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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3742/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, elett.te dom.to al Viale Europa 165, presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Simona De Simone e Teresiana Somma che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE E
in persona del suo legale rapp.te p.t., elett. Controparte_1 dom.ta presso lo studio dell'avv. Maria Caterina Grillo, sito in Napoli alla via S. Pasquale 79, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA NONCHE'
, residente in Castellammare di Stabia, alla Traversa di via Controparte_2
Fontanelle n.6 CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.1.2025, parte convenuta ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale in qualità di proprietario del Controparte_2
Piaggio Porter tg CV582 EY, e la per sentirne dichiarare Controparte_3 la esclusiva responsabilità in ordine alla determinazione dell'evento lesivo e, conseguentemente, sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 1.2.2021, verso le ore 13,30, in Castellammare di Stabia al civico n. 95 di via Annunziatella. A tal fine, l'attore premetteva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre si trovava su di una scala di legno movibile per compiere lavori di ordinaria manutenzione ovverosia di sostituzione di un filo elettrico pertinente all'abitazione del fratello rovinava bruscamente al suolo Controparte_4 riportando gravissime lesioni personali;
l'evento traumatico si verificava a causa dell'impatto ricevuto dal Piaggio Porter tg CV582 EY, di proprietà di CP_2
assicurato per la r.c. con ma condotto
[...] Controparte_1 nell'occasione da , la quale, nel tentativo di eseguire la Persona_1 manovra di retromarcia, impattava con la parte posteriore contro la predetta scala di legno. A sostegno della domanda, l'attore precisava che Persona_1
in virtù della sosta del suddetto veicolo era impossibilitata ad uscire con
[...] la propria auto dal vicoletto adiacente la propria abitazione (in via Annunziatella n. 93 in Castellammare di Stabia) e, pertanto, veniva autorizzata a spostare lei stessa il veicolo. Tuttavia, nell'eseguire tale manovra, non avendo dimestichezza con l'auto, finiva per urtare la scala su cui si trovava l'istante. A seguito di tale impatto, attesa l'elevata altezza, l'odierno attore subiva gravi e seri danni fisici, tali da essere trasportato immediatamente dal fratello CP_4 già presente sul posto, al vicino giusta verbale di Controparte_5 accettazione, n. 2021/001689 del 01.02.2021 ore 13,53, in triage di codice giallo, dove veniva diagnosticato “frattura pluriframmentaria scomposta del soma di L2 con interessamento del muro posteriore e compressione sul canale midollare, addensamento parenchimale a sede basale bilaterale compatibili con lesione di natura contusiva, frattura pluriframmetaria del corpo del calcagno con distacco di frammenti ossei, frattura scomposta dell'astragalo destro” e venivano effettuati i seguenti esami: TC cranio, massiccio facciale e rachide cervicale e total body, rx gamba e piede dx, ecocolordoppler arterioso arti inferiori. Successivamente per sopraggiunte complicanze cliniche, veniva urgentemente Parte_1 trasportato presso altra struttura sanitaria l'Azienda Ospedaliera A. Cardarelli in Napoli, con prognosi riservata. Presso tale struttura sanitaria, con cartella clinica n. 2021/004276, si certificava che “Il periodo del ricovero: dal 02.02.2021 al 18.02.2021avveniva con la diagnosi di frattura di L2, frattura calcagno e astragalo a destra;
in data 11.02.2021 intervento di stabilizzazione percutanea L1 e L3 e distrazione per ligomentotassi..busto tipo camp C35 per 16 /18 settimane …”, lesioni che, secondo la ricostruzione attorea, comportavano una lunga degenza nonché ingenti spese per cure, terapie, medicinali, viaggi, supervitto ed assistenza solo in parte documentabili. Si costituiva ritualmente con propria comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio la la quale, resistendo alle avverse difese ed Controparte_1 eccependo l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 del Cod. Ass., oltre che la nullità dell'atto di citazione ex artt. 156, 163 e 164 c.p.c. e difetto di legittimazione attiva e passiva, contestava, nel merito, la fondatezza della domanda in fatto e in diritto, instando per il suo rigetto. Stante la ritualità della relativa notifica, all'udienza dell'8.11.2022 veniva dichiarata la contumacia del responsabile civile, . Controparte_2
Il giudizio, istruito con l'escussione di testi e l'espletamento di una c.t.u. medico- legale, è stata, quindi, rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attrice chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” e superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1. Quanto, poi, all'eccezione spiegata da parte convenuta in merito all'improcedibilità e/o improponibilità della domanda, per violazione del disposto degli artt. 145 e 148 del Cod. Ass., si rileva come la ricevuta della raccomandata a/r della costituzione in mora del 2.12.2021 e quella integrativa del 18.2.2022, comprovano l'avvenuto rispetto della procedura richiamata e la conseguente infondatezza dell'eccezione in discorso, posto che la giurisprudenza di legittimità in merito è unanime nel ritenere che: “La richiesta di risarcimento che la vittima d'un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Ne consegue che è irrilevante, ai lini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall'art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai lini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.” (Cfr. ex plurimis, VI Sezione Civile della Corte di cassazione, nr. 19354 del 30 settembre 2016)
2.2. Ancora, in via preliminare, va del pari rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito ad un supposto difetto di legittimazione, tanto attiva, emergente, invece, dalla documentazione medica prodotta in atti, quanto, dal lato passivo, e risultante, in contrario, dal certificato PRA dell'autoveicolo sopraindicato.
3. Ciò posto, volgendo al merito della controversia, la domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono. Nella fattispecie in esame, dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione prodotta da parte attrice, emerge con evidenza la fondatezza della domanda. Va rilevato, in particolare, come dalle testimonianze siano state, innanzitutto, confermate le circostanze dedotte in citazione;
difatti, dall'analisi del reso testimoniale è emerso che effettivamente nella data e nell'ora indicati, l'attore, mentre si trovava su una scala per aiutare il fratello ad aggiustare un filo elettrico servente la relativa abitazione, rovinava al suolo a causa della manovra effettuata dalla con il Piaggio Porter al fine di poter transitare. Persona_1
In particolare, il teste di parte attrice, fratello dell'attore e Controparte_4 presente al momento del sinistro, sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha chiarito, con particolare precisione quanto segue: “mio fratello era venuto a darmi una mano per aggiustare un filo elettrico che arriva a casa mia ma che passa sull'abitazione della ed in quel punto si era staccato dal Persona_1 muro, motivo per il quale avevo chiesto aiuto a mio fratello per sistemarlo. Abbiamo quindi messo una scala accanto al muro sulla quale mio fratello è salito per svolgere questo lavoro, trattasi di una scala a due gambe, e non a quattro, e che va appoggiata vicino al muro. Dietro la macchina di , che si Persona_1 trovava parcheggiata vicino casa sua, vi era il Piaggio Porter di nostra proprietà e la
per andare a prendere i figli a scuola e spostare la sua auto chiese a Persona_1 mio fratello di spostare il Porter per farla passare, mio fratello rispose che si trovava sulla scala e non poteva scendere, quindi lei, di sua spontanea volontà e senza nulla chiedere, entrò nel Porter dove credo vi erano le chiavi per l'accensione e lo spostò e nel fare retromarcia fece cadere a terra mio fratello, che si trovava a circa 2 mt di altezza sulla scala. Dopo la caduta a terra, mio fratello si lamentava molto per i dolori, pertanto la signora scese immediatamente dal Porter ed Persona_1 insieme, con la sua auto, Fiat Punto bianca, lo portammo all'ospedale di Castellamare di Stabia” ed ancora che “sentendo urlare mio fratello per il dolore, lo portavo io stesso in Ospedale. L'ho dovuto io alzare da terra di peso perché non riusciva a muoversi da solo. Specifico che tutt'oggi mio fratello ha difficoltà a lavorare, lamenta spesso dolore quando cambia il tempo, e che sta ancora male”. Convergenti sul punto le dichiarazioni dell'altro teste di parte attrice S_
, amico di anch'egli presente in quanto si
[...] Controparte_6 trovava a casa di quest'ultimo e che dichiarava quanto segue: “ricordo che rimasi lì da lui visto che c'era anche il fratello che stava facendo un lavoro su un
Pt_1 cavo elettrico, io pertanto decisi di aiutarli e pulivo la strada visto che nel fare questo lavoro cadeva del materiale a terra. Ricordo che si trovava su una
Pt_1 scala di legno che si poggiava al muro a circa un paio di metri da terra, quando una signora che abita lì doveva uscire con la sua auto e, visto che era bloccata dal Porter di proprietà del padre di , chiese a di spostarlo;
essendo
Pt_1 Pt_1 Pt_1 impegnato sulla scala disse alla signora di provvedere lei stessa a spostare il mezzo;
quindi, la signora entrò nello stesso e nel fare retromarcia urtò la scala dove si trovava e lo fece cadere a terra. Ricordo che il Porter era spento ma aveva
Pt_1 le chiavi nel cruscotto. cadde di schiena a terra, lamentava forti dolori alla
Pt_1 spina dorsale e diceva che gli mancava il fiato, motivo per il quale lo mettemmo immediatamente nell'auto della signora ed io ed il fratello lo portammo in ospedale. Tra il Porter e la scala vi era una distanza di circa 2 mt”, confermando altresì che
“nessuna autorità intervenne sul posto, ci preoccupammo di soccorrerlo noi visto che stava male, da allora sta ancora male, ha sempre una caviglia gonfia e non riesce a lavorare. È stato da ultimo operato e ha dei ferri nella gamba.” Ambo i testi, poi, riconoscevano nella rappresentazione grafica dello stato dei luoghi, allegata alla memoria n. 2 di parte attrice, la dinamica del sinistro. In tal senso milita, altresì, oltre la copiosa documentazione medica e la c.t.p. del dott. allegate, la disposta c.t.u., che ha confermato la compatibilità Persona_2 delle lesioni con la dinamica descritta in citazione. Pertanto, non avendo parte convenuta fornito alcuna prova che supporti una diversa conclusione, non può che ritenersi pienamente dimostrata la esclusiva responsabilità dei convenuti.
6. Tanto premesso in ordine all'an debeatur, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u., in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato nella sua relazione, depositata in data 3.6.2024, che in seguito al denunciato sinistro, riportava in Parte_1 conseguenza del trauma occorso in data 1.2.2021 “postumi di frattura di L2, di frattura calcagno e astragalo a dx”, operato il giorno 11/02/2021 di artrodesi lombare e lombosacrale con approccio posteriore (stabilizzazione percutanea L1-L3 e distrazione per ligamentotassi), operato il 21/06/2022 di artrodesi dell'articolazione sottoastragalica per artrosi astragalo calcaneare severa dx, cioè al rachide lombosacrale: in sede paravertebrale da L1 a L3 si rilevano due cicatrici a dx e due cicatrici a sin, ognuna di lunghezza di circa 2cm e di larghezza di circa 0,5cm, con dolore e disestesie alla digitopressione, limitazione funzionale da contrattura della muscolatura paravertebrale, dolore alla digitopressione in corrispondenza di L2 ed alla mobilità residua;
alla caviglia e piede destro: lievemente edematosa, ipotrofia muscolare, in sede mediale si rileva una cicatrice di lunghezza di circa 7,5cm ed in sede laterale si rileva una cicatrice di lunghezza di circa 8cm, con dolore e disestesie alla digitopressione, limitazione funzionale dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica di circa 1/3, rigidità dell'articolazione sottoastragalica, con dolore alla digitopressione in corrispondenza del calcagno e dell'astragalo ed alla mobilità residua”: lesioni, come anticipato, da ritenersi, a suo avviso, compatibili con la descrizione degli eventi operata dall'attrice. L'ausiliario ha, quindi, riscontrato che il periziato “per tali esiti lamenta dolore alla schiena ed alla caviglia e piede dx che si accentua con le variazioni climatiche, nel sollevare e trasportare pesi anche di lieve entità e con la deambulazione. Gli esiti, dato il tempo trascorso dal trauma, possono considerarsi permanenti e stabilizzati.” Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, assumendo come parametro le tabelle della SIMLA, nella misura del 18%, considerando anche il danno estetico e le condizioni cliniche soggettive del periziato, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 90 per ITT (considerando sia il periodo di ricovero che quello di divieto di carico) nonché gg. 30 per ITP, nella misura del 75%, giorni 30 nella misura del 50% e giorni 30 nella misura del 25%. Si ritiene, poi, quanto al danno patrimoniale, che nulla spetti al periziato, non risultando spese mediche documentate, altresì in considerazione del fatto che le cure mediche risultano effettuate in regime ospedaliero. Del pari, si ritiene che nulla spetti al in ordine al richiesto risarcimento Pt_1 per invalidità specifica di lavoro, atteso che l'istante nulla ha dedotto e provato sul punto al di fuori di una generica dichiarazione di svolgimento in fatto di mansioni occasionali quale muratore. Il danno non patrimoniale subito da può essere liquidato in via Parte_1 equitativa, in attuali euro 48.841,00, per postumi permanenti al 18% in un soggetto leso di anni 49 al momento del sinistro, ed euro 15.525,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 64.366,00 a titolo di danno non patrimoniale. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva atteso che l'istante, lungi dal fornire prova di specifiche sofferenze morali patite, si è limitato a chiedere il ristoro del cd. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psicologica, nel danno alla salute subito, ne consegue che non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico.
3.1. Sull'importo di euro 64.366,00 al danneggiato va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 1.189,59 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attore l'importo complessivo di euro 65.555,59, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento vanno condannati e la Controparte_2
in solido. Controparte_1
Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabili, secondo i parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria, euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.253,00), con distrazione in favore degli avvocati Teresiana Somma e Simona De Simone dichiaratesi antistatarie.
6.1. Le spese di c.t.u., come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e la Controparte_2 [...]
in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 65.555,59, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B. condanna e la in solido, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in Parte_1 euro 545,00 per spese vive ed euro 14.103,00 per compenso professionale oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvocati Teresiana Somma e Simona De Simone dichiaratesi antistatarie;
C. pone definitivamente a carico di e la Controparte_2 Controparte_1
in solido, le spese di c.t.u.
[...]
Torre Annunziata, così deciso in data 8 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elett.te dom.to al Viale Europa 165, presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Simona De Simone e Teresiana Somma che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE E
in persona del suo legale rapp.te p.t., elett. Controparte_1 dom.ta presso lo studio dell'avv. Maria Caterina Grillo, sito in Napoli alla via S. Pasquale 79, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA NONCHE'
, residente in Castellammare di Stabia, alla Traversa di via Controparte_2
Fontanelle n.6 CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.1.2025, parte convenuta ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale in qualità di proprietario del Controparte_2
Piaggio Porter tg CV582 EY, e la per sentirne dichiarare Controparte_3 la esclusiva responsabilità in ordine alla determinazione dell'evento lesivo e, conseguentemente, sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 1.2.2021, verso le ore 13,30, in Castellammare di Stabia al civico n. 95 di via Annunziatella. A tal fine, l'attore premetteva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre si trovava su di una scala di legno movibile per compiere lavori di ordinaria manutenzione ovverosia di sostituzione di un filo elettrico pertinente all'abitazione del fratello rovinava bruscamente al suolo Controparte_4 riportando gravissime lesioni personali;
l'evento traumatico si verificava a causa dell'impatto ricevuto dal Piaggio Porter tg CV582 EY, di proprietà di CP_2
assicurato per la r.c. con ma condotto
[...] Controparte_1 nell'occasione da , la quale, nel tentativo di eseguire la Persona_1 manovra di retromarcia, impattava con la parte posteriore contro la predetta scala di legno. A sostegno della domanda, l'attore precisava che Persona_1
in virtù della sosta del suddetto veicolo era impossibilitata ad uscire con
[...] la propria auto dal vicoletto adiacente la propria abitazione (in via Annunziatella n. 93 in Castellammare di Stabia) e, pertanto, veniva autorizzata a spostare lei stessa il veicolo. Tuttavia, nell'eseguire tale manovra, non avendo dimestichezza con l'auto, finiva per urtare la scala su cui si trovava l'istante. A seguito di tale impatto, attesa l'elevata altezza, l'odierno attore subiva gravi e seri danni fisici, tali da essere trasportato immediatamente dal fratello CP_4 già presente sul posto, al vicino giusta verbale di Controparte_5 accettazione, n. 2021/001689 del 01.02.2021 ore 13,53, in triage di codice giallo, dove veniva diagnosticato “frattura pluriframmentaria scomposta del soma di L2 con interessamento del muro posteriore e compressione sul canale midollare, addensamento parenchimale a sede basale bilaterale compatibili con lesione di natura contusiva, frattura pluriframmetaria del corpo del calcagno con distacco di frammenti ossei, frattura scomposta dell'astragalo destro” e venivano effettuati i seguenti esami: TC cranio, massiccio facciale e rachide cervicale e total body, rx gamba e piede dx, ecocolordoppler arterioso arti inferiori. Successivamente per sopraggiunte complicanze cliniche, veniva urgentemente Parte_1 trasportato presso altra struttura sanitaria l'Azienda Ospedaliera A. Cardarelli in Napoli, con prognosi riservata. Presso tale struttura sanitaria, con cartella clinica n. 2021/004276, si certificava che “Il periodo del ricovero: dal 02.02.2021 al 18.02.2021avveniva con la diagnosi di frattura di L2, frattura calcagno e astragalo a destra;
in data 11.02.2021 intervento di stabilizzazione percutanea L1 e L3 e distrazione per ligomentotassi..busto tipo camp C35 per 16 /18 settimane …”, lesioni che, secondo la ricostruzione attorea, comportavano una lunga degenza nonché ingenti spese per cure, terapie, medicinali, viaggi, supervitto ed assistenza solo in parte documentabili. Si costituiva ritualmente con propria comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio la la quale, resistendo alle avverse difese ed Controparte_1 eccependo l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 del Cod. Ass., oltre che la nullità dell'atto di citazione ex artt. 156, 163 e 164 c.p.c. e difetto di legittimazione attiva e passiva, contestava, nel merito, la fondatezza della domanda in fatto e in diritto, instando per il suo rigetto. Stante la ritualità della relativa notifica, all'udienza dell'8.11.2022 veniva dichiarata la contumacia del responsabile civile, . Controparte_2
Il giudizio, istruito con l'escussione di testi e l'espletamento di una c.t.u. medico- legale, è stata, quindi, rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attrice chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” e superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1. Quanto, poi, all'eccezione spiegata da parte convenuta in merito all'improcedibilità e/o improponibilità della domanda, per violazione del disposto degli artt. 145 e 148 del Cod. Ass., si rileva come la ricevuta della raccomandata a/r della costituzione in mora del 2.12.2021 e quella integrativa del 18.2.2022, comprovano l'avvenuto rispetto della procedura richiamata e la conseguente infondatezza dell'eccezione in discorso, posto che la giurisprudenza di legittimità in merito è unanime nel ritenere che: “La richiesta di risarcimento che la vittima d'un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Ne consegue che è irrilevante, ai lini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall'art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai lini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.” (Cfr. ex plurimis, VI Sezione Civile della Corte di cassazione, nr. 19354 del 30 settembre 2016)
2.2. Ancora, in via preliminare, va del pari rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito ad un supposto difetto di legittimazione, tanto attiva, emergente, invece, dalla documentazione medica prodotta in atti, quanto, dal lato passivo, e risultante, in contrario, dal certificato PRA dell'autoveicolo sopraindicato.
3. Ciò posto, volgendo al merito della controversia, la domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono. Nella fattispecie in esame, dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione prodotta da parte attrice, emerge con evidenza la fondatezza della domanda. Va rilevato, in particolare, come dalle testimonianze siano state, innanzitutto, confermate le circostanze dedotte in citazione;
difatti, dall'analisi del reso testimoniale è emerso che effettivamente nella data e nell'ora indicati, l'attore, mentre si trovava su una scala per aiutare il fratello ad aggiustare un filo elettrico servente la relativa abitazione, rovinava al suolo a causa della manovra effettuata dalla con il Piaggio Porter al fine di poter transitare. Persona_1
In particolare, il teste di parte attrice, fratello dell'attore e Controparte_4 presente al momento del sinistro, sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha chiarito, con particolare precisione quanto segue: “mio fratello era venuto a darmi una mano per aggiustare un filo elettrico che arriva a casa mia ma che passa sull'abitazione della ed in quel punto si era staccato dal Persona_1 muro, motivo per il quale avevo chiesto aiuto a mio fratello per sistemarlo. Abbiamo quindi messo una scala accanto al muro sulla quale mio fratello è salito per svolgere questo lavoro, trattasi di una scala a due gambe, e non a quattro, e che va appoggiata vicino al muro. Dietro la macchina di , che si Persona_1 trovava parcheggiata vicino casa sua, vi era il Piaggio Porter di nostra proprietà e la
per andare a prendere i figli a scuola e spostare la sua auto chiese a Persona_1 mio fratello di spostare il Porter per farla passare, mio fratello rispose che si trovava sulla scala e non poteva scendere, quindi lei, di sua spontanea volontà e senza nulla chiedere, entrò nel Porter dove credo vi erano le chiavi per l'accensione e lo spostò e nel fare retromarcia fece cadere a terra mio fratello, che si trovava a circa 2 mt di altezza sulla scala. Dopo la caduta a terra, mio fratello si lamentava molto per i dolori, pertanto la signora scese immediatamente dal Porter ed Persona_1 insieme, con la sua auto, Fiat Punto bianca, lo portammo all'ospedale di Castellamare di Stabia” ed ancora che “sentendo urlare mio fratello per il dolore, lo portavo io stesso in Ospedale. L'ho dovuto io alzare da terra di peso perché non riusciva a muoversi da solo. Specifico che tutt'oggi mio fratello ha difficoltà a lavorare, lamenta spesso dolore quando cambia il tempo, e che sta ancora male”. Convergenti sul punto le dichiarazioni dell'altro teste di parte attrice S_
, amico di anch'egli presente in quanto si
[...] Controparte_6 trovava a casa di quest'ultimo e che dichiarava quanto segue: “ricordo che rimasi lì da lui visto che c'era anche il fratello che stava facendo un lavoro su un
Pt_1 cavo elettrico, io pertanto decisi di aiutarli e pulivo la strada visto che nel fare questo lavoro cadeva del materiale a terra. Ricordo che si trovava su una
Pt_1 scala di legno che si poggiava al muro a circa un paio di metri da terra, quando una signora che abita lì doveva uscire con la sua auto e, visto che era bloccata dal Porter di proprietà del padre di , chiese a di spostarlo;
essendo
Pt_1 Pt_1 Pt_1 impegnato sulla scala disse alla signora di provvedere lei stessa a spostare il mezzo;
quindi, la signora entrò nello stesso e nel fare retromarcia urtò la scala dove si trovava e lo fece cadere a terra. Ricordo che il Porter era spento ma aveva
Pt_1 le chiavi nel cruscotto. cadde di schiena a terra, lamentava forti dolori alla
Pt_1 spina dorsale e diceva che gli mancava il fiato, motivo per il quale lo mettemmo immediatamente nell'auto della signora ed io ed il fratello lo portammo in ospedale. Tra il Porter e la scala vi era una distanza di circa 2 mt”, confermando altresì che
“nessuna autorità intervenne sul posto, ci preoccupammo di soccorrerlo noi visto che stava male, da allora sta ancora male, ha sempre una caviglia gonfia e non riesce a lavorare. È stato da ultimo operato e ha dei ferri nella gamba.” Ambo i testi, poi, riconoscevano nella rappresentazione grafica dello stato dei luoghi, allegata alla memoria n. 2 di parte attrice, la dinamica del sinistro. In tal senso milita, altresì, oltre la copiosa documentazione medica e la c.t.p. del dott. allegate, la disposta c.t.u., che ha confermato la compatibilità Persona_2 delle lesioni con la dinamica descritta in citazione. Pertanto, non avendo parte convenuta fornito alcuna prova che supporti una diversa conclusione, non può che ritenersi pienamente dimostrata la esclusiva responsabilità dei convenuti.
6. Tanto premesso in ordine all'an debeatur, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u., in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato nella sua relazione, depositata in data 3.6.2024, che in seguito al denunciato sinistro, riportava in Parte_1 conseguenza del trauma occorso in data 1.2.2021 “postumi di frattura di L2, di frattura calcagno e astragalo a dx”, operato il giorno 11/02/2021 di artrodesi lombare e lombosacrale con approccio posteriore (stabilizzazione percutanea L1-L3 e distrazione per ligamentotassi), operato il 21/06/2022 di artrodesi dell'articolazione sottoastragalica per artrosi astragalo calcaneare severa dx, cioè al rachide lombosacrale: in sede paravertebrale da L1 a L3 si rilevano due cicatrici a dx e due cicatrici a sin, ognuna di lunghezza di circa 2cm e di larghezza di circa 0,5cm, con dolore e disestesie alla digitopressione, limitazione funzionale da contrattura della muscolatura paravertebrale, dolore alla digitopressione in corrispondenza di L2 ed alla mobilità residua;
alla caviglia e piede destro: lievemente edematosa, ipotrofia muscolare, in sede mediale si rileva una cicatrice di lunghezza di circa 7,5cm ed in sede laterale si rileva una cicatrice di lunghezza di circa 8cm, con dolore e disestesie alla digitopressione, limitazione funzionale dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica di circa 1/3, rigidità dell'articolazione sottoastragalica, con dolore alla digitopressione in corrispondenza del calcagno e dell'astragalo ed alla mobilità residua”: lesioni, come anticipato, da ritenersi, a suo avviso, compatibili con la descrizione degli eventi operata dall'attrice. L'ausiliario ha, quindi, riscontrato che il periziato “per tali esiti lamenta dolore alla schiena ed alla caviglia e piede dx che si accentua con le variazioni climatiche, nel sollevare e trasportare pesi anche di lieve entità e con la deambulazione. Gli esiti, dato il tempo trascorso dal trauma, possono considerarsi permanenti e stabilizzati.” Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, assumendo come parametro le tabelle della SIMLA, nella misura del 18%, considerando anche il danno estetico e le condizioni cliniche soggettive del periziato, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 90 per ITT (considerando sia il periodo di ricovero che quello di divieto di carico) nonché gg. 30 per ITP, nella misura del 75%, giorni 30 nella misura del 50% e giorni 30 nella misura del 25%. Si ritiene, poi, quanto al danno patrimoniale, che nulla spetti al periziato, non risultando spese mediche documentate, altresì in considerazione del fatto che le cure mediche risultano effettuate in regime ospedaliero. Del pari, si ritiene che nulla spetti al in ordine al richiesto risarcimento Pt_1 per invalidità specifica di lavoro, atteso che l'istante nulla ha dedotto e provato sul punto al di fuori di una generica dichiarazione di svolgimento in fatto di mansioni occasionali quale muratore. Il danno non patrimoniale subito da può essere liquidato in via Parte_1 equitativa, in attuali euro 48.841,00, per postumi permanenti al 18% in un soggetto leso di anni 49 al momento del sinistro, ed euro 15.525,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 64.366,00 a titolo di danno non patrimoniale. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva atteso che l'istante, lungi dal fornire prova di specifiche sofferenze morali patite, si è limitato a chiedere il ristoro del cd. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psicologica, nel danno alla salute subito, ne consegue che non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico.
3.1. Sull'importo di euro 64.366,00 al danneggiato va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 1.189,59 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attore l'importo complessivo di euro 65.555,59, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento vanno condannati e la Controparte_2
in solido. Controparte_1
Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabili, secondo i parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria, euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.253,00), con distrazione in favore degli avvocati Teresiana Somma e Simona De Simone dichiaratesi antistatarie.
6.1. Le spese di c.t.u., come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e la Controparte_2 [...]
in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 65.555,59, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B. condanna e la in solido, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in Parte_1 euro 545,00 per spese vive ed euro 14.103,00 per compenso professionale oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvocati Teresiana Somma e Simona De Simone dichiaratesi antistatarie;
C. pone definitivamente a carico di e la Controparte_2 Controparte_1
in solido, le spese di c.t.u.
[...]
Torre Annunziata, così deciso in data 8 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo