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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2024, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7808/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. GIULIANI ELISABETTA e dall'Avv LAURA SCALISI che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in PIOSSASCO il Parte_1 Parte_2
13/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 7.12.2009 e il 5.01.2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
e in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Parte_3 Per_2 responsabilità genitoriale, provvedendo alla loro cura ed educazione, concordando tutte le principali scelte da operare nel loro esclusivo interesse, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le figlie di volta in volta si troveranno;
DISPONE che e restino collocate anagraficamente e in via prevalente presso la madre. Per_1 Per_2
Salvo diverso accordo tra le parti che dovrà, in ogni caso, intervenire con congruo avviso e contemperare le esigenze di salute e di studio dei figli, nonché gli impegni di lavoro dei coniugi, il padre potrà vederle e tenerle con sè secondo il seguente calendario: - a fine settimane alterne dal venerdì sera alla domenica sera, e una sera infrasettimanale con cena e pernottamento;
I genitori concorderanno di volta in volta, con anticipo non inferiore a venti giorni, la collocazione dei figli durante le ferie estive e nel corso delle festività natalizie e pasquali. In difetto di accordo, ciascun genitore ad anni alterni potrà tenere con sé i minori con le seguenti modalità: - durante le festività natalizie per 7 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
- durante il periodo pasquale 2 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori, comprendenti il giorno di Pasqua;
- 15 giorni, anche non consecutivi, per le vacanze estive (da giugno ad agosto nel periodo di vacanza da scuola), da concordare tra i coniugi con congruo anticipo. I genitori nei rispettivi tempi di permanenza si impegnano a rispettare gli appuntamenti scolastici medici e sportivi dei figli, inoltre si impegnano a garantire la libertà dei rapporti dei minori con entrambi e con i rispettivi rami parentali, nell'ottica di mantenere inalterato, nella sostanza, il rapporto precedente alla separazione.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Piossasco, Via Massimo d'Azeglio n. 5 di proprietà della SI
, alla medesima con tutti gli arredi;
il sig. si è già trasferito in altra abitazione in Parte_1 Pt_2
Piossasco, Via del Molino n. 8 ed è in corso il cambio di residenza anagrafica.
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e versando Parte_2 Per_1 Per_2 alla SI , quale genitore collocatario prevalente, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 l'importo mensile di euro 500,00 per ciascuna, e così in totale euro 1.000,00 (mille) sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe, con decorrenza dal mese di aprile 2024; pagina 2 di 3 L'importo è sottoposto alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat del costo della vita, con prima rivalutazione al mese di aprile 2025;
DÀ ATTO che il sig. erserà inoltre ogni mese alla SI l'importo dell'assegno unico Pt_2 Parte_1 percepito dall'INPS per le due minori Terrà a proprio carico o rimborserà alla SI , in caso Parte_1 di sua anticipazione, il 50% delle spese straordinarie per le figlie, relative alla salute, istruzione e quelle ricreative e sportive, cosi come individuate nel protocollo vigente presso questo Tribunale, da intendersi parte integrante del presente atto. Le succitate spese dovranno comunque essere documentalmente provate e, qualora particolarmente gravose sotto l'aspetto economico, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
Le parti convengono, in particolare, che per ogni capitolo di spesa superiore ad euro 500,00 (cinquecento), il genitore collocatario dovrà indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo, e un termine per il versamento, in data precedente all'esborso da effettuarsi;
La SI e il sig. si obbligano ad effettuare i conteggi delle spese Parte_1 Parte_2 straordinarie sostenute per le figlie con cadenza mensile, e ad inviare i relativi rendiconti con i giustificativi all'altro genitore entro il 20 del mese, il quale dovrà procedere al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta;
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, entrambi i genitori saranno tenuti a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali relativi alle spese deducibili;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna richiesta a titolo di contributo al mantenimento nei confronti dell'altro, inoltre dichiarano di aver definito ogni rapporto di ordine economico/patrimoniale, e pertanto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7808/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. GIULIANI ELISABETTA e dall'Avv LAURA SCALISI che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in PIOSSASCO il Parte_1 Parte_2
13/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 7.12.2009 e il 5.01.2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
e in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Parte_3 Per_2 responsabilità genitoriale, provvedendo alla loro cura ed educazione, concordando tutte le principali scelte da operare nel loro esclusivo interesse, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le figlie di volta in volta si troveranno;
DISPONE che e restino collocate anagraficamente e in via prevalente presso la madre. Per_1 Per_2
Salvo diverso accordo tra le parti che dovrà, in ogni caso, intervenire con congruo avviso e contemperare le esigenze di salute e di studio dei figli, nonché gli impegni di lavoro dei coniugi, il padre potrà vederle e tenerle con sè secondo il seguente calendario: - a fine settimane alterne dal venerdì sera alla domenica sera, e una sera infrasettimanale con cena e pernottamento;
I genitori concorderanno di volta in volta, con anticipo non inferiore a venti giorni, la collocazione dei figli durante le ferie estive e nel corso delle festività natalizie e pasquali. In difetto di accordo, ciascun genitore ad anni alterni potrà tenere con sé i minori con le seguenti modalità: - durante le festività natalizie per 7 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
- durante il periodo pasquale 2 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori, comprendenti il giorno di Pasqua;
- 15 giorni, anche non consecutivi, per le vacanze estive (da giugno ad agosto nel periodo di vacanza da scuola), da concordare tra i coniugi con congruo anticipo. I genitori nei rispettivi tempi di permanenza si impegnano a rispettare gli appuntamenti scolastici medici e sportivi dei figli, inoltre si impegnano a garantire la libertà dei rapporti dei minori con entrambi e con i rispettivi rami parentali, nell'ottica di mantenere inalterato, nella sostanza, il rapporto precedente alla separazione.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Piossasco, Via Massimo d'Azeglio n. 5 di proprietà della SI
, alla medesima con tutti gli arredi;
il sig. si è già trasferito in altra abitazione in Parte_1 Pt_2
Piossasco, Via del Molino n. 8 ed è in corso il cambio di residenza anagrafica.
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e versando Parte_2 Per_1 Per_2 alla SI , quale genitore collocatario prevalente, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 l'importo mensile di euro 500,00 per ciascuna, e così in totale euro 1.000,00 (mille) sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe, con decorrenza dal mese di aprile 2024; pagina 2 di 3 L'importo è sottoposto alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat del costo della vita, con prima rivalutazione al mese di aprile 2025;
DÀ ATTO che il sig. erserà inoltre ogni mese alla SI l'importo dell'assegno unico Pt_2 Parte_1 percepito dall'INPS per le due minori Terrà a proprio carico o rimborserà alla SI , in caso Parte_1 di sua anticipazione, il 50% delle spese straordinarie per le figlie, relative alla salute, istruzione e quelle ricreative e sportive, cosi come individuate nel protocollo vigente presso questo Tribunale, da intendersi parte integrante del presente atto. Le succitate spese dovranno comunque essere documentalmente provate e, qualora particolarmente gravose sotto l'aspetto economico, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
Le parti convengono, in particolare, che per ogni capitolo di spesa superiore ad euro 500,00 (cinquecento), il genitore collocatario dovrà indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo, e un termine per il versamento, in data precedente all'esborso da effettuarsi;
La SI e il sig. si obbligano ad effettuare i conteggi delle spese Parte_1 Parte_2 straordinarie sostenute per le figlie con cadenza mensile, e ad inviare i relativi rendiconti con i giustificativi all'altro genitore entro il 20 del mese, il quale dovrà procedere al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta;
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, entrambi i genitori saranno tenuti a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali relativi alle spese deducibili;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna richiesta a titolo di contributo al mantenimento nei confronti dell'altro, inoltre dichiarano di aver definito ogni rapporto di ordine economico/patrimoniale, e pertanto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3