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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/07/2024, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
Verbale di udienza del 15/07/2024, nel procedimento n.RG2726/2016, ore 13.06
Sono comparsi per parte attrice l'avv.to Giorgia Lovigu in sost. dell'avv.to MURRIGHILE GIAMPAOLO, per parte convenuta l'avv.to CEDRINO GABRIELLA e Costa i quali danno atto di avere raggiunto l'accordo sulla proposta formulata, come da atto di transazione depositato in data
12.07.2024, chiedono venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Dott.ssa Daniela Schintu
All'esito della camera di consiglio decide, alle ore 14.16, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2726/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MURRIGHILE GIAMPAOLO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CEDRINO GABRIELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Visto l'accordo di transazione del 9.07.2024, con il quale le parti hanno rinunciato agli atti e alle domande, in particolare, l'opposta al decreto ingiuntivo e l'opponente all'opposizione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Considerato che le predette pattuizioni non contengono riserve e condizioni.
Revoca il decreto ingiuntivo R.G. n.748/2016 emesso il 6.09.2016 e dichiara l'estinzione del processo RG n. 2726/2016.
Compensa le spese del giudizio. Tempio Pausania, 15.07.2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Daniela Schintu