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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2457/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI ON, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11261/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Leonessa - Leonessa 02016 Leonessa RI
elettivamente domiciliato presso Email_6
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239039081558000 IRPEF-ALTRO 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239039081558000 TARIFFA RIFIUTI 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239039081558000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9039081558000, dell'importo di complessivi € 122.744,61, pervenuta a mezzo lettera raccomandata in data 28 giugno 2023, e le sottostanti cartelle di pagamento proponendo i seguenti motivi:
- MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PRESUPPOSTO DELLA ODIERNA
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO;
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/1990, ARTT. 3 E 21-SEPTIES, NONCHÉ
DELLA L. N. 212/2000, ART. 7 E DEL D.LGS. N. 23/2011, ARTT. 8 E SS.;
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 DEL D.P.R. N. 600/1973, NONCHÉ DEGLI ARTT. 21-SEPTIES, 21-
OCTIES E 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990;
- INVALIDITÀ DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OMESSA
- MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PORTATA DELLE RICHIESTE FORMULATE DALL'ENTE IMPOSITORE
ED ALLA MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI.
Tanto premesso chiedeva l'annullamento degli atti impugnati con refusione delle spese di lite.
Si sono costituite in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle Entrate – DPI di Roma, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Lazio deducendo l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
All'udienza in camera di consiglio del 22.01.2026 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9039081558000, pervenuta a mezzo lettera raccomandata in data 28 giugno 2023, e le sottostanti cartelle di pagamento:
- N. 09720150192460750000 di euro 1.371,94 asseritamente notificata in data 23/02/2016;
- N. 097220160164869047000 di euro 4.126,35 asseritamente notificata in data 28/11/2016;
- N. 201702019568658000 di euro 10.882,42 asseritamente notificata in data 10/07/2017;
- N. 09720170221306480000 di euro 751,92 asseritamente notificata in data 28/03/2018;
- N. 09720180110703078000 di euro 4.221,01 asseritamente notificata in data 18/05/2019;
- N. 09720190001906611000 di euro 33.365,15 asseritamente notificata in data 18/05/2019;
- N. 09720190070515438000 di euro 35.007,11 asseritamente notificata in data 17/07/2019;
- N. 09720190139290251000 di euro 3.839,39 asseritamente notificata in data 17/07/2019;
- N. 09720190238093148000 di euro 21.067,66 asseritamente notificata in data 21/02/2020;
- N. 097220190252733368000 di euro 260,30 asseritamente notificata in data 14/09/2021;
- N. 09720200085732847000 di euro 522,81asseritamente notificata in data 22/12/2021; per somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di
Roma 2 Aurelio;
- N. 09720170221306581000 di euro 435,83 asseritamente notificata in data 24/05/2018;
- N. 09720190047374816000 di euro 557,52 asseritamente notificata in data 17/07/2019;
- N. 09720190238093249000 di euro 550,33 asseritamente notificata in data 15/09/2021;
- N. 09720210014881786000 di euro 542,24 asseritamente notificata in data 22/06/2022; per somme iscritte a ruolo dalla Regione Lazio;
- N. 09720180042505774000 di euro 3.558,21 asseritamente notificata in data 20/06/2018; per somme iscritte a ruolo da AMA S.p.A.;
- N. 09720180085605517000 di euro 109,29 asseritamente notificata in data 03/11/2018;
- N. 09720200141961657000 di euro 144,19 asseritamente notificata in data 02/02/2022; per somme iscritte a ruolo dal Comune di Leonessa;
- N. 09720210067637959000 di euro 1.430,94 asseritamente notificata in data 29/04/2022, per somme iscritte a ruolo da Roma Capitale.
2.Deve innanzitutto osservarsi che le seguenti cartelle:
- N. 097150192460750000 di euro 1.371,94 asseritamente notificata in data 23/02/2016;
- N. 09720160164869047000 di euro 4.126,35 asseritamente notificata in data 28/11/2016;
- N. 20170019568658000 di euro 10.882,42 asseritamente notificata in data 10/07/2017;
- N. 09720170221306480000 di euro 751,92 asseritamente notificata in data 28/03/2018;
- N. 09720170221306581000 di euro 435,83 asseritamente notificata in data 24/05/2018;
- N. 09720180042505774000 di euro 3.558,21 asseritamente notificata in data 20/06/2018;
- N. 09720180085605517000 di euro 109,29 asseritamente notificata in data 03/11/2018;
- N. 09720180110703078000 di euro 4.221,01 asseritamente notificata in data 18/05/2019;
- N. 09720190001906611000 di euro 33.365,15 asseritamente notificata in data 18/05/2019; sono già state oggetto di giudizio innanzi a questa Corte di Giustizia tributaria conclusosi con la sentenza n. 1379/22.
L'impugnazione di dette cartelle deve pertanto essere dichiarata inammissibile per difetto del bis in idem.
3.Le restanti cartelle:
- N. 09720190070515438000 di euro 35.007,11 notificata in data 17/07/2019;
- N. 09720190139290251000 di euro 3.839,39 notificata in data 17/07/2019;
- N. 09720190238093148000 di euro 21.067,66 notificata in data 21/02/2020;
- N. 097220190252733368000 di euro 260,30 notificata in data 14/09/2021;
- N. 09720200085732847000 di euro 522,81 notificata in data 22/12/2021;
- N. 09720190047374816000 di euro 557,52 notificata in data 17/07/2019; - N. 09720190238093249000 di euro 550,33 notificata in data 15/09/2021;
- N. 09720210014881786000 di euro 542,24 notificata in data 22/06/2022;
- N. 09720200141961657000 di euro 144,19 notificata in data 02/02/2022;
- N. 09720210067637959000 di euro 1.430,94 notificata in data 29/04/2022. Risultano essere state notificate con consegne avvenute in Roma, alla Indirizzo_1 alla portiera sig. ra Nominativo_1. Osserva la Corte che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. Sez. 5, 04/04/2018, n. 8293, Rv. 647560 - 01).
Inoltre la ricorrente ha ricevuto anche la notifica dell'iscrizione ipotecaria n.09776201900021541000 ed il pignoramento presso terzi 09784201800004722001.
Tutti questi atti non sono stati impugnati e ciò rende definitivi i crediti in essi portati che pertanto non possono essere rimessi ulteriormente in discussione.
4.Respinte le doglianze relative agli atti presupposti non resta che esaminare i vizi propri dell'atto di intimazione.
4.1. Innanzitutto la mancata sottoscrizione.
Deve osservarsi che l'avviso di intimazione è atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.
R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze” che non prevede la sottoscrizione dello stesso.
Inoltre, “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”
(Cass. Sez. 5, 15/07/2024, n. 19327, Rv. 671642 - 01).
4.2. Il ricorrente contesta inoltre la mancata motivazione in ordine all'applicazione degli interessi.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che la cartella ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.
Comunque gli interessi sono calcolati in base alla legge e fissati annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Il loro "tasso ... annuo" è quindi noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch' essi fissati in elementi cronologici ben individuati ("giorno successivo a quello di scadenza del pagamento" e "data di consegna ... dei ruoli", rispettivamente).
La Corte ritiene quindi di aderire al principio, specificamente affermato "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto ...per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25)", secondo cui (Cass., trib., 18 dicembre 2009 n. 26671) "nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima".
In particolare, gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo qualora, come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato, il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR
602/73, mediante D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio all'art. 30 del DPR 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi
(legge e Decreto Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (Cass. Civ., ord. n. 4376/17).
Dunque, il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni,
è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.
5.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
6.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000)
e precisamente:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.169,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.341,00
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 7.472,80 relativamente alle posizioni dell'Agenzia delle Entrate – DP 1 di Roma e della
Regione Lazio difese da propri funzionari.
Le spese in favore dell'DE vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso per le cartelle indicate in motivazione;
2. rigetta, per il resto, il ricorso;
3. condanna Ricorrente_1 a rifondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Difensore_2 che si liquidano nella somma di euro 9.341,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa nei termini di legge;
4. condanna Ricorrente_1 a rifondere dell'Agenzia delle Entrate – DP 1 di Roma ed alla Regione Lazio le spese di lite che liquida in complessivi € 7.472,80 per compensi.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026.
Il Relatore
ON EL
Il Presidente
TO ER
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI ON, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11261/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Leonessa - Leonessa 02016 Leonessa RI
elettivamente domiciliato presso Email_6
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239039081558000 IRPEF-ALTRO 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239039081558000 TARIFFA RIFIUTI 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239039081558000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9039081558000, dell'importo di complessivi € 122.744,61, pervenuta a mezzo lettera raccomandata in data 28 giugno 2023, e le sottostanti cartelle di pagamento proponendo i seguenti motivi:
- MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PRESUPPOSTO DELLA ODIERNA
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO;
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/1990, ARTT. 3 E 21-SEPTIES, NONCHÉ
DELLA L. N. 212/2000, ART. 7 E DEL D.LGS. N. 23/2011, ARTT. 8 E SS.;
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 DEL D.P.R. N. 600/1973, NONCHÉ DEGLI ARTT. 21-SEPTIES, 21-
OCTIES E 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990;
- INVALIDITÀ DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OMESSA
- MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PORTATA DELLE RICHIESTE FORMULATE DALL'ENTE IMPOSITORE
ED ALLA MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI.
Tanto premesso chiedeva l'annullamento degli atti impugnati con refusione delle spese di lite.
Si sono costituite in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle Entrate – DPI di Roma, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Lazio deducendo l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
All'udienza in camera di consiglio del 22.01.2026 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9039081558000, pervenuta a mezzo lettera raccomandata in data 28 giugno 2023, e le sottostanti cartelle di pagamento:
- N. 09720150192460750000 di euro 1.371,94 asseritamente notificata in data 23/02/2016;
- N. 097220160164869047000 di euro 4.126,35 asseritamente notificata in data 28/11/2016;
- N. 201702019568658000 di euro 10.882,42 asseritamente notificata in data 10/07/2017;
- N. 09720170221306480000 di euro 751,92 asseritamente notificata in data 28/03/2018;
- N. 09720180110703078000 di euro 4.221,01 asseritamente notificata in data 18/05/2019;
- N. 09720190001906611000 di euro 33.365,15 asseritamente notificata in data 18/05/2019;
- N. 09720190070515438000 di euro 35.007,11 asseritamente notificata in data 17/07/2019;
- N. 09720190139290251000 di euro 3.839,39 asseritamente notificata in data 17/07/2019;
- N. 09720190238093148000 di euro 21.067,66 asseritamente notificata in data 21/02/2020;
- N. 097220190252733368000 di euro 260,30 asseritamente notificata in data 14/09/2021;
- N. 09720200085732847000 di euro 522,81asseritamente notificata in data 22/12/2021; per somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di
Roma 2 Aurelio;
- N. 09720170221306581000 di euro 435,83 asseritamente notificata in data 24/05/2018;
- N. 09720190047374816000 di euro 557,52 asseritamente notificata in data 17/07/2019;
- N. 09720190238093249000 di euro 550,33 asseritamente notificata in data 15/09/2021;
- N. 09720210014881786000 di euro 542,24 asseritamente notificata in data 22/06/2022; per somme iscritte a ruolo dalla Regione Lazio;
- N. 09720180042505774000 di euro 3.558,21 asseritamente notificata in data 20/06/2018; per somme iscritte a ruolo da AMA S.p.A.;
- N. 09720180085605517000 di euro 109,29 asseritamente notificata in data 03/11/2018;
- N. 09720200141961657000 di euro 144,19 asseritamente notificata in data 02/02/2022; per somme iscritte a ruolo dal Comune di Leonessa;
- N. 09720210067637959000 di euro 1.430,94 asseritamente notificata in data 29/04/2022, per somme iscritte a ruolo da Roma Capitale.
2.Deve innanzitutto osservarsi che le seguenti cartelle:
- N. 097150192460750000 di euro 1.371,94 asseritamente notificata in data 23/02/2016;
- N. 09720160164869047000 di euro 4.126,35 asseritamente notificata in data 28/11/2016;
- N. 20170019568658000 di euro 10.882,42 asseritamente notificata in data 10/07/2017;
- N. 09720170221306480000 di euro 751,92 asseritamente notificata in data 28/03/2018;
- N. 09720170221306581000 di euro 435,83 asseritamente notificata in data 24/05/2018;
- N. 09720180042505774000 di euro 3.558,21 asseritamente notificata in data 20/06/2018;
- N. 09720180085605517000 di euro 109,29 asseritamente notificata in data 03/11/2018;
- N. 09720180110703078000 di euro 4.221,01 asseritamente notificata in data 18/05/2019;
- N. 09720190001906611000 di euro 33.365,15 asseritamente notificata in data 18/05/2019; sono già state oggetto di giudizio innanzi a questa Corte di Giustizia tributaria conclusosi con la sentenza n. 1379/22.
L'impugnazione di dette cartelle deve pertanto essere dichiarata inammissibile per difetto del bis in idem.
3.Le restanti cartelle:
- N. 09720190070515438000 di euro 35.007,11 notificata in data 17/07/2019;
- N. 09720190139290251000 di euro 3.839,39 notificata in data 17/07/2019;
- N. 09720190238093148000 di euro 21.067,66 notificata in data 21/02/2020;
- N. 097220190252733368000 di euro 260,30 notificata in data 14/09/2021;
- N. 09720200085732847000 di euro 522,81 notificata in data 22/12/2021;
- N. 09720190047374816000 di euro 557,52 notificata in data 17/07/2019; - N. 09720190238093249000 di euro 550,33 notificata in data 15/09/2021;
- N. 09720210014881786000 di euro 542,24 notificata in data 22/06/2022;
- N. 09720200141961657000 di euro 144,19 notificata in data 02/02/2022;
- N. 09720210067637959000 di euro 1.430,94 notificata in data 29/04/2022. Risultano essere state notificate con consegne avvenute in Roma, alla Indirizzo_1 alla portiera sig. ra Nominativo_1. Osserva la Corte che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. Sez. 5, 04/04/2018, n. 8293, Rv. 647560 - 01).
Inoltre la ricorrente ha ricevuto anche la notifica dell'iscrizione ipotecaria n.09776201900021541000 ed il pignoramento presso terzi 09784201800004722001.
Tutti questi atti non sono stati impugnati e ciò rende definitivi i crediti in essi portati che pertanto non possono essere rimessi ulteriormente in discussione.
4.Respinte le doglianze relative agli atti presupposti non resta che esaminare i vizi propri dell'atto di intimazione.
4.1. Innanzitutto la mancata sottoscrizione.
Deve osservarsi che l'avviso di intimazione è atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.
R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze” che non prevede la sottoscrizione dello stesso.
Inoltre, “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”
(Cass. Sez. 5, 15/07/2024, n. 19327, Rv. 671642 - 01).
4.2. Il ricorrente contesta inoltre la mancata motivazione in ordine all'applicazione degli interessi.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che la cartella ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.
Comunque gli interessi sono calcolati in base alla legge e fissati annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Il loro "tasso ... annuo" è quindi noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch' essi fissati in elementi cronologici ben individuati ("giorno successivo a quello di scadenza del pagamento" e "data di consegna ... dei ruoli", rispettivamente).
La Corte ritiene quindi di aderire al principio, specificamente affermato "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto ...per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25)", secondo cui (Cass., trib., 18 dicembre 2009 n. 26671) "nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima".
In particolare, gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo qualora, come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato, il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR
602/73, mediante D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio all'art. 30 del DPR 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi
(legge e Decreto Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (Cass. Civ., ord. n. 4376/17).
Dunque, il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni,
è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.
5.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
6.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000)
e precisamente:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.169,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.341,00
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 7.472,80 relativamente alle posizioni dell'Agenzia delle Entrate – DP 1 di Roma e della
Regione Lazio difese da propri funzionari.
Le spese in favore dell'DE vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso per le cartelle indicate in motivazione;
2. rigetta, per il resto, il ricorso;
3. condanna Ricorrente_1 a rifondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Difensore_2 che si liquidano nella somma di euro 9.341,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa nei termini di legge;
4. condanna Ricorrente_1 a rifondere dell'Agenzia delle Entrate – DP 1 di Roma ed alla Regione Lazio le spese di lite che liquida in complessivi € 7.472,80 per compensi.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026.
Il Relatore
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Il Presidente
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