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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 8/10/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa LA GE, chiamato il procedimento iscritto al n. 17973/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 8.55 è presente l'avv. OR IN per parte ricorrente che conclude riportandosi alle difese e domande di cui in atti e chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese di lite con distrazione .
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' che si riporta ai CP_1
propri scritti difensivi.
I procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.30
*********************
Successivamente, alle ore 13.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa LA GE, nella causa civile iscritta al n° 17973/2024 R.G.L. promossa
D A
- CF: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OR IN ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Palermo, Via F.P. De Calboli n. 22, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
PA e AN IO IZ che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: Controparte_2
All'udienza dell'8 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara non dovuta da la somma di euro 4.013,90 relativa al periodo Parte_1
01.01.2018 - 30.11.2018 contestata con provvedimento del 13.5.2024.
❖ Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che CP_1
liquida complessivamente in euro 850,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per
2 legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Lorenzo Mannino dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 dopo aver premesso: Parte_1
- d'essere titolare di assegno mensile di assistenza (CAT INVCIV n. 07056695);
- d'aver ricevuto nota dell' (datata 13 maggio 2024) con cui gli veniva CP_1
contestata l'indebita erogazione della somma di euro 4.013,90 per il periodo da gennaio 2018 a novembre 2018. conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' rassegnando le seguenti domande: CP_1
“dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o comunque non dovuta e/o non ripetibile la somma di € 4.013,90 di cui al provvedimento dell' di contestazione d'indebito del CP_1
13.05.2024, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.11.2018, sulla pensione categoria INVCIV
n. 07056695”.
A sostegno del ricorso deduceva l'irripetibilità della suddetta somma in quanto:
- da un lato, invocava l'applicabilità al caso in esame dell'art. 52 L. n. 88/1989;
- dall'altro, richiamava anche i principi giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1 contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto evidenziando che
“[..]L'indebito oggetto di causa è relativo all'assegno mensile di assistenza (INVCIV) 044-
5500-07056695 (fascia 34) del quale il ricorrente è stato titolare. È scaturito da una ricostituzione centralizzata del novembre 2018, che ha accertato l'indebita erogazione della prestazione nel periodo compreso tra gennaio e novembre dello stesso anno. Si consideri che il limite reddituale per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza nel
2018 era pari a euro 4.853,29. Il ricorrente, a decorrere dal mese di agosto 2017, è divenuto titolare del trattamento pensionistico (VO) 001-5500-10099196, il cui importo mensile per l'anno 2018 era pari a euro 584,54. Il reddito di natura pensionistica percepito nel 2018- pari complessivamente a euro 7.955 (v. mod 730 all.) - ha determinato il superamento della soglia reddituale normativamente prescritta per fruire della prestazione assistenziale de qua. La prima nota di contestazione è stata trasmessa in data
6/11/2018 e risulta, oltre che tempestivamente, anche ritualmente notificata”.
3 La causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni delle parti di cui in atti, all'odierna udienza viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Brevemente riassunte le posizioni difensive, va anzitutto ribadito che in tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-
01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) ha statuito che «[..], il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare CP_3
annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato».
Pertanto grava sul pensionato (o, come nel caso in esame, dell'erede) che chiede l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo restitutorio, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la CP_3 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr.
Sentenza Corte d'Appello di Palermo n.766/2017).
Ciò premesso va sottolineato che parte ricorrente non contesta il quantum dell'indebito ma solo la ripetibilità delle somma richiestagli dall'ente previdenziale (richiamando sia i principi che governano l'indebito previdenziale sia quelli in materia di indebito
4 assistenziale) e, pertanto, il thema decidendum attiene, a questo punto, alla legittimità o meno dell'azione di recupero.
Orbene la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del
1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991 non è in realtà applicabile al caso scrutinato giacché la prestazione de qua (e con riferimento alla quale è stato contestato l'indebito al
) è una prestazione assistenziale (non collegata ad un versamento contributivo ma il Pt_1 cui onere economico è posto a carico della fiscalità generale).
Conseguentemente (non potendosi fare applicazione della disciplina dell'art 52 comma
2 L. 88/89 e dell'art 13 L. n. 412/1991 - richiamata dalle parti - che si riferisce all'indebito previdenziale) come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n.
12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
E ancor più di recente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza del 04/08/2022, n. 24180; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza del 10/08/2022, n.
24617) ha ribadito l'ormai consolidato principio secondo il quale in tema di indebito assistenziale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore e dell'incolpevole affidamento, la Suprema Corte (nelle molteplice pronunzie sul punto) fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
5 Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' CP_1
(come nel caso in esame) e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal CP_3 pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_3
La Corte di legittimità con molteplici (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del
30/06/2020, n. 13223; Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ.
Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza del
04/08/2022, n. 24180) ha puntualizzato che «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente (conformemente ad altre pronunce di questa sezione e della locale Corte d'Appello che si richiamano ex art. 118
6 Disp att. c.p.c. -), nel caso in esame, non può certamente qualificarsi come doloso il comportamento del né può condividersi quanto asserito dall'ente previdenziale che Pt_1
esclude un legittimo affidamento del ricorrente per il semplice fatto che “ [..] l'indebito scaturisce dai redditi percepiti dal medesimo a seguito della liquidazione della pensione di vecchiaia, [..] e la parte non poteva non essere consapevole della non spettanza della prestazione di invalidità a seguito della liquidazione della pensione”.
Invero è ragionevole pensare per il comune cittadino che, nel momento in cui l'ente previdenziale eroga direttamente più prestazioni (nel caso di specie a partire dal mese di gennaio 2018 ha erogato direttamente al la pensione di vecchiaia), effettui i controlli Pt_1
dovuti sull'integrale posizione del beneficiario al fine di individuare il quantum dovuto, così ingenerando nel percipiente l'affidamento nella spettanza di quanto erogato direttamente dall' . CP_1
Né l'erogazione indebita può ritenersi causata da un comportamento colposo (e men che meno doloso) del trattandosi, appunto, di prestazioni entrambe erogate Pt_1
dall' che è in grado di conoscere i dati reddituali ed è tenuto a verificare la sussistenza CP_1 di tutti i requisiti per erogare il beneficio assistenziale.
La domanda, quindi, va accolta essendo intervenuto il provvedimento di contestazione dell'indebito per il periodo da gennaio a novembre 2018 solamente in data 26.11.2018 successivamente all'erogazione della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (con applicazione dei minimi tariffari e in relazione all'attività effettivamente espletata) disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Lorenzo Mannino che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 8 ottobre 2025
Il Giudice
LA GE
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