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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/06/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:54 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 24 Giugno 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3034 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
la RA , nata il [...] ad [...] e ivi residente, nella via Enrico RT
IV n. 14, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, CodiceFiscale_1 ad Agrigento, nella via Imera n. 149, presso lo studio dell'Avv. Calogero Petix, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura stesa in calce all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attrice -
CONTRO
l - F.G.V.S. (già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante e, per esso, del suo procuratore ad negotia Dott. CP_3
, con sede a Bologna, nella via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata, ai fini del
[...] presente giudizio, a Licata (AG), nel Corso Umberto n. 126, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Ciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata agli atti di lite, che indica quale unico domicilio l'indirizzo p.e.c. Email_1
- convenuta -
Oggetto: Risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
1 Conclusioni per l'attrice: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 24 Giugno
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo della lite e alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1) e n. 2), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 31 Marzo
2022 e il 29 Aprile 2022, nonché ai verbali di causa, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società convenuta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 24 Giugno
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di risposta depositata il 24 Gennaio 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 29 Ottobre 2021 la RA
vocava in ius avanti l'intestato Tribunale l in RT Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore. All'uopo premetteva che, il 21 Marzo 2019, alle ore 19:35 circa, nell'attraversare sulle strisce pedonali la via Granciara del Comune di Porto
Empedocle, all'altezza, pressappoco, del civico n. 29, era stata investita da un'automobile Fiat
Panda, nuovo modello, di colore bianco, che era sopraggiunta a velocità elevata. Esponendo che, a causa del violento impatto non solo era stata sbalzata in avanti, in direzione
Commissariato di Polizia per parecchi metri;
ma, inoltre, era caduta sull'asfalto, vicino il marciapiede esistente sul lato destro nella suddetta direzione, e aveva perso conoscenza.
L'attrice riferiva che, il conducente della cennata macchina, fermatosi nell'immediatezza del fatto e individuato dall'agente di P.G. Carabiniere , che aveva assistito Testimone_1 all'incidente, e da suo padre , intervenuto sul posto, approfittando della Persona_1 confusione del momento e dell'arrivo dell'ambulanza del 118, previamente allertata, si era allontanato, riprendendo la marcia, senza fornire i propri dati. Deducendo che, dopo il menzionato evento traumatico era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Giovanni di Dio di Agrigento, dove le era stata diagnosticata la frattura traumatica della branca ischio pubica destra, un trauma cranico con piccola emorragia cerebrale in sede parietale sinistra ed escoriazioni al volto. Osservava che, tenuto conto che l'autore dell'enunciato sinistro non si era più fatto vivo, il prefato suo genitore aveva proposto querela contro ignoto per il reato di cui all'art. 582 c.p. e per ogni altro reato ravvisabile stante la dinamica delle circostanze.
2 Affermando essere inconfutabile la responsabilità di colui che guidava la enunciata vettura, poiché con una condotta negligente e imprudente l'aveva investita e si era dolosamente allontanato, omettendo di lasciare le rispettive generalità. La stessa aggiungeva che, con nota inviata tramite pec il 16 Aprile 2019 il suo legale aveva inoltrato alla nominata compagnia assicuratrice, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia, nonché alla Consap S.p.A. una formale richiesta di risarcimento dei danni patiti e messa in mora ai sensi degli artt. 283 - 292 del D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005. Specificando che sebbene, dopo che la pratica in parola era stata aperta, dietro apposita richiesta, attraverso email del 24 Luglio 2020 aveva trasmesso alla ricordata società l'intero fascicolo del procedimento penale n. 2399/2019 a carico di ignoti, comprensivo del decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Agrigento il 22 Luglio
2020. Tuttavia, la medesima non aveva dato riscontro alla richiesta di cui sopra, né a quella successivamente fattale pervenire con nota pec del 4 Agosto 2020. Evidenziando che, pure l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, inoltratole sempre a mezzo pec il 19 Febbraio 2021, era rimasto privo di risposta. La istante, poi, richiamando la relazione medico-legale predisposta dal C.T.P. debitamente incaricato, sosteneva che in conseguenza dell'impatto in questione, da un lato, le era residuato un danno biologico del 6% e aveva dovuto sopportare periodi di invalidità temporanea totale e parziale al 75%, al 50% e al 25%, quantificati i primi tre in trenta giorni e l'ultimo in venti giorni;
dall'altro, aveva patito un danno morale e affrontato spese mediche. Quantificando tali nocumenti patrimoniali e non patrimoniali nella complessiva somma di € 22.155,01, calcolata considerando la personalizzazione massima del danno biologico. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato domandava all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente della predetta Fiat Panda e della nella Controparte_4 spiegata qualità, relativamente alla provocazione del sinistro in argomento. Per l'effetto, di condannare la cennata compagnia assicuratrice a risarcirle tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, determinati in € 22.155,01, ovvero nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi computati in misura legale.
L in persona del legale rappresentante e, per esso, del suo Controparte_4 procuratore, quale impresa designata per la Regione Sicilia dal Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, si costituiva nel presente giudizio depositando il 24 Gennaio 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva il rispettivo difetto di
3 legittimazione passiva, stante la possibilità da parte della RA e dei suoi RT
familiari di identificare il conducente della menzionata automobile. Obiettando l'eventuale inammissibilità e improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice qualora non conforme alle previsioni integranti gli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private, essendo tenuta a dimostrare di averla pure indirizzata alla Consap - Servizio Fondo di Garanzia
Vittime della Strada. Contestava, poi, nel merito le pretese azionate nei rispettivi confronti con il menzionato atto di citazione sia con riferimento all'an debeatur, affermando l'eventuale concorso di colpa della istante nella causazione dell'incidente in discorso;
sia con riguardo al quantum debeatur. In forza delle ragioni ivi articolate domandava al Tribunale di Agrigento, in via principale, di rigettare la richiesta di , innanzitutto, perché infondata in fatto RT
e in diritto, nonché inammissibile, improcedibile e del tutto improponibile essendo stata spiegata in violazione della normativa disciplinata dal codice delle assicurazioni. In secondo luogo, per difetto di propria legittimazione passiva, poiché non dimostrata sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, per mancanza di nesso causale e di identificazione del veicolo ignoto, ascrivibile alla omessa osservanza dell'ordinaria diligenza e prudenza a opera della danneggiata. In terz'ordine, per carenza di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'attrice e, comunque, per ogni altra violazione di legge in materia di circolazione di veicoli a motore. In subordine, di tenere conto, nell'ipotesi di sua condanna, del concorso di colpa della istante nella causazione del menzionato evento traumatico, procedendo, di conseguenza, al riparto pro quota delle singole responsabilità, nonché riducendo quanto eventualmente da essa convenuta dovutole, ove rigorosamente dimostrato. Sempre in linea subordinata, di effettuare la liquidazione degli ammontari pretesi contenendoli entro il massimale di polizza, secondo la legge applicabile ratione temporis e ai sensi della normativa vigente in materia.
Con provvedimento emesso il 28 Giugno 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite ammetteva una delle prove testimoniali dedotte dalla RA Pt_1
nell'enunciato atto di citazione. Il teste intimato veniva escusso durante l'udienza del
[...]
13 Dicembre 2022. Mediante ordinanza emessa nello stesso giorno l'adita autorità giudiziaria, per un verso, non ammetteva le altre prove testimoniali articolate dall'attrice; per un altro, disponeva la C.T.U. medico-legale da lei richiesta con il ricordato scritto, nominando come perito il Dott. . Con decreto adottato il 15 Dicembre 2022 il Giudice revocava Persona_2
l'incarico conferito a quest'ultimo, in quanto aveva redatto la C.T.P. allegata dalla istante nel
4 proprio fascicolo, nominando al suo posto la Dott.ssa Essa, dopo avere Persona_3
comunicato apposita dichiarazione di accettazione del medesimo, a seguito del provvedimento emesso dall'adita autorità giudiziaria l'11 Aprile 2023 all'esito dell'udienza celebrata in tale giorno a trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del D. L. n. 34/2020, convertito nella legge n.
77/2020, depositava il 3 Novembre 2023 la relazione tecnica d'ufficio all'uopo predisposta.
Con ordinanza adottata il 25 Giugno 2024 ex art. 127ter, III comma, c.p.c., il Giudice dava atto che, i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 24 e il 30 Maggio 2024.
Successivamente, dopo la rinuncia al mandato a opera del difensore a cui lo aveva originariamente conferito, con comparsa depositata il 10 Giugno 2025 si costituiva per l' (già ), in persona del Controparte_5 Controparte_2 legale rappresentante e, per esso, del suo procuratore ad negotia Dott. , un Controparte_3 nuovo legale, reiterando le eccezioni e le domande avanzate con la richiamata comparsa di risposta.
Indi, all'udienza odierna del 24 Giugno 2025, dopo che i procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281sexies c.p.c., l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Le domande formulate dall'attrice in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
L'esame del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduto dall'analisi di una eccezione, sollevata dall' (già Controparte_5
) nella comparsa di risposta depositata il 24 Gennaio 2022. Per Controparte_2 il suo tramite obietta, in estrema sintesi, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda di risarcimento danni avanzata dalla RA nei propri confronti qualora non risulti RT essere conforme alle previsioni integranti gli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private, né indirizzata pure alla Consap - Servizio Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Per sconfessare la validità di tale doglianza è sufficiente analizzare la richiesta di risarcimento danni ex art. 283 del D. Lgs. n. 209/2005, inviata a mezzo pec del 16 e del 17 Aprile 2019 dal legale dell'attrice, allegata agli atti di lite. Ebbene, essa è stata non solo predisposta in ossequio a quanto stabilito dalle due anzidette norme;
ma, inoltre, indirizzata, oltre che alla cennata
5 compagnia assicuratrice, quale impresa designata per la Regione Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, anche alla Consap S.p.A. Peraltro, dalle relative ricevute di consegna si evince chiaramente che, la menzionata pec è stata regolarmente recapitata a entrambe le destinatarie nelle date su indicate. A queste osservazioni deve aggiungersi che, come si constata assai agevolmente, l'odierna istante ha proposto l'azione processuale sottoposta a disamina, finalizzata a ottenere il ristoro dei nocumenti patrimoniali e non patrimoniali oggetto del contendere, solo dopo che sono decorsi novanta giorni da quello in cui ha inviato alla convenuta l'enunciata richiesta.
3.- Per quel che concerne il c.d. “an debeatur” nel caso di specie è riuscita RT
a dimostrare la rispondenza al vero delle argomentazioni riferite in ordine alla dinamica dell'incidente in parola. Il che si palesa risolutivo per la definizione dell'intera vicenda nel senso superiormente anticipato. In buona sostanza, l'attrice ha provato essere esatta la ricostruzione, esposta nell'atto di citazione che ha incoato il presente giudizio, del sinistro occorsole nel tardo pomeriggio del 21 Marzo 2019 allorché, mentre era intenta ad attraversare a piedi sulle strisce pedonali la via Granciara del Comune di Porto Empedocle, all'altezza all'incirca del civico n. 29 è stata investita da una automobile tipo Fiat Panda, di colore bianco, il cui conducente non è stato possibile identificare. Degli elementi istruttori assai significativi, idonei a supportare la conformità alla realtà dei fatti di tale descrizione, si ricavano dall'esame delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel corso dell'udienza del 13 Dicembre 2022.
Invero, il signor ha subito precisato di essere un agente di Polizia Giudiziaria Testimone_1 con il grado di carabiniere dal mese di Dicembre 2017. Confermando tanto che il 21 Marzo
2019, intorno alle ore 19:30, era intento a transitare, a bordo della macchina Nissan Qashqai, targata FA863LL, per la via Granciara di Porto Empedocle, con direzione Agrigento;
quanto che, giunto all'altezza del civico n. 34 ha assistito a un sinistro stradale verificatosi nel lato opposto del suo senso di marcia. Ha, quindi, specificato che quel tardo pomeriggio, mentre stava percorrendo la corsia di marcia di senso opposto della nominata strada, ha visto una Fiat
Panda, di colore bianco, guidata da un ragazzo di 22/23 anni, colpire con la parte anteriore una RA che stava attraversando la sede stradale. Aggiungendo sia che, probabilmente, a causa della pioggia battente, che in qual momento stava cadendo, il conducente del ricordato mezzo non la ha vista;
sia di non ricordare se, nel percorrere la via in questione la istante fosse sulle strisce pedonali, nonché che a seguito dell'urto è caduta a terra. Lo stesso ha affermato che, dopo avere assistito al richiamato incidente si è fermato per prestare soccorso a quest'ultima,
6 chiamando il 118. Ammettendo che, pure il ragazzo che era alla guida del suddetto veicolo è sceso dal medesimo, però, vista la scena, è rimasto impietrito. Il cennato testimone ha osservato che, sebbene inizialmente non desse segni di coscienza, a distanza di poco tempo RT si è ripresa, lamentando dolori su tutto il corpo. Puntualizzando, in primis, che nel frattempo sono intervenuti alcuni passanti che, qualificatisi come familiari dell'attrice, la hanno spostata, prendendola di peso e portandola sotto un porticato, situato nelle vicinanze del posto teatro del menzionato evento traumatico, poiché pioveva molto. In secondo luogo che, dopo avere soccorso la istante, egli si è preoccupato di fare in modo che la viabilità lungo la via Granciara riprendesse senza problemi e ulteriori incidenti. In terz'ordine che, successivamente, trascorsi circa venti minuti dalla enunciata chiamata fatta al 118, è arrivata una ambulanza che, prestatele le prime cure, ha trasportato in ospedale. Nel prosieguo ha riconosciuto che, RT solamente a seguito di ciò si è recato nuovamente nei pressi del punto dello scontro per cercare il nominato ragazzo, a cui aveva detto di restare ivi, che non c'era più. Deducendo che, qualcuno dei presenti, da lui interrogato per sapere dove fosse, gli ha risposto che questi era andato via con la sua vettura insieme alla ricordata ambulanza, senza avvisare nessuno. In proposito ha chiarito di non sapere se ha accompagnato l'attrice in ospedale. Precisando che, il tratto stradale ove è avvenuto l'evento lesivo controverso è un rettilineo, nonché che in quella circostanza era scarsamente illuminato. Il medesimo ha spiegato non solo che, dopo lo scontro, la richiamata automobile è rimasta ferma in mezzo alla strada;
ma, anche, che per regolare la viabilità e invitare i veicoli a deviare sull'altra corsia, rimasta libera, lui si è spostato rispetto al punto in cui è accaduto, tanto che non riusciva a vedere il conducente del citato mezzo e non ha potuto prendere il numero della relativa targa. Specificando che, nel corso di tali eventi non si è mai qualificato come carabiniere, agendo da comune cittadino. Il signor ha anche Testimone_1 ammesso che, l'indomani è stato contattato dal Commissariato di Polizia di Stato di Porto
Empedocle, che lo ha rintracciato tramite la telefonata che aveva effettuato al 118. Dichiarando che, in ufficio, capendo che era un carabiniere, gli è stato chiesto dall'agente che lo ha contattato di redigere una relazione su quello che era accaduto, oltre che se avesse rilevato il numero di targa della predetta Fiat Panda. In merito egli ha riferito di non avere preso subito quest'ultimo essendo convinto che, chiamando il 118 venisse inoltrata una segnalazione anche alle forze dell'ordine per eseguire i rilievi del caso. Aggiungendo di avere, però, scoperto solo successivamente che tale servizio all'epoca in Sicilia non era ancora attivo. Il prefato teste, previa esibizione del documento n. 9, inserito nell'allegato n. 5 del fascicolo di parte della
7 istante, ha confermato di riconoscere in esso sia la cennata relazione di servizio, da lui predisposta;
sia come sua la firma apposta sulla rispettiva seconda pagina. Evidenziando che, fino a quando è rimasto sul posto teatro dell'incidente in discussione non è arrivata nessuna macchina della Polizia, o dei Vigili Urbani. Infine, nel rispondere a una domanda a chiarimento rivoltagli dal difensore della società convenuta ha ribadito che, la menzionata vettura è rimasta al centro della carreggiata ove si è verificato l'enunciato scontro fino a che non è arrivata l'ambulanza. Precisando di non sapere se i familiari di , intervenuti in sito, hanno RT individuato il ragazzo che ha provocato il sinistro in argomento (cfr.: verbale dell'udienza del
13/12/2022). A ben guardare, la deposizione testimoniale appena analizzata coincide con la ricostruzione della dinamica del nominato evento traumatico, esposta dal prefato
[...]
nella relazione di servizio di cui sopra. Di guisa che, tenuto conto anche della Tes_1 circostanza che quest'ultimo è un carabiniere, non può assolutamente dubitarsi dell'attendibilità di quanto ha dichiarato sia all'interno di tale documento, che alla stregua di testimone sottoposto ad audizione durante la contesa che ci occupa.
I dati istruttori che emergono dalla disamina della prova orale e di quella documentale in dibattito consentono di superare le contestazioni mosse dall' Controparte_5
(già ) relativamente alla ricostruzione delle modalità di
[...] Controparte_2 accadimento del richiamato incidente, illustrata nell'anzidetto atto di citazione. In particolare, tale società ha obiettato il proprio difetto di legittimazione passiva, quale impresa designata per la Regione Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Ciò in quanto, nonostante il conducente dell'automobile che ha causato l'anzidetto sinistro, dopo avere investito l'attrice,
è sceso dalla stessa ed è stato individuato dai suoi familiari e dal cennato teste. Tuttavia, in conseguenza di un comportamento colposamente negligente e imperito, non è stato da loro identificato. In realtà, proprio sulla base delle dichiarazioni rese dal menzionato signor
[...]
è agevole appurare che, la istante avendo, a seguito dello scontro che la ha fatta cadere Tes_1 sull'asfalto, perso momentaneamente i sensi, non si è certamente trovata nelle condizioni di chiedere al nominato ragazzo le sue generalità e il numero di targa del mezzo che la ha investita.
Dalle medesime si evince, poi, che i rispettivi familiari, recatisi sul luogo ove è avvenuto, si sono, ovviamente, preoccupati di assistere , spostandola dalla sede stradale in un RT luogo meno pericoloso e riparato dalla pioggia che, in quel frangente, stava cadendo, piuttosto che procedere a identificare colui che era alla guida dell'enunciata vettura. Condotta, questa, giustificabile in virtù del vincolo di parentela fra essi esistente, che, contrariamente alla tesi
8 sostenuta dalla compagnia assicuratrice convenuta, non può affatto essere interpretata come sintomatica di un atteggiamento colposamente negligente e imperito. In ordine, invece, alle azioni poste in essere dal nominato testimone dopo il verificarsi dell'incidente per cui è lite, bisogna sottolineare un emblematico aspetto. Le ragioni addotte per spiegare il motivo per cui non ha immediatamente provveduto a rilevare il nome e il cognome del conducente della ricordata Fiat Panda di colore bianco, nonché il proprio numero di targa, si manifestano del tutto condivisibili e accettabili in considerazione della situazione venutasi a creare sulla strada che ne è stata teatro, pure per effetto delle condizioni metereologiche avverse. Peraltro, in assoluta buona fede, essendo tale servizio attivo nella regione ove in quel periodo prestava il suo lavoro di carabiniere, il signor ha ritenuto che, la sola chiamata agli Testimone_1 operatori del 118, effettuata subito dopo l'accaduto, fosse sufficiente a fare scattare pure l'intervento delle forze dell'ordine. Quindi, nel caso di specie ricorre pienamente la legittimazione passiva dell' nella spiegata qualità, sussistendo Controparte_1 tutti presupposti richiesti dall'art. 283 del D. Lgs. n. 209/2005, primo fra tutti l'essere stato il richiamato sinistro cagionato da veicolo non identificato. Le argomentazioni che precedono valgono, conseguentemente, a escludere l'imputabilità a carico dell'attrice di un concorso di colpa nella determinazione del citato evento traumatico, invocato dalla suddetta società.
Nessuno dei riscontri istruttori raccolti nel presente giudizio depone a supporto di una simile conclusione.
4.- Con riferimento, poi, tanto all'an debeatur, che all'esatta e corretta quantificazione dell'entità, in termini monetari, dei danni di natura fisica subiti dalla istante per effetto del cennato incidente è necessario analizzare la C.T.U. medico-legale predisposta dalla Dott.ssa che la ha depositata il 3 Novembre 2023. Or dunque, per rispondere ai quesiti Persona_3 rivoltile da codesto Giudice con l'ordinanza emessa il 13 Dicembre 2022 (per errore è stato trascritto 2023) essa ha, preliminarmente, visitato la periziata, oltre che analizzato la documentazione di tipo sanitario che ha avuto a disposizione, in quanto allegata nel suo fascicolo. Illustrando i risultati dell'anamnesi familiare, fisiologica, lavorativa, patologica remota e prossima e dell'esame obiettivo condotti sulla RA . Alla luce degli RT elementi così raccolti il menzionato perito ha sviluppato le proprie considerazioni di natura medica. Osservando che, a causa dell'enunciato sinistro l'attrice ha riportato dei politraumi. In merito ha chiarito che, da alcuni di essi è completamente guarita senza postumi permanenti.
Mentre, da altri risulta guarita con la persistenza di un danno biologico consistente in “esiti di
9 frattura alla branca ileopubica dx”. Il medesimo ha, quindi, spiegato che, il complesso patologico rilevato in diagnosi è documentato agli atti ed è da riportare, sotto il profilo causale, all'evento traumatico occorso alla istante in data 21 Marzo 2019, poiché sono soddisfatti tutti i criteri inerenti al nesso causale. Segnatamente, quello cronologico, topografico, della continuità fenomenica, di idoneità e di esclusione. Puntualizzando che, nella periziata non è rimasto alcun danno biologico dal pregresso trauma cranico con minuscola area emorragica di 7 mm in sede parietale sinistra in prossimità del vertice, atteso che il controllo strumentale successivo ne ha documentato il completo riassorbimento, senza esiti. Il C.T.U. ha, inoltre, specificato che nell'ipotesi che ci occupa non si riconosce nessun danno biologico di tipo estetico. Ciò in quanto, pur se ha indicato in sede di visita peritale un piccolo esito cicatriziale RT residuo all'emivolto sinistro. Tuttavia, quest'ultimo non è stato sede di trauma escoriativo durante l'incidente controverso, all'esito del quale ha riportato escoriazioni in sede frontale e sul dorso del naso. Ragion per cui, a sua detta, non è possibile riconoscere un rapporto eziologico fra la cicatrice in parola e il nominato evento lesivo. Aggiungendo di non avere rilevato nel corso delle operazioni peritali nella persona dell'attrice nessun altro esito estetico certamente riconducibile al ricordato sinistro. Lo stesso ha affermato che, le lesioni patite dalla istante, dopo essere stata investita dalla richiamata automobile, hanno sicuramente cagionato un peggioramento temporaneo delle proprie generali condizioni rispetto a quelle preesistenti.
Riconoscendo che, tali alterazioni le hanno provocato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), corrispondente alla prescrizione di riposo a letto, uno successivo di invalidità temporanea relativa al 75% di giorni 15 (quindici), un altro di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti), nonché un ulteriore periodo di invalidità temporanea relativa al 25% di giorni 20 (venti). Sul punto ha chiarito che, il calcolo dei citati periodi di inabilità temporanea è stato espletato tenendo conto non solo dell'andamento delle predette patologie nella periziata, così come risultante dagli atti;
ma, anche, della loro naturale evoluzione clinica. Constatando, innanzitutto, che le condizioni cliniche della RA Pt_1
attualmente possono considerarsi stabilizzate. In secondo luogo che, i cennati postumi
[...] permanenti in lei residuati in senso medico-legale condizionano un danno biologico permanente, che menoma il modo di essere della persona, il suo stato di benessere e, in genere, tutte quelle funzioni afferenti al soggetto in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, etc. Per quel che concerne la valutazione di tale genere di nocumento, la Dott.ssa ha puntualizzato sia di avere fatto riferimento alla Persona_3
10 tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, allegata al Decreto del 3 Luglio 2003; sia che la percentuale stabilita è proporzionale all'obiettività rilevata in sede peritale e alla tipologia di menomazione riscontrata in atti, secondo le voci tabellate pure con criterio analogico. Aggiungendo che, il danno biologico in dibattito è comprensivo delle ripercussioni al rachide dell'attrice, affetto da preesistenze. Sulla scorta di tali premesse lo ha quantificato in misura pari al 4% (cfr.: pagg. 5 e 6 della relazione tecnica d'ufficio).
Ebbene, le obiettive e puntuali valutazioni sanitarie sviluppate all'interno della C.T.U. sottoposta a disamina, da ritenersi in questa sede pienamente condivisibili, attestano, tenuto conto dei dati probatori superiormente rilevati, la ricorrenza di uno dei presupposti giuridici che ha legittimamente indotto l'odierna istante a instaurare la vertenza processuale de qua.
Precipuamente, l'esistenza di un nesso causale fra, per un verso, l'evento lesivo nel quale è rimasta coinvolta il tardo pomeriggio del 21 Marzo 2019, allorché è stata investita da una Fiat
Panda di colore bianco, il cui conducente è rimasto ignoto, così come la relativa targa;
per un altro, i patimenti fisici da lei sofferti.
4.1.- Per liquidare monetariamente l'invalidità temporanea assoluta e parziale e gli esiti morbosi permanenti, così come accertati dal menzionato perito, bisogna fornire alcune delucidazioni inerenti alla nozione del c.d. “danno biologico”. In ordine a questa, nel cui ambito deve farsi rientrare anche la perdita della capacità lavorativa generica del soggetto che subisce un infortunio provocato dal fatto illecito altrui, la giurisprudenza di legittimità distingue un duplice aspetto. Nello specifico, sia quello statico, corrispondente al nocumento dell'integrità fisiopsichica in sé considerata;
sia il fattore dinamico, consistente nel peggioramento della qualità della vita derivato dalla conseguenza lesiva sofferta (cfr., così: Cass. n. 8054/1994; Cass.
n. 5669/1994). Di guisa che, nella valutazione di esso si deve prendere in considerazione il danneggiato alla stregua della somma delle funzioni naturali che gli afferiscono nell'ambiente ove si esplica la sua esistenza, e aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr., in questo senso: Cass. n. 6938/1988; Cass. n. 10153/1993). Il che comporta che, nella fattispecie, vertendosi in materia di lesioni di lieve entità cagionate a un pedone da un veicolo non identificato, trovano applicazione i criteri disciplinati dall'art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005, che costituisce il codice delle assicurazioni private, e gli importi aggiornati dal D.M. del 16 Luglio 2024, in vigore dal 9 Agosto 2024.
11 Alle argomentazioni che precedono deve aggiungersi un'ulteriore osservazione.
Nell'ipotesi che ci occupa non è possibile procedere, nella determinazione del risarcimento che le compete, alla personalizzazione del danno richiesta dalla RA . Ciò in RT quanto, nel corso della contesa la stessa non ha affatto provato di avere sofferto, oltre le menomazioni dell'integrità fisica su individuate, pure un danno morale e, comunque, una sofferenza soggettiva tale da incidere negativamente sulle proprie abitudini di vita, costringendola a cambiarle.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dell'età di 40 anni che l'attrice aveva al momento dell'incidente e delle caratteristiche dell'invalidità conseguente, sembra congruo adottare nella misura di € 947,30 il valore da utilizzare per monetizzare i quattro punti di invalidità permanente attribuiti dalla Dott.ssa agli esiti morbosi in lei residuati, Persona_3 pervenendo alla somma di € 4.187,07. A questo ammontare deve aggiungersi quello dovutole in relazione ai giorni di invalidità temporanea assoluta e di inabilità temporanea parziale al
75%, al 50% e al 25% concessile dall'enunciato perito. Poiché la prima è stata da questi quantificata in un periodo di trenta giorni, per i quali l'indennità spettante è eguale ad € 55,24, all'infortunata va corrisposta a tale titolo la cifra di € 1.657,20 (cioè: 30 x € 55,24). Così pure, per i quindici giorni di invalidità temporanea parziale al 75% dallo stesso riconosciutile, considerando € 41,43 l'indennizzo giornaliero per essi dovuto, si liquida alla istante l'importo di € 621,45 (ossia: 15 x € 41,43). Mentre, per gli ulteriori venti giorni di inabilità temporanea relativa al 50% pure attribuitile spetta a l'ammontare di € 552,40 (cioè: 20 x € RT
27,62). Infine, per i venti giorni di invalidità temporanea parziale al 25% vanno riconosciuti all'attrice € 276,20 (ossia: 20 x € 13,81). Pertanto, l' - F.G.V.S. Controparte_1
(già ), in persona del legale rappresentante e, per esso, del suo Controparte_2 procuratore ad negotia Dott. , va condannata a pagare alla istante la somma Controparte_3 delle cifre di cui sopra, pari a € 7.294,32, a titolo di risarcimento dei danni fisici sofferti in conseguenza del sinistro in contestazione. Inoltre, su tale ammontare, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 21 Marzo 2019 (giorno in cui è accaduto il ricordato incidente), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dalla prefata società gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (21/03/2019) sino a quella della decisione.
12 5.- Suscettibile di accoglimento si configura un'altra domanda articolata da RT
nel richiamato atto di citazione. Per il suo tramite pretende di essere ristorata dalla compagnia assicuratrice convenuta delle spese mediche che ha sostenuto in conseguenza dell'evento traumatico per cui è lite. A conforto di tale richiesta l'attrice ha allegato nel rispettivo fascicolo, in primis, le ricevute n. 76 del 23 Marzo 2019 di € 100,00 e n. 81 del 18 Aprile 2019 di € 140,00, rilasciate dalla A.D.V. Agrigento Soccorso dopo averla trasportata con l'ambulanza dall'ospedale alla sua abitazione e da questa all'anzidetto nosocomio per sottoporsi a una visita ortopedica. In secondo luogo, due fatture di € 22,91 ciascuna, emesse dall' Controparte_6 all'esito di visite ortopediche di controllo eseguite dalla istante, che risultano pagate, rispettivamente, il 16 Aprile 2019 e il 9 Maggio 2019. La somma degli importi riportati in tali documenti, che sono direttamente riconducibili al cennato incidente, è di € 285,82. E' opportuno evidenziare che, dalle menzionate spese mediche vanno escluse quelle attestate da tutti gli scontrini rilasciati da farmacie, pure prodotti agli atti del procedimento in esame dalla RA
, non solo perché nella maggior parte di essi è indicato il codice fiscale di altri RT soggetti, e non il suo;
ma, anche, poiché, comunque, non è possibile verificare se i farmaci a cui si riferiscono sono stati da lei comprati per curare la frattura riportata dopo essere stata investita da un veicolo non identificato. Sicché, l' - F.G.V.S. è Controparte_1 tenuta a rimborsare all'attrice soltanto l'enunciato ammontare di € 285,82.
6.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza, la nominata società, come sopra rappresentata, deve essere condannata a rifondere alla istante le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Infine, si devono porre definitivamente a carico della compagnia assicuratrice convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 3 Novembre 2023, liquidate con decreto emesso il 10 Giugno 2025 in € 500,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
13 - dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che il conducente dell'automobile
Fiat Panda di colore bianco non identificata è l'unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale in cui è rimasta coinvolta la RA il 21 Marzo 2019; RT
- per l'effetto, condanna l' (già Controparte_5 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante e, per esso, del suo procuratore ad negotia
[...]
Dott. , a pagare all'attrice la complessiva somma di € 7.294,32. Di questa, € Controparte_3
4.187,07 le sono dovuti a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto in conseguenza dell'incidente in parola. Mentre, il restante importo le spetta come forma di ristoro in relazione ai periodi di invalidità temporanea assoluta e relativa che le sono stati riconosciuti dal C.T.U.
Dott.ssa Inoltre, su tale ammontare, devalutato in base agli indici annuali dei Persona_3 prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 21 Marzo 2019 (giorno in cui è accaduto il sinistro in questione), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dalla prefata società gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data
(21/03/2019) sino a quella della decisione;
- condanna, altresì, la compagnia assicuratrice convenuta a versare alla istante la somma di
€ 285,82 alla stregua di rimborso delle spese mediche sostenute;
- condanna l' - F.G.V.S. (già ) Controparte_1 Controparte_2
a rifondere alla RA le spese del presente giudizio, che si liquidano in RT complessivi € 2.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
- infine, pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 3 Novembre 2023, liquidate con decreto emesso il 10 Giugno
2025 in € 500,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
Così deciso in Agrigento in data 24 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
14
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:54 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 24 Giugno 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3034 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
la RA , nata il [...] ad [...] e ivi residente, nella via Enrico RT
IV n. 14, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, CodiceFiscale_1 ad Agrigento, nella via Imera n. 149, presso lo studio dell'Avv. Calogero Petix, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura stesa in calce all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attrice -
CONTRO
l - F.G.V.S. (già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante e, per esso, del suo procuratore ad negotia Dott. CP_3
, con sede a Bologna, nella via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata, ai fini del
[...] presente giudizio, a Licata (AG), nel Corso Umberto n. 126, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Ciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata agli atti di lite, che indica quale unico domicilio l'indirizzo p.e.c. Email_1
- convenuta -
Oggetto: Risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
1 Conclusioni per l'attrice: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 24 Giugno
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo della lite e alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1) e n. 2), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 31 Marzo
2022 e il 29 Aprile 2022, nonché ai verbali di causa, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società convenuta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 24 Giugno
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di risposta depositata il 24 Gennaio 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 29 Ottobre 2021 la RA
vocava in ius avanti l'intestato Tribunale l in RT Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore. All'uopo premetteva che, il 21 Marzo 2019, alle ore 19:35 circa, nell'attraversare sulle strisce pedonali la via Granciara del Comune di Porto
Empedocle, all'altezza, pressappoco, del civico n. 29, era stata investita da un'automobile Fiat
Panda, nuovo modello, di colore bianco, che era sopraggiunta a velocità elevata. Esponendo che, a causa del violento impatto non solo era stata sbalzata in avanti, in direzione
Commissariato di Polizia per parecchi metri;
ma, inoltre, era caduta sull'asfalto, vicino il marciapiede esistente sul lato destro nella suddetta direzione, e aveva perso conoscenza.
L'attrice riferiva che, il conducente della cennata macchina, fermatosi nell'immediatezza del fatto e individuato dall'agente di P.G. Carabiniere , che aveva assistito Testimone_1 all'incidente, e da suo padre , intervenuto sul posto, approfittando della Persona_1 confusione del momento e dell'arrivo dell'ambulanza del 118, previamente allertata, si era allontanato, riprendendo la marcia, senza fornire i propri dati. Deducendo che, dopo il menzionato evento traumatico era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Giovanni di Dio di Agrigento, dove le era stata diagnosticata la frattura traumatica della branca ischio pubica destra, un trauma cranico con piccola emorragia cerebrale in sede parietale sinistra ed escoriazioni al volto. Osservava che, tenuto conto che l'autore dell'enunciato sinistro non si era più fatto vivo, il prefato suo genitore aveva proposto querela contro ignoto per il reato di cui all'art. 582 c.p. e per ogni altro reato ravvisabile stante la dinamica delle circostanze.
2 Affermando essere inconfutabile la responsabilità di colui che guidava la enunciata vettura, poiché con una condotta negligente e imprudente l'aveva investita e si era dolosamente allontanato, omettendo di lasciare le rispettive generalità. La stessa aggiungeva che, con nota inviata tramite pec il 16 Aprile 2019 il suo legale aveva inoltrato alla nominata compagnia assicuratrice, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia, nonché alla Consap S.p.A. una formale richiesta di risarcimento dei danni patiti e messa in mora ai sensi degli artt. 283 - 292 del D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005. Specificando che sebbene, dopo che la pratica in parola era stata aperta, dietro apposita richiesta, attraverso email del 24 Luglio 2020 aveva trasmesso alla ricordata società l'intero fascicolo del procedimento penale n. 2399/2019 a carico di ignoti, comprensivo del decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Agrigento il 22 Luglio
2020. Tuttavia, la medesima non aveva dato riscontro alla richiesta di cui sopra, né a quella successivamente fattale pervenire con nota pec del 4 Agosto 2020. Evidenziando che, pure l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, inoltratole sempre a mezzo pec il 19 Febbraio 2021, era rimasto privo di risposta. La istante, poi, richiamando la relazione medico-legale predisposta dal C.T.P. debitamente incaricato, sosteneva che in conseguenza dell'impatto in questione, da un lato, le era residuato un danno biologico del 6% e aveva dovuto sopportare periodi di invalidità temporanea totale e parziale al 75%, al 50% e al 25%, quantificati i primi tre in trenta giorni e l'ultimo in venti giorni;
dall'altro, aveva patito un danno morale e affrontato spese mediche. Quantificando tali nocumenti patrimoniali e non patrimoniali nella complessiva somma di € 22.155,01, calcolata considerando la personalizzazione massima del danno biologico. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato domandava all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente della predetta Fiat Panda e della nella Controparte_4 spiegata qualità, relativamente alla provocazione del sinistro in argomento. Per l'effetto, di condannare la cennata compagnia assicuratrice a risarcirle tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, determinati in € 22.155,01, ovvero nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi computati in misura legale.
L in persona del legale rappresentante e, per esso, del suo Controparte_4 procuratore, quale impresa designata per la Regione Sicilia dal Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, si costituiva nel presente giudizio depositando il 24 Gennaio 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva il rispettivo difetto di
3 legittimazione passiva, stante la possibilità da parte della RA e dei suoi RT
familiari di identificare il conducente della menzionata automobile. Obiettando l'eventuale inammissibilità e improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice qualora non conforme alle previsioni integranti gli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private, essendo tenuta a dimostrare di averla pure indirizzata alla Consap - Servizio Fondo di Garanzia
Vittime della Strada. Contestava, poi, nel merito le pretese azionate nei rispettivi confronti con il menzionato atto di citazione sia con riferimento all'an debeatur, affermando l'eventuale concorso di colpa della istante nella causazione dell'incidente in discorso;
sia con riguardo al quantum debeatur. In forza delle ragioni ivi articolate domandava al Tribunale di Agrigento, in via principale, di rigettare la richiesta di , innanzitutto, perché infondata in fatto RT
e in diritto, nonché inammissibile, improcedibile e del tutto improponibile essendo stata spiegata in violazione della normativa disciplinata dal codice delle assicurazioni. In secondo luogo, per difetto di propria legittimazione passiva, poiché non dimostrata sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, per mancanza di nesso causale e di identificazione del veicolo ignoto, ascrivibile alla omessa osservanza dell'ordinaria diligenza e prudenza a opera della danneggiata. In terz'ordine, per carenza di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'attrice e, comunque, per ogni altra violazione di legge in materia di circolazione di veicoli a motore. In subordine, di tenere conto, nell'ipotesi di sua condanna, del concorso di colpa della istante nella causazione del menzionato evento traumatico, procedendo, di conseguenza, al riparto pro quota delle singole responsabilità, nonché riducendo quanto eventualmente da essa convenuta dovutole, ove rigorosamente dimostrato. Sempre in linea subordinata, di effettuare la liquidazione degli ammontari pretesi contenendoli entro il massimale di polizza, secondo la legge applicabile ratione temporis e ai sensi della normativa vigente in materia.
Con provvedimento emesso il 28 Giugno 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite ammetteva una delle prove testimoniali dedotte dalla RA Pt_1
nell'enunciato atto di citazione. Il teste intimato veniva escusso durante l'udienza del
[...]
13 Dicembre 2022. Mediante ordinanza emessa nello stesso giorno l'adita autorità giudiziaria, per un verso, non ammetteva le altre prove testimoniali articolate dall'attrice; per un altro, disponeva la C.T.U. medico-legale da lei richiesta con il ricordato scritto, nominando come perito il Dott. . Con decreto adottato il 15 Dicembre 2022 il Giudice revocava Persona_2
l'incarico conferito a quest'ultimo, in quanto aveva redatto la C.T.P. allegata dalla istante nel
4 proprio fascicolo, nominando al suo posto la Dott.ssa Essa, dopo avere Persona_3
comunicato apposita dichiarazione di accettazione del medesimo, a seguito del provvedimento emesso dall'adita autorità giudiziaria l'11 Aprile 2023 all'esito dell'udienza celebrata in tale giorno a trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del D. L. n. 34/2020, convertito nella legge n.
77/2020, depositava il 3 Novembre 2023 la relazione tecnica d'ufficio all'uopo predisposta.
Con ordinanza adottata il 25 Giugno 2024 ex art. 127ter, III comma, c.p.c., il Giudice dava atto che, i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 24 e il 30 Maggio 2024.
Successivamente, dopo la rinuncia al mandato a opera del difensore a cui lo aveva originariamente conferito, con comparsa depositata il 10 Giugno 2025 si costituiva per l' (già ), in persona del Controparte_5 Controparte_2 legale rappresentante e, per esso, del suo procuratore ad negotia Dott. , un Controparte_3 nuovo legale, reiterando le eccezioni e le domande avanzate con la richiamata comparsa di risposta.
Indi, all'udienza odierna del 24 Giugno 2025, dopo che i procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281sexies c.p.c., l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Le domande formulate dall'attrice in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
L'esame del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduto dall'analisi di una eccezione, sollevata dall' (già Controparte_5
) nella comparsa di risposta depositata il 24 Gennaio 2022. Per Controparte_2 il suo tramite obietta, in estrema sintesi, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda di risarcimento danni avanzata dalla RA nei propri confronti qualora non risulti RT essere conforme alle previsioni integranti gli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private, né indirizzata pure alla Consap - Servizio Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Per sconfessare la validità di tale doglianza è sufficiente analizzare la richiesta di risarcimento danni ex art. 283 del D. Lgs. n. 209/2005, inviata a mezzo pec del 16 e del 17 Aprile 2019 dal legale dell'attrice, allegata agli atti di lite. Ebbene, essa è stata non solo predisposta in ossequio a quanto stabilito dalle due anzidette norme;
ma, inoltre, indirizzata, oltre che alla cennata
5 compagnia assicuratrice, quale impresa designata per la Regione Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, anche alla Consap S.p.A. Peraltro, dalle relative ricevute di consegna si evince chiaramente che, la menzionata pec è stata regolarmente recapitata a entrambe le destinatarie nelle date su indicate. A queste osservazioni deve aggiungersi che, come si constata assai agevolmente, l'odierna istante ha proposto l'azione processuale sottoposta a disamina, finalizzata a ottenere il ristoro dei nocumenti patrimoniali e non patrimoniali oggetto del contendere, solo dopo che sono decorsi novanta giorni da quello in cui ha inviato alla convenuta l'enunciata richiesta.
3.- Per quel che concerne il c.d. “an debeatur” nel caso di specie è riuscita RT
a dimostrare la rispondenza al vero delle argomentazioni riferite in ordine alla dinamica dell'incidente in parola. Il che si palesa risolutivo per la definizione dell'intera vicenda nel senso superiormente anticipato. In buona sostanza, l'attrice ha provato essere esatta la ricostruzione, esposta nell'atto di citazione che ha incoato il presente giudizio, del sinistro occorsole nel tardo pomeriggio del 21 Marzo 2019 allorché, mentre era intenta ad attraversare a piedi sulle strisce pedonali la via Granciara del Comune di Porto Empedocle, all'altezza all'incirca del civico n. 29 è stata investita da una automobile tipo Fiat Panda, di colore bianco, il cui conducente non è stato possibile identificare. Degli elementi istruttori assai significativi, idonei a supportare la conformità alla realtà dei fatti di tale descrizione, si ricavano dall'esame delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel corso dell'udienza del 13 Dicembre 2022.
Invero, il signor ha subito precisato di essere un agente di Polizia Giudiziaria Testimone_1 con il grado di carabiniere dal mese di Dicembre 2017. Confermando tanto che il 21 Marzo
2019, intorno alle ore 19:30, era intento a transitare, a bordo della macchina Nissan Qashqai, targata FA863LL, per la via Granciara di Porto Empedocle, con direzione Agrigento;
quanto che, giunto all'altezza del civico n. 34 ha assistito a un sinistro stradale verificatosi nel lato opposto del suo senso di marcia. Ha, quindi, specificato che quel tardo pomeriggio, mentre stava percorrendo la corsia di marcia di senso opposto della nominata strada, ha visto una Fiat
Panda, di colore bianco, guidata da un ragazzo di 22/23 anni, colpire con la parte anteriore una RA che stava attraversando la sede stradale. Aggiungendo sia che, probabilmente, a causa della pioggia battente, che in qual momento stava cadendo, il conducente del ricordato mezzo non la ha vista;
sia di non ricordare se, nel percorrere la via in questione la istante fosse sulle strisce pedonali, nonché che a seguito dell'urto è caduta a terra. Lo stesso ha affermato che, dopo avere assistito al richiamato incidente si è fermato per prestare soccorso a quest'ultima,
6 chiamando il 118. Ammettendo che, pure il ragazzo che era alla guida del suddetto veicolo è sceso dal medesimo, però, vista la scena, è rimasto impietrito. Il cennato testimone ha osservato che, sebbene inizialmente non desse segni di coscienza, a distanza di poco tempo RT si è ripresa, lamentando dolori su tutto il corpo. Puntualizzando, in primis, che nel frattempo sono intervenuti alcuni passanti che, qualificatisi come familiari dell'attrice, la hanno spostata, prendendola di peso e portandola sotto un porticato, situato nelle vicinanze del posto teatro del menzionato evento traumatico, poiché pioveva molto. In secondo luogo che, dopo avere soccorso la istante, egli si è preoccupato di fare in modo che la viabilità lungo la via Granciara riprendesse senza problemi e ulteriori incidenti. In terz'ordine che, successivamente, trascorsi circa venti minuti dalla enunciata chiamata fatta al 118, è arrivata una ambulanza che, prestatele le prime cure, ha trasportato in ospedale. Nel prosieguo ha riconosciuto che, RT solamente a seguito di ciò si è recato nuovamente nei pressi del punto dello scontro per cercare il nominato ragazzo, a cui aveva detto di restare ivi, che non c'era più. Deducendo che, qualcuno dei presenti, da lui interrogato per sapere dove fosse, gli ha risposto che questi era andato via con la sua vettura insieme alla ricordata ambulanza, senza avvisare nessuno. In proposito ha chiarito di non sapere se ha accompagnato l'attrice in ospedale. Precisando che, il tratto stradale ove è avvenuto l'evento lesivo controverso è un rettilineo, nonché che in quella circostanza era scarsamente illuminato. Il medesimo ha spiegato non solo che, dopo lo scontro, la richiamata automobile è rimasta ferma in mezzo alla strada;
ma, anche, che per regolare la viabilità e invitare i veicoli a deviare sull'altra corsia, rimasta libera, lui si è spostato rispetto al punto in cui è accaduto, tanto che non riusciva a vedere il conducente del citato mezzo e non ha potuto prendere il numero della relativa targa. Specificando che, nel corso di tali eventi non si è mai qualificato come carabiniere, agendo da comune cittadino. Il signor ha anche Testimone_1 ammesso che, l'indomani è stato contattato dal Commissariato di Polizia di Stato di Porto
Empedocle, che lo ha rintracciato tramite la telefonata che aveva effettuato al 118. Dichiarando che, in ufficio, capendo che era un carabiniere, gli è stato chiesto dall'agente che lo ha contattato di redigere una relazione su quello che era accaduto, oltre che se avesse rilevato il numero di targa della predetta Fiat Panda. In merito egli ha riferito di non avere preso subito quest'ultimo essendo convinto che, chiamando il 118 venisse inoltrata una segnalazione anche alle forze dell'ordine per eseguire i rilievi del caso. Aggiungendo di avere, però, scoperto solo successivamente che tale servizio all'epoca in Sicilia non era ancora attivo. Il prefato teste, previa esibizione del documento n. 9, inserito nell'allegato n. 5 del fascicolo di parte della
7 istante, ha confermato di riconoscere in esso sia la cennata relazione di servizio, da lui predisposta;
sia come sua la firma apposta sulla rispettiva seconda pagina. Evidenziando che, fino a quando è rimasto sul posto teatro dell'incidente in discussione non è arrivata nessuna macchina della Polizia, o dei Vigili Urbani. Infine, nel rispondere a una domanda a chiarimento rivoltagli dal difensore della società convenuta ha ribadito che, la menzionata vettura è rimasta al centro della carreggiata ove si è verificato l'enunciato scontro fino a che non è arrivata l'ambulanza. Precisando di non sapere se i familiari di , intervenuti in sito, hanno RT individuato il ragazzo che ha provocato il sinistro in argomento (cfr.: verbale dell'udienza del
13/12/2022). A ben guardare, la deposizione testimoniale appena analizzata coincide con la ricostruzione della dinamica del nominato evento traumatico, esposta dal prefato
[...]
nella relazione di servizio di cui sopra. Di guisa che, tenuto conto anche della Tes_1 circostanza che quest'ultimo è un carabiniere, non può assolutamente dubitarsi dell'attendibilità di quanto ha dichiarato sia all'interno di tale documento, che alla stregua di testimone sottoposto ad audizione durante la contesa che ci occupa.
I dati istruttori che emergono dalla disamina della prova orale e di quella documentale in dibattito consentono di superare le contestazioni mosse dall' Controparte_5
(già ) relativamente alla ricostruzione delle modalità di
[...] Controparte_2 accadimento del richiamato incidente, illustrata nell'anzidetto atto di citazione. In particolare, tale società ha obiettato il proprio difetto di legittimazione passiva, quale impresa designata per la Regione Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Ciò in quanto, nonostante il conducente dell'automobile che ha causato l'anzidetto sinistro, dopo avere investito l'attrice,
è sceso dalla stessa ed è stato individuato dai suoi familiari e dal cennato teste. Tuttavia, in conseguenza di un comportamento colposamente negligente e imperito, non è stato da loro identificato. In realtà, proprio sulla base delle dichiarazioni rese dal menzionato signor
[...]
è agevole appurare che, la istante avendo, a seguito dello scontro che la ha fatta cadere Tes_1 sull'asfalto, perso momentaneamente i sensi, non si è certamente trovata nelle condizioni di chiedere al nominato ragazzo le sue generalità e il numero di targa del mezzo che la ha investita.
Dalle medesime si evince, poi, che i rispettivi familiari, recatisi sul luogo ove è avvenuto, si sono, ovviamente, preoccupati di assistere , spostandola dalla sede stradale in un RT luogo meno pericoloso e riparato dalla pioggia che, in quel frangente, stava cadendo, piuttosto che procedere a identificare colui che era alla guida dell'enunciata vettura. Condotta, questa, giustificabile in virtù del vincolo di parentela fra essi esistente, che, contrariamente alla tesi
8 sostenuta dalla compagnia assicuratrice convenuta, non può affatto essere interpretata come sintomatica di un atteggiamento colposamente negligente e imperito. In ordine, invece, alle azioni poste in essere dal nominato testimone dopo il verificarsi dell'incidente per cui è lite, bisogna sottolineare un emblematico aspetto. Le ragioni addotte per spiegare il motivo per cui non ha immediatamente provveduto a rilevare il nome e il cognome del conducente della ricordata Fiat Panda di colore bianco, nonché il proprio numero di targa, si manifestano del tutto condivisibili e accettabili in considerazione della situazione venutasi a creare sulla strada che ne è stata teatro, pure per effetto delle condizioni metereologiche avverse. Peraltro, in assoluta buona fede, essendo tale servizio attivo nella regione ove in quel periodo prestava il suo lavoro di carabiniere, il signor ha ritenuto che, la sola chiamata agli Testimone_1 operatori del 118, effettuata subito dopo l'accaduto, fosse sufficiente a fare scattare pure l'intervento delle forze dell'ordine. Quindi, nel caso di specie ricorre pienamente la legittimazione passiva dell' nella spiegata qualità, sussistendo Controparte_1 tutti presupposti richiesti dall'art. 283 del D. Lgs. n. 209/2005, primo fra tutti l'essere stato il richiamato sinistro cagionato da veicolo non identificato. Le argomentazioni che precedono valgono, conseguentemente, a escludere l'imputabilità a carico dell'attrice di un concorso di colpa nella determinazione del citato evento traumatico, invocato dalla suddetta società.
Nessuno dei riscontri istruttori raccolti nel presente giudizio depone a supporto di una simile conclusione.
4.- Con riferimento, poi, tanto all'an debeatur, che all'esatta e corretta quantificazione dell'entità, in termini monetari, dei danni di natura fisica subiti dalla istante per effetto del cennato incidente è necessario analizzare la C.T.U. medico-legale predisposta dalla Dott.ssa che la ha depositata il 3 Novembre 2023. Or dunque, per rispondere ai quesiti Persona_3 rivoltile da codesto Giudice con l'ordinanza emessa il 13 Dicembre 2022 (per errore è stato trascritto 2023) essa ha, preliminarmente, visitato la periziata, oltre che analizzato la documentazione di tipo sanitario che ha avuto a disposizione, in quanto allegata nel suo fascicolo. Illustrando i risultati dell'anamnesi familiare, fisiologica, lavorativa, patologica remota e prossima e dell'esame obiettivo condotti sulla RA . Alla luce degli RT elementi così raccolti il menzionato perito ha sviluppato le proprie considerazioni di natura medica. Osservando che, a causa dell'enunciato sinistro l'attrice ha riportato dei politraumi. In merito ha chiarito che, da alcuni di essi è completamente guarita senza postumi permanenti.
Mentre, da altri risulta guarita con la persistenza di un danno biologico consistente in “esiti di
9 frattura alla branca ileopubica dx”. Il medesimo ha, quindi, spiegato che, il complesso patologico rilevato in diagnosi è documentato agli atti ed è da riportare, sotto il profilo causale, all'evento traumatico occorso alla istante in data 21 Marzo 2019, poiché sono soddisfatti tutti i criteri inerenti al nesso causale. Segnatamente, quello cronologico, topografico, della continuità fenomenica, di idoneità e di esclusione. Puntualizzando che, nella periziata non è rimasto alcun danno biologico dal pregresso trauma cranico con minuscola area emorragica di 7 mm in sede parietale sinistra in prossimità del vertice, atteso che il controllo strumentale successivo ne ha documentato il completo riassorbimento, senza esiti. Il C.T.U. ha, inoltre, specificato che nell'ipotesi che ci occupa non si riconosce nessun danno biologico di tipo estetico. Ciò in quanto, pur se ha indicato in sede di visita peritale un piccolo esito cicatriziale RT residuo all'emivolto sinistro. Tuttavia, quest'ultimo non è stato sede di trauma escoriativo durante l'incidente controverso, all'esito del quale ha riportato escoriazioni in sede frontale e sul dorso del naso. Ragion per cui, a sua detta, non è possibile riconoscere un rapporto eziologico fra la cicatrice in parola e il nominato evento lesivo. Aggiungendo di non avere rilevato nel corso delle operazioni peritali nella persona dell'attrice nessun altro esito estetico certamente riconducibile al ricordato sinistro. Lo stesso ha affermato che, le lesioni patite dalla istante, dopo essere stata investita dalla richiamata automobile, hanno sicuramente cagionato un peggioramento temporaneo delle proprie generali condizioni rispetto a quelle preesistenti.
Riconoscendo che, tali alterazioni le hanno provocato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), corrispondente alla prescrizione di riposo a letto, uno successivo di invalidità temporanea relativa al 75% di giorni 15 (quindici), un altro di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti), nonché un ulteriore periodo di invalidità temporanea relativa al 25% di giorni 20 (venti). Sul punto ha chiarito che, il calcolo dei citati periodi di inabilità temporanea è stato espletato tenendo conto non solo dell'andamento delle predette patologie nella periziata, così come risultante dagli atti;
ma, anche, della loro naturale evoluzione clinica. Constatando, innanzitutto, che le condizioni cliniche della RA Pt_1
attualmente possono considerarsi stabilizzate. In secondo luogo che, i cennati postumi
[...] permanenti in lei residuati in senso medico-legale condizionano un danno biologico permanente, che menoma il modo di essere della persona, il suo stato di benessere e, in genere, tutte quelle funzioni afferenti al soggetto in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, etc. Per quel che concerne la valutazione di tale genere di nocumento, la Dott.ssa ha puntualizzato sia di avere fatto riferimento alla Persona_3
10 tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, allegata al Decreto del 3 Luglio 2003; sia che la percentuale stabilita è proporzionale all'obiettività rilevata in sede peritale e alla tipologia di menomazione riscontrata in atti, secondo le voci tabellate pure con criterio analogico. Aggiungendo che, il danno biologico in dibattito è comprensivo delle ripercussioni al rachide dell'attrice, affetto da preesistenze. Sulla scorta di tali premesse lo ha quantificato in misura pari al 4% (cfr.: pagg. 5 e 6 della relazione tecnica d'ufficio).
Ebbene, le obiettive e puntuali valutazioni sanitarie sviluppate all'interno della C.T.U. sottoposta a disamina, da ritenersi in questa sede pienamente condivisibili, attestano, tenuto conto dei dati probatori superiormente rilevati, la ricorrenza di uno dei presupposti giuridici che ha legittimamente indotto l'odierna istante a instaurare la vertenza processuale de qua.
Precipuamente, l'esistenza di un nesso causale fra, per un verso, l'evento lesivo nel quale è rimasta coinvolta il tardo pomeriggio del 21 Marzo 2019, allorché è stata investita da una Fiat
Panda di colore bianco, il cui conducente è rimasto ignoto, così come la relativa targa;
per un altro, i patimenti fisici da lei sofferti.
4.1.- Per liquidare monetariamente l'invalidità temporanea assoluta e parziale e gli esiti morbosi permanenti, così come accertati dal menzionato perito, bisogna fornire alcune delucidazioni inerenti alla nozione del c.d. “danno biologico”. In ordine a questa, nel cui ambito deve farsi rientrare anche la perdita della capacità lavorativa generica del soggetto che subisce un infortunio provocato dal fatto illecito altrui, la giurisprudenza di legittimità distingue un duplice aspetto. Nello specifico, sia quello statico, corrispondente al nocumento dell'integrità fisiopsichica in sé considerata;
sia il fattore dinamico, consistente nel peggioramento della qualità della vita derivato dalla conseguenza lesiva sofferta (cfr., così: Cass. n. 8054/1994; Cass.
n. 5669/1994). Di guisa che, nella valutazione di esso si deve prendere in considerazione il danneggiato alla stregua della somma delle funzioni naturali che gli afferiscono nell'ambiente ove si esplica la sua esistenza, e aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr., in questo senso: Cass. n. 6938/1988; Cass. n. 10153/1993). Il che comporta che, nella fattispecie, vertendosi in materia di lesioni di lieve entità cagionate a un pedone da un veicolo non identificato, trovano applicazione i criteri disciplinati dall'art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005, che costituisce il codice delle assicurazioni private, e gli importi aggiornati dal D.M. del 16 Luglio 2024, in vigore dal 9 Agosto 2024.
11 Alle argomentazioni che precedono deve aggiungersi un'ulteriore osservazione.
Nell'ipotesi che ci occupa non è possibile procedere, nella determinazione del risarcimento che le compete, alla personalizzazione del danno richiesta dalla RA . Ciò in RT quanto, nel corso della contesa la stessa non ha affatto provato di avere sofferto, oltre le menomazioni dell'integrità fisica su individuate, pure un danno morale e, comunque, una sofferenza soggettiva tale da incidere negativamente sulle proprie abitudini di vita, costringendola a cambiarle.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dell'età di 40 anni che l'attrice aveva al momento dell'incidente e delle caratteristiche dell'invalidità conseguente, sembra congruo adottare nella misura di € 947,30 il valore da utilizzare per monetizzare i quattro punti di invalidità permanente attribuiti dalla Dott.ssa agli esiti morbosi in lei residuati, Persona_3 pervenendo alla somma di € 4.187,07. A questo ammontare deve aggiungersi quello dovutole in relazione ai giorni di invalidità temporanea assoluta e di inabilità temporanea parziale al
75%, al 50% e al 25% concessile dall'enunciato perito. Poiché la prima è stata da questi quantificata in un periodo di trenta giorni, per i quali l'indennità spettante è eguale ad € 55,24, all'infortunata va corrisposta a tale titolo la cifra di € 1.657,20 (cioè: 30 x € 55,24). Così pure, per i quindici giorni di invalidità temporanea parziale al 75% dallo stesso riconosciutile, considerando € 41,43 l'indennizzo giornaliero per essi dovuto, si liquida alla istante l'importo di € 621,45 (ossia: 15 x € 41,43). Mentre, per gli ulteriori venti giorni di inabilità temporanea relativa al 50% pure attribuitile spetta a l'ammontare di € 552,40 (cioè: 20 x € RT
27,62). Infine, per i venti giorni di invalidità temporanea parziale al 25% vanno riconosciuti all'attrice € 276,20 (ossia: 20 x € 13,81). Pertanto, l' - F.G.V.S. Controparte_1
(già ), in persona del legale rappresentante e, per esso, del suo Controparte_2 procuratore ad negotia Dott. , va condannata a pagare alla istante la somma Controparte_3 delle cifre di cui sopra, pari a € 7.294,32, a titolo di risarcimento dei danni fisici sofferti in conseguenza del sinistro in contestazione. Inoltre, su tale ammontare, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 21 Marzo 2019 (giorno in cui è accaduto il ricordato incidente), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dalla prefata società gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (21/03/2019) sino a quella della decisione.
12 5.- Suscettibile di accoglimento si configura un'altra domanda articolata da RT
nel richiamato atto di citazione. Per il suo tramite pretende di essere ristorata dalla compagnia assicuratrice convenuta delle spese mediche che ha sostenuto in conseguenza dell'evento traumatico per cui è lite. A conforto di tale richiesta l'attrice ha allegato nel rispettivo fascicolo, in primis, le ricevute n. 76 del 23 Marzo 2019 di € 100,00 e n. 81 del 18 Aprile 2019 di € 140,00, rilasciate dalla A.D.V. Agrigento Soccorso dopo averla trasportata con l'ambulanza dall'ospedale alla sua abitazione e da questa all'anzidetto nosocomio per sottoporsi a una visita ortopedica. In secondo luogo, due fatture di € 22,91 ciascuna, emesse dall' Controparte_6 all'esito di visite ortopediche di controllo eseguite dalla istante, che risultano pagate, rispettivamente, il 16 Aprile 2019 e il 9 Maggio 2019. La somma degli importi riportati in tali documenti, che sono direttamente riconducibili al cennato incidente, è di € 285,82. E' opportuno evidenziare che, dalle menzionate spese mediche vanno escluse quelle attestate da tutti gli scontrini rilasciati da farmacie, pure prodotti agli atti del procedimento in esame dalla RA
, non solo perché nella maggior parte di essi è indicato il codice fiscale di altri RT soggetti, e non il suo;
ma, anche, poiché, comunque, non è possibile verificare se i farmaci a cui si riferiscono sono stati da lei comprati per curare la frattura riportata dopo essere stata investita da un veicolo non identificato. Sicché, l' - F.G.V.S. è Controparte_1 tenuta a rimborsare all'attrice soltanto l'enunciato ammontare di € 285,82.
6.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza, la nominata società, come sopra rappresentata, deve essere condannata a rifondere alla istante le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Infine, si devono porre definitivamente a carico della compagnia assicuratrice convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 3 Novembre 2023, liquidate con decreto emesso il 10 Giugno 2025 in € 500,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
13 - dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che il conducente dell'automobile
Fiat Panda di colore bianco non identificata è l'unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale in cui è rimasta coinvolta la RA il 21 Marzo 2019; RT
- per l'effetto, condanna l' (già Controparte_5 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante e, per esso, del suo procuratore ad negotia
[...]
Dott. , a pagare all'attrice la complessiva somma di € 7.294,32. Di questa, € Controparte_3
4.187,07 le sono dovuti a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto in conseguenza dell'incidente in parola. Mentre, il restante importo le spetta come forma di ristoro in relazione ai periodi di invalidità temporanea assoluta e relativa che le sono stati riconosciuti dal C.T.U.
Dott.ssa Inoltre, su tale ammontare, devalutato in base agli indici annuali dei Persona_3 prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 21 Marzo 2019 (giorno in cui è accaduto il sinistro in questione), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dalla prefata società gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data
(21/03/2019) sino a quella della decisione;
- condanna, altresì, la compagnia assicuratrice convenuta a versare alla istante la somma di
€ 285,82 alla stregua di rimborso delle spese mediche sostenute;
- condanna l' - F.G.V.S. (già ) Controparte_1 Controparte_2
a rifondere alla RA le spese del presente giudizio, che si liquidano in RT complessivi € 2.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
- infine, pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata il 3 Novembre 2023, liquidate con decreto emesso il 10 Giugno
2025 in € 500,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
Così deciso in Agrigento in data 24 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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