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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 776/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 03/03/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi:
- per il ricorrente , da remoto, l'Avv. PISTILLI MASSIMO;
Parte_1
- per il resistente , in presenza, il dott. Controparte_1
ARMENTANO ANTONELLO.
L'Avv. PISTILLI discute la causa e precisa la domanda nel senso che chiede il riconoscimento in favore del suo assistito dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute come riconosciuta dalla pronuncia della Corte di Cassazione richiamata in ricorso;
richiama giurisprudenza favorevole del
Tribunale di Perugia.
Il dott. ARMENTANO richiama la memoria depositata e conclude come in essa.
Il Giudice
dato atto, alle ore 10.56 rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.30 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 03/03/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 776/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. PISTILLI MASSIMO, Parte_1
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
ricorrente e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c.
convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate negli atti introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 premesso di essere Parte_1 stato dipendente del quale docente negli anni scolastici 2015/16, Controparte_1
2016/17 e 2017/18 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, di presumere di non aver fruito in tale periodo di alcun giorno di ferie e di non aver ricevuto dall'amministrazione inviti o sollecitazioni a fruire delle proprie ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche, o in altro momento, ha chiamato in causa il Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
[...] respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Accertare che la parte ricorrente, in ciascun anno scolastico ha maturato e non fruito giorni di ferie pari a 23,5 nell'anno scolastico
2015/2016 come docente di Scienze Motorie e di 22 nell'anno scolastico 2015/2016 come docente di scuola secondaria di I grado per l'insegnamento della Religione Cattolica;
21 nell'anno scolastico 2016/2017; 23,5 nell'anno scolastico 2017/2018; Dichiarare che essa ha diritto al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura della retribuzione giornaliera e oraria corrispondente alle ferie non godute come recata dai CCNL del comparto Scuola di volta in volta vigenti al 30 giugno di ciascun anno e, per l'effetto, Condannare il
[...]
a corrispondere alla parte ricorrente il risarcimento del danno nella misura di Controparte_1
Euro 665,58 e di Euro 155,77 per l'anno scolastico 2015/2016; di Euro 447,69 € per l'anno scolastico 2016/2017; di Euro 1.009,23 € per l'anno scolastico 2018/2019; e così per complessivi Euro 2.278,27 oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore, che si dichiara fin da ora antistatario”.
Il si è costituito in giudizio tramite i suoi funzionari Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione. L'amministrazione, in particolare, ha richiamato le disposizioni di cui alla Legge n. 218 del 24/12/2012 ed ha contestato, in ogni caso, la possibilità di monetizzare le ex festività non godute.
All'esito dell'udienza del 13.2.2025 il Giudice ha invitato parte ricorrente a meglio precisare la domanda, alla luce delle argomentazioni a sostegno della stessa contenute nell'atto introduttivo.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente, in collegamento da remoto, ha precisato la domanda chiedendo il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla luce dei principi recentemente affermati dalla Suprema Corte ed ha citato ulteriore
3 giurisprudenza a sostegno, mentre il rappresentante del ha richiamato la memoria CP_1 depositata concludendo come in essa.
La domanda attorea, così come oggi precisata in udienza, appare fondata.
assunto alle dipendenze del Parte_1 Controparte_1
in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, ha lamentato il mancato pagamento
[...] dell'indennità per le ferie non fruite negli anni scolatici 2015/16 (nella misura di 23,5 giorni in relazione all'incarico ricevuto per 8 ore settimanali e 22 giorni in relazione al contemporaneo incarico ricevuto per ulteriori 2 ore settimanali), 2016/17 (nella misura di 21 giorni) e 2017/18
(nella misura di 23,5 giorni).
Il ha contestato la fondatezza della domanda Controparte_1 attorea richiamando la normativa vigente ed i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario scolastico regionale.
A norma dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (...)”.
La successiva legge n. 228/2012 all'art. 1 commi 54-56 ha previsto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e
4 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.
Il personale docente fruisce, quindi, delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, mentre durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Il personale a termine della scuola, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, invece, ha diritto alla liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di goderne.
La normativa interna, tuttavia, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, a norma del quale “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Tale disposizione, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (sentenze 6.11.2018, in cause riunite C-569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha, quindi, affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (Cass. n. 14268/22).
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Ove, quindi, “non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato
5 provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. n. 16715/24).
La medesima Corte di Cassazione ha osservato come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del di rigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. n. 28587/24).
Nel caso in esame il ricorrente ha affermato di non essere in grado di ricordare con esattezza i giorni di ferie fruiti nelle annualità oggetto di domanda, presumendo quindi di non averne fruiti, ed ha allegato di non aver ricevuti inviti o sollecitazioni a fruire delle ferie.
Il , d'altro canto, ha affermato che negli anni 2015/16, 2016/17 e Controparte_1
2017/18 il docente ha fruito delle ferie non a domanda, ma solo in corrispondenza Pt_1 dei giorni di sospensione delle lezioni.
E', quindi, pacifico che l'odierno ricorrente non abbia, negli anni oggetto di causa, presentato rituale istanza di ferie.
Quanto alla posizione del docente nei giorni di sospensione delle lezioni, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. n. 23944/20).
Le ferie, quindi, non possono essere computate d'ufficio: l'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva di fruire dei riposi durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina, infatti, l'automatica collocazione in ferie del docente che non abbia presentato istanza in tal senso, ma regola la tempistica entro la quale il lavoratore è tenuto a richiederle.
La Suprema Corte, infine, ha chiarito che i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale (Cass. n. 16715/24).
Concludendo, quindi, se l'amministrazione datrice di lavoro non offre la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, avvisandolo nella possibile perdita delle stesse in caso di loro mancata fruizione, il docente assunto a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione
6 delle ferie, non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, come previsto all'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, L. 228/2012, ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in tal senso, Cass. n. 16715/24; si vedano anche Cass. n. 23153/22; Cass. n. 21780/22; n. Cass. 8926/2024).
Venendo all'odierno ricorrente, il convenuto non ha dedotto di aver ritualmente CP_1 informato il docente che sarebbe stato considerato “in ferie” nei periodi di Pt_1 sospensione delle lezioni, ma si è limitato a negare ex post la monetizzazione delle ferie non godute, scomputando d'ufficio tali periodi dai giorni di ferie maturati dallo stesso.
L'amministrazione, poi, non ha allegato e provato di aver informato il docente della necessità di fruire delle ferie, pena la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle stesse.
Non avendo il convenuto assolto all'onere probatorio di cui era gravato, alla luce dei principi sopra enunciati la domanda di monetizzazione delle ferie non godute, come oggi precisata in udienza, deve essere accolta.
Alla luce del prospetto riportato nell'atto introduttivo, l'odierno ricorrente non ha, invece, chiesto anche la monetizzazione delle c.d. festività soppresse non fruite, quindi le deduzioni del sul punto non colgono nel segno. CP_1
Il , poi, non ha contestato in alcun modo il conteggio prospettato Controparte_1 dal ricorrente nell'atto introduttivo, conteggio che quindi deve essere recepito in sede di decisione: la somma spettante al docente a titolo di monetizzazione di ferie non godute ammonta conseguentemente a complessivi € 2.278,27, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni al saldo come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e della serialità dei procedimenti, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna il a pagare in favore del ricorrente Controparte_1 la somma di € 2.278,27, oltre alla maggior somma tra rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
7 Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore del ricorrente, spese che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Savona, 3.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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