelli moratori richiesti dall'opposta
(si vedano pag. 1 del ricorso per D.I. e pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione in cui si legge:
“Che in data 28.06.2023, stante l'esaurirsi dei rapporti tra le parti e comunque alla luce del mancato pagamento di alcuna rata, il sig. veniva invitato alla restituzione, oltre che ad Pt_1 una diversa somma di denaro maturata in altro contesto tra le parti, della somma allo stesso concessa in prestito (doc. 2)”; “Fermo restando che il signor non ha onorato alcuno dei Pt_1 pagamenti convenuti - per i quali si era impegnato a dare anche ratei maggiori, se possibile - né concesso le garanzie promesse come anche contestatogli, tra altre questioni, in data 28 giugno
2023 (tra i doc. 13)” […] “Dichiarata la decadenza, tutto il debito residuo diventa infatti esigibile e su esso legittimamente decorrono gli interessi moratori e non quelli previsti dall'inonorato contratto di mutuo”).
Si tratta, invero, di due categorie di interessi distinte, per essere i primi funzionali alla remunerazione per l'uso del denaro prestato nella fase fisiologica del rapporto contrattuale, e per essere i secondi, invece, diretti a garantire al creditore la liquidazione preventiva del danno da ritardo nell'adempimento in ipotesi di andamento patologico del rapporto negoziale.
Per quanto detto, gli interessi moratori, in assenza di specifiche pattuizioni delle parti volte ad escluderne espressamente il pagamento – non desumibili dal mero riferimento al carattere infruttifero del prestito che attiene ai soli interessi corrispettivi – restano dovuti ai sensi dell'art. 1224 comma 1 c.c., nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., a far data dalla costituzione in mora del debitore del 30.06.2023 (ossia dal ricevimento della lettera raccomandata con intimazione di pagamento sub doc. n. 2 allegato al fasc. monitorio e doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione, come risulta dall'avviso firmato dal ricevente e dall'incaricato alla distribuzione) fino al deposito del ricorso e, a partire da tale data sino all'effettivo pagamento, nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
In ultimo, sono infondate l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale proposte dall'opponente, entrambe basate sull'esistenza di un controcredito a titolo di compensi maturati in esecuzione di un contratto di mandato di gestione patrimoniale con l'opposta.
Invero, l'opposta – con comparsa di costituzione – ha specificamente disconosciuto la sottoscrizione attribuitale e apposta sul contratto di mandato prodotto dall'opponente, offrendo in comparazione la firma in calce alla propria procura alle liti depositata in giudizio.
7 A fronte di detto disconoscimento, l'opponente non ha avanzato istanza di verificazione nel termine perentorio per la proposizione delle richieste istruttorie (cfr. Cass. 16915/2011;
2411/2005; nello stesso senso, in giurisprudenza di merito, Trib. Vicenza 20.1.2022; Trib.
Firenze 16.2.2016; Trib Trento 4.2.2010; T. Milano 20.2.2003), ovvero nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., di cui le parti non si sono avvalse, omettendo il deposito di memorie integrative.
Peraltro, la richiesta di verificazione avanzata alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., oltre ad essere inammissibile in quanto tardiva, è altresì irrituale, poiché non accompagnata dalla proposizione di mezzi di prova utili, né dalla produzione tempestiva o dall'indicazione di scritture di comparazione.
Ciò detto, la mancata tempestiva proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che “il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 20/11/2017; Sez. 3, Sentenza
n. 2220 del 16/02/2012)”, rimanendo preclusa qualsiasi valutazione da parte del giudice “ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (Cass. n.
3602/2024).
Ad abundantiam, si rileva che, anche a ritenere provata la conclusione di un contratto di mandato oneroso tra le parti, l'opponente – a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opposta che ha negato l'esecuzione da parte sua di qualsivoglia attività riferibile a detto accordo, specie con riguardo all'obbligo di rendicontazione ivi previsto – non ha provato, mediante la formulazione di istanze di prova ammissibili o la produzione di documenti rilevanti,
l'esistenza e l'ammontare del controcredito dedotto in compensazione e posto a fondamento della domanda riconvenzionale di condanna al versamento del corrispettivo residuo.
Segnatamente, i capitoli di prova orale contenuti nell'atto di citazione in opposizione e riproposti anche in sede di memoria conclusionale, in parte, sono formulati in modo del tutto generico e diretti a colmare lacune nelle deduzioni dell'opponente, che non ha specificamente descritto le
8 prestazioni effettuate in esecuzione dell'incarico entro i termini previsti per le attività assertive1
(si veda il capitolo n. 1: “1) D.C.V. specificate il tipo di attività svolta da Parte_1 per conto di dal 2002 al 2020 e la entità del compenso previsto per la sua attività Parte_2
a favore della ”) e, per altra parte, attengono a documenti già prodotti, di per sé inidonei Pt_2
a dimostrare l'effettivo adempimento agli obblighi previsti dal contratto di mandato, primo fra tutti quello di rendicontazione.
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, non è rinvenibile alcun elemento utile a dimostrare l'attività svolta e l'ammontare dei patrimoni amministrati, in considerazione dei quali – per espressa previsione del contratto invocato dall'opponente – doveva essere quantificato il corrispettivo del mandatario, dai documenti n. 4, 5 e 6 prodotti in allegato all'atto di citazione.
Difatti, il doc. n. 5 è un documento dal contenuto generico e privo di sottoscrizione, sicché non è possibile accertarne la provenienza, mentre il doc. n. 6 contiene una serie di estratti conto di diversi istituti bancari e file con conteggi in formato Excel di provenienza unilaterale non univocamente riferibili alla gestione del patrimonio dell'opposta, sicché dagli stessi non emerge alcuna attività di rendicontazione con cadenza trimestrale posta in essere direttamente dall'opponente e comunicata all'opposta, utile a dimostrare l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'opponente.
Ne consegue che non vi è alcuna prova del fatto il patrimonio gestito fosse quello di cui alla convenzione prodotta sub doc. n. 4 dell'opponente.
In conclusione, sussiste la prova del credito azionato in monitorio e difetta quella della fondatezza delle eccezioni e domande formulate dall'opponente, cosicché vi sono i presupposti per l'integrale conferma del D.I. n. 1331/2024 emesso dall'intestato Tribunale.
2. Sull'opposizione al precetto.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione al D.I., il sig. ha Pt_1 contestualmente promosso anche opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. all'atto di precetto notificatogli dall'opposta sulla base del D.I. n. 1331/2024, deducendo, con specifico riferimento a detto atto, anche l'erronea indicazione della percentuale relativa all'IVA.
L'opposizione appare correttamente incardinata – sotto il profilo della competenza per materia e per valore – presso l'intestato Tribunale, stante la coincidenza tra il giudice competente a decidere l'opposizione a D.I. e quello dell'esecuzione cui è devoluta la cognizione dell'opposizione al precetto ex art. 615 e 617 c.p.c., da determinarsi in base al luogo di residenza/domicilio della creditrice opposta ai sensi degli artt. 27 e 480 comma 3 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 30183/2018 secondo cui “Il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto è possibile se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione, competente per materia e per valore”).
Ciò premesso, in primo luogo, con riguardo alle contestazioni sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria posta a fondamento dell'atto di precetto, valgono le medesime considerazioni sin qui esposte.
In secondo luogo, l'eccezione in merito all'erronea indicazione dell'IVA è del tutto generica, avendo l'opponente dedotto in modo del tutto vago e impreciso l'inesatta quantificazione contenuta nell'atto di precetto, senza neppure specificare la percentuale ritenuta corretta, sicché tale motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. non è suscettibile di vaglio nel merito.
3. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'opponente, con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è svolta l'attività difensiva, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi previsti per le fasi del giudizio di studio e introduttiva, con esclusione di quelle di trattazione, istruttoria e di decisione, per le quali l'attività difensiva in concreto svolta, l'istruttoria documentale e il deposito ad opera delle parti delle sole memorie conclusionali contenenti la riproposizione delle medesime deduzioni già presenti nei rispettivi atti introduttivi, giustificano la liquidazione secondo i parametri minimi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
10 1) RIGETTA l'opposizione al D.I. e all'atto di precetto, e per l'effetto CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1331/2024 del 3.05.2024 emesso dal Tribunale di
Firenze;
2) CONDANNA a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in euro € 9.142,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 15.12.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione le uniche deduzioni sul punto sono le seguenti “è creditore di CP_1
della somma di € 244.017,56 fino al 2020, di cui € 223.017,56 per crediti derivanti dalla gestione finanziaria e €
[...] 21.000,00 per altro credito applicando lo 0,50% sulla somma di € 4.200.000,00 per la trattativa e accordo di acquisto da parte di delle quote dagli altri eredi dell'eredità di ”, di talchè sono tardive le CP_1 Per_1 CP_1 ulteriori affermazioni sul punto formulate per la prima volta in sede di memoria conclusionale: “Il sig. ha Pt_1 adempiuto integralmente agli obblighi derivanti dal contratto di mandato, occupandosi per oltre un ventennio della gestione del patrimonio della sig.ra , che ammontava a circa 15/20 milioni di euro, composto da: -Gestioni CP_1 finanziarie presso istituti bancari per circa 4 milioni di euro all' anno;
- Compravendite e gestioni immobiliari del valore di circa 7 milioni di euro;
- Movimenti di opere d' arte per oltre 14 milioni di euro”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.
6530/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
US ID (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore sito in Firenze, Viale Fratelli Rosselli n. 47
OPPONENTE
nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO CP_1 C.F._3
ZZ (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore C.F._4 sito in Firenze, Via Iacopo Nardi n. 2
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 1331/2024.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: “Previa ammissione di verificazione ex art. 216 Cpc della scrittura disconosciuta in causa ex adverso relativa al contratto di mandato inter partes prodotto in giudizio da parte opponente, si conclude come in atto di opposizione a decreto ingiuntivo e successivi atti processuali con vittoria di spese ed onorari” ossia: “- Revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. - Dichiarare la nullità e la improcedibilità del decreto ingiuntivo del opposto e del precetto per carenza della procura alle
1 liti a margine degli atti introduttivi a margine o in calce da parte di . - In caso di CP_1 procedibilità: - Rilevare gli errori di conteggio nel precetto contestati. - Dichiarare il credito di
compensato dal maggior credito vantato da per il quale si CP_1 Parte_1 avanza domanda riconvenzionale. - Con vittoria di spese ed onorari. […] ISTANZE
ISTRUTTORIE Si ribadisce quindi ai fini di Giustizia istanza di ammissione della verificazione della scrittura privata del 31 marzo 2002, disconosciuta dalla sig.ra . Si ribadisce CP_1 altresì istanza di ammissione della prova per testimoni sui capitoli già formulati in atto di opposizione, relativi all'effettivo svolgimento dell'attività di gestione del patrimonio della sig.ra
da parte del sig. ”. CP_1 Pt_1
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA: “in via istruttoria, per l'ammissione delle prove testimoniali indicate in comparsa di costituzione e risposta e in memoria conclusionale;
- nel merito come da memoria conclusionale” ossia “Voglia l'adito Tribunale di Firenze, previo rigetto integrale dell'opposizione promossa dal sig. poichè manifestamente infondata Pt_1 sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni espresse: - in via principale: confermare integralmente il decreto ingiuntivo numero 1331/2024 e numero RG 2012/2024 emesso dal
Tribunale di Firenze il 3.05.2024: - in ipotesi subordinata: dichiarare la risoluzione per inadempimento, se ritenuto valido efficace, del contratto di mandato sottoscritto tra le parti il
31.03.2022 per grave inadempimento da parte del signor ad ogni obbligazione ivi Pt_1 prevista in particolar modo per la mancanza di rendicontazione dichiarando conseguentemente che nulla deve la signora al signor per le tale titolo o ragione;
- in ogni CP_1 Pt_1 caso con vittoria di spese competenze professionali e spese generali iva e cap come da notula che si allega sub B)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha promosso opposizione Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1331/2024 del 13.05.2024 emesso dal Tribunale di Firenze e al pedissequo atto di precetto, con i quali gli è stato intimato il pagamento della somma di € 100.000,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione di prestito infruttifero, avanzando richiesta di revoca della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto e chiedendo, nel merito, in via principale, dichiararsi nullo o improcedibile detto decreto e il precetto per mancanza della procura alle liti e, in subordine, accertarsi gli errori di conteggio nel precetto e l'integrale compensazione del credito azionato in sede monitoria con il proprio controcredito di €
2 244.017,50 a titolo di compensi per le attività eseguite in forza di mandato oneroso conferitogli dall'opposta, con condanna di quest'ultima, in via riconvenzionale, al pagamento del restante importo e alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle domande proposte, l'opponente ha allegato:
- la nullità e l'improcedibilità del D.I. e dell'atto di precetto in quanto non corredati da procura alle liti sottoscritta dall'opposta ai sensi degli artt. 638 e 125 c.p.c.;
- l'inesigibilità dell'importo di € 10.000,00 dovuto con riguardo all'ultima rata del prestito, in quanto non ancora scaduta alla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto;
- l'inesistenza del credito azionato in monitorio con riferimento agli interessi, essendo il prestito concessogli dalla controparte infruttifero;
- l'erronea determinazione, nel D.I. e nell'atto di precetto, degli importi percentuali dovuti a titolo di spese generali e di IVA;
- l'estinzione per compensazione dei crediti proprio - pari a € 244.017,50 a titolo di compensi per le attività eseguite in forza del mandato oneroso conferitogli dall'opposta ai fini della gestione del suo patrimonio mobiliare – e dell'opposta e il proprio diritto al pagamento dell'importo residuo.
Costituitasi regolarmente in giudizio, l'opposta ha chiesto, in via principale, il CP_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del DI e, in via subordinata, l'accertamento sia della risoluzione per inadempimento del contratto di mandato del 31.03.2022 per grave inadempimento dell'opponente rispetto alle obbligazioni ivi previste, inclusa quella di rendicontazione, sia dell'inesistenza del controcredito da questo vantato a titolo di corrispettivo.
A fondamento delle conclusioni formulate, l'opposta ha dedotto: i) la regolarità della procura alle liti depositata in allegato al ricorso monitorio, non necessitante di notifica all'opponente unitamente al D.I. e all'atto di precetto;
ii) la decadenza dell'opponente dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. per non avere offerto garanzie né provveduto al rimborso delle somme prestate secondo le scadenze concordate;
iii) la generica allegazione di errori relativi alle percentuali indicate in sede di D.I. e di precetto con riguardo alle spese generali e all'IVA, da reputarsi in ogni caso irrilevanti in quanto inidonei a recare pregiudizio all'opponente; iv) il disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione del contratto di mandato e, in subordine, la prescrizione e comunque l'inesistenza del controcredito a titolo di compensi dedotto in compensazione e posto a fondamento della domanda riconvenzionale proposta dalla controparte.
3 All'udienza del 06.11.2024 – alla quale è comparsa personalmente l'opposta che ha ribadito il disconoscimento del contratto di mandato di cui in comparsa di costituzione e risposta – il
Giudice, tentata invano la conciliazione, si è riservato sulle istanze dell'opponente e dell'opposta, che per il tramite dei rispettivi difensori hanno, quanto all'opponente, dichiarato di volersi avvalere dei documenti disconosciuti affermandone l'autenticità e instando per la verificazione e, quanto all'opposta, rilevato la decadenza della controparte dai termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per le memorie integrative e, quindi, dai termini per proporre eccezioni, domande e istanze di verificazione, nonché il mancato deposito del rendiconto, insistendo nelle istanze istruttorie e chiedendo la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 08.11.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il
Giudice ha rilevato la nullità dell'atto di citazione in opposizione, derivante dall'inosservanza dei termini a comparire e dalla mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 comma 3 n. 7
c.p.c., sanata dalla costituzione dell'opposta contenente la formulazione di sole difese nel merito,
e ha sospeso la provvisoria esecuzione del DI opposto (Tribunale di Firenze n. 1331/2024) limitatamente all'importo ingiunto a titolo di interessi e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione al 4.12.2025, disponendone la sostituzione con trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., di cui queste si sono avvalse depositando esclusivamente le rispettive memorie conclusionali.
A seguito della rimessione in decisione della causa con ordinanza del 05.12.2025, viene emessa la presente sentenza.
* * *
1. Sull'opposizione al D.I.
A fronte della pretesa creditoria dell'opposta, azionata in monitorio a titolo di restituzione del prestito concesso per € 100.000,00 oltre interessi legali, l'opponente ha eccepito con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione: i) la nullità del D.I. opposto e dell'atto di precetto per cui è causa in quanto privi di procura alle liti sottoscritta dall'opposta ai sensi degli artt. 638 e 125 c.p.c.; ii) l'erronea determinazione degli importi percentuali dovuti a titolo di spese generali e IVA;
iii) l'inesigibilità dell'importo di € 10.000,00 a titolo di ultima rata del prestito non ancora scaduta;
iv) la non debenza degli interessi, stante il carattere infruttifero del prestito;
v) la compensazione del credito fatto valere da controparte col proprio, pari a €
244.017,50 a titolo di compensi per le attività eseguite in forza del mandato oneroso conferitogli
4 dall'opposta per la gestione del suo patrimonio, ed il proprio diritto al pagamento della maggior somma residua, oggetto di domanda riconvenzionale.
Tanto premesso, è pacifica in quanto non specificamente contestata – con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – nonché documentalmente provata, l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, integrato dal mutuo infruttifero del 10.04.2015, con cui l'opposta ha concesso all'opponente un prestito di € 100.000,00, con scadenza massima fissata in dieci anni dalla data della stipula, da restituirsi in rate mensili del valore minimo di € 10.000,00 (doc. n. 1 allegato al fasc. monitorio).
È inoltre rimasta incontestata e risulta, in ogni caso, dimostrata in via documentale dalle copie dei bonifici prodotte dall'opposta in sede di costituzione (doc. denominato “contabili bonifici” recante versamenti complessivi pari alla somma ingiunta con D.I. con causale “rate prestito infruttifero”) anche l'effettiva consegna della somma concessa in prestito pari a € 100.000,00 da parte all'opponente, il quale non ha dedotto né provato di aver adempiuto al proprio obbligo di restituzione degli importi dovuti entro i termini concordati.
Ne deriva che l'opposta – attrice sostanziale – ha dimostrato i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria (in termini Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017.
Conformi ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004, Sez. 3, Sentenza n. 2974 del
15/02/2005, Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”).
Al contrario, sono privi di fondamento i motivi di opposizione.
Segnatamente, priva di pregio è, innanzitutto, l'eccezione di nullità del D.I. opposto, atteso che né quest'ultimo né l'atto di precetto richiedono la notifica della procura alle liti, la quale risulta debitamente sottoscritta dall'opposta e depositata unitamente al ricorso monitorio (in termini si veda Cass. n. 27154/2021 secondo cui “Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice;
l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel
5 termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650
c.p.c.”).
Inoltre, inidonea ad incidere negativamente sulla validità ed efficacia del D.I. opposto è la doglianza relativa all'inesatta determinazione delle spese generali.
In proposito, l'art. 13, comma 10, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 stabilisce che, oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal proprio assistito in caso di determinazione concordata, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata con decreto del Ministro della Giustizia.
Il successivo D.M. n. 55/2014 ha quindi quantificato le spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, sicché non è rinvenibile in capo all'opponente alcun interesse a far valere, nel presente giudizio, la liquidazione in misura inferiore da parte del Giudice del monitorio che, nel caso di specie, ha determinato l'importo nella misura percentuale del 12,5% dei compensi.
Destituite di fondamento sono altresì le eccezioni relative, rispettivamente, all'inesigibilità dell'importo di € 10.000,00 a titolo di ultima rata del prestito non ancora scaduta e alla non debenza degli interessi, avendo il presente giudizio ad oggetto un prestito di carattere infruttifero.
Per un verso, infatti, è agi atti la lettera raccomandata con cui l'opposta, per il tramite del proprio legale, chiedeva all'opponente di provvedere entro sette giorni al pagamento dell'intero importo di € 100.000,00 concesso in prestito – rispetto al quale non era stata versata nessuna delle rate previste e non erano state fornite le garanzie promesse – con ciò, evidentemente, intendendo dichiararne la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., confermata peraltro dal deposito del ricorso monitorio e dalle domande proposte nel presente giudizio di opposizione,
Ne consegue che l'opposta ha legittimamente agito per conseguire il pagamento dell'intero importo mutuato, essendo venuta meno la possibilità del debitore di adempiere ai propri obblighi contrattuali secondo le scadenze rateali originariamente pattuite.
6 Per altro verso, occorre rilevare che il carattere infruttifero del mutuo intercorso tra le parti esclude la spettanza alla mutuante esclusivamente degli interessi corrispettivi sulle somme prestate previsti dall'art. 1815 comma 1 c.c., non anche di quelli moratori richiesti dall'opposta
(si vedano pag. 1 del ricorso per D.I. e pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione in cui si legge:
“Che in data 28.06.2023, stante l'esaurirsi dei rapporti tra le parti e comunque alla luce del mancato pagamento di alcuna rata, il sig. veniva invitato alla restituzione, oltre che ad Pt_1 una diversa somma di denaro maturata in altro contesto tra le parti, della somma allo stesso concessa in prestito (doc. 2)”; “Fermo restando che il signor non ha onorato alcuno dei Pt_1 pagamenti convenuti - per i quali si era impegnato a dare anche ratei maggiori, se possibile - né concesso le garanzie promesse come anche contestatogli, tra altre questioni, in data 28 giugno
2023 (tra i doc. 13)” […] “Dichiarata la decadenza, tutto il debito residuo diventa infatti esigibile e su esso legittimamente decorrono gli interessi moratori e non quelli previsti dall'inonorato contratto di mutuo”).
Si tratta, invero, di due categorie di interessi distinte, per essere i primi funzionali alla remunerazione per l'uso del denaro prestato nella fase fisiologica del rapporto contrattuale, e per essere i secondi, invece, diretti a garantire al creditore la liquidazione preventiva del danno da ritardo nell'adempimento in ipotesi di andamento patologico del rapporto negoziale.
Per quanto detto, gli interessi moratori, in assenza di specifiche pattuizioni delle parti volte ad escluderne espressamente il pagamento – non desumibili dal mero riferimento al carattere infruttifero del prestito che attiene ai soli interessi corrispettivi – restano dovuti ai sensi dell'art. 1224 comma 1 c.c., nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., a far data dalla costituzione in mora del debitore del 30.06.2023 (ossia dal ricevimento della lettera raccomandata con intimazione di pagamento sub doc. n. 2 allegato al fasc. monitorio e doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione, come risulta dall'avviso firmato dal ricevente e dall'incaricato alla distribuzione) fino al deposito del ricorso e, a partire da tale data sino all'effettivo pagamento, nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
In ultimo, sono infondate l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale proposte dall'opponente, entrambe basate sull'esistenza di un controcredito a titolo di compensi maturati in esecuzione di un contratto di mandato di gestione patrimoniale con l'opposta.
Invero, l'opposta – con comparsa di costituzione – ha specificamente disconosciuto la sottoscrizione attribuitale e apposta sul contratto di mandato prodotto dall'opponente, offrendo in comparazione la firma in calce alla propria procura alle liti depositata in giudizio.
7 A fronte di detto disconoscimento, l'opponente non ha avanzato istanza di verificazione nel termine perentorio per la proposizione delle richieste istruttorie (cfr. Cass. 16915/2011;
2411/2005; nello stesso senso, in giurisprudenza di merito, Trib. Vicenza 20.1.2022; Trib.
Firenze 16.2.2016; Trib Trento 4.2.2010; T. Milano 20.2.2003), ovvero nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., di cui le parti non si sono avvalse, omettendo il deposito di memorie integrative.
Peraltro, la richiesta di verificazione avanzata alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., oltre ad essere inammissibile in quanto tardiva, è altresì irrituale, poiché non accompagnata dalla proposizione di mezzi di prova utili, né dalla produzione tempestiva o dall'indicazione di scritture di comparazione.
Ciò detto, la mancata tempestiva proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che “il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 20/11/2017; Sez. 3, Sentenza
n. 2220 del 16/02/2012)”, rimanendo preclusa qualsiasi valutazione da parte del giudice “ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (Cass. n.
3602/2024).
Ad abundantiam, si rileva che, anche a ritenere provata la conclusione di un contratto di mandato oneroso tra le parti, l'opponente – a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opposta che ha negato l'esecuzione da parte sua di qualsivoglia attività riferibile a detto accordo, specie con riguardo all'obbligo di rendicontazione ivi previsto – non ha provato, mediante la formulazione di istanze di prova ammissibili o la produzione di documenti rilevanti,
l'esistenza e l'ammontare del controcredito dedotto in compensazione e posto a fondamento della domanda riconvenzionale di condanna al versamento del corrispettivo residuo.
Segnatamente, i capitoli di prova orale contenuti nell'atto di citazione in opposizione e riproposti anche in sede di memoria conclusionale, in parte, sono formulati in modo del tutto generico e diretti a colmare lacune nelle deduzioni dell'opponente, che non ha specificamente descritto le
8 prestazioni effettuate in esecuzione dell'incarico entro i termini previsti per le attività assertive1
(si veda il capitolo n. 1: “1) D.C.V. specificate il tipo di attività svolta da Parte_1 per conto di dal 2002 al 2020 e la entità del compenso previsto per la sua attività Parte_2
a favore della ”) e, per altra parte, attengono a documenti già prodotti, di per sé inidonei Pt_2
a dimostrare l'effettivo adempimento agli obblighi previsti dal contratto di mandato, primo fra tutti quello di rendicontazione.
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, non è rinvenibile alcun elemento utile a dimostrare l'attività svolta e l'ammontare dei patrimoni amministrati, in considerazione dei quali – per espressa previsione del contratto invocato dall'opponente – doveva essere quantificato il corrispettivo del mandatario, dai documenti n. 4, 5 e 6 prodotti in allegato all'atto di citazione.
Difatti, il doc. n. 5 è un documento dal contenuto generico e privo di sottoscrizione, sicché non è possibile accertarne la provenienza, mentre il doc. n. 6 contiene una serie di estratti conto di diversi istituti bancari e file con conteggi in formato Excel di provenienza unilaterale non univocamente riferibili alla gestione del patrimonio dell'opposta, sicché dagli stessi non emerge alcuna attività di rendicontazione con cadenza trimestrale posta in essere direttamente dall'opponente e comunicata all'opposta, utile a dimostrare l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'opponente.
Ne consegue che non vi è alcuna prova del fatto il patrimonio gestito fosse quello di cui alla convenzione prodotta sub doc. n. 4 dell'opponente.
In conclusione, sussiste la prova del credito azionato in monitorio e difetta quella della fondatezza delle eccezioni e domande formulate dall'opponente, cosicché vi sono i presupposti per l'integrale conferma del D.I. n. 1331/2024 emesso dall'intestato Tribunale.
2. Sull'opposizione al precetto.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione al D.I., il sig. ha Pt_1 contestualmente promosso anche opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. all'atto di precetto notificatogli dall'opposta sulla base del D.I. n. 1331/2024, deducendo, con specifico riferimento a detto atto, anche l'erronea indicazione della percentuale relativa all'IVA.
L'opposizione appare correttamente incardinata – sotto il profilo della competenza per materia e per valore – presso l'intestato Tribunale, stante la coincidenza tra il giudice competente a decidere l'opposizione a D.I. e quello dell'esecuzione cui è devoluta la cognizione dell'opposizione al precetto ex art. 615 e 617 c.p.c., da determinarsi in base al luogo di residenza/domicilio della creditrice opposta ai sensi degli artt. 27 e 480 comma 3 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 30183/2018 secondo cui “Il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto è possibile se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione, competente per materia e per valore”).
Ciò premesso, in primo luogo, con riguardo alle contestazioni sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria posta a fondamento dell'atto di precetto, valgono le medesime considerazioni sin qui esposte.
In secondo luogo, l'eccezione in merito all'erronea indicazione dell'IVA è del tutto generica, avendo l'opponente dedotto in modo del tutto vago e impreciso l'inesatta quantificazione contenuta nell'atto di precetto, senza neppure specificare la percentuale ritenuta corretta, sicché tale motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. non è suscettibile di vaglio nel merito.
3. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'opponente, con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è svolta l'attività difensiva, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi previsti per le fasi del giudizio di studio e introduttiva, con esclusione di quelle di trattazione, istruttoria e di decisione, per le quali l'attività difensiva in concreto svolta, l'istruttoria documentale e il deposito ad opera delle parti delle sole memorie conclusionali contenenti la riproposizione delle medesime deduzioni già presenti nei rispettivi atti introduttivi, giustificano la liquidazione secondo i parametri minimi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
10 1) RIGETTA l'opposizione al D.I. e all'atto di precetto, e per l'effetto CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1331/2024 del 3.05.2024 emesso dal Tribunale di
Firenze;
2) CONDANNA a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in euro € 9.142,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 15.12.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione le uniche deduzioni sul punto sono le seguenti “è creditore di CP_1
della somma di € 244.017,56 fino al 2020, di cui € 223.017,56 per crediti derivanti dalla gestione finanziaria e €
[...] 21.000,00 per altro credito applicando lo 0,50% sulla somma di € 4.200.000,00 per la trattativa e accordo di acquisto da parte di delle quote dagli altri eredi dell'eredità di ”, di talchè sono tardive le CP_1 Per_1 CP_1 ulteriori affermazioni sul punto formulate per la prima volta in sede di memoria conclusionale: “Il sig. ha Pt_1 adempiuto integralmente agli obblighi derivanti dal contratto di mandato, occupandosi per oltre un ventennio della gestione del patrimonio della sig.ra , che ammontava a circa 15/20 milioni di euro, composto da: -Gestioni CP_1 finanziarie presso istituti bancari per circa 4 milioni di euro all' anno;
- Compravendite e gestioni immobiliari del valore di circa 7 milioni di euro;
- Movimenti di opere d' arte per oltre 14 milioni di euro”.
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