Accoglimento
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026REG.PROV.COLL.
N. 08261/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8261 del 2023, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e Antonio Andreottola, con domicilio eletto presso lo studio Luca Studio Legale Leone in Roma, via Appennini n.46;
contro
I signori UM Di AT, LF Di AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 1545/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di UM Di AT e di LF Di AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. UG De AR e uditi per gli appellati l’avvocato Antonio D'Angelo e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Napoli ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso presentato dai signori UM Di AT e LF Di AT per l’annullamento della ordinanza dirigenziale del 24 dicembre 2021 del Comune di Napoli avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate in via Micca s.n.c.
2. Gli appellati sono proprietari di un terreno a Napoli in via Pietro Micca, sul quale erano stati costruiti due campi di calcetto con spogliatoi senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Dopo l’ineseguito ordine di demolizione, era stata disposta l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale, acquisizione che veniva ribadita con il provvedimento impugnato per correggere i dati catastali erroneamente indicati.
I proprietari affermavano che le opere originarie erano già state demolite nel 2000 e che pertanto il Comune avrebbe dovuto verificare lo stato dei luoghi e decidere prioritariamente le istanze di condono su manufatti costruiti successivamente.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso affermando che il provvedimento impugnato non fosse una semplice rettifica di errori catastali, ma un nuovo provvedimento di acquisizione dell’area al patrimonio comunale adottato senza istruttoria.
4. L’appello è affidato ad un solo motivo che contesta l‘esistenza di un nuovo provvedimento di acquisizione poiché tale effetto si era realizzato automaticamente allo scadere dei 90 giorni entro cui doveva essere eseguita la demolizione.
Il successivo provvedimento di acquisizione ha solo valore dichiarativo e certificativo, servendo unicamente come titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, ma non determina l’effetto traslativo della proprietà.
5. Il signor UM Di AT si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell’appello eccependo l’inammissibilità dell’appello per l’esistenza di ulteriori istanze di condono non ancora decise.
6. L’appello è fondato.
E’ erronea la pronuncia del T.a.r. laddove afferma che il provvedimento impugnato ha disposta ex novo l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale senza procedere ad istruttoria.
E’ noto che l’acquisizione al patrimonio comunale è provvedimento che si perfeziona automaticamente per la mancata esecuzione di un’ordinanza di ripristino dell’immobile come sottolineato autorevolmente dalla sentenza 16/2023 dell’Adunanza Plenaria che tra l’altro ha affermato che “ l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione .”.
Nel momento in cui si erano verificati gli effetti acquisitivi con l’ordinanza n. 648, del 6 marzo 1997, essi non sono venuti meno per effetto del nuovo provvedimento del 2021 oggetto della presente impugnazione. Il Comune avrebbe potuto limitarsi a disporre una correzione del precedente provvedimento, mentre, invece ha disposto impropriamente un annullamento al solo scopo di correggere l’identificativo catastale. L’atto, pertanto, va interpretato secondo la sua natura e non per il suo nomen iuris dal momento che l’ordinanza di acquisizione dl 1997 non presentava alcun vizio sostanziale che ne determinasse l’illegittimità, ma solamente un’erronea indicazione degli estremi catastali dall’immobile da acquisire; di conseguenza non vi era alcun bisogno di disporre una nuova istruttoria.
Gli appellati contestano la nuova ordinanza di acquisizione dal momento che riguarderebbe un terreno su cui instavano manufatti che erano stati ormai demoliti e che erano stati sostituiti da nuovi immobili per i quali era stata presentata istanza di condono tuttora pendente.
La circostanza segnalata dagli appellati è ininfluente: nel momento in cui si verifica l’effetto acquisitivo, gli originari proprietari del bene perdono qualunque facoltà di effettuare nuovi interventi edilizi poichè anche la demolizione è compito del Comune. L’essere di fatto rimasti in possesso del bene ed aver continuato ad esercitare le facoltà dominicali senza che il Comune intervenisse per ribadire che il bene era ormai facente parte del patrimonio comunale è stato probabilmente favorito dall’erronea indicazione degli estremi catastali.
In ogni caso gli effetti verificatisi a seguito della mancata demolizione dei fabbricati come attestato dall’ordinanza del 1997, sono irreversibili e non sono stati incisi dalla rettifica del 2021 seppure effettuata con nuovo provvedimento dopo l’annullamento della precedente ordinanza e le vicende verificatesi medio tempore non esplicano alcuna efficacia nei riguardi del nuovo provvedimento e non giustificavano alcuna ulteriore istruttoria.
7. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
UG De AR, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG De AR | Marco AR |
IL SEGRETARIO