CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 5 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2602/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale f.f. dr.ssa , con sede in Parte_2 Parte_1 via Armando Fabi snc, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Antonio
Armentano
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], non costituito Controparte_1
in appello
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone– Sezione
Lavoro – n. 478/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande spiegate dall'appellato con il ricorso introduttivo di primo grado e condannare l'appellato al pagamento delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellato ex dipendente Controparte_2
Parte della di agiva nei confronti della predetta azienda al fine di ottenere la Parte_1
condanna della stessa al pagamento delle maggiorazioni previste dai CCNL applicabili per i giorni lavorati nelle festività infrasettimanali e nelle giornate domenicali degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
A tal fine, il ricorrente deduceva in breve: Parte di avere lavorato alle dipendenze della dal 22.12.1977 fino al pensionamento in data 11.11.2020, con qualifica di infermiere inquadrato nella categoria D, livello economico D6 del CCNL Comparto Sanità; di avere lavorato presso l'Unità Operativa Complessa Residenzialità e Semi- residenzialità di con orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuiti in “turni Parte_1 in quinta” organizzati su 24 ore;
che nel Presidio Ospedaliero di Frosinone l'orario di lavoro del personale del Parte comparto fino al mese di marzo 2021 era ripartito, giusta delibera della n.
1198/2004, su tre turni: mattina 1° turno dalle ore 7,00 alle ore 14,00 (7 ore); pomeriggio
2° turno dalle ore 14,00 alle ore 22,00 (8 ore); notte 3° turno dalle ore 22,00 alle ore
7,00 (9 ore); smonto dalla notte;
riposo; che da un riscontro incrociato delle buste paga e dei cartellini marcatempo versati in atti emergeva che non gli erano sono state pagate le maggiorazioni per le festività infrasettimanali e le giornate domenicali lavorate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020 (maggiorazioni del 30% rispetto alla paga oraria del dipendente in caso di turni
2 festivi effettuati nelle ore diurne, e maggiorazioni del 50% rispetto alla paga oraria del dipendente in caso di turni festivi effettuati nelle ore notturne); che in base alla normativa legale e pattizia richiamata in ricorso (L. 260/49, L.
90/1954, CCNL 1.9.1995, CCNL 7.4.1999, 20.9.2011) egli aveva diritto alle maggiorazioni suindicate.
Parte La si costituiva eccependo che il ricorrente aveva percepito il compenso per l'attività in turno previsto dalla contrattazione collettiva, nonché il compenso per l'eventuale eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro, e che dalle buste paga e dai cartellini marcatempo risultava che le eccedenze orarie erano state correttamente retribuite con le maggiorazioni contrattualmente dovute.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto la domanda sulla base della normativa pattizia di riferimento e di pertinente giurisprudenza di legittimità (Cass. sent.
n. 1505/2021), ritenendo che avesse omesso di corrispondere al le Pt_1 CP_1
maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, atteso che l'indennità erogata al lavoratore per le “particolari condizioni di lavoro” (tra cui rientra il lavoro svolto in giorni festivi) ex art. 44 CCNL 1.9.1995 è cumulabile con le maggiorazioni previste dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 9 CCNL integrativo 20.9.2001, giusto quanto chiarito dalla Cassazione con sentenza 1505/2021.
Il Tribunale ha quindi così statuito:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle ore di lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e nelle giornate domenicali durante gli anni dal
2016 al 2020, con la maggiorazione del 30% rispetto alla paga oraria del dipendente, in caso di turni festivi nelle ore diurne, e del 50%, in caso di turni festivi nelle ore notturne;
2) per l'effetto, condanna la a Parte_1 corrispondere la somma complessiva di €.19.148,60, al lordo delle ritenute previdenziali
e fiscali, oltre gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Parte La ha proposto appello deducendo in sintesi quanto segue.
Non condivisibilità del principio di diritto affermato dalla Cassazione, asserendo che l'art. 44 del CCNL 1.9.1995 ≪è una sorta di corpus iuris definito che reca
3 una disciplina di carattere speciale riguardante la prestazione ed il corrispettivo di coloro che svolgono la propria attività nell'ambito di un'organizzazione su base turnaria e che, quindi, possono essere chiamati a prestare servizio, ordinariamente, sia in giornate feriali che festive;
e che invece l'art. 9, comma 1, del CCNL del 20.09.2001, è una disposizione di carattere generale che trova applicazione allorquando un dipendente, in via eccezionale o occasionale, è chiamato a prestare attività in giorni festivi infrasettimanali≫.
L'erronea indebita estensione del principio affermato dalla Cassazione, invero espresso dalla Suprema Corte a proposito del lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali, anche al lavoro prestato di domenica.
Violazione dell'art. 9 CCNL 20.9.2001, avendo il Tribunale riconosciuto la maggiorazione ivi prevista in assenza della richiesta del lavoratore da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di prestazione del lavoro in giorno festivo, del riposo compensativo o in alternativa della maggiorazione.
Il in appello non si è costituto. CP_1
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Va preliminarmente chiarito che, giudicando sull'eccezione sollevata in primo Parte grado dalla circa la mancata dimostrazione da parte del lavoratore di avere prestato lavoro straordinario nelle festività infrasettimanali e di domenica, il Tribunale ha ritenuto in sostanza che, nella fattispecie, non si farebbe invero questione di lavoro straordinario, bensì solo di maggiorazione per lavoro svolto in festività infrasettimanali e di domenica
(pag. 7 motivazione: ≪…nella specie la maggiorazione è richiesta per il lavoro espletato nei giorni festivi (compresa la domenica) nell'ambito della distribuzione dei turni e quindi nell'ordinario orario di lavoro. Non si tratta di lavoro straordinario (eccedente il normale orario di lavoro) che necessita di autorizzazione… nella specie si tratta di retribuire il lavoratore per i turni espletati nei giorni festivi (compresa la domenica) nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro e non di “eccedenze orarie” … ).
4 Tale decisione non risulta impugnata e deve ritenersi passata in giudicato.
Va soltanto aggiunto che taluni riferimenti allo “straordinario” effettuati nel ricorso vanno intesi come un improprio richiamo ai criteri di determinazione delle maggiorazioni in esame, atteso che le norme pattizie invocate dal lavoratore richiamano la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo quale criterio di determinazione della maggiorazione per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale (vedi per es. art. 9 CCNL 20.9.2021: ≪l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo … alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo≫). Il che spiega il plausibile fraintendimento ormai assorbito dalla richiamata motivazione del Tribunale.
Va poi ricordata la cornice normativa di riferimento generale.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva≫.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in
5 favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui « per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore».
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo».
Con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
La Cassazione con la sentenza 15405/2021 ha ritenuto che la tesi in quel caso
Parte sostenuta dall' concettualmente sovrapponibile a quella sostenuta dall' nella Pt_1
presente controversia, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
La Cassazione ha poi aggiunto:
6 che l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
che la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; e la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
tutto ciò è confermato dal fatto che la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo;
un dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Questa Corte (v. sentenza n. 4349/2023, rel., Cosentino), ha già tratto da tale
Parte orientamento le conseguenze atte a smentire analoga tesi opposta dall' ai lavoratori, precisando quanto segue.
Le argomentazioni della sentenza n. 15405/2021 della Suprema Corte implicano
l'infondatezza della tesi dell'appellante secondo cui l'art. 44 sarebbe “una sorta di corpus iuris definito che reca una disciplina di carattere speciale riguardante la prestazione ed il corrispettivo di coloro che svolgono la propria attività nell'ambito di un'organizzazione su base turnaria e che, quindi, possono essere chiamati a prestare
7 servizio, ordinariamente, sia in giornate feriali che festive”, mentre invece “l'art. 9, comma 1, del CCNL del 20.09.2001 è una disposizione di carattere generale che trova applicazione allorquando un dipendente, in via eccezionale o occasionale, è chiamato a prestare attività in giorni festivi infrasettimanali.”. Tale tesi, infatti, non trova alcun appiglio nelle altre disposizioni citate dall'Azienda, non potendo, a livello logico, ricavarsi:
- Né dall'art. 20 CCNL 1.9.1995, per cui “il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale”;
- Né dall'art. 34, CCNL 7.4.1999, a mente del quale le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale.
In altre parole, non può essere richiamato al riguardo il principio di specialità (con conseguente applicabilità al personale turnista del solo art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995 nel caso di lavoro festivo infrasettimanale) proprio per la diversità delle funzioni svolte tra la predetta norma pattizia e l'art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999.
Va altresì esclusa la sovrapponibilità della fattispecie in esame rispetto alle apparentemente analoghe previsioni contenute nel CCNL Enti Locali: anche su questo punto, argomentato nell'appello in discussione, la S.C. nella medesima pronuncia ha chiarito che “ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art.
22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...);
è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art.
52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.”: circostanze normative che non si riscontrano, come si è detto, nel caso in esame.
La Corte condivide integralmente le suddette considerazioni.
8 Va anche esclusa la dedotta violazione dell'art. 9 CCNL 20.9.2001, per avere il
Tribunale riconosciuto la maggiorazione ivi prevista in assenza della richiesta del lavoratore da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di prestazione del lavoro in giorno festivo, del riposo compensativo o in alternativa della maggiorazione.
E' vero che la norma prevede che il lavoratore avanzi una domanda in tal senso, ma il tenore testuale dalla norma depone per la necessitò che almeno uno dei due rimedi
(riposo compensativo o maggiorazione) vi sia, ed anzi proprio tale alternatività, rimessa al lavoratore, spiega il meccanismo della domanda, senza la quale, però, passato il termine di 30 giorni dallo svolgimento dell'attività in giorno festivo, l'obbligazione alternativa si consolida in quella che nella fattispecie è l'unica possibile, ossa la maggiorazione.
In analoga fattispecie questa Corte (sentenza n. 4349/2023) ha già rilevato che:
Nemmeno può dirsi (come nel secondo motivo di appello) che “il diritto al compenso per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale (alternativo a quello al riposo compensativo) sorge soltanto qualora il lavoratore interessato abbia formulato apposita richiesta nel termine perentorio di 30 giorni il cui dies a quo coincide con il momento in cui è stata resa la prestazione lavorativa”, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto perché l'appellata non avrebbe dimostrato di avere richiesto, nei termini, la fruizione dei riposi compensativi.
La tesi non convince: come correttamente argomentato dalla difesa dell'appellata, la richiesta di riposo entro trenta giorni non è un elemento costitutivo della fattispecie, come invece lo è l'avere lavorato in un giorno festivo infrasettimanale. L'art 9 non subordina il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo prevedendo
l'alternatività tra le forme di ristoro della maggior gravosità dell'attività svolta;
esso rimette al lavoratore la scelta di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'omessa richiesta del dipendente non può comportare la perdita del diritto al compenso per la prestazione resa. Ed era Part semmai la ad essere onerata di dimostrare che la non aveva diritto ai detti CP_3
emolumenti per avere fruito, in loro vece, dei riposi compensativi.
Si tratta, in buona sostanza, di applicare l'art. 1287 c.c., in tema di obbligazioni alternative a scelta del creditore.
Anche il motivo di appello in questione è dunque infondato.
9 Il motivo di appello che denunzia l'erronea estensione del principio affermato dalla
Cassazione all'applicazione della maggiorazione ex art. 9 CCNL 20.9.2001 anche il lavoro domenicale è invece fondato.
L'art 9 del ridetto CCNL recita:
1 . Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e
34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2 . L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione del lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Dal primo comma emerge chiaramente che la maggiorazione è riconosciuta per le festività infrasettimanali, non per la domenica.
Dal secondo comma potrebbe invece desumersi che la maggiorazione spetti anche alla domenica (giorno festivo ex art. 2, L. 260/1949), ma tale estensione varrebbe soltanto, come declama la clausola contrattuale ≪a seguito di articolazione del lavoro su cinque giorni ≫, ma tale circostanza non è stata allegata e comunque non ne emerge prova. Part Anzi, dall'atto deliberativo dell' n. 1198/ 2004 regolante l'orario di lavoro, emerge un notevole elemento in senso contrario, perché nell'elencazione delle articolazioni dell'orario di lavoro (≪orario di lavoro nelle unità operative con orario di servizio sulle 24H e per tutti i giorni della settimana≫; ≪orario di lavoro nelle unità operative con orario di servizio sulle 12HY per sei o per tutti i giorni della settimana≫;
≪orario di lavoro delle unità operative con orario di servizio su cinque giorni della settimana≫), l'articolazione dei tre turni allegati dal ricorrente (7,00- 14,00; 14,00-
22,00; 22,00-7,00) segue l'enfasi in neretto della dicitura ≪orario di lavoro nelle unità operative con orario di servizio sulle 24H e per tutti i giorni della settimana≫, mentre dopo l'enfasi dell'≪orario di lavoro delle unità operative con orario di servizio su cinque giorni della settimana≫ l'atto deliberativo prevede che ≪il personale interessato che articola il proprio orario di lavoro in cinque giorni settimanali, di norma effettua due rientri pomeridiani, salvo esigenze particolari≫.
10 Anche nel ridetto precedente di questa Corte si è ritenuto che il lavoro domenicale,
a differenza di quello prestato nei giorni festivi infrasettimanali, non è contemplato dall'art. 9 e non si può quindi estendere ad esso la relativa maggiorazione. La norma, il cui testo è stato riportato sopra, è chiara nel riferirsi esclusivamente all'“attività prestata in giorno festivo infrasettimanale” e non è quindi possibile dilatarne la sfera applicativa.
Ciò anche in quanto le indennità correlate al lavoro su turni disciplinate dall'art. 44 sono già ulteriormente maggiorate quando il turno è effettuato in giorno festivo: il comma
12 dell'art. 44 così dispone: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, dalla condanna statuita in primo grado va detratta la porzione da imputarsi a maggiorazione ex art. 9 per le domeniche lavorate, come da documentazione in atti, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla spettanza al soddisfo, come da dispositivo che viene in questa sede corretto quanto alla data (indicata per mero errore materiale nel 25 marzo 2025 anziché nel 5 marzo 2025).
Va infatti precisato che il calcolo delle relative somme richiede, per la esatta determinazione del credito, l'utilizzo di elementi certi e positivi presenti in atti (verbale di accertamento, ingiunzione di pagamento e relativo prospetto) sicché la presente sentenza di condanna ha efficacia di titolo esecutivo ed è idonea a fondare un'azione esecutiva, ancorché non venga specificata la somma dovuta (Cass. 3204/2006;
17537/2014).
Il lavoratore, all'esito dei due gradi, si conferma vittorioso in misura prevalente, ma Parte non del tutto, tenuto conto della parziale fondatezza dell'appello della Per rispecchiare tale situazione, appare congruo confermare la regolazione delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado e compensare fra le parti le spese di lite del presente grado.
11
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle somme rivendicate a titolo di maggiorazione per l'attività lavorativa prestata nelle festività infrasettimanali negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 sulla base della buste paga e dei cartellini marcatempo in atti, detratta la somma ascritta a lavoro domenicale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto al saldo.
Conferma la regolazione delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado e compensa interamente le spese di lite del grado di appello.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Vito Francesco Nettis
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 5 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2602/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale f.f. dr.ssa , con sede in Parte_2 Parte_1 via Armando Fabi snc, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Antonio
Armentano
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], non costituito Controparte_1
in appello
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone– Sezione
Lavoro – n. 478/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande spiegate dall'appellato con il ricorso introduttivo di primo grado e condannare l'appellato al pagamento delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellato ex dipendente Controparte_2
Parte della di agiva nei confronti della predetta azienda al fine di ottenere la Parte_1
condanna della stessa al pagamento delle maggiorazioni previste dai CCNL applicabili per i giorni lavorati nelle festività infrasettimanali e nelle giornate domenicali degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
A tal fine, il ricorrente deduceva in breve: Parte di avere lavorato alle dipendenze della dal 22.12.1977 fino al pensionamento in data 11.11.2020, con qualifica di infermiere inquadrato nella categoria D, livello economico D6 del CCNL Comparto Sanità; di avere lavorato presso l'Unità Operativa Complessa Residenzialità e Semi- residenzialità di con orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuiti in “turni Parte_1 in quinta” organizzati su 24 ore;
che nel Presidio Ospedaliero di Frosinone l'orario di lavoro del personale del Parte comparto fino al mese di marzo 2021 era ripartito, giusta delibera della n.
1198/2004, su tre turni: mattina 1° turno dalle ore 7,00 alle ore 14,00 (7 ore); pomeriggio
2° turno dalle ore 14,00 alle ore 22,00 (8 ore); notte 3° turno dalle ore 22,00 alle ore
7,00 (9 ore); smonto dalla notte;
riposo; che da un riscontro incrociato delle buste paga e dei cartellini marcatempo versati in atti emergeva che non gli erano sono state pagate le maggiorazioni per le festività infrasettimanali e le giornate domenicali lavorate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020 (maggiorazioni del 30% rispetto alla paga oraria del dipendente in caso di turni
2 festivi effettuati nelle ore diurne, e maggiorazioni del 50% rispetto alla paga oraria del dipendente in caso di turni festivi effettuati nelle ore notturne); che in base alla normativa legale e pattizia richiamata in ricorso (L. 260/49, L.
90/1954, CCNL 1.9.1995, CCNL 7.4.1999, 20.9.2011) egli aveva diritto alle maggiorazioni suindicate.
Parte La si costituiva eccependo che il ricorrente aveva percepito il compenso per l'attività in turno previsto dalla contrattazione collettiva, nonché il compenso per l'eventuale eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro, e che dalle buste paga e dai cartellini marcatempo risultava che le eccedenze orarie erano state correttamente retribuite con le maggiorazioni contrattualmente dovute.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto la domanda sulla base della normativa pattizia di riferimento e di pertinente giurisprudenza di legittimità (Cass. sent.
n. 1505/2021), ritenendo che avesse omesso di corrispondere al le Pt_1 CP_1
maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, atteso che l'indennità erogata al lavoratore per le “particolari condizioni di lavoro” (tra cui rientra il lavoro svolto in giorni festivi) ex art. 44 CCNL 1.9.1995 è cumulabile con le maggiorazioni previste dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 9 CCNL integrativo 20.9.2001, giusto quanto chiarito dalla Cassazione con sentenza 1505/2021.
Il Tribunale ha quindi così statuito:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle ore di lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e nelle giornate domenicali durante gli anni dal
2016 al 2020, con la maggiorazione del 30% rispetto alla paga oraria del dipendente, in caso di turni festivi nelle ore diurne, e del 50%, in caso di turni festivi nelle ore notturne;
2) per l'effetto, condanna la a Parte_1 corrispondere la somma complessiva di €.19.148,60, al lordo delle ritenute previdenziali
e fiscali, oltre gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Parte La ha proposto appello deducendo in sintesi quanto segue.
Non condivisibilità del principio di diritto affermato dalla Cassazione, asserendo che l'art. 44 del CCNL 1.9.1995 ≪è una sorta di corpus iuris definito che reca
3 una disciplina di carattere speciale riguardante la prestazione ed il corrispettivo di coloro che svolgono la propria attività nell'ambito di un'organizzazione su base turnaria e che, quindi, possono essere chiamati a prestare servizio, ordinariamente, sia in giornate feriali che festive;
e che invece l'art. 9, comma 1, del CCNL del 20.09.2001, è una disposizione di carattere generale che trova applicazione allorquando un dipendente, in via eccezionale o occasionale, è chiamato a prestare attività in giorni festivi infrasettimanali≫.
L'erronea indebita estensione del principio affermato dalla Cassazione, invero espresso dalla Suprema Corte a proposito del lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali, anche al lavoro prestato di domenica.
Violazione dell'art. 9 CCNL 20.9.2001, avendo il Tribunale riconosciuto la maggiorazione ivi prevista in assenza della richiesta del lavoratore da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di prestazione del lavoro in giorno festivo, del riposo compensativo o in alternativa della maggiorazione.
Il in appello non si è costituto. CP_1
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Va preliminarmente chiarito che, giudicando sull'eccezione sollevata in primo Parte grado dalla circa la mancata dimostrazione da parte del lavoratore di avere prestato lavoro straordinario nelle festività infrasettimanali e di domenica, il Tribunale ha ritenuto in sostanza che, nella fattispecie, non si farebbe invero questione di lavoro straordinario, bensì solo di maggiorazione per lavoro svolto in festività infrasettimanali e di domenica
(pag. 7 motivazione: ≪…nella specie la maggiorazione è richiesta per il lavoro espletato nei giorni festivi (compresa la domenica) nell'ambito della distribuzione dei turni e quindi nell'ordinario orario di lavoro. Non si tratta di lavoro straordinario (eccedente il normale orario di lavoro) che necessita di autorizzazione… nella specie si tratta di retribuire il lavoratore per i turni espletati nei giorni festivi (compresa la domenica) nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro e non di “eccedenze orarie” … ).
4 Tale decisione non risulta impugnata e deve ritenersi passata in giudicato.
Va soltanto aggiunto che taluni riferimenti allo “straordinario” effettuati nel ricorso vanno intesi come un improprio richiamo ai criteri di determinazione delle maggiorazioni in esame, atteso che le norme pattizie invocate dal lavoratore richiamano la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo quale criterio di determinazione della maggiorazione per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale (vedi per es. art. 9 CCNL 20.9.2021: ≪l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo … alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo≫). Il che spiega il plausibile fraintendimento ormai assorbito dalla richiamata motivazione del Tribunale.
Va poi ricordata la cornice normativa di riferimento generale.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva≫.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in
5 favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui « per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore».
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo».
Con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
La Cassazione con la sentenza 15405/2021 ha ritenuto che la tesi in quel caso
Parte sostenuta dall' concettualmente sovrapponibile a quella sostenuta dall' nella Pt_1
presente controversia, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
La Cassazione ha poi aggiunto:
6 che l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
che la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; e la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
tutto ciò è confermato dal fatto che la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo;
un dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Questa Corte (v. sentenza n. 4349/2023, rel., Cosentino), ha già tratto da tale
Parte orientamento le conseguenze atte a smentire analoga tesi opposta dall' ai lavoratori, precisando quanto segue.
Le argomentazioni della sentenza n. 15405/2021 della Suprema Corte implicano
l'infondatezza della tesi dell'appellante secondo cui l'art. 44 sarebbe “una sorta di corpus iuris definito che reca una disciplina di carattere speciale riguardante la prestazione ed il corrispettivo di coloro che svolgono la propria attività nell'ambito di un'organizzazione su base turnaria e che, quindi, possono essere chiamati a prestare
7 servizio, ordinariamente, sia in giornate feriali che festive”, mentre invece “l'art. 9, comma 1, del CCNL del 20.09.2001 è una disposizione di carattere generale che trova applicazione allorquando un dipendente, in via eccezionale o occasionale, è chiamato a prestare attività in giorni festivi infrasettimanali.”. Tale tesi, infatti, non trova alcun appiglio nelle altre disposizioni citate dall'Azienda, non potendo, a livello logico, ricavarsi:
- Né dall'art. 20 CCNL 1.9.1995, per cui “il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale”;
- Né dall'art. 34, CCNL 7.4.1999, a mente del quale le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale.
In altre parole, non può essere richiamato al riguardo il principio di specialità (con conseguente applicabilità al personale turnista del solo art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995 nel caso di lavoro festivo infrasettimanale) proprio per la diversità delle funzioni svolte tra la predetta norma pattizia e l'art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999.
Va altresì esclusa la sovrapponibilità della fattispecie in esame rispetto alle apparentemente analoghe previsioni contenute nel CCNL Enti Locali: anche su questo punto, argomentato nell'appello in discussione, la S.C. nella medesima pronuncia ha chiarito che “ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art.
22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...);
è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art.
52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.”: circostanze normative che non si riscontrano, come si è detto, nel caso in esame.
La Corte condivide integralmente le suddette considerazioni.
8 Va anche esclusa la dedotta violazione dell'art. 9 CCNL 20.9.2001, per avere il
Tribunale riconosciuto la maggiorazione ivi prevista in assenza della richiesta del lavoratore da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di prestazione del lavoro in giorno festivo, del riposo compensativo o in alternativa della maggiorazione.
E' vero che la norma prevede che il lavoratore avanzi una domanda in tal senso, ma il tenore testuale dalla norma depone per la necessitò che almeno uno dei due rimedi
(riposo compensativo o maggiorazione) vi sia, ed anzi proprio tale alternatività, rimessa al lavoratore, spiega il meccanismo della domanda, senza la quale, però, passato il termine di 30 giorni dallo svolgimento dell'attività in giorno festivo, l'obbligazione alternativa si consolida in quella che nella fattispecie è l'unica possibile, ossa la maggiorazione.
In analoga fattispecie questa Corte (sentenza n. 4349/2023) ha già rilevato che:
Nemmeno può dirsi (come nel secondo motivo di appello) che “il diritto al compenso per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale (alternativo a quello al riposo compensativo) sorge soltanto qualora il lavoratore interessato abbia formulato apposita richiesta nel termine perentorio di 30 giorni il cui dies a quo coincide con il momento in cui è stata resa la prestazione lavorativa”, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto perché l'appellata non avrebbe dimostrato di avere richiesto, nei termini, la fruizione dei riposi compensativi.
La tesi non convince: come correttamente argomentato dalla difesa dell'appellata, la richiesta di riposo entro trenta giorni non è un elemento costitutivo della fattispecie, come invece lo è l'avere lavorato in un giorno festivo infrasettimanale. L'art 9 non subordina il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo prevedendo
l'alternatività tra le forme di ristoro della maggior gravosità dell'attività svolta;
esso rimette al lavoratore la scelta di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'omessa richiesta del dipendente non può comportare la perdita del diritto al compenso per la prestazione resa. Ed era Part semmai la ad essere onerata di dimostrare che la non aveva diritto ai detti CP_3
emolumenti per avere fruito, in loro vece, dei riposi compensativi.
Si tratta, in buona sostanza, di applicare l'art. 1287 c.c., in tema di obbligazioni alternative a scelta del creditore.
Anche il motivo di appello in questione è dunque infondato.
9 Il motivo di appello che denunzia l'erronea estensione del principio affermato dalla
Cassazione all'applicazione della maggiorazione ex art. 9 CCNL 20.9.2001 anche il lavoro domenicale è invece fondato.
L'art 9 del ridetto CCNL recita:
1 . Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e
34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2 . L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione del lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Dal primo comma emerge chiaramente che la maggiorazione è riconosciuta per le festività infrasettimanali, non per la domenica.
Dal secondo comma potrebbe invece desumersi che la maggiorazione spetti anche alla domenica (giorno festivo ex art. 2, L. 260/1949), ma tale estensione varrebbe soltanto, come declama la clausola contrattuale ≪a seguito di articolazione del lavoro su cinque giorni ≫, ma tale circostanza non è stata allegata e comunque non ne emerge prova. Part Anzi, dall'atto deliberativo dell' n. 1198/ 2004 regolante l'orario di lavoro, emerge un notevole elemento in senso contrario, perché nell'elencazione delle articolazioni dell'orario di lavoro (≪orario di lavoro nelle unità operative con orario di servizio sulle 24H e per tutti i giorni della settimana≫; ≪orario di lavoro nelle unità operative con orario di servizio sulle 12HY per sei o per tutti i giorni della settimana≫;
≪orario di lavoro delle unità operative con orario di servizio su cinque giorni della settimana≫), l'articolazione dei tre turni allegati dal ricorrente (7,00- 14,00; 14,00-
22,00; 22,00-7,00) segue l'enfasi in neretto della dicitura ≪orario di lavoro nelle unità operative con orario di servizio sulle 24H e per tutti i giorni della settimana≫, mentre dopo l'enfasi dell'≪orario di lavoro delle unità operative con orario di servizio su cinque giorni della settimana≫ l'atto deliberativo prevede che ≪il personale interessato che articola il proprio orario di lavoro in cinque giorni settimanali, di norma effettua due rientri pomeridiani, salvo esigenze particolari≫.
10 Anche nel ridetto precedente di questa Corte si è ritenuto che il lavoro domenicale,
a differenza di quello prestato nei giorni festivi infrasettimanali, non è contemplato dall'art. 9 e non si può quindi estendere ad esso la relativa maggiorazione. La norma, il cui testo è stato riportato sopra, è chiara nel riferirsi esclusivamente all'“attività prestata in giorno festivo infrasettimanale” e non è quindi possibile dilatarne la sfera applicativa.
Ciò anche in quanto le indennità correlate al lavoro su turni disciplinate dall'art. 44 sono già ulteriormente maggiorate quando il turno è effettuato in giorno festivo: il comma
12 dell'art. 44 così dispone: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, dalla condanna statuita in primo grado va detratta la porzione da imputarsi a maggiorazione ex art. 9 per le domeniche lavorate, come da documentazione in atti, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla spettanza al soddisfo, come da dispositivo che viene in questa sede corretto quanto alla data (indicata per mero errore materiale nel 25 marzo 2025 anziché nel 5 marzo 2025).
Va infatti precisato che il calcolo delle relative somme richiede, per la esatta determinazione del credito, l'utilizzo di elementi certi e positivi presenti in atti (verbale di accertamento, ingiunzione di pagamento e relativo prospetto) sicché la presente sentenza di condanna ha efficacia di titolo esecutivo ed è idonea a fondare un'azione esecutiva, ancorché non venga specificata la somma dovuta (Cass. 3204/2006;
17537/2014).
Il lavoratore, all'esito dei due gradi, si conferma vittorioso in misura prevalente, ma Parte non del tutto, tenuto conto della parziale fondatezza dell'appello della Per rispecchiare tale situazione, appare congruo confermare la regolazione delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado e compensare fra le parti le spese di lite del presente grado.
11
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle somme rivendicate a titolo di maggiorazione per l'attività lavorativa prestata nelle festività infrasettimanali negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 sulla base della buste paga e dei cartellini marcatempo in atti, detratta la somma ascritta a lavoro domenicale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto al saldo.
Conferma la regolazione delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado e compensa interamente le spese di lite del grado di appello.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Vito Francesco Nettis
12