CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
(15' SENTENZA Sul ricorso n. 25081-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente CONTRO BE AN, c.f. SBZGNN49H2OH163D, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Flaccavento - Controricorru-Ae Avverso la sentenza n. 191/05/2019 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, depositata il 12.03.2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. Francesco Fede!ic, nell'udienza pubblica del 13 ottobre 2022, celebrata nelle forme dell'23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in I 18 dicembre 2020, n. 176; RGN 2 081/2019 Conslyil e est. ER Civile Sent. Sez. 5 Num. 1945 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 23/01/2023 lette le conclusioni scritte della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 191/05/2019, pronunciata il 12.03.2019 dalla Commissione tributAri provinciale di Ragusa all'esito del giudizio di ottemperanza introdotto da ZI AN per l'esecuzione della sentenza n. 40/05/2018 della medesima Commissione, con cui l'Amministrazione finanziaria era stata condannata al pagamento in favore del contribuente della somma cfi 12.475,97 oltre interessi. Nel contenzioso -insorto a seguito del silenzio-rifiuto al rimborso de , 90% delle imposte versate a titolo di PE ed IL per gli anni 1990, 1991 e 1992, cui il contribuente sosteneva di avere diritto ai sensi dell'art. 9, co, 17, della I. 27 dicembre 2002, n. 289, in applicazione delle misure varate a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa- l'Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che quanto meno in sede di ottemperanza occorreva tener conto dell'art. 1, comma 665, della I. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito in I. 3 agosto 2017, n. 123, laddove introduceva una disciplina limitante il rimborso delle imposte già corrisposte, nella misura del 50%. Con la sentenza ora all'attenzione della Corte è stata invece accolta la domanda di ottemperanza, a tal fine nominando un commissario ad acta per l'emanazione dei conseguenti provvedimenti attuativi. L'Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia con un motivo, chiedendo la cassazione della sentenza, cui ha resistito con controricorso contribuente. All'esito della udienza pubblica del 27 settembre 2022 la causa è stata riservata e decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, n. 91, convertito in I. n. 123 del 2017, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. RGN 25081/2019 consigi est. Fede rici U •t-c-` perché il giudice dell'ottemperanza non ha tenuto conto dello ius superveniens intervenuto nella specifica materia, così omettendo di applicare la predetta disciplina e dunque la dimidiazione del credito rimborsabile o, qualora esauriti i fondi, la negazione stessa del rimborso per le istanze per le quali era "ancora pendente il giudizio per il loro riconoscimento". Il motivo è infondato. Con esso si chiede in concreto di esaminare se, ed in quali limiti, l'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con I. n. 123 del 2017, abbia ricadute applicative sulla sentenza d'ottemperanza. La norma ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della I. n. 190 del 2014, che pertanto attualmente, dopo aver identificato i soggetti che possono beneficiare del rimborso delle imposte versate nel triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10% previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, e successive modificazioni, prevede che «...In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute;
a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento dei direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017». Il testo della legge, che originariamente prevedeva uno stanziamento di C 90.000.000,00 (ottavo periodo dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014), è stato modificato dal successivo art. 29, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativamente a! quantum del limite delle risorse stanziate ed utilizzabili, elevate ad C 160.000.000,00, senza ripartizione annuale, ed ascrivendolo agli "ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi". In ordine a tale disciplina, e con orientamento interpretativo ormai consolidato, si è affermato che in mancanza di disposizioni transitorie non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento RGN 25081/2019 consiire est. ER A iz'e‘ di rimborso da parte di una legge sopravvenuta, attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non si riflette sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (cfr. Cass., 24 aprile 2015, n. 8373; 14 marzo 2018, n. 6213; 15 marzo 2019, n. 7368). In un più ampio inquadramento della disciplina, in rapporto al diritto riconosciuto al contribuente nella sede giurisdizionale e in un giudizio di cognizione, può affermarsi che disposizioni che regolamentano l'erogazione di indennizzi, o come nel caso di specie riconoscono il diritto al rimborso di imposte, comportano che l'esaurimento dei fondi destinati dal bilancio dell'amministrazione erogante al loro pagamento, non escludono in via definitiva l'adempimento dei giudicati di condanna solo perché al momento manchino risorse disponibili. Comportano invece solo che, in conseguenza di quella attuale indisponibilità, ii soddisfacimento del credito sia differito al momento in cui sia ripristinata la disponibilità delle correlative risorse, provvedendosi in ogni caso, sia pur in ritardo rispetto alla data di intervenuta definitività del titolo (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 157 del 2015, in materia di indennizzi riconosciuti nella cd. "legge Pinto"). Dalla difesa dell'Amministrazione finanziaria emerge invece l'intento di insistere sull'applicabilità della disposizione sopraggiunta "anche ED controversie pendenti", così spiegandosi la domanda di cassazione della sentenza impugnata, perché, in sua riforma, la medesima Corte adita o il giudice del rinvio circoscrivano «espressamente la condanna "nei limiti di cui all'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014"». In tal modo l'Amministrazione finanziaria, pur facendo mostra di prendere atto della giurisprudenza intervenuta in punto di "intangibilità" del diritto riconosciuto nel giudizio di cognizione, cerca comunque di intervenire parimenti sul quantum, recuperando in sede di ottemperanza i limiti di rimborsabilità imposti dalle disponibilità finanziarie così come disciplinate dalla I. n. 190 dei 2014, secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 665 modificato dai al. n. 91 del 2017. Sennonché questa Corte ha da ultimo affermato che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il giudice, qualora adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in RGN 25081/2019 Consire est. Fede rici conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce de principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass., 19 maggio 2022, n. 16289). Nello specifico la Corte ha innanzitutto ribadito che «Deve escludersi che, per effetto della sopravvenienza e dell'applicazione (con gli effetti di oul al paragrafo che precede) dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e del conseguente provvedimento di attuazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, sia configurabile una lesione dei diritti del contribuente che evidenzi profili di illegittimità costituzionale. Innanzitutto, per le ragioni già chiarite, il complesso normativo in questione non incide sull' an e sul quantum de , diritto sostanziale del contribuente al rimborso, come accertato dada sentenza passata in giudicato, e non si determina, pertanto, una violazione degli artt. 24 e (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origine il 90% dell'imposta) 3 Cost.». Quindi, con riguardo all'oggetto del giudizio d'ottemperanza e ai poter;
del giudice dell'ottemperanza, ha rilevato che «...anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell'ottemperanza può compiere un'attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile. E' dunque in tale contesto dell'attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, che il giudice dell'ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e de! RG N 25081/2019 consigliere est. ER conseguente provvedimento direttoriale. Si tratta del resto, della medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l'Amministrazione in sede di effettuazione del rimborso accertato dalla sentenza de qua, alla quale si sostituisce quindi il giudice dell'ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta. Peraltro, proprio l'esigenza che, in sede di ottemperanza, vengano adottati - in luogo dell'ufficio che li ha omessi c nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge- tutti quei provvedimenti indispensabili per l'attuazione effettiva del comando giudiziale reso nei confronti dell'Amministrazione, rende necessario che il giudice dell'ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all'art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo della stessa attuazione. 9. L' eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento dell' effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nei limite di cui all' art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190 (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l' "effettuazione" del rimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l'ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l'estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die, la sua integrale attuazione, secondo gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice dell'ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo dell'intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 della Direzione Centrale Amministrativa dell'Agenzia delle Entrate;
circolare dell'Agenzia delle entrate 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario;
cfr. altresì circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RGN 25081/2019 Consi[Flte est. ER i ti i dello speciale ordine di pagamento), l'Agenzia delle entrate, ed in sostituzione di quest'ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all'emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'Amministrazione dello Stato può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d'Italia), al quale chiede di "anticipare" le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell'anticipazione. L'ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l'assenza di disponibilità finanziaria nei pertinente capitolo di spesa. La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il più possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall'effettivo azionamento della procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco dell'attività amministrativa, contemperando in tal modo l'interesse del singolo aila realizzazione del suo diritto con quello generale ad un'ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche. La procedura in parola può quindi essere esperita nell'ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. Può quindi concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione, non solo è costituzionalmente orientata, per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art.1, comma 2, Protocollo n.1) va letto alla luce del principio del "giusto equilibrio" (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, RGN 25081/2019 Cons re est. ER v 03/07/2003, Buffalo S.r.l. vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, Di Belmonte vs. Italia)». Le ragioni esposte nel precedente di questa Corte sono condivise da questo collegio. Venendo allora alla pronuncia impugnata, si rileva che il giudice dell'ottemperanza ha deciso secondo i principi di diritto illustrati, escludendo che l'art. 1, comma 665 della I. 190 del 2014, come modificato dal d.l. n. 91 del 2017, abbia inciso sul diritto riconosciuto all'esito di un giudizio di cognizione, con sentenza passata in giudicato. Quanto all'ottemperanza invocata dal contribuente, altrettanto correttamente e in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha disposto che il commissario ad acta nominato provvedesse alla adozione di «tutti i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio condannato che li ha omessi, nelle forme amministrative per essi prescritte dalla legge, ivi comprese le procedure di pagamento in conto sospeso, di storno dai capitoli di spesa, ovvero di modificazione delle poste dei capitoli stessi...». Il ricorso dell'Agenzia delle entrate v dunque rigettato. Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della società nella misura di C 2.300,00 per competenze, C 200,00 per esborsi, oltre spese generali determinate nella misura forfettaria del 15%, nonché accessori come per legge. Così deciso in Roma, il giorno 13 ottobre 2022 Il Consigliere est.
FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 191/05/2019, pronunciata il 12.03.2019 dalla Commissione tributAri provinciale di Ragusa all'esito del giudizio di ottemperanza introdotto da ZI AN per l'esecuzione della sentenza n. 40/05/2018 della medesima Commissione, con cui l'Amministrazione finanziaria era stata condannata al pagamento in favore del contribuente della somma cfi 12.475,97 oltre interessi. Nel contenzioso -insorto a seguito del silenzio-rifiuto al rimborso de , 90% delle imposte versate a titolo di PE ed IL per gli anni 1990, 1991 e 1992, cui il contribuente sosteneva di avere diritto ai sensi dell'art. 9, co, 17, della I. 27 dicembre 2002, n. 289, in applicazione delle misure varate a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa- l'Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che quanto meno in sede di ottemperanza occorreva tener conto dell'art. 1, comma 665, della I. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito in I. 3 agosto 2017, n. 123, laddove introduceva una disciplina limitante il rimborso delle imposte già corrisposte, nella misura del 50%. Con la sentenza ora all'attenzione della Corte è stata invece accolta la domanda di ottemperanza, a tal fine nominando un commissario ad acta per l'emanazione dei conseguenti provvedimenti attuativi. L'Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia con un motivo, chiedendo la cassazione della sentenza, cui ha resistito con controricorso contribuente. All'esito della udienza pubblica del 27 settembre 2022 la causa è stata riservata e decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, n. 91, convertito in I. n. 123 del 2017, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. RGN 25081/2019 consigi est. Fede rici U •t-c-` perché il giudice dell'ottemperanza non ha tenuto conto dello ius superveniens intervenuto nella specifica materia, così omettendo di applicare la predetta disciplina e dunque la dimidiazione del credito rimborsabile o, qualora esauriti i fondi, la negazione stessa del rimborso per le istanze per le quali era "ancora pendente il giudizio per il loro riconoscimento". Il motivo è infondato. Con esso si chiede in concreto di esaminare se, ed in quali limiti, l'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con I. n. 123 del 2017, abbia ricadute applicative sulla sentenza d'ottemperanza. La norma ha modificato il comma 665 dell'art. 1 della I. n. 190 del 2014, che pertanto attualmente, dopo aver identificato i soggetti che possono beneficiare del rimborso delle imposte versate nel triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10% previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, e successive modificazioni, prevede che «...In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute;
a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento dei direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017». Il testo della legge, che originariamente prevedeva uno stanziamento di C 90.000.000,00 (ottavo periodo dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014), è stato modificato dal successivo art. 29, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativamente a! quantum del limite delle risorse stanziate ed utilizzabili, elevate ad C 160.000.000,00, senza ripartizione annuale, ed ascrivendolo agli "ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi". In ordine a tale disciplina, e con orientamento interpretativo ormai consolidato, si è affermato che in mancanza di disposizioni transitorie non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento RGN 25081/2019 consiire est. ER A iz'e‘ di rimborso da parte di una legge sopravvenuta, attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non si riflette sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (cfr. Cass., 24 aprile 2015, n. 8373; 14 marzo 2018, n. 6213; 15 marzo 2019, n. 7368). In un più ampio inquadramento della disciplina, in rapporto al diritto riconosciuto al contribuente nella sede giurisdizionale e in un giudizio di cognizione, può affermarsi che disposizioni che regolamentano l'erogazione di indennizzi, o come nel caso di specie riconoscono il diritto al rimborso di imposte, comportano che l'esaurimento dei fondi destinati dal bilancio dell'amministrazione erogante al loro pagamento, non escludono in via definitiva l'adempimento dei giudicati di condanna solo perché al momento manchino risorse disponibili. Comportano invece solo che, in conseguenza di quella attuale indisponibilità, ii soddisfacimento del credito sia differito al momento in cui sia ripristinata la disponibilità delle correlative risorse, provvedendosi in ogni caso, sia pur in ritardo rispetto alla data di intervenuta definitività del titolo (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 157 del 2015, in materia di indennizzi riconosciuti nella cd. "legge Pinto"). Dalla difesa dell'Amministrazione finanziaria emerge invece l'intento di insistere sull'applicabilità della disposizione sopraggiunta "anche ED controversie pendenti", così spiegandosi la domanda di cassazione della sentenza impugnata, perché, in sua riforma, la medesima Corte adita o il giudice del rinvio circoscrivano «espressamente la condanna "nei limiti di cui all'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014"». In tal modo l'Amministrazione finanziaria, pur facendo mostra di prendere atto della giurisprudenza intervenuta in punto di "intangibilità" del diritto riconosciuto nel giudizio di cognizione, cerca comunque di intervenire parimenti sul quantum, recuperando in sede di ottemperanza i limiti di rimborsabilità imposti dalle disponibilità finanziarie così come disciplinate dalla I. n. 190 dei 2014, secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 665 modificato dai al. n. 91 del 2017. Sennonché questa Corte ha da ultimo affermato che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il giudice, qualora adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in RGN 25081/2019 Consire est. Fede rici conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce de principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass., 19 maggio 2022, n. 16289). Nello specifico la Corte ha innanzitutto ribadito che «Deve escludersi che, per effetto della sopravvenienza e dell'applicazione (con gli effetti di oul al paragrafo che precede) dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e del conseguente provvedimento di attuazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, sia configurabile una lesione dei diritti del contribuente che evidenzi profili di illegittimità costituzionale. Innanzitutto, per le ragioni già chiarite, il complesso normativo in questione non incide sull' an e sul quantum de , diritto sostanziale del contribuente al rimborso, come accertato dada sentenza passata in giudicato, e non si determina, pertanto, una violazione degli artt. 24 e (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origine il 90% dell'imposta) 3 Cost.». Quindi, con riguardo all'oggetto del giudizio d'ottemperanza e ai poter;
del giudice dell'ottemperanza, ha rilevato che «...anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell'ottemperanza può compiere un'attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile. E' dunque in tale contesto dell'attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, che il giudice dell'ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e de! RG N 25081/2019 consigliere est. ER conseguente provvedimento direttoriale. Si tratta del resto, della medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l'Amministrazione in sede di effettuazione del rimborso accertato dalla sentenza de qua, alla quale si sostituisce quindi il giudice dell'ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta. Peraltro, proprio l'esigenza che, in sede di ottemperanza, vengano adottati - in luogo dell'ufficio che li ha omessi c nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge- tutti quei provvedimenti indispensabili per l'attuazione effettiva del comando giudiziale reso nei confronti dell'Amministrazione, rende necessario che il giudice dell'ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all'art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo della stessa attuazione. 9. L' eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento dell' effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nei limite di cui all' art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190 (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l' "effettuazione" del rimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l'ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l'estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die, la sua integrale attuazione, secondo gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice dell'ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo dell'intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 della Direzione Centrale Amministrativa dell'Agenzia delle Entrate;
circolare dell'Agenzia delle entrate 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario;
cfr. altresì circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RGN 25081/2019 Consi[Flte est. ER i ti i dello speciale ordine di pagamento), l'Agenzia delle entrate, ed in sostituzione di quest'ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all'emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'Amministrazione dello Stato può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d'Italia), al quale chiede di "anticipare" le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell'anticipazione. L'ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l'assenza di disponibilità finanziaria nei pertinente capitolo di spesa. La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il più possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall'effettivo azionamento della procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco dell'attività amministrativa, contemperando in tal modo l'interesse del singolo aila realizzazione del suo diritto con quello generale ad un'ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche. La procedura in parola può quindi essere esperita nell'ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. Può quindi concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione, non solo è costituzionalmente orientata, per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art.1, comma 2, Protocollo n.1) va letto alla luce del principio del "giusto equilibrio" (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, RGN 25081/2019 Cons re est. ER v 03/07/2003, Buffalo S.r.l. vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, Di Belmonte vs. Italia)». Le ragioni esposte nel precedente di questa Corte sono condivise da questo collegio. Venendo allora alla pronuncia impugnata, si rileva che il giudice dell'ottemperanza ha deciso secondo i principi di diritto illustrati, escludendo che l'art. 1, comma 665 della I. 190 del 2014, come modificato dal d.l. n. 91 del 2017, abbia inciso sul diritto riconosciuto all'esito di un giudizio di cognizione, con sentenza passata in giudicato. Quanto all'ottemperanza invocata dal contribuente, altrettanto correttamente e in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha disposto che il commissario ad acta nominato provvedesse alla adozione di «tutti i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio condannato che li ha omessi, nelle forme amministrative per essi prescritte dalla legge, ivi comprese le procedure di pagamento in conto sospeso, di storno dai capitoli di spesa, ovvero di modificazione delle poste dei capitoli stessi...». Il ricorso dell'Agenzia delle entrate v dunque rigettato. Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della società nella misura di C 2.300,00 per competenze, C 200,00 per esborsi, oltre spese generali determinate nella misura forfettaria del 15%, nonché accessori come per legge. Così deciso in Roma, il giorno 13 ottobre 2022 Il Consigliere est.