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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 22/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2774/2024 TRA
, nato il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. Stab. Parte_1
che agisce d'intesa con l'Avv. R. Ciliento, con cui elett. dom. in San Parte_2
a (CE), alla via A. Moro n. 5, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis, L. CP_1 poli e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
RESISTENTE (contumace) OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/04/2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 32820240000409212000, notificato a mezzo pec il 26/03/2024, limitatamente alla somma di € 3.889,97 relativa a contributi IVS per l'anno 2002. Dedotti l'intervenuta prescrizione quinquennale degli importi impugnati e vizi della notifica, concludeva chiedendo all'adito Tribunale “nel merito, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il credito relativo a contributi previdenziali (I.V.S.) portato dall'avviso di addebito impugnato e conseguentemente annullarlo per la relativa parte”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che con articolate argomentazioni, dedotto lo sgravio delle CP_1 somme riferite all'anno 2002, concludeva per la debenza delle ulteriori somme riportate nell'avviso di addebito e chiedeva il rigetto del ricorso. Spese vinte. La seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, pertanto se ne Controparte_2 dic acia.
1 La causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Va preliminarmente rilevato che l'opposizione è ammissibile, avendo parte opponente impugnato l'avviso di addebito nei termini previsti dalle relative disposizioni normative. Appare opportuno preliminarmente circoscrivere l'oggetto del presente giudizio. Ed invero, come si evince dall'atto introduttivo (e come ribadito all'odierna udienza), parte ricorrente ha contestato l'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme inerenti ai contributi per l'anno 2002, eccependo la parziale illegittimità dell'avviso per le ragioni ivi indicate e la non debenza - a fronte di un avviso di addebito per complessivi € 13.157,28
- della somma di € 3.889,97 pari, appunto, all'importo richiesto dall'ente previdenziale per l'anno 2002. Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'avviso “per la relativa parte”. Ciò posto, ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea, avendo l' CP_1 provveduto allo sgravio delle somme relative all'anno 2002, oggetto di impugnazion il ricorso introduttivo del presente giudizio, come documentato in atti. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da parte ricorrente all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione allegata dall'ente resistente alla comparsa di costituzione – non contestata dalla parte ricorrente - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
2 Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame, e pacifico che lo stralcio delle somme impugnate sia avvenuto successivamente alla notifica del ricorso, ma in data antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza del comportamento della parte convenuta induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidate CP_1 nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dell'importo oggetto di impugnazione. Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere, per le ragioni indicate in parte motiva;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nel ra già ridotta, in € 700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. c) nulla per le spese di lite nei confronti di Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 22/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi 3
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 22/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2774/2024 TRA
, nato il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. Stab. Parte_1
che agisce d'intesa con l'Avv. R. Ciliento, con cui elett. dom. in San Parte_2
a (CE), alla via A. Moro n. 5, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis, L. CP_1 poli e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
RESISTENTE (contumace) OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/04/2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 32820240000409212000, notificato a mezzo pec il 26/03/2024, limitatamente alla somma di € 3.889,97 relativa a contributi IVS per l'anno 2002. Dedotti l'intervenuta prescrizione quinquennale degli importi impugnati e vizi della notifica, concludeva chiedendo all'adito Tribunale “nel merito, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il credito relativo a contributi previdenziali (I.V.S.) portato dall'avviso di addebito impugnato e conseguentemente annullarlo per la relativa parte”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che con articolate argomentazioni, dedotto lo sgravio delle CP_1 somme riferite all'anno 2002, concludeva per la debenza delle ulteriori somme riportate nell'avviso di addebito e chiedeva il rigetto del ricorso. Spese vinte. La seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, pertanto se ne Controparte_2 dic acia.
1 La causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Va preliminarmente rilevato che l'opposizione è ammissibile, avendo parte opponente impugnato l'avviso di addebito nei termini previsti dalle relative disposizioni normative. Appare opportuno preliminarmente circoscrivere l'oggetto del presente giudizio. Ed invero, come si evince dall'atto introduttivo (e come ribadito all'odierna udienza), parte ricorrente ha contestato l'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme inerenti ai contributi per l'anno 2002, eccependo la parziale illegittimità dell'avviso per le ragioni ivi indicate e la non debenza - a fronte di un avviso di addebito per complessivi € 13.157,28
- della somma di € 3.889,97 pari, appunto, all'importo richiesto dall'ente previdenziale per l'anno 2002. Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'avviso “per la relativa parte”. Ciò posto, ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea, avendo l' CP_1 provveduto allo sgravio delle somme relative all'anno 2002, oggetto di impugnazion il ricorso introduttivo del presente giudizio, come documentato in atti. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da parte ricorrente all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione allegata dall'ente resistente alla comparsa di costituzione – non contestata dalla parte ricorrente - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
2 Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame, e pacifico che lo stralcio delle somme impugnate sia avvenuto successivamente alla notifica del ricorso, ma in data antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza del comportamento della parte convenuta induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidate CP_1 nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dell'importo oggetto di impugnazione. Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere, per le ragioni indicate in parte motiva;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nel ra già ridotta, in € 700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. c) nulla per le spese di lite nei confronti di Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 22/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi 3