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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/09/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4696/2024 RGAC
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. MARIA Parte_1
BASILE
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla SI.ra , volto ad ottenere Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di
ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini della pretesa provvidenza economica.
Ha, quindi, concluso perché si accertasse la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'assegno ordinario di invalidità, con condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei. CP_1
1 Si è costituito l' eccependo l'intempestività del ricorso e nel merito CP_1 deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni invocate.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15.09.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti. Le parti hanno tempestivamente depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul
2 solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023) Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta infatti che, a seguito del decreto del giudice, emesso il 01.10.2024 e comunicato in data 02.10.2024, di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, la parte istante ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 03.11.2024, seguita dal ricorso depositato in data 02.12.2024. Nel merito l'opposizione deve accogliersi per quanto di ragione.
Il CTU, dott. (nominato in sede di opposizione) con Persona_1 procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “malattia di Crohn ileocolica classe III con alterazioni gravi della funzione digestiva e perdita di peso in trattamento con anticorpi monoclonali;
anemia; litiasi renale;
pregressa epatite B in trattamento farmacologico, poliartralgie in trattamento farmacologico;
pregressa ovariectomia sinistra per cisti;
psoriasi cutanea;
spondiloartrite assiale in corso di IBD;
lieve atteggiamento scoliotico antalgico sinistro-convesso; bulging mediano del disco L4-
L; ipotrofia dei muscoli delle docce paravertebrali;
a carico delle sincondrosi sacro- iliache, si apprezzano placche osteolitiche con infiammazione (diagnosi di sacroileite); dermatite seborroica”. A causa di tali patologie, ha aggiunto il CTU, la ricorrente presenta una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini (titolare di attività commerciale), con decorrenza dal mese di aprile 2025; decorrenza accertata sulla base della documentazione in atti ed in applicazione del principio medico legale della seriazione fenomenica dell'evento morboso.
3 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche in ordine alla decorrenza, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Non può, tuttavia, procedersi ad una statuizione di condanna. Come già sopra rilevato, deve, infatti, farsi, applicazione degli orientamenti in materia della Suprema Corte, secondo cui “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Sez. L. n. 27010 del 24/10/2018; più di recente, Sez. L. n. 9755 del 08/04/2019).
Le spese di lite vengono compensate atteso il riconoscimento dei requisiti sanitari da epoca successiva alla fase amministrativa.
Devono, infine, definitivamente porsi a carico dell' le spese di CTU, CP_1 come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari prescritti per l'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal mese di aprile 2025. Rigetta la domanda di condanna al pagamento dei ratei.
Compensa le spese di lite. Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, nella misura CP_1 liquidata con separato decreto. Cosenza, 16/09/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4696/2024 RGAC
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. MARIA Parte_1
BASILE
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla SI.ra , volto ad ottenere Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di
ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini della pretesa provvidenza economica.
Ha, quindi, concluso perché si accertasse la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'assegno ordinario di invalidità, con condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei. CP_1
1 Si è costituito l' eccependo l'intempestività del ricorso e nel merito CP_1 deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni invocate.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15.09.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti. Le parti hanno tempestivamente depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul
2 solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023) Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta infatti che, a seguito del decreto del giudice, emesso il 01.10.2024 e comunicato in data 02.10.2024, di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, la parte istante ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 03.11.2024, seguita dal ricorso depositato in data 02.12.2024. Nel merito l'opposizione deve accogliersi per quanto di ragione.
Il CTU, dott. (nominato in sede di opposizione) con Persona_1 procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “malattia di Crohn ileocolica classe III con alterazioni gravi della funzione digestiva e perdita di peso in trattamento con anticorpi monoclonali;
anemia; litiasi renale;
pregressa epatite B in trattamento farmacologico, poliartralgie in trattamento farmacologico;
pregressa ovariectomia sinistra per cisti;
psoriasi cutanea;
spondiloartrite assiale in corso di IBD;
lieve atteggiamento scoliotico antalgico sinistro-convesso; bulging mediano del disco L4-
L; ipotrofia dei muscoli delle docce paravertebrali;
a carico delle sincondrosi sacro- iliache, si apprezzano placche osteolitiche con infiammazione (diagnosi di sacroileite); dermatite seborroica”. A causa di tali patologie, ha aggiunto il CTU, la ricorrente presenta una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini (titolare di attività commerciale), con decorrenza dal mese di aprile 2025; decorrenza accertata sulla base della documentazione in atti ed in applicazione del principio medico legale della seriazione fenomenica dell'evento morboso.
3 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche in ordine alla decorrenza, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Non può, tuttavia, procedersi ad una statuizione di condanna. Come già sopra rilevato, deve, infatti, farsi, applicazione degli orientamenti in materia della Suprema Corte, secondo cui “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Sez. L. n. 27010 del 24/10/2018; più di recente, Sez. L. n. 9755 del 08/04/2019).
Le spese di lite vengono compensate atteso il riconoscimento dei requisiti sanitari da epoca successiva alla fase amministrativa.
Devono, infine, definitivamente porsi a carico dell' le spese di CTU, CP_1 come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari prescritti per l'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal mese di aprile 2025. Rigetta la domanda di condanna al pagamento dei ratei.
Compensa le spese di lite. Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, nella misura CP_1 liquidata con separato decreto. Cosenza, 16/09/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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