Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 970/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] [...], c.f: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Fortunato D. Creaco, per procura in atti
-appellante-
E con sede in Roma nel viale Regina Margherita n. 125, c.f , Controparte_1 P.IVA_1
in persona rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Igino La Rocca e Marco
Mammoliti, per procura in atti
-appellata
E NEI CONFRONTI DI già con sede in Roma, nel Controparte_2 Controparte_3
viale Regina Margherita n.125, C.F. , in persona del rappresentante legale, P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Igino La Rocca e Marco Mammoliti, per procura in atti
-appellata- con sede in Roma nella via Ombrone n. 2, c.f: , in persona Controparte_4 P.IVA_3
del rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Mammoliti e Carlo S.
Occhipinti, per procura in atti
-appellata -
^^^^^
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 7.9.2016 citava davanti al Tribunale di Parte_1
Siracusa le società Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
e al fine di sentire dichiarare inefficace nei loro confronti la ricostruzione dei CP_6
consumi elettrici giustificativa della fattura di rettifica n. 2743113751 del 20/08/2016 emessa da e, conseguentemente non dovuta la somma richiesta di € 5.400,06, con Controparte_1
condanna in solido delle convenute al pagamento delle spese processuali.
L'attore rappresentava di essere titolare del contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico stipulato con in data1.12.2015 a servizio del proprio immobile Controparte_1
sito in Siracusa nella Via Pietro Fillioley n.1; che, in data 16.5.2016, tecnici di Controparte_4
avevano effettuato una verifica sul gruppo misura riscontrando - secondo quanto riferivano- una manomissione dello stesso;
che sull' operazione di verifica e sulle modalità della stessa l'attore era stato informato soltanto a conclusione di tali operazioni quando i tecnici che avevano asportato il gruppo misura gli avevano chiesto di sottoscrivere il verbale di rimozione contrassegnato dal n. SR06512; che successivamente aveva ricevuto la comunicazione che sarebbero state effettuate delle ulteriori operazioni di verifica sul proprio contatore elettronico da tecnici specialisti in data 10.6.2016 presso la sede di Siracusa;
che in data Controparte_5
30.06.2016 aveva ricevuto una comunicazione da parte della , con la Controparte_5
quale gli era stata formalmente contestata a manomissione del contatore elettronico emergendo dall'analisi effettuata un prelievo irregolare a partire dal 1.6.2011; che sulla base di ciò il distributore aveva operato una ricostruzione dei consumi relativa al periodo intercorrente dal
1.6.2011 al 30.11.2013 alla quale seguiva una propria contestazione via pec circa la legittimità
e la modalità di ricostruzione dei prelievi;
che in data 26.7.2016 era pervenuta una nuova comunicazione da parte del distributore che aveva esteso il periodo di ricostruzione dei consumi dal 1.12.2013 al 30.04.2016, a seguito della quale aveva emesso Controparte_1
la fattura di rettifica n. 2743113741 relativamente al periodo dicembre 2013 - giugno 2016 di importo pari ad Euro 0,00 e contestualmente la fattura di rettifica n. 2743113751 per il periodo dicembre 2013 ad aprile 2016 dell'importo di € 5.400,06 quale conguaglio dei consumi
2 presuntivamente effettuati;
che, in data 29.08.2016, aveva contestato via pec la fattura in oggetto senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
L'attore contestava l'immotivata quanto errata ricostruzione dei consumi difettando la dimostrazione del malfunzionamento del contatore in quanto nessun errore di misurazione era stato riscontrato né in sede di prima verifica né durante le ulteriori prove di laboratorio, essendo stato indicato nel verbale di verifica n. 414/2016 una registrazione dei consumi di energia e potenza regolare, e che, in ogni caso, la ricostruzione dei consumi era illegittima in quanto il distributore non poteva procedere, secondo quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n.
200/1999, alla ricostruzione dei prelievi per un periodo superiore ai 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica stessa.
Si costituiva in giudizio la rappresentando in modo difforme i fatti di causa. Controparte_1
Deduceva che, in data 16.5.2016, il personale addetto di a seguito di verifica Controparte_7
del contatore, aveva accertato la manomissione dello stesso;
che rendendosi necessaria una più approfondita indagine tecnica, non eseguibile sul posto, si era proceduto a rimuovere il contatore, repertarlo in busta chiusa auto sigillante per i successivi controlli, e all'installazione di un nuovo contatore elettronico per consentire la prosecuzione della fornitura;
che il personale di aveva rimosso il contatore in quanto aveva accertato che “ la calotta aperta Controparte_4
e i tenoni posteriori erano rotti ”registrazione dei consumi di energia regolare”; che alle verifiche di laboratorio aveva partecipato il il cui esito risultava dal verbale di verifica Pt_1
n. 414/16 del 10.06.2016, sottoscritto anche dall'attore ; che il distributore aveva accertato che il prelievo irregolare aveva avuto inizio certamente dal 1.6.2011 al 30.4.2016; che sulla base della ricostruzione dei consumi operata dal distributore, aveva emesso la Controparte_1 fattura n. 2743113751 del 20/08/2016, dell'importo di € 5.400,06, rimasta insoluta;
che in data
20.08.2016, aveva emesso la fattura n.2743113753 di € 312,79, con cui si era proceduto alla rettifica dei consumi per il periodo contabile maggio - giugno 2016, precedentemente fatturato in acconto, in assenza di dati reali del distributore;
che successivamente, in data 16.09.2016, aveva emesso la fattura n. 2748713567 dell'importo di € 546,24, riferita ai consumi per il periodo luglio - agosto 2016; che, alla data del 27.9.2016, l'insoluto per fatture di energia elettrica relative all'utenza di ammontava a complessivi Euro 6.259,09; che era Pt_1 inconferente il richiamo di controparte alla Delibera n. 200/99 dell'ARERA, in quanto riferita al diverso caso di guasto e non a quello di manomissione.
3 La chiedeva quindi in via riconvenzionale la condanna di Controparte_1 Parte_1
al pagamento dell'importo richiesto con la fattura n. 2743113751 del 20.08.2016, pari
[...] ad € 5.400,06, oltre gli importi richiesti con la fattura n. 2743113753 del 20.08.2016 di € 312,79
e con la fattura n. 2748713567 del 16.09.2016 di € 546,24, per un totale di € 6.259,09 o, in subordine, la condanna al pagamento della minor somma accertata all'esito del giudizio.
Si è costituita altresì in giudizio la quale ha evidenziato Controparte_3 preliminarmente la propria estraneità all'emissione della contestata fattura di rettifica del
20.08.2016 n. 2743113751, relativa al periodo dicembre 2013 - aprile 2016, non avendo né operato la ricostruzione dei consumi né fatturato per il periodo considerato;
CP_3
ha inoltre rappresentato che sulla base della corretta ricostruzione dei consumi di
[...] energia elettrica effettuata dal distributore sull'utenza del , aveva Controparte_4 Pt_1 emesso, in data 21.09.2016, la fattura n. 89105009303081A dell'importo di € 5.131,37 per il periodo giugno 2011 - novembre 2013, periodo nel quale era stata la fornitrice di energia elettrica per l'utenza del . Pt_1
La s.p.a. ha chiesto quindi, in via riconvenzionale, che l'attore venisse Controparte_3 condannato al pagamento della fattura n. 89105009303081A dell'importo di € 5.131,37 o in subordine il pagamento della somma accertata all'esito del giudizio.
Si è costituita in giudizio la contestando la ricostruzione attorea e Controparte_4
rappresentando che il misuratore matricola 05047351, riscontrato manomesso in sede di verifica, era stato installato nuovo in data 10.8.2005, ed era stato preso in carico direttamente dal al momento dell'attivazione della fornitura;
che il 16.05.2016, in occasione della Pt_1
sostituzione del contatore, gli operatori intervenuti sul posto avevano riscontrato che questo, ad un esame a vista, presentava esternamente evidenti segni di manomissione che facevano presumere una possibile manomissione interna;
che necessitando una più approfondita indagine tecnica, non eseguibile sul posto, gli operatori avevano proceduto alla rimozione del contatore elettronico, repertandolo in busta chiusa auto-sigillante, per i successivi controlli tecnici da eseguirsi in sede e provveduto ad installare il nuovo contatore;
che tali operazioni erano state eseguite alla presenza del che aveva regolarmente firmato i documenti di rimozione e Pt_1
di nuova installazione;
che in data 10.6.2016 presso la sede di , alla presenza Controparte_4
del , era stata eseguita la verifica del misuratore in laboratorio e redatto il verbale di Pt_1
verifica n 414/16; che in tal sede si era accertato: “Contatore elettronico con sigillo IMQ alterato e tenoni posteriori rotti. All'interno si riscontra la manomissione del circuito amperometrico sul
4 filo nero delle fasi R.S.T. Registrazione dei consumi di energia e potenza regolare. Eseguito rilievo fotografico”; che quanto riscontrato confermava che il misuratore era stato una prima volta manomesso internamente, con il preciso intento di ridurrei consumi di energia e potenza registrati e che dopo un certo periodo, in cui il fruitore aveva potuto beneficiare di una riduzione dei consumi fatturati il contatore elettronico era stato riaperto e “bonificato”, al fine di occultare la precedente manomissione dei circuiti interni deputati alla misurazione con l'applicazione di ben 3 "shunts" (ponticelli) sui circuiti amperometrici (filo nero);che si era pertanto proceduto alla ricostruzione dei consumi per consentire una corretta fatturazione degli stessi alle società fornitrici. ha rappresentato altresì che con la prima lettura rilevata il Controparte_4
16.8.2005, appena sei giorni dopo l'istallazione, i consumi medi avevano raggiunto il valore di
62,33 kWh/giorno mentre subito dopo i consumi registrati dallo stesso contatore, nelle stesse condizioni contrattuali e d'uso, erano crollati, per quasi 10 di 12anni, a soli 8,7kWh/giorno, valore non solo irrisorio rispetto al precedente ma, soprattutto, rispetto all'uso domestico residente e ai 10kW trifase di potenza contrattuale a disposizione;
che tali elementi concorrevano a determinare in modo certo la decorrenza della manomissione nel periodo immediatamente successivo all' installazione del contatore elettrico cioè fin dall'agosto 2005; che la ricostruzione dei consumi era stata eseguita dal 01.06.2011 al 30.04.2016 sulla base dell'unico criterio possibile in tali casi, cioè quello della Potenza Tecnicamente Prelevabile della fornitura, pari agli 11kW prelevabili contrattualmente moltiplicate per le ore medie ponderate di utilizzo della fornitura;
che il conteggio dei consumi non fatturati a causa della manomissione, nonché i documenti di verifica, erano stati inviati al e ai due venditori Pt_1
interessati, per ciascun periodo di competenza contrattuale, con raccomandate A.R. del
30.6.2016 e del 26.7.2016.
Si è altresì costituita in giudizio la quale ha eccepito preliminarmente la propria CP_6
carenza di legittimazione passiva essendo distributrice in Italia di energia elettrica ad alta tensione e pertanto totalmente estranea alla vicenda in oggetto che riguarda la distribuzione di energia a bassa tensione e contestato in ogni caso la fondatezza nel merito della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, l'attore rinunciava alla domanda nei confronti di che CP_6 ha accettato la rinuncia;
il giudizio proseguiva con l'espletamento di una c.t.u. al fine di verificare la correttezza dei consumi fatturati.
La causa veniva decisa dal Tribunale di Siracusa con la sentenza n. 252/2023 pubblicata il
2.2.2023 che ha rigettato la domanda attrice e in accoglimento delle domande riconvenzionali
5 avanzate da e da ha condannato l'attore al Controparte_1 Controparte_3
pagamento risultato dovuto oltre al pagamento delle spese processuali e di ctu.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 7.7.2023 affidato ai motivi di seguito esposrti .
So sono costituiti separatamente , ed Controparte_1 Controparte_8 [...]
che hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto per infondatezza nel merito. CP_9
La causa all'udienza di discussione del 13.5.2024 è stata posta in decisione con i termini di legge e di seguito rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio giudicante atteso il trasferimento del Presidente presso altro ufficio giudiziario.
Alla nuova udienza di discussione orale del 12.5.2025 la causa sulle note conclusive già depositate è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la parte censura la statuizione contenuta nella sentenza che ha attribuito pubblica fede al verbale redatto da in sede di verifica del contatore in Controparte_4
quanto redatto dal personale ricoprente la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Su tale qualifica dissente l'appellante in quanto reputa di rilevanza limitata all' ambito penale;
inoltre, deduce, se gli addetti di ricopropivano effettivamente la qualifica di incaricati Controparte_4
di pubblico servizio, allora, andavano ritenuti inadempienti, perché avrebbero dovuto interrompere le operazioni di verifica e trasmettere gli atti alla competente Procura della
Repubblica, per la contestazione di eventuali reati.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza che avrebbe disatteso le proprie deduzioni e doglianze che mettevano in luce le numerose violazioni commesse dagli addetti di durante le operazioni di verifica e di rimozione del contatore. In particolare, CP_10
l'appellante deduce che le suddette operazioni si sarebbero svolte in violazione della procedura disciplinata dagli artt. 10 e 11 della Delibera ARERA n. 200/99 che vieta la rimozione del misuratore senza il consenso scritto del cliente, profilandosi, in mancanza di tale forma di consenso, il reato di abuso d'ufficio. Aggiunge l'appellante, che in ogni caso la pubblica fede che assiste il verbale di contestazione della manomissione del contatore , copre i fatti accertati ma non anche le loro valutazioni soggettive o le percezioni sensoriali degli accertatori, come invece accaduto nella fattispecie ove gli stessi hanno soltanto ipotizzato la rottura dei tenoni senza rilevare errori di misurazione. Osserva l'appellante che, in difetto di prova dell'effettiva manomissione del misuratore, non potevano gli incaricati di di E- distribuzione procedere alla
6 rimozione del contatore, di conseguenza, considerate le molteplici violazioni commesse da costoro, nessun valore poteva essere attribuito alle operazioni compiute e verbalizzate. Altra censura muove l'appellante alla statuizione con la quale il giudice di prime cure ha dichiarato non applicabile alla fattispecie, per ragioni temporali, l'art. 16.1 del TIME (testo integrato misura energia) che ha esteso anche all'ipotesi di manomissione del misuratore la procedura prevista dalla delibera ARERA n. 200/99, come anche confermato dalla pronuncia resa dal
Tribunale di Catania che l'appellante cita. In particolare -secondo l'appellante- sarebbe stato violato l'art.11.2 della delibera ARERA che recita: “L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura.” Indi, deduce l'appellante, poiché tale disposizione non è stata osservata al momento della rimozione del contatore anche la successiva ricostruzione dei consumi non è utilizzabile poiché fondata su una verifica nata illegittima ed anche le verifiche ulteriori, quelle di laboratorio, sarebbero illegittime in quanto effettuate sul misuratore asportato illegittimamente, oltre al fatto, che, per quanto esposto, erano anche venute meno le garanzie che assicuravano la mancata alterazione del contatore asportato.
Per quanto esposto conclude per l'inutilizzabilità dell'operazione di verifica.
Con il terzo motivo la parte denuncia l' omesso esame degli atti di causa e degli esiti della ctu.
In particolare l'appellante deduce che sarebbero stati ignorati i rilievi espressi dal ctu sul metodo utilizzato da per ricostruire i consumi, basato sulla potenza massima Controparte_9
prelevabile, non in relazione alla sezione del cavo, come erroneamente riportato da
[...]
nelle lettere del 26.7./2016 e del 30.6.2016, ma in relazione alla misura di potenza CP_9
prelevabile ( 11 kW ), metodo quest'ultimo che non previsto dalla delibera citata che all'art. 11.1 prevede, per i casi analoghi a quello in esame, di utilizzare il metodo ponderato basato sui consumi storici, che prendono a riferimento “i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”.
7 Deduce l'appellante che in considerazione di detta disposizione il ctu, aveva rilevato che nella fattispecie non era possibile utilizzare il metodo di stima basato sui consumi storici mancando elementi di raffronto , poiché l'unico dato certo erano i consumi registrati nei 6 giorni successivi alla data d' installazione del misuratore elettrico (dal 10.8.2005 al 16.8.2005) che, però per la brevità del periodo, non era rappresentativo né dei consumi standard dell'utenza, per l'intero periodo di circa 11 anni;
né utile per individuare l'epoca in cui era avvenuta la manomissione del contatore. Osserva l'appellante che il Distributore nel ricostruire i consumi era tenuto ad applicare i criteri dettati dalla delibera Arera citata, in quanto l'art 16.1. del CP_11 ne aveva previsto l'applicazione per tutti i casi di consumi elettrici anche irregolari comprendendo quindi anche quelli dovuti alla manomissione del contatore, dovendosi escludere che per tale ultima ipotesi la ricostruzione dei consumi possa essere arbitraria ed effettuata secondo regole diverse da quelle disciplinare dall'ARERA. Aggiunge di aver messo in evidenza, in sede di osservazioni critiche alla ctu,che i consumi ricostruiti e contabilizzati dal distributore erano di gran lungo superiori di quelli statistici registrati nell'anno 2014 che, per l'utenza domestica con potenza contrattuale superiore a 3 kW, prevede un consumo medio giornaliero di 10,38 kWh molto distante dai 6.000 kWh/anno indicato dal distributore che ha invece utilizzato la percentuale statistica, particolarmente rara, basata su una percentuale di consumatori minima che usufruisce di energia elettrica con potenza superiore ai 6 kw.
Evidenzia che il ctu, sebbene avesse ritenuto nella fattispecie valido e corretto il criterio applicato da per ricostruire i consumi, al tempo stesso l'ausiliario aveva Controparte_4
rilevato che la ricostruzione andava limita ai 365 giorni precedenti alla verifica. Pertanto, in via subordinata l'appellante domanda di riformare la sentenza e di circoscrivere la ricostruzione dei consumi ad un anno come prevede l'art. 10.2 della Delibera ARERA 200/99
Infine, la parte che auspica l'accoglimento del proprio appello domanda di riformare la statuizione disposta in punto di spese processuali con il favore delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
^^^^^
L'appello è infondato.
Ed infatti la prima censura si scontra contro principi consolidati secondo i quali “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti CP_1
dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da
8 norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358
c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass.n 7075/2020; Cass. n. 8676/2025)
Si aggiunga, e, ciò risulta dagli atti, che in data 26.7.2016 ha formalizzato al Controparte_4
Comando dei Carabinieri di Siracusa la propria denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. a carico di per prelievi irregolari di energia elettrica ex art. 624, Parte_2
625 c.p. trasmettendo il verbale di verifica del 16.5.2016 e l'esito degli esami di laboratorio eseguiti in data 10.6.2016. Inoltre, non rientra tra i doveri o obblighi del personale incaricato di verificare la corretta contabilizzazione dell'energia elettrica, interrompere le proprie operazioni nell'attesa che sopraggiunga l'autorità di polizia o giudiziaria se riscontra manomissioni del cantatore elettrico o allacci abusi. Si aggiunga che quanto hanno rilevato sul posto gli agenti di esaminando il contatore che presentava la “ calotta Controparte_4 manomessa e i tenoni in plastica rotti” rappresenta descrizione oggettiva dello stato di fatto del misuratore sottratta a margini di apprezzamento personale o a percezioni sensoriali tant'è che il contatore, dopo essere stato rimosso e chiuso all'interno della busta sigillata, aperta in sede di verifiche di laboratorio soltanto alla presenza del è stato ritrovato nelle Pt_1
medesime condizioni riportate nel verbale del 16.5.2016, redatto in sede di ispezione e sul punto l'odierno appellante non ha dedotto alcuna discrasia tra quanto era stato accertato il
16.5.2016 in sede di sopralluogo e quanto riscontrato in sede di prove di laboratorio svolte in data 10.6.2016 nel contraddittorio delle parti.
L'effetto di tale mancata contestazione, per quanto si dirà oltre, rende infondate le censure oltre che i sospetti lanciati dall'appellante sulla correttezza dell'operato degli accertatori, e, soprattutto, a parere di questo Collegio, rende incontestata la manomissione interna ed esterna del contatore,anche, se, non è stato possibile datare con certezza quando il sistema di rilevazione dei consumi è stato prima manomesso e poi ripristinato.
Poi, la tesi dell'appellante, secondo la quale poiché il contatore al momento dell'ispezione misurava correttamente non poteva essere rimosso, è destituita di fondamento poiché in difetto di allegazione che tale azione era dovuta all'attività illecita di terzi e non autorizzati, l'unico interesse che poteva sorreggere la rimozione della chiusura ermetica del contatore era quello
9 del suo custode ovvero del che aveva interesse ad alterarne il funzionamento in Pt_1
modo da prelevare energia elettrica non misurata e non contabilizzata dal fornitore, ed erano pertanto legittimati gli incaricati del distributore a rimuovere il contatore per verifiche se anche dall'interno il misuratore dei consumi era stato manomesso, come infatti poi verrà accertato.
Pertanto sono anche infondate le censure contenute nel secondo motivo di appello che si fondano sulla dedotta irregolarità delle operazioni di verifica e di rimozione del contatore e di rilevazione dei consumi.
Ed infatti, diversamente a quanto deduce l'appellante, la delibera Arera prevede all'art 11.2 che “Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive” procedura riaspettata nel caso in esame ove nel verbale di rimozione in atti sottoscritto dal sono riportati i dati presenti e registrati dal contatore. Pt_1
Pertanto nessuna irregolarità si registra nel comportamento tenuto dagli operatori del distributore in quanto dagli atti risulta: che la verifica del contatore, si è svolta alla presenza dell'odierno appellante che ha firmato il verbale di verifica e di rimozione del contatore;
inoltre l'appellante ha firmato anche il verbale contenente l'esito delle prove eseguite in sua presenza in laboratorio in data 10.6.2016 , all'esito delle quali è risultato che “ Il contatore elettrico con sigillo IMQ alterato e tenoni posteriori rotti. All'interno si riscontra la manomissione del circuito amperometrico sul filo nero delle fasi R.S.T. Registrazione dei consumi di energia e di potenza regolari. Eseguito rilievo fotografico”.
A questo punto, per le altre censure, appare opportuno richiamare la disciplina applicabile in materia di ricostruzione dei consumi per verificarne l'applicabilità al caso di specie.
La delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora ARERA) agli artt. 9,
10 e 11, detta le regole per ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
L'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.Il successivo art. 10 dispone: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o
10 riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”.Quanto alla modalità di ricostruzione dei consumi, tale operazione è disciplinata dall'art. 11 che al punto
1 stabilisce: “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”.
La delibera n. 200/1999 è stata successivamente modificata da altre delibere ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività Di Misura
Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016-2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto all'art. 16, primo comma, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”.
Al comma terzo dello stesso articolo 16, il ha regolamentato le modalità di ricostruzione CP_11 ovvero: “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non
11 sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo”.
Nel caso in esame, il consumo di energia elettrica si riconnette al comportamento fraudolento di manomissione del contatore mentre la delibera n. 200/99 si riferisce espressamente alla
“rottura” o “guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore.
Anche l'art. 16 del Time, sebbene aggiunga, nel primo comma, ai casi di malfunzionamento quelli di prelievo irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Pertanto, si deve dedurre che il prelievo fraudolento non sia regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate quanto meno in ordine ai criteri temporali di ricostruzione dei consumi che non può essere limitato all'anno precedente alla verifica,perché ciò presupporrebbe l'illogico assunto che le manomissioni fraudolente del misuratore si verificano soltanto in corrispondenza di un anno prima delle verifiche dei contatori quando invece il controllo annuale del misuratore si ricollega soltanto all'obbligo del distributore di prevenire gli inconvenienti di guasti del misuratore.
Conseguentemente, per quanto esposto è infondata anche la domanda subordinata con la quale l'appellante domanda di limitare la ricostruzione dei consumi all'ultimo anno in quanto qualora non sia possibile stabilire, come nella fattispecie, la data in cui è avvenuta la manomissione l'unico ricalcolo valido rimane, quello del quinquennio precedente all'anno di verifica (
2016) che coincide con il termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico, non rientrando il credito in esame, scaturito dalle fatture emesse del 2016 tra quello il cui termine di prescrizione è stato ridotto a due anni per le fatture di consumi elettrici con scadenza successiva al 1° marzo 2018 come disposto dalla legge finanziaria anno 2018.
In ordine al criterio della ricostruzione del consumi di energia, va innanzitutto chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo perché manca, appunto, proprio la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione.
Il metodo adottato da della “potenza tecnicamente prelevabile”, peraltro come Controparte_4
affermato anche dal ctu oltre a rientrare tra quelli codificati, seppur in via residuale, quando come nella fattispecie non può farsi ricorso agli altri criteri che presuppongono l'esistenza di parametri di riscontro, costituisce pur tuttavia un criterio adeguato che può essere utilizzato
12 per determinare in via presuntiva, nel caso di manomissione del misuratore di consumo di energia elettrica . La Corte di Cassazione si è espressa in questi termini quando afferma che “
In tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante, che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti (legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente), come, ad esempio, il criterio metodologico della potenza tecnicamente prelevabile, di cui va affermato il carattere non arbitrario (Cass n. 5219/2025).
Per quanto esposto anche le censure contenute nel terzo motivo di appello sono infondate.
Premesso che alcune osservazioni che si leggono nell'ambito di detto motivo non sono censure alla sentenza bensì mere considerazioni, peraltro, anche contraddittorie,in quanto l'appellante per un verso, condivide con il ctu la conclusione che il metodo utilizzato da
[...]
per la ricostruzione dei consumi, è corretto e peraltro anche l'unico applicabile CP_9
nella fattispecie mancando dati affidabili riguardanti i consumi storici, al tempo stesso,
l'appellante lamenta la mancata applicazione proprio di detto ultimo criterio, per il resto,
l'unica censura riguarda le stime annue utilizzate dal distributore, per quantificare l'ammontare di energia elettrica consumata dal e sfuggita alla registrazione ,che ricalcano le Pt_1
tabelle standard redatte da ARERA.
La predetta censura è infondata
Ed infatti il ctu in sede di richiamo con le proprie note depositate il 28.10.2022 ha ritenuto corretti i consumi ricostruiti in base alla potenza contrattuale di 10 KW, e il consumo presunto quantificato dal distributore, contrariamente a quanto deduce l'appellante, non è eccessivo ma in linea con i rilievi statistici elaborati in base ai consumi degli utenti che usufruiscono di una potenza elettrica contrattuale elevata come quella in dotazione dell'odierno appellante di 10 kw. In ordine ai consumi, l'odierno appellante non ha fornito alcuna risposta agli interrogativi posti dalla difesa che ha messo in evidenza come, senza l'intenzionale Controparte_9
obiettivo del di consumare un elevato quantitativo di energia elettrica senza Pt_1
corrispondere i relativi oneri, sarebbe stata irragionevole la sua scelta di stipulare e ancor più di mantenere un più oneroso contratto di fornitura di energia elettrica per 10 kw trifase ( prelevabili 11kw) se poi in base ai dati registrati dal suo contatore dal 2005 in poi, i
13 consumi elettrici non raggiungevano i 3 Kw. Ed infatti, dalle tabelle riassuntive dei consumi contabilizzati dal contatore in dotazione del risultava: che dal mese di settembre 2005 Pt_1
in avanti, in tutte le fasce orarie, la potenza massima assorbita registrata era pari o inferiore a
3kw; che negli anni e per diversi mesi i valori registrati scendevano addirittura a 1 o 2kw, valori, questi incompatibili con l'utilizzo di elettrodomestici comuni e non rinunciabili
(frigorifero, televisore, ferro da stiro, lavatrice); che per diversi mesi (ad es. in fascia F1 di febbraio, maggio ed ottobre 2013, oltre a tutto l'agosto 2013 e diversi altri) il valore di potenza registrato dal contatore era stato di 0 kW ( nessun consumo) ; che i prelievi di potenza massimi registrati dall'agosto 2005 al giugno 2006, oltre a quelli registrati in fascia oraria F1 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19) dei mesi di aprile, giugno e settembre 2010, giugno e novembre
2011, e diversi altri mesi successivi, era stato di 1 kw.
Tutte queste incongruenze alle quali l'odierno appellante non ha fornito alcuna logica spiegazione, a parere di questo Collegio, avvalorano la tesi sostenuta dalle società appellate che il contatore elettrico del dopo l'installazione era stato subito manomesso come Pt_1 avvalorato dal fatto che alla prima lettura, eseguita dopo sei giorni dall'installazione (
16.8.2005) il misuratore aveva rilevato consumi medi che raggiungono il valore di
62,33kWh/giorno mentre a partire dal mese di settembre 2005 in aventi i consumi registrati dallo stesso contatore, per oltre 10 anni,si erano ridotti a 8,7kWh/giorno, valore manifestamene irrisorio e inattendibile per le ragioni sopra indicate.
In conclusione, l'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad 26.000,00) in applicazione dei valori medi tariffari.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
14 Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Siracusa n. 252/2023 pubblicata il 2.2.2023,così provvede: rigetta l'appello avverso, la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 252/2023 pubblicata il
2.2.2023, che conferma;
condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
, del e di , che liquida Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 per ciascuno ,in complessivi € 5.809,00( €1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre il
15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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