Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
05/06/1976, residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Berrino, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte attrice - nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in Genova, Corso Europa n. 663/6, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Tatiana Curreli, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “In via principale: modificare le condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1441/2020, pubblicata in data 29 settembre 2020, emessa nell'ambito del procedimento avente R.G. 13953/2019, disponendo l'affido in via esclusiva del figlio
[...]
i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, modificare le stesse condizioni di divorzio stabilendo un regime di frequentazione libero per il figlio quindicenne con il padre;
- In via subordinata: Modificare le condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1441/2020, pubblicata in data 29 settembre 2020, emessa nell'ambito del procedimento avente R.G.
13953/2019, confermando l'affido congiunto ma disponendo la collocazione del figlio
[...]
in via prevalente presso la madre per i motivi esposti in narrativa e, Persona_1
conseguentemente, modificare le condizioni di divorzio stabilendo un regime di frequentazione libera per il figlio quindicenne con il padre;
- In ogni caso quantificare il mantenimento mensile dovuto dal Sig. a Controparte_1
titolo di mantenimento ordinario in favore del figlio da calcolarsi in relazione alle Per_1
capacità economiche dello stesso e stabilire il pagamento delle spese straordinarie in misura del 50% per ogni genitore così come definite dal documento di orientamento uniforme della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova nella riunione del 15 settembre 2016;
- Con vittoria di spese e onorari”;
Conclusioni per il convenuto: “1) In via preliminare si eccepisce, stante la prospettazione di una situazione preesistente rispetto alla sentenza di divorzio, la carenza di ogni e qualsiasi presupposto per la modifica delle condizioni di divorzio e conseguentemente si chiede dichiararsi il ricorso inammissibile e/o improcedibile e in ogni caso rigettarlo;
2) In ogni caso, accertata la carenza dei presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio da affido congiunto ad affido esclusivo, rigettare il ricorso;
3) In ogni caso, accertato che la collocazione ha continuato ad essere paritetica per cui non sono insorte modifiche rispetto al regime di frequentazione, rigettare il ricorso;
4) Confermare le condizioni di divorzio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 11/05/2023, la Sig.ra ha chiesto che, a Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio dal Sig. di cui alla sentenza n. Controparte_1
1441/2020 emessa in data 11/09/2020 dal Tribunale di Genova, venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore nato a [...] il [...] e che Per_1
venisse stabilito un contributo economico mensile per il mantenimento del minore a carico del convenuto. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che:
- in sede di divorzio le parti avevano concordato l'affidamento condiviso del figlio minore, prevedendo un regime di visita pressoché equivalente con entrambi i genitori, i quali si sarebbero pertanto fatti carico in via diretta del suo mantenimento senza stabilire alcun assegno di mantenimento, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
- sin dall'epoca della separazione, la ricorrente subiva tuttavia un costante atteggiamento ostile e non collaborativo da parte del convenuto, che si rifletteva inevitabilmente sulla gestione del figlio e l'assunzione di qualsivoglia decisione nell'interesse dello stesso, essendo impossibile qualsiasi confronto con il padre, come comprovato dal procedimento instaurato dalla ricorrente dinanzi al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione paterna a sottoporre il figlio alla vaccinazione anti-Covid 19;
- lo stesso figlio , oggi quindicenne, aveva più volte espresso il desiderio di essere Per_1
accudito in via esclusiva dalla madre a fronte dell'impossibilità di intrattenere un rapporto sereno con il padre da cui, a suo dire, non veniva ascoltato e sostenuto adeguatamente nella sua crescita;
- contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza di divorzio, il figlio minore non trascorreva più pari tempo con entrambi i genitori dal momento che il convenuto era solito interpretare il calendario di visita in modo da tenere il meno tempo possibile il figlio, il quale si mostrava sempre più sofferente e ribelle nei confronti del padre preferendo trascorrere maggior tempo con la madre da cui si sentiva capito e accolto.
In questo quadro, stante l'assoluta impossibilità di un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, la Sig.ra ha chiesto che, previo ascolto del minore, venisse disposto Pt_1
l'affido esclusivo con collocazione presso di sé del figlio minore e con conseguente determinazione in capo al Sig. di un contributo al mantenimento dello stesso. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/07/2023, si è costituito in giudizio il Sig.
[...]
contestando recisamente l'avversaria ricostruzione dei fatti e chiedendo la conferma Per_1
delle condizioni concordate in sede di divorzio non sussistendo significativi elementi di novità tali da dover rivedere l'assetto ivi stabilito.
All'udienza del 25/09/2023, sentite le parti personalmente e rilevata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa, la causa è stata rinviata per l'ascolto del minore all'udienza del 05/10/2023, all'esito del quale è stata rinviata per la discussione finale all'udienza del 25/01/2024.
Con successiva istanza del 12/01/2024, la difesa di parte ricorrente ha riferito che i genitori nelle more del giudizio avevano intrapreso un percorso presso il Laboratorio dei Conflitti sicché dopo un rinvio interlocutorio per la verifica dell'andamento della situazione, la causa
è stata infine rinviata all'udienza del 19/06/2024 per la discussione finale all'esito della quale
è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni che le parti hanno precisato come in epigrafe.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Giova anzitutto ricordare che ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto solo qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale.
Orbene, nel caso di specie, non sono emersi elementi sufficienti per affermare una qualche inidoneità del Sig. all'esercizio dei compiti inerenti alla responsabilità genitoriale Persona_1
sul figlio tale comportare l'affidamento dello stesso in via esclusiva alla madre.
Invero, dalla ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente emerge con tutta evidenza come le difficoltà dei genitori a collaborare nella gestione del figlio non derivino dal disinteresse o dall'atteggiamento ostruzionistico di uno dei due ma siano indubbiamente riconducibili all'elevata conflittualità fra gli stessi, appurata anche dal G.D. nel corso delle lunghe udienze, ancora persistente nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dall'epoca della separazione e gli interventi di sostegno messi in campo.
In altre parole, entrambe le parti sanno fare i genitori ma non si sopportano e fanno di tutto per odiarsi, introducendo il loro conflitto personale nella gestione del figlio, conflitto che nulla ha a che fare con il minore se non nella misura in cui i genitori stessi cercano di trascinarlo dentro, preferendo rivolgersi continuamente all'Autorità Giudiziaria per la soluzione di ogni questione, anche la più banale, subordinando se non addirittura asservendo l'esercizio della responsabilità genitoriale alla loro volontà recondita, e quindi al loro intento - neppure troppo mascherato - di risolvere vittoriosamente il proprio conflitto interpersonale. Tuttavia, ritiene il Collegio, che la conflittualità genitoriale non sia motivo di per sé sufficiente a derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo tutt'al più, in caso di paralisi dell'esercizio della responsabilità genitoriale con conseguente grave rischio di pregiudizio per il minore, comportare la limitazione o rimozione di entrambi dallo svolgimento delle funzioni genitoriali.
È evidente, invece, come la domanda di affidamento esclusivo svolta dalla Sig.ra Pt_1
risponda più ad un'esigenza personale della stessa a vedere affermata una volta per tutte la propria superiorità genitoriale nell'ambito di quell'eterno conflitto personale contro il Sig.
[...]
, con cui non intende più avere nulla a che fare. Ma ciò non corrisponde al superiore Per_1
interesse del figlio minore a godere di una piena bigenitorialità.
Lo stesso minore , nel corso del suo lungo ascolto, ha riferito di aver un buon rapporto Per_1
con entrambi i genitori e di non aver nulla da segnalare, sebbene si sia mostrato d'accordo con l'affido esclusivo alla madre con cui gli risulta più facile assumere le decisioni che lo riguardano.
Posto che appare del tutto poco plausibile che il minore abbia piena contezza del significato giuridico dell'affidamento esclusivo che appare frutto di suggestione, tale affermazione appare del tutto ininfluente e va inquadrata nel contesto in cui è inserito il minore, da sempre esposto ad una forte conflittualità genitoriale, che si trova oggi nel pieno dell'età adolescenziale (notoriamente critica) a confrontarsi con due approcci educativi differenti che lo porta a preferire quello più accondiscendente alla sua volontà, anche al fine di evitare di dover continuare a confrontarsi con le due sfere genitoriali in contrasto fra loro.
Per tutti questi motivi, la domanda di affidamento esclusivo formulata dalla ricorrente è infondata e va per l'effetto rigettata.
Quanto alla domanda in punto economico, preme ricordare che, secondo costante indirizzo di questo Tribunale avvallato dalla giurisprudenza di legittimità, la revisione delle condizioni di divorzio di cui all'art. 9 della Legge n. 898/1970 postula l'accertamento di fatti nuovi idonei a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la precedente sentenza, dovendosi pertanto il Giudice limitare a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato quell'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo per il mantenimento della prole alla nuova situazione patrimoniale-reddituale dell'ex coniuge obbligato. Ciò in virtù del principio dell'efficacia rebus sic stantibus dei provvedimenti resi in materia di diritto di famiglia.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la propria domanda di modifica delle condizioni di divorzio sul presupposto che il minore trascorresse maggior tempo presso la stessa e che le proprie condizioni economiche fossero peggiorate a seguito della nascita di un altro figlio.
Tuttavia, la prima circostanza è stata espressamente smentita dal minore nel corso del suo ascolto in cui ha confermato il regime di frequentazione paritetico con entrambi i genitori, mentre il secondo aspetto (allegato invero solo nelle difese finali) risulta sconfessato dalle dichiarazioni dei redditi aggiornate versate in atti da cui emerge una sostanziale parità dei redditi fra le parti se non leggermente squilibrato a favore proprio della ricorrente.
Invero, la Sig.ra quale ispettrice di Polizia di Stato percepisce un reddito medio Pt_1
annuo netto pari ad € 31.151,00, mentre il Sig. militare della Guardia di Finanza, Persona_1
percepisce un reddito medio annuo pari ad € 29.228,50.
Pertanto, a fronte della sostanziale equivalenza delle condizioni economiche fra le parti, le quali si fanno carico in egual misura degli oneri di mantenimento diretto del figlio, e non essendo intervenuto alcun significativo elemento di novità rispetto all'epoca del divorzio, anche la domanda di contributo al mantenimento del figlio formulata dalla ricorrente andrà rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto dell'esiguità dell'istruttoria, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di volontaria giurisdizione dal valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso e per l'effetto
CONFERMA nel resto tutte le ulteriori statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
1441/2020 emessa dal Tribunale di Genova in data 11/09/2020; CONDANNA la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese
[...]
generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 27/09/2024
Il Giudice Delegato Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro