CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2017/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2004/2024, emessa dal Tribunale di Napoli, a conclusione del procedimento iscritto al n. 30576/2021 R.G., assunto in decisione il
14.3.2025 ai sensi degli art. 350 bis 1 co. e 281 sexies ult. c. c.p.c., pendente
TRA
sito in Napoli alla Via Martucci n. 18 in persona Parte_1
dell'amministratore p.t. ) rappresentato e difeso dall'avv. Avv. PartitaIVA_1
Bruno Mantovani (C.F.: ), in virtù di procura allegata agli atti C.F._1
APPELLANTE
E (P.IVA/CF: ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t.,, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Agliano (C.F. ), in virtù di procura allegata agli atti CodiceFiscale_2
APPELLATA
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni:
per l'appellante: “…evidenzia la contraddittorietà della gravata decisione di primo grado laddove – pur a fronte della disposta revoca dell'originario decreto di ingiunzione – è stata disposta non sola la condanna alla refusione delle spese e contente competenze liquidate in sede monitoria ma anche quelle dell'intrapreso giudizio di opposizione che – se non instaurato – avrebbe comportato il passaggio in giudicato del decreto di ingiunzione ma finanche la condanna dell'odierna appallante al pagamento di un importo a titolo di responsabilità aggravata
(!!).Risulta, pertanto, ad avviso di chi scrive palese l'apparenza e l'erroneità della motivazione posta a base della decisione di primo grado che, essendo evidentemente ingiusta, dovrà essere necessariamente riformata con la rideterminazione della regolamentazione degli esborsi e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da quantificarsi sulla scorta del vigente DM. n°147/2022 e da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario ”;
per l'appellata: “ … 1) dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dal
ex art. 348 bis c.p.c.; 2) di rigettare -comunque- l'appello proposto dal Parte_1
in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in Parte_1
diritto; 3) di confermare la impugnata sentenza n. 2004/2024 del Tribunale di
Napoli;4) accertare e dichiarare la responsabilità per lite temeraria anche in secondo grado con conseguenziale condanna ex art. 96 c.p.c. 5) con vittoria di spese
e compensi legali, oltre s.g.s. IVA e CPA ,del doppio grado di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. depositava ricorso monitorio chiedendo al Tribunale di Controparte_1
Napoli di ingiungere al in Napoli, il pagamento Parte_2
dela complessiva somma di € 21.582,00, oltre interessi legali.
A supporto, deduceva che con delibera condominiale Controparte_1
dell'11/06/2019 e successivo contratto di appalto del 07/10/2019, le venivano commissionati dal delle opere –definite Parte_3
“contrattuali” – consistenti nei lavori di ristrutturazione della facciata principale, nel rifacimento del tetto in legno lamellare e nel rifacimento area cortile;
-nel corso delle esecuzioni dei lavori detti, le venivano richiesti ulteriori lavori – definiti
“extracontrattuali” - per un importo complessivo di euro 71.319,92, oltre IVA al
10%, in relazione ai quali pendeva già un'azione tesa ad ottenere la condanna al pagamento;
il corrispettivo dell'originario appalto era quantificato in € 126.522,69 oltre IVA al 10% ma, in conseguenza di varianti in corso d'opera, era stato rideterminato in € 150.905,11; nel contratto veniva pattuito il pagamento di quanto dovuto nella misura del 15% alla sottoscrizione e del residuo 85% in trenta rate mensili;
le opere “contrattuali” ed “extracontrattuali” erano state accettate in data
30/03/2021; non erano state onorate le fatture relative alle rate n° 16-17-18 e 19 per un importo complessivo di € 21.582,00.
Emesso il decreto ingiuntivo n. °8521/2021, avverso quest'ultimo il Parte_1
proponeva opposizione chiedendone la revoca e deducendo a supporto che il valore probatorio della fattura commerciale si concretizzava in un mero indizio;
eccependo il frazionamento del credito, posto che la aveva già proposto Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli ricorso ex art. 702 bis cpc per crediti derivanti dallo stesso contratto di appalto e contestando, infine, la richiesta di interessi moratori non dovuti da esso ente condominiale siccome “consumatore” con l'applicazione della relativa disciplina codicistica. Si costituiva evidenziando tra l'altro che il Controparte_1 Parte_1
aveva pagato tutte le fatture predette nelle more dei termini a comparire, sicché
l'opposizione era pretestuosa;
chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 6 co. c.p.c., veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexis c.p.c. e all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'adito
Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA e spese della fase monitoria come liquidate;
3. condanna l'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.387.”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 19/02/2024 e notificata il 21/03/2024, il
interponeva appello, con citazione notificata il 19/04/2024 e, dunque, Parte_1
nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… accogliere il presente appello – ammissibile e fondato- e, per l'effetto, riformare in parte qua la gravata statuizione di primo grado nella parte in cui –pur confermando la disposta revoca del decreto di ingiunzione n°8521/2021- è stata disposta la condanna dell'odierno appellante alla refusione delle spese liquidate nella procedura monitoria nonché in quelle dell'intrapreso giudizio di opposizione dovendosi, viceversa, ritenere revocato l'opposto decreto anche in ordine alle spese così come ingiunte disponendosi – per le motivazioni tutte che precedono -altresì-
l'integrale compensazione di quelle liquidate ex art. 91 cpc nonché –stante
l'insussistenza dei presupposti soggettivi e/o oggettivi della disposta condanna ex art.96, 3° comma, cpc- riformare integralmente la gravata decisione su tale capo;
-rideterminare alla luce di quanto precede, la regolamentazione degli esborsi tutti – ivi compresi i relativi contributi unificati di entrambi i giudizi- e dei compensi professionali dei due gradi da liquidarsi sulla base del vigente DM n° 147/2022 e da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario… ”.
Si costituiva che resisteva al gravame chiedendone il rigetto Controparte_1
nonché di dichiarare la responsabilità del Condominio per lite temeraria anche in secondo grado con conseguenziale condanna ex art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza del 15.11.2024, celebrata nella forma della trattazione scritta, veniva fissata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. udienza per la decisione della causa il 14.3.2025, all'esito della quale, a seguito del deposito delle note di trattazione di entrambe le parti, la causa veniva riservata per la decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha revocato l'opposto decreto, con le seguenti motivazioni:
<< ... Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di € 21.582 a titolo di corrispettivo per un contratto di appalto.
L'opponente ha dedotto che: non vi è prova del credito vantato;
per il medesimo rapporto ha già proposto altro ricorso pendente al n. 17127/21 r.g., con ciò illegittimamente frazionando il credito;
la richiesta di interessi moratori è illegittima essendo il condominio un consumatore;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese.
L'opposta ha dedotto che: nelle more dei termini a comparire il condominio ha pagato tutte le fatture portate nell'opposto decreto ingiuntivo;
il credito è provato dal contratto di appalto, dalla contabilità dei lavori certificata dal d.l. e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotti agli atti;
la società ricorrente ha agito in via monitoria per le rate scadute e non pagate, per la presenza di un contratto di appalto avente la forma scritta;
ha agito, invece, con il procedimento ex art. 702 bis. c.p.c. per le opere extra contrattuali, il cui contratto non ha rivestito la forma scritta;
la richiesta di interessi moratori non ha fondamento contrattuale ma è stata rivendicata ai sensi dell'art. 1284 c.c.; ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
Tanto premesso preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per frazionamento del credito in quanto il presente giudizio ha ad oggetto crediti liquidi e scaduti mentre l'altro giudizio ha ad oggetto crediti da liquidare in quanto relativi ad altro contratto non stipulato per iscritto.
Nel merito si osserva che l'opponente ha pagato il dovuto per cui, sul punto, è cessata la materia del contendere.
Il d.i. opposto, pertanto, va revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza cd. virtuale e si liquidano come dal dispositivo.
L'opponente sarà tenuto anche al pagamento delle spese liquidate nel d.i..
L'assoluta inconsistenza dell'opposizione merita la condanna ex art. 96 cpc, da quantificarsi in misura pari all'importo delle spese liquidate.>>.
§ 4.
Con il primo motivo, il censura la seguente statuizione della gravata Parte_1
sentenza: “nel merito si osserva che l'opponente ha pagato quanto preteso per cui, sul punto, è cessata la materia del contendere. Il d.i. opposto, pertanto, va revocato.
Le spese del giudizio seguono la cd “soccombenza virtuale” e si liquidano come dal dispositivo. L'opponente sarà tenuto anche al pagamento delle spese liquidate nel
d.i.”, assumendo la contraddittorietà tra la dichiarata cessazione della materia del contendere con revoca del decreto opposto e la condanna al pagamento delle spese all'epoca ivi liquidate;
deduce, poi, che il riferimento alla “soccombenza virtuale” non è pertinente, atteso che il suddetto criterio si configura esclusivamente quando nel corso del giudizio intervenga un fatto che soddisfi completamente la originaria pretesa di parte attrice;
invece, nella specie, il decreto opposto non solo ingiungeva il pagamento della somma di € 21.582,00 successivamente effettivamente corrisposta ma prevedeva, altresì, la corresponsione degli interessi “come da domanda”; la disposta revoca del decreto ha comportato la caducazione del riconoscimento degli
“interessi come da domanda” configurandosi, in tal modo, una sorta di reciproca soccombenza che avrebbe dovuto comportare il mancato riconoscimento sia delle spese della procedura monitoria sia di quelle dell'instaurato giudizio di opposizione dal momento che si configura quella “soccombenza reciproca” tale da legittimare il ricorso alla compensazione prevista dall'art. 92 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte, se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria;
pertanto, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità
(cfr. Cassazione civile sez. II, 30/10/2019, n.27926; Cassazione civile sez. III,
13/09/2022, n.26922).
Alla luce di tali principi, non sussiste contraddittorietà tra la disposta revoca del decreto e la condanna al pagamento delle spese del monitorio. A parte la doglianza circa il riferimento al principio della c.d. soccombenza virtuale, inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., siccome tende non alla rimozione di un danno effettivo, ma alla semplice soddisfazione di esigenze teoriche di correttezza formale (v. Cass. n. 12241/98), alla luce del complessivo contenuto dell'impugnata sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo è dipesa esclusivamente dall'avvenuto versamento dell'importo ingiunto in epoca successiva alla sua notificazione e non già dalla fondatezza sia pure parziale della proposta opposizione.
Inoltre, seppur sia vero che si può addivenire a una parziale compensazione, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, nella specie di certo non sussiste reciproca soccombenza, posto che secondo pacifico orientamento, la reciproca soccombenza si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non già in ipotesi di accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo;
inoltre, la compensazione delle spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca ai sensi dell' art. 92 c.p.c., richiede una motivazione specifica che indichi esplicitamente le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano tale decisione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/12/2024 ,
n. 33147; Cassazione civile , sez. III , 31/07/2024 , n. 21435). Nella specie parte appellante non ha affatto evidenziato circostanze che concretizzino gravi ed eccezionali ragioni tali da legittimare una pronuncia di compensazione a prescindere dalla reciproca soccombenza.
In definitiva, l'odierna parte appellante dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali già liquidate con il decreto ingiuntivo, posto che la revoca di quest'ultimo è dipesa esclusivamente dall'avvenuto versamento dell'importo ingiunto in epoca successiva alla sua notificazione e non certo dalla fondatezza dell'opposizione proposta dal , il quale sul punto nulla deduce nel Parte_1 presente grado fatta eccezione con riguardo al pagamento degli interessi. Al riguardo, peraltro, la caducazione del riconoscimento degli “interessi come da domanda” per intervenuta revoca dell'opposto decreto rappresenta un'omissione di pronuncia, piuttosto che il frutto di una valutazione di infondatezza della pretesa, non sussistendo i presupposti per affermare che ricorre nella specie una statuizione implicita di rigetto della domanda sul punto alla luce delle motivazioni della gravata sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. II , 26/09/2024 , n. 25710)
§ 5.
Con il secondo motivo, il appellante censura la gravata sentenza nella Parte_1
parte in cui statuisce che l'assoluta inconsistenza dell'opposizione merita la condanna ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in misura pari all'importo delle spese liquidate, sostenendo che la revoca del decreto opposto nonché il riferimento alla fondata eccezione della natura del Condominio come “consumatore” con conseguente non debenza degli “interessi moratori” richiesti e concessi in sede monitoria, costituisce la dimostrazione dell'ingiusta previsione di condanna ex art. 96 c.p.c.; adduce che la previsione codicistica in questione presuppone la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo costituito dalla soccombenza totale e concreta ogni qual volta ciò derivi dall'abuso del processo ed uno soggettivo rappresentato dalla malafede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio;
nella specifica ipotesi di giudizio di opposizione a decreto di ingiunzione si
è ritenuto ipotizzare tale condanna allorquando la condotta processuale del soccombente sia stata finalizzata a dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo;
invece, nella specie, l'avvenuto pagamento della sorta capitale ben prima dell'udienza di comparizione ma, soprattutto, l'intervenuta revoca dell'originario decreto testimonino la non ricorrenza degli estremi per la disposta condanna a titolo di “responsabilità aggravata”.
Il motivo è infondato.
Le considerazioni innanzi espresse sulla sussistenza di totale soccombenza dell'odierno appellante con riguardo alla pretesa azionata dalla società appaltatrice nonché la circostanza che la revoca dell'opposto decreto sia conseguenza esclusivamente dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta e non già della fondatezza dei motivi di opposizione inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti della impugnata condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Inoltre, l'avvenuto pagamento della somma ingiunta – nelle more dei termini a comparire – quasi contestualmente alla proposta opposizione unitamente alla infondatezza di quest'ultima al punto che nel presente grado alcuna censura il appellante solleva circa la statuita inconsistenza della medesima Parte_1
opposizione, evidenzia l'inutilità dell'instaurazione del giudizio e la circostanza che al momento della sua instaurazione l'opponente era cosciente dell'infondatezza dell'opposizione e delle tesi sostenute, o comunque nella sua condotta è mancata la normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr., fra le tante, Cass.
3464/17).
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 5.200,00, nel quale risulta compreso il disputatum, con riduzione del 50 % dei compensi tabellari della fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività espletata.
Va accolta la domanda proposta dall'odierna appellata nel presente grado ai sensi dell'art. 96 c.p.c, atteso che le precedenti considerazioni espresse circa l'infondatezza dei motivi di gravame inducono a affermare che l'esercizio del diritto di difesa si è concretizzato nella utilizzazione di uno strumento impugnatorio, privo di qualsiasi copertura sia normativa che giurisprudenziale, sicché attesta l'assenza di quella minima diligenza in grado di riconoscere l'ingiustizia della propria condotta processuale;
alla luce di tali considerazioni, parte appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va condannata al pagamento di un importo pari alla metà delle spese processuali di appello come liquidate in dispositivo.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sito in Napoli alla Via Martucci n. 18 in persona dell'amministratore p.t. Parte_1
con citazione notificata il 19/04/2024, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di appello, in favore di che liquida in € 2.419,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
c) condanna il sito in Napoli alla Via Martucci n. 18, ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c., dell'importo di € 1.209,50;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.3.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente