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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2769/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. NG Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2769/2025, promossa con ricorso depositato il 04/06/2025 da:
1) Parte_1 nato/a GALLARATE il 20.11.1973 cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. SILVIA GIANNI BASSANI
e
2) CP_2 nato/a GALLARATE il 12.07.1974 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. SILVIA GIANNI BASSANI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR (Va) , in data 09/05/1998
(atto n.30 parte II Serie A dell'anno 1998)
□ senza figli
×□ con i seguenti figli maggiorenni:
• , nato a [...] il24/07/2000, residente a [...]
Capponi 22; codice fiscale , cittadino italiano, maggiorenne C.F._3 economicamente autosufficiente;
1 • , nato a [...] il [...], residente a [...]
Capponi 22; codice fiscale cittadino italiano, maggiorenne non C.F._4 economicamente autosufficiente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.06.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La comune proprietà immobiliare ubicata nel Comune di AR in Via Pier Capponi 22 verrà così regolamentata: la IG.ra mpegna a vendere la propria quota del 50% al IG. Parte_4
- che s'impegna contestualmente a comprarla subordinatamente al benestare CP_2 dell'Istituto Bancario all'erogazione di apposito mutuo – successivamente all'avvenuta omologa della presente separazione consensuale, per l'importo già determinato consensualmente di €. 105.000,00 avanti a Notaio da designarsi con spese a carico di parte acquirente;
3. che, detto importo verrà versato dal IG. alla IG.ra in unica soluzione all'atto di CP_2 Pt_1 compravendita e quest'ultima dichiara che nulla avrà più a che pretendere, anche a titolo di mantenimento ed entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
4. la IG.ra s'impegna a ricercare un'altra sistemazione per sé ed a spostare la propria Parte_1 residenza entro e non oltre il 31.12.2025 e, quando l'avrà reperita, le parti si riservano di decidere insieme quali ed in che modalità verranno divisi mobili ed arredi;
5. la proprietà della macchina Ford Ka targata EY191VJ, attualmente cointestata ad entrambi i coniugi, verrà trasferita a titolo gratuito, a cura e spese del IG. , successivamente CP_2 all'omologa della presente separazione ed entro un mese dalla stessa, integralmente alla IG.ra
[...]
che ne diverrà, pertanto, l'unica proprietaria;
Pt_1
6. sia il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente , che il figlio maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente manterranno la propria residenza presso Parte_3
l'attuale abitazione sita in AR in Via Pier Capponi 22, presso la quale rimarranno a vivere con il padre IG. , il quale si assume anche l'integrale mantenimento del figlio sino CP_2 Pt_3
a che quest'ultimo non raggiungerà l'indipendenza economica;
i figli gestiranno autonomamente le rispettive frequentazioni e rapporti con la madre, IG.ra e viceversa;
Parte_1
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio , maggiorenne non economicamente Parte_3 autosufficiente, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano;
8. la IG.ra s'impegna a trasferire a titolo gratuito, successivamente all'omologa della Parte_1 separazione ed entro un mese dalla stessa, la proprietà dell'autoveicolo Citroen C1 targata EW838BY al figlio , con spese di trasferimento a carico della IG.ra . Persona_1 Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 09.05.1998, in AR (Va), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR (anno 1998, atto n. 30 parte II Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 30.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.NG
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. NG Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2769/2025, promossa con ricorso depositato il 04/06/2025 da:
1) Parte_1 nato/a GALLARATE il 20.11.1973 cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. SILVIA GIANNI BASSANI
e
2) CP_2 nato/a GALLARATE il 12.07.1974 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. SILVIA GIANNI BASSANI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR (Va) , in data 09/05/1998
(atto n.30 parte II Serie A dell'anno 1998)
□ senza figli
×□ con i seguenti figli maggiorenni:
• , nato a [...] il24/07/2000, residente a [...]
Capponi 22; codice fiscale , cittadino italiano, maggiorenne C.F._3 economicamente autosufficiente;
1 • , nato a [...] il [...], residente a [...]
Capponi 22; codice fiscale cittadino italiano, maggiorenne non C.F._4 economicamente autosufficiente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.06.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La comune proprietà immobiliare ubicata nel Comune di AR in Via Pier Capponi 22 verrà così regolamentata: la IG.ra mpegna a vendere la propria quota del 50% al IG. Parte_4
- che s'impegna contestualmente a comprarla subordinatamente al benestare CP_2 dell'Istituto Bancario all'erogazione di apposito mutuo – successivamente all'avvenuta omologa della presente separazione consensuale, per l'importo già determinato consensualmente di €. 105.000,00 avanti a Notaio da designarsi con spese a carico di parte acquirente;
3. che, detto importo verrà versato dal IG. alla IG.ra in unica soluzione all'atto di CP_2 Pt_1 compravendita e quest'ultima dichiara che nulla avrà più a che pretendere, anche a titolo di mantenimento ed entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
4. la IG.ra s'impegna a ricercare un'altra sistemazione per sé ed a spostare la propria Parte_1 residenza entro e non oltre il 31.12.2025 e, quando l'avrà reperita, le parti si riservano di decidere insieme quali ed in che modalità verranno divisi mobili ed arredi;
5. la proprietà della macchina Ford Ka targata EY191VJ, attualmente cointestata ad entrambi i coniugi, verrà trasferita a titolo gratuito, a cura e spese del IG. , successivamente CP_2 all'omologa della presente separazione ed entro un mese dalla stessa, integralmente alla IG.ra
[...]
che ne diverrà, pertanto, l'unica proprietaria;
Pt_1
6. sia il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente , che il figlio maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente manterranno la propria residenza presso Parte_3
l'attuale abitazione sita in AR in Via Pier Capponi 22, presso la quale rimarranno a vivere con il padre IG. , il quale si assume anche l'integrale mantenimento del figlio sino CP_2 Pt_3
a che quest'ultimo non raggiungerà l'indipendenza economica;
i figli gestiranno autonomamente le rispettive frequentazioni e rapporti con la madre, IG.ra e viceversa;
Parte_1
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio , maggiorenne non economicamente Parte_3 autosufficiente, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano;
8. la IG.ra s'impegna a trasferire a titolo gratuito, successivamente all'omologa della Parte_1 separazione ed entro un mese dalla stessa, la proprietà dell'autoveicolo Citroen C1 targata EW838BY al figlio , con spese di trasferimento a carico della IG.ra . Persona_1 Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 09.05.1998, in AR (Va), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR (anno 1998, atto n. 30 parte II Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 30.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.NG
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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