Ordinanza cautelare 21 febbraio 2022
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/06/2025, n. 11439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11439 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2022, proposto da
CA LI JI JI, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini e Luca Spaziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini, in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del “Parere preventivo ai sensi dell'art. 16 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. per opere esterne da eseguire nell'immobile in Roma, Viale William Shakespeare 69, piani quarto e quinto, interno 9 (Municipio IX)” del 30.11.2021, emesso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, Direzione Interventi su Edilizia Monumentale, Servizio Gestione del Territorio, Carta dell'Agro, Forma Urbis, e Carta per la Qualità, Prot. n. RI/36882, notificato a mezzo PEC al tecnico incaricato in pari data, a firma del Responsabile del Servizi e del Direttore, reso a seguito dell'istanza RI/24572 del 9 agosto 2021;
nonché, ove occorrer possa,
della Circolare della Sovrintendenza Capitolina prot. n. RI/16722 del 14 giugno 2016 per quanto di ragione e in parte qua come appresso meglio illustrato;
della Circolare della Sovrintendenza Capitolina prot. n. RI/2727 del 4 febbraio 2019, per quanto di ragione e in parte qua come appresso meglio illustrato;
dell'art. 16 delle NTA del Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Roma (oggi Roma Capitale), approvate con Delibera di approvazione del Consiglio Comunale n.18 del 12 febbraio 2008, per quanto di ragione e in parte qua come appresso meglio illustrato;
nonché, in ogni caso
di ogni altro atto antecedente o susseguente, comunque connesso al provvedimento principale impugnato di cui sopra, laddove lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della nota in data 19 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Considerato che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della complessità in fatto della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO