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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1250/2023
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Casamassima e dall'Avv. Pasquale Trigiante ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via Amendola,
n. 168/5, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
E
pagina 1 di 7 (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Carlucci ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via F.
Crispi, n. 85/A, giusta mandato in atti - APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Trani, la , al fine di sentire accertare il proprio subentro nel diritti e negli obblighi Controparte_1 del suo genitore, , già assegnatario (ai sensi della legge n. 1676/1960) dell'alloggio Parte_2
sito in Minervino Murge, alla traversa III G. Di Vittorio n. 13, in qualità di figlia e familiare convivente del padre.
Deduceva l'attuale appellante che il defunto genitore, in data 25/02/2021, aveva presentato alla
[...]
richiesta di trasferimento in proprietà dell'alloggio in questione, ai sensi dell'art. 11 della legge CP_1
1676/1960, ma che l'Ente non aveva dato riscontro a tale richiesta.
Con successiva istanza del 02/11/2021, il medesimo aveva chiesto l'ampliamento Parte_2 stabile del nucleo familiare nell'alloggio di che trattasi, chiedendo che al suo interno fosse ricompresa anche la figlia odierna appellante, unitamente al marito ed ai figli. Pt_1
Nelle more di una risposta da parte del suddetto Ente, l'assegnatario decedeva il 02/01/2022. Parte_2
Con nota datata 16/12/2021, ma notificata solo in data 19/01/2022, l' comunicava Controparte_1 il provvedimento di rigetto dell'istanza di ampliamento del nucleo familiare, motivato con il fatto che la attuale appellante, , fosse proprietaria, in uno al proprio coniuge, Parte_1 [...]
, di altro immobile, ubicato nel Comune di Spinazzola e che, dunque, non era in possesso dei Per_1 requisiti per l'assegnazione.
Avviato il giudizio, si costituiva l' che contestava la domanda chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Con la sentenza n. 1396/2023, del 25.09.2023, il Tribunale di Trani rigettava la domanda, negando il diritto della al subentro nella conduzione dell'alloggio, sul presupposto, sia che la predetta Parte_2 non aveva dimostrato di possedere il requisito della stabile convivenza con l'assegnatario, sia perché era risultato che ella era comproprietaria di altro immobile, sito nel Comune di Spinazzola, Parte_2
in buono stato manutentivo, di mq. 97.
pagina 2 di 7 Con atto del 16/10/2023, impugnava la decisione del Tribunale, con conseguente Parte_1
integrale sua riforma, chiedendo che la Corte adìta, accertato il subentro nei diritti e negli obblighi del proprio genitore assegnatario, , ordinasse all' di assegnarle Parte_2 Controparte_1
l'alloggio in questione, dichiarando il proprio diritto all'ampliamento stabile nell'alloggio ed a permanervi, stante l'inadeguatezza, rispetto alle esigenze del proprio nucleo familiare, dell'immobile di cui risultava comproprietaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata Controparte_1
sentenza
All'udienza del 29/09/2024, a seguito della discussione delle parti, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di appello la ha contestato la violazione delle disposizioni della L.R. Parte_2
Puglia, n. 10/2014, asserendo che il Tribunale di Trani, erroneamente avrebbe omesso di applicare alla fattispecie in esame l'art. 11 della L. 1676/1960, a mente del quale, al momento del decesso dell'assegnatario di un alloggio, il familiare subentra nella sua posizione, ipso iure, e ciò, indipendentemente dalla stabile convivenza con il dante causa.
L'assunto è errato.
La legge n. 1676/1969, avente, peraltro, ad oggetto “Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli”, è stata abrogata dalla legge n. 133 del 06.08.2008.
La materia concernente l'assegnazione degli alloggi E.R.P. è attualmente regolata dalla L.R. Puglia n.
10/2014, che, all'art. 2, comma 1, individua l'ambito di applicazione della legge che trova applicazione agli alloggi residenziali di proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico, o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni o Province o dei
Comuni, ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
La legge regionale, diversamente da quanto assume l'appellante, non prevede affatto il subentro degli eredi nella conduzione dell'alloggio, a seguito del decesso da parte dell'intestatario.
La prima parte del motivo di appello è, dunque, infondata in parte qua.
Proseguendo nella esposizione del motivo di gravame, l'appellante sostiene che l' ha CP_1
pagina 3 di 7 rigettato la domanda di ampliamento del nucleo familiare, presentata dal defunto genitore (prima del decesso), non per l'assenza del requisito della “stabile convivenza” (affermando, per di più, che quest'ultimo “(…) non è nemmeno un requisito richiesto ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio di (cfr. appello, pag. 5)), ma per il fatto che ella era risultata CP_2
comproprietaria, assieme al marito, di un alloggio in Spinazzola.
Ella, inoltre, deduce di aver fornito la prova che l'immobile di sua proprietà fosse inadeguato ed inidoneo a consentirne l'abitazione.
Anche tale assunto è infondato.
Come chiarito, la Legge regionale n. 10/2014, non consente l'acquisizione iure hereditatis della qualità di assegnatario dell'alloggio.
Ed invero, l'art. 3, comma 1, della suddetta legge, che disciplina l'ipotesi di decesso dell'assegnatario, consente al familiare di subentrare nel rapporto giuridico dell'assegnatario defunto, purché faccia parte
“stabilmente” del nucleo familiare.
Il requisito della “stabilità” della convivenza è fissato dall'art. 3, comma 3, della legge in esame, con cui si stabilisce che, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati ed affidati con provvedimento del giudice, con loro conviventi da almeno due anni.
L'art. 13, comma 2, della legge regionale, infine, nel disciplinare la procedura di subentro nella domanda di assegnazione del familiare, stabilisce che esso è possibile, entro il primo grado di parentela, previa verifica ed autorizzazione da parte dell'ente gestore.
Orbene, l'appellante non ha rispettato le disposizioni esaminate. Cont Ella, infatti, ha preso a risiedere nell'alloggio assieme al padre, senza aver chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 10/2014.
Giova precisare, al riguardo, che la suddetta circostanza è stata contestata dall' al defunto CP_1
, con la missiva del 04/11/2021 (ricevuta dalla medesima il successivo Parte_2 Parte_2
17/11/2021 - cfr. doc. 3 produzione ), con cui l'Ente ha rigettato la sua richiesta di ampliamento CP_1
del nucleo familiare.
Inoltre, con la raccomandata del 23/12/2021, ricevuta il successivo 19/01/2022, l' ha CP_1 chiesto al la cancellazione della dall'anagrafe comunale, Controparte_3 Parte_2
Cont proprio in considerazione del fatto che ella si era abusivamente introdotta nell'alloggio senza pagina 4 di 7 chiedere preventivamente l'autorizzazione.
L'assunto dell'appellante è, dunque, erroneo.
L' ha rigettato la richiesta di ampliamento del nucleo familiare di in CP_1 Parte_2
Cont quanto la propria figlia, attuale appellante, ebbe a trasferire la sua residenza nell'alloggio senza aver chiesto la previa ed ineludibile autorizzazione.
Non è affatto vero, dunque, che le ragioni del diniego del subentro non abbiano riguardato anche la convivenza stabile dell'appellante (e del suo nucleo familiare) con il defunto genitore.
Orbene, l'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente debitamente autorizzato, il presupposto fondamentale affinché possa vantare il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP.
In mancanza del relativo provvedimento, l'aspettativa di diritto viene inesorabilmente meno.
Ne consegue, con tutta evidenza, che l'appellante non ha diritto al subentro, in qualità di componente del nucleo familiare in quanto, alla data del decesso del padre, ella non ne faceva parte stabilmente da almeno due anni (per non esservi mai stata autorizzata).
Sia pure con stringata motivazione, il Tribunale di Trani ha accertato che “Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato il requisito della stabile convivenza con l'assegnatario (…) è in atti il solo certificato di residenza che nulla dice sulla stabile convivenza” (cfr. sentenza, pag. 3).
L'appellante non ha specificamente impugnato tale ratio decidendi del Tribunale, di talché il primo motivo di appello, in parte qua, è inammissibile, prima ancora che infondato.
L'infondatezza del gravame, nelle parti sin qui esaminate, comporta l'assorbimento dell'ulteriore parte con la quale la ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che Parte_2
“(…) è pacifico che la ricorrente sia proprietaria di altro immobile in buono stato manutentivo di mq.
97 a Spinazzola (…)”
Ed invero, ove anche volesse ammettersi, in ipotesi, che l'alloggio in questione non avrebbe i requisito della “adeguatezza”, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c), L.R. Puglia n. 10/2014, resta, comunque, il fatto che l'appellante non possedeva il requisito soggettivo della stabile convivenza, da almeno due anni, con il defunto padre, assegnatario dell'alloggio.
Con il secondo motivo di appello la ritorna ad affermare di avere diritto al subentro ex lege Parte_2
Cont nell'alloggio sostenendo che il defunto genitore, aveva avuto l'alloggio ai Parte_2
pagina 5 di 7 sensi della L. 1676/1960 ed invoca, pertanto, l'applicazione dell'art. 11 della legge medesima, che prevede l'automatismo nel subentro.
Il motivo è infondato in quanto, come risulta dalla documentazione depositata agli atti di causa (in particolare, si veda il contratto di locazione - doc. 1 della produzione documentale dell' ), si CP_1 evince che l'assegnazione non è avvenuta affatto ai sensi della legge speciale in favore dei Lavoratori agricoli.
E, del resto, la non ha nemmeno indicato da quale fonte giuridica ella abbia tratto la sua Parte_2
convinzione
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Il rigetto dei primo due motivi di gravame comporta l'assorbimento del terzo motivo di appello, con il quale la si duole del fatto che l'Ente appellato non abbia mai proceduto a formalizzare il Parte_2
riscatto degli alloggi in favore degli assegnatari.
Il motivo, in ogni caso, è inammissibile poiché non contiene censure avverso la sentenza di primo grado, ma espone considerazioni sull'asserito comportamento inadempiente dell' , che non CP_1
possono trovare ingresso nella presente sede giudiziaria.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, l'interposto appello di va rigettato, con Parte_1
condanna di ella appellante al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo tenendo conto del valore della controversia, e della natura della stessa e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso del 16/10/2023, per la riforma della sentenza n. 1396/2023 resa Parte_1
dal Tribunale di Trani, in data 29/09/2023 tra essa appellante e in Controparte_1
persona del legale rappresentante, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado Parte_1 che liquida in € 2.908,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cpa ed IVA se dovuti, come per legge.
pagina 6 di 7 Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante versi all'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del presente appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1250/2023
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Casamassima e dall'Avv. Pasquale Trigiante ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via Amendola,
n. 168/5, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
E
pagina 1 di 7 (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Carlucci ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via F.
Crispi, n. 85/A, giusta mandato in atti - APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Trani, la , al fine di sentire accertare il proprio subentro nel diritti e negli obblighi Controparte_1 del suo genitore, , già assegnatario (ai sensi della legge n. 1676/1960) dell'alloggio Parte_2
sito in Minervino Murge, alla traversa III G. Di Vittorio n. 13, in qualità di figlia e familiare convivente del padre.
Deduceva l'attuale appellante che il defunto genitore, in data 25/02/2021, aveva presentato alla
[...]
richiesta di trasferimento in proprietà dell'alloggio in questione, ai sensi dell'art. 11 della legge CP_1
1676/1960, ma che l'Ente non aveva dato riscontro a tale richiesta.
Con successiva istanza del 02/11/2021, il medesimo aveva chiesto l'ampliamento Parte_2 stabile del nucleo familiare nell'alloggio di che trattasi, chiedendo che al suo interno fosse ricompresa anche la figlia odierna appellante, unitamente al marito ed ai figli. Pt_1
Nelle more di una risposta da parte del suddetto Ente, l'assegnatario decedeva il 02/01/2022. Parte_2
Con nota datata 16/12/2021, ma notificata solo in data 19/01/2022, l' comunicava Controparte_1 il provvedimento di rigetto dell'istanza di ampliamento del nucleo familiare, motivato con il fatto che la attuale appellante, , fosse proprietaria, in uno al proprio coniuge, Parte_1 [...]
, di altro immobile, ubicato nel Comune di Spinazzola e che, dunque, non era in possesso dei Per_1 requisiti per l'assegnazione.
Avviato il giudizio, si costituiva l' che contestava la domanda chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Con la sentenza n. 1396/2023, del 25.09.2023, il Tribunale di Trani rigettava la domanda, negando il diritto della al subentro nella conduzione dell'alloggio, sul presupposto, sia che la predetta Parte_2 non aveva dimostrato di possedere il requisito della stabile convivenza con l'assegnatario, sia perché era risultato che ella era comproprietaria di altro immobile, sito nel Comune di Spinazzola, Parte_2
in buono stato manutentivo, di mq. 97.
pagina 2 di 7 Con atto del 16/10/2023, impugnava la decisione del Tribunale, con conseguente Parte_1
integrale sua riforma, chiedendo che la Corte adìta, accertato il subentro nei diritti e negli obblighi del proprio genitore assegnatario, , ordinasse all' di assegnarle Parte_2 Controparte_1
l'alloggio in questione, dichiarando il proprio diritto all'ampliamento stabile nell'alloggio ed a permanervi, stante l'inadeguatezza, rispetto alle esigenze del proprio nucleo familiare, dell'immobile di cui risultava comproprietaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata Controparte_1
sentenza
All'udienza del 29/09/2024, a seguito della discussione delle parti, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di appello la ha contestato la violazione delle disposizioni della L.R. Parte_2
Puglia, n. 10/2014, asserendo che il Tribunale di Trani, erroneamente avrebbe omesso di applicare alla fattispecie in esame l'art. 11 della L. 1676/1960, a mente del quale, al momento del decesso dell'assegnatario di un alloggio, il familiare subentra nella sua posizione, ipso iure, e ciò, indipendentemente dalla stabile convivenza con il dante causa.
L'assunto è errato.
La legge n. 1676/1969, avente, peraltro, ad oggetto “Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli”, è stata abrogata dalla legge n. 133 del 06.08.2008.
La materia concernente l'assegnazione degli alloggi E.R.P. è attualmente regolata dalla L.R. Puglia n.
10/2014, che, all'art. 2, comma 1, individua l'ambito di applicazione della legge che trova applicazione agli alloggi residenziali di proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico, o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni o Province o dei
Comuni, ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
La legge regionale, diversamente da quanto assume l'appellante, non prevede affatto il subentro degli eredi nella conduzione dell'alloggio, a seguito del decesso da parte dell'intestatario.
La prima parte del motivo di appello è, dunque, infondata in parte qua.
Proseguendo nella esposizione del motivo di gravame, l'appellante sostiene che l' ha CP_1
pagina 3 di 7 rigettato la domanda di ampliamento del nucleo familiare, presentata dal defunto genitore (prima del decesso), non per l'assenza del requisito della “stabile convivenza” (affermando, per di più, che quest'ultimo “(…) non è nemmeno un requisito richiesto ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio di (cfr. appello, pag. 5)), ma per il fatto che ella era risultata CP_2
comproprietaria, assieme al marito, di un alloggio in Spinazzola.
Ella, inoltre, deduce di aver fornito la prova che l'immobile di sua proprietà fosse inadeguato ed inidoneo a consentirne l'abitazione.
Anche tale assunto è infondato.
Come chiarito, la Legge regionale n. 10/2014, non consente l'acquisizione iure hereditatis della qualità di assegnatario dell'alloggio.
Ed invero, l'art. 3, comma 1, della suddetta legge, che disciplina l'ipotesi di decesso dell'assegnatario, consente al familiare di subentrare nel rapporto giuridico dell'assegnatario defunto, purché faccia parte
“stabilmente” del nucleo familiare.
Il requisito della “stabilità” della convivenza è fissato dall'art. 3, comma 3, della legge in esame, con cui si stabilisce che, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati ed affidati con provvedimento del giudice, con loro conviventi da almeno due anni.
L'art. 13, comma 2, della legge regionale, infine, nel disciplinare la procedura di subentro nella domanda di assegnazione del familiare, stabilisce che esso è possibile, entro il primo grado di parentela, previa verifica ed autorizzazione da parte dell'ente gestore.
Orbene, l'appellante non ha rispettato le disposizioni esaminate. Cont Ella, infatti, ha preso a risiedere nell'alloggio assieme al padre, senza aver chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 10/2014.
Giova precisare, al riguardo, che la suddetta circostanza è stata contestata dall' al defunto CP_1
, con la missiva del 04/11/2021 (ricevuta dalla medesima il successivo Parte_2 Parte_2
17/11/2021 - cfr. doc. 3 produzione ), con cui l'Ente ha rigettato la sua richiesta di ampliamento CP_1
del nucleo familiare.
Inoltre, con la raccomandata del 23/12/2021, ricevuta il successivo 19/01/2022, l' ha CP_1 chiesto al la cancellazione della dall'anagrafe comunale, Controparte_3 Parte_2
Cont proprio in considerazione del fatto che ella si era abusivamente introdotta nell'alloggio senza pagina 4 di 7 chiedere preventivamente l'autorizzazione.
L'assunto dell'appellante è, dunque, erroneo.
L' ha rigettato la richiesta di ampliamento del nucleo familiare di in CP_1 Parte_2
Cont quanto la propria figlia, attuale appellante, ebbe a trasferire la sua residenza nell'alloggio senza aver chiesto la previa ed ineludibile autorizzazione.
Non è affatto vero, dunque, che le ragioni del diniego del subentro non abbiano riguardato anche la convivenza stabile dell'appellante (e del suo nucleo familiare) con il defunto genitore.
Orbene, l'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente debitamente autorizzato, il presupposto fondamentale affinché possa vantare il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP.
In mancanza del relativo provvedimento, l'aspettativa di diritto viene inesorabilmente meno.
Ne consegue, con tutta evidenza, che l'appellante non ha diritto al subentro, in qualità di componente del nucleo familiare in quanto, alla data del decesso del padre, ella non ne faceva parte stabilmente da almeno due anni (per non esservi mai stata autorizzata).
Sia pure con stringata motivazione, il Tribunale di Trani ha accertato che “Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato il requisito della stabile convivenza con l'assegnatario (…) è in atti il solo certificato di residenza che nulla dice sulla stabile convivenza” (cfr. sentenza, pag. 3).
L'appellante non ha specificamente impugnato tale ratio decidendi del Tribunale, di talché il primo motivo di appello, in parte qua, è inammissibile, prima ancora che infondato.
L'infondatezza del gravame, nelle parti sin qui esaminate, comporta l'assorbimento dell'ulteriore parte con la quale la ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che Parte_2
“(…) è pacifico che la ricorrente sia proprietaria di altro immobile in buono stato manutentivo di mq.
97 a Spinazzola (…)”
Ed invero, ove anche volesse ammettersi, in ipotesi, che l'alloggio in questione non avrebbe i requisito della “adeguatezza”, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c), L.R. Puglia n. 10/2014, resta, comunque, il fatto che l'appellante non possedeva il requisito soggettivo della stabile convivenza, da almeno due anni, con il defunto padre, assegnatario dell'alloggio.
Con il secondo motivo di appello la ritorna ad affermare di avere diritto al subentro ex lege Parte_2
Cont nell'alloggio sostenendo che il defunto genitore, aveva avuto l'alloggio ai Parte_2
pagina 5 di 7 sensi della L. 1676/1960 ed invoca, pertanto, l'applicazione dell'art. 11 della legge medesima, che prevede l'automatismo nel subentro.
Il motivo è infondato in quanto, come risulta dalla documentazione depositata agli atti di causa (in particolare, si veda il contratto di locazione - doc. 1 della produzione documentale dell' ), si CP_1 evince che l'assegnazione non è avvenuta affatto ai sensi della legge speciale in favore dei Lavoratori agricoli.
E, del resto, la non ha nemmeno indicato da quale fonte giuridica ella abbia tratto la sua Parte_2
convinzione
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Il rigetto dei primo due motivi di gravame comporta l'assorbimento del terzo motivo di appello, con il quale la si duole del fatto che l'Ente appellato non abbia mai proceduto a formalizzare il Parte_2
riscatto degli alloggi in favore degli assegnatari.
Il motivo, in ogni caso, è inammissibile poiché non contiene censure avverso la sentenza di primo grado, ma espone considerazioni sull'asserito comportamento inadempiente dell' , che non CP_1
possono trovare ingresso nella presente sede giudiziaria.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, l'interposto appello di va rigettato, con Parte_1
condanna di ella appellante al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo tenendo conto del valore della controversia, e della natura della stessa e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso del 16/10/2023, per la riforma della sentenza n. 1396/2023 resa Parte_1
dal Tribunale di Trani, in data 29/09/2023 tra essa appellante e in Controparte_1
persona del legale rappresentante, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado Parte_1 che liquida in € 2.908,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cpa ed IVA se dovuti, come per legge.
pagina 6 di 7 Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante versi all'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del presente appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 7 di 7