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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/12/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. IA Grana Giudice Relatore est. dott. Roberto Colonnello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 859/2024 R.G. promossa da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PATRIZIA BARLETTELLI per delega in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE Nei confronti di
) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rieti
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/07/2024, instava affinché questo Tribunale dichiarasse Parte_1
l'interdizione della propria figlia nata a [...] il [...]. A tal fine esponeva e CP_1 provava (v. i documenti prodotti che saranno di volta in volta richiamati) che la predetta risulta invalida al 100%, essendo affetta da autismo di grado severo, per il quale è stata riconosciuta invalida al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento (doc. 3) ed è totalmente incapace di badare a se stessa
(doc. 2), e che dal 09/10/2004 ella dimora ed è residente in [...] (doc.
4) presso la Casa Famiglia “Fondazione Armonia e Salute”, struttura gestita dai genitori di CP_1
che ospita altre sei persone con disabilità grave affette da “autismo”. Il ricorrente ha inoltre dedotto
[...] che la figlia ha sempre più frequenti esigenze di cura per la sua salute, e non può esprimere la sua volontà
pagina 1 di 7 circa le cure cui sottoporsi, e che ella è destinataria di un considerevole patrimonio immobiliare, che erediterà da lui. Di qui la necessità della interdizione, ritenuta l'unica misura idonea a garantire l'adeguata protezione ed il necessario supporto dei quali la figlia necessita.
A seguito del deposito del ricorso, veniva fissata l'udienza di comparizione davanti al giudice relatore. Il ricorso ed il decreto medesimi venivano ritualmente notificati.
All'udienza del 6 febbraio 2025, il giudice relatore procedeva all'audizione di la quale, CP_1 interrogata dal giudice, ha manifestato un'assoluta incapacità di comunicare e di rispondere alle domande.
In tale udienza sono stati sentiti i genitori, i quali hanno esposto che ha con la sorella CP_1 gemella , per la quale anche è stata chiesta l'interdizione (procedimento n. 858/24 R.G.), un Per_1 linguaggio peculiare, incomprensibile agli altri, che fa sì che le due figlie non abbiano interesse a comunicare con il mondo esterno. I genitori dell'interdicenda hanno dichiarato anche che la famiglia ha seguito terapia familiare per ventuno anni con il Prof. e che da minorenni entrambe le sorelle sono Per_2 state seguite dal Prof. presso l'Istituto psichiatrico neuro infantile di Roma, Via dei Sabelli. CP_2
Su richiesta del ricorrente, è stato nominato tutore provvisorio il parroco che ha Persona_3 accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito all'udienza del 06/03/2025.
Fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, il ricorrente ha usufruito dei termini di cui all'art. 473 bis.28, comma 1 lett. a) e b) c.p.c., precisando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ad esito degli accertamenti svolti in corso di causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 414 e ss. c.c. nonché degli artt.473 bis.52 e ss. c.p.c., dichiarare l'interdizione della Signora
(cod.fisc. ) nata a [...] il [...] e residente in 02040 CP_1 CodiceFiscale_3
VA (RI) alla via Santo Stefano n.14, cittadina italiana, con ogni conseguenza di legge, con la contestuale conferma della nomina a tutore della predetta del Sig. (cod. fisc. Persona_3 [...]
) nato a [...] il [...], residente in [...]
Vittoria, n.41 e domiciliato in 00188 Roma, Via Sulbiate n.24 presso la Parte_2
, già precedentemente nominato tutore provvisorio, che ha prestato il giuramento di rito
[...] all'udienza dello scorso 06.03.2025, nonché nominare protutore della stessa il Sig. (cod. Parte_1 fisc. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
NO ZU n.13, cittadino italiano, padre dell'interdicenda, affinché possa autonomamente espletare le attività urgenti ed improrogabili afferenti la predetta”, e successivamente depositando comparsa conclusionale, con la quale ha chiesto al Collegio di “ratificare la nomina fatta dal GI con decreto, del signor (cod. fisc. ) nato a [...] il Persona_3 CodiceFiscale_4 pagina 2 di 7 02.06.1962, residente in [...] e domiciliato in 00188 Roma,
Via Sulbiate n.24 presso la ed , quale tutore della Signora Parte_2 Parte_2 [...]
. Inoltre, nelle more della apertura della Tutela giudiziale della signora , si CP_1 CP_1 insiste affinché il Tribunale Voglia nominare quale pro-tutore della predetta il padre signor
[...]
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...], affinché lo stesso sia Pt_1 CodiceFiscale_5 munito delle facoltà, eventuali e sussidiarie a quelle del tutore, in particolare per far fronte a situazioni di urgenza, anche nella cura della salute della figlia ”. CP_1
All'udienza del 03/07/2025, tenuta nella modalità scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
Il Collegio si è riunito in camera di consiglio il 20/12/2025 per esaminare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, pur non avendo presenziato all'esame dell'interdicenda, il P.M. è stato ritualmente messo in condizione di partecipare al giudizio, essendogli stato comunicato sia il decreto con il quale è stata fissata l'udienza dinanzi al giudice relatore, sia il verbale dell'udienza del 31/10/2024, con il quale l'udienza per l'audizione della interdicenda e dei familiari era stata rinviata al 06/02/2025, sia il provvedimento del 03/07/2025. Infatti, giurisprudenza ormai pacifica insegna come l'intervento del
P.M. all'esame dell'interdicendo, previsto come obbligatorio dapprima dal previgente art. 714 c.p.c. e oggi, analogamente dall'art. 473 bis.53 c.p.c., debba ritenersi non influente sulla validità degli atti processuali compiuti in sua assenza, essendo sufficiente che quest'ultimo “venga informato del procedimento stesso e così posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, restando irrilevante che, in concreto, non partecipi alle udienze o non prenda conclusioni” (Cass. 18/02/1982 n.
1623, tra le altre).
Nel merito, deve rammentarsi che, come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, con il dichiarato scopo di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1 Legge cit.), non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente. Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione, in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio. Sotto quest'ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente pagina 3 di 7 ed ineluttabilmente l'interdizione, a seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4, L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presupposti, l'interdizione va dichiarata solo quando
“ciò è necessario per assicurare” all'infermo “adeguata protezione”.
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004 agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pongono al centro dell'attenzione non più esclusivamente la cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, ovvero più in generale di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire. Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di prospettiva sotteso alle previsioni di cui all'art. 405, comma 5, n. 3) e 4), e 409 cod. civ., ma si consideri anche il nuovo art. 427, comma 1, cod. civ.) dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace. Ed è ovvio, innanzitutto, che tale valutazione dovrà essere condotta alla luce del principio generale che deve ispirare gli interventi in materia stabilito dal richiamato art. 1 della L. n. 6 del 2004, ossia quello della “minore limitazione possibile della capacità di agire”. Tale criterio, secondo una pronuncia della Cassazione, “rappresenta la “stella polare” destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il Giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta, come sarà di seguito precisato, lo chiama” (Cassazione civile, Sez. I, 12/06/2006, n. 13584).
D'altro canto, già la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del
2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indicazione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla interdizione e dalla inabilitazione, aveva sottolineato che la nuova disciplina affida al giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (Corte Cost., n. 440 del
2005).
pagina 4 di 7 La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra richiamata, ha inoltre chiarito che occorre tendere alla
“massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, consistente nel divieto, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia di attività, in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo”. In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente
“quantitativo”, e cioè tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell'art. 404 c.c., introdotto dalla L. n. 6 del
2004, che indica come beneficiario dell'amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente. Il 'discrimen' consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato. In quest'ottica,
l'interdizione si presenta come 'extrema ratio' cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi. Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possano assumere rilievo per la decisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno (Cass. civile, Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).
pagina 5 di 7 Poste tali premesse, può passarsi all'esame nel merito del caso concreto al vaglio del Collegio.
Dagli atti medici prodotti risulta che è affetta da “grave disfasia in ritardo mentale”, CP_1 tanto che la Commissione medica presso la ASL ha riconosciuto, già fin dal 1989, il suo stato di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; il Dr. ha certificato che Controparte_3 CP_1
“affetta da autismo di grado severo, invalida al 100% + assegno di accompagnamento è totalmente
[...] incapace di badare a sé stessa”. Inoltre, si è reso necessario il suo ricovero in regime residenziale presso una struttura, essendo ella del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
L'esame dell'interdicenda eseguito dal giudice relatore ha confermato che la stessa appare del tutto incapace di comunicare con il mondo esterno, non essendo in grado di rispondere ad alcuna delle domande postele.
Da quanto sin qui esposto appare chiaro che essa, a causa della gravissima infermità dalla quale è affetta,
è del tutto incapace di provvedere ai propri interessi e di compiere gli atti quotidiani inerenti alla gestione della propria persona ancor prima che del proprio patrimonio;
tale incapacità totale appare anche irreversibile. Inoltre, sussistono consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa della odierna resistente, che si trova in una struttura specializzata in regime residenziale.
Tutti tali fattori inducono a ritenere impraticabile, nel caso di specie, il ricorso a forme di tutela meno limitative della pronunzia di interdizione, quale l'amministrazione di sostegno.
In altri termini, non è dato individuare, nel caso di specie, lo spazio di estrinsecazione della capacità di agire che potrebbe essere riservato alla ricorrente attraverso la nomina di un amministratore di sostegno.
Nel caso di specie, lo stesso dovrebbe essere conferitario di poteri, a tutela del beneficiario, talmente estesi da sovrapporsi, di fatto, a quelli tipici del tutore. Dunque, lo stato in cui versa la resistente impone la di lei interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c. e quindi il ricorso deve essere accolto.
Esula dalla competenza di questo Tribunale la nomina del tutore definitivo, per legge riservata al Giudice
Tutelare. Ad ogni modo, il parroco che è stato nominato tutore provvisorio, e che Persona_3 ha accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito all'udienza del 06/03/2025, ha manifestato la sua disponibilità ad essere nominato tale e l'istruttoria espletata nel presente giudizio non sono emersi motivi ostativi o conflitti di interesse che possano sconsigliare la scelta dello stesso per ricoprire tale ufficio.
La richiesta di nomina del ricorrente quale “protutore”, “nelle more della apertura della Tutela giudiziale”, “affinché lo stesso sia munito delle facoltà, eventuali e sussidiarie a quelle del tutore, in particolare per far fronte a situazioni di urgenza, anche nella cura della salute della figlia ” CP_1
pagina 6 di 7 rientra tra i provvedimenti urgenti da adottare a cura del Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 361 c.c.
Il Giudice Tutelare, cui la presente sentenza andrà trasmessa, valuterà tutto quanto sopra indicato.
Data la natura del giudizio, non è necessaria alcuna statuizione sulle spese processuali.
La sentenza deve essere annotata e comunicata ai sensi dell'art. 423 c.c. e trasmessa in copia al Giudice
Tutelare ex art. 42 disp. att. c.c., come meglio specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Rieti, definitivamente pronunziando così provvede:
1) Dispone l'interdizione di ( ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], presso la Casa Famiglia “Fondazione Armonia e Salute”, dove la stessa attualmente dimora, dando atto che nel corso del procedimento è stato nominato, quale tutore provvisorio della stessa ex art. 473 bis. 55, comma 2 c.p.c., il parroco nato a Persona_3
Genova il 02/06/1962, domiciliato in Roma, Via Sulbiate, 24 c/ola Parte_2
, C.F. .
[...] C.F._6
2) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di nascita dell'interdetta sopra indicata per le annotazioni e le trascrizioni di rito, nonché di procedere ad ogni ulteriore adempimento ex artt. 423 c.c. (annotazione della sentenza a cura del cancelliere nell'apposito registro), 42 disp. att. c.c. (trasmissione in carta libera al giudice tutelare) e
3, comma 1, lett. p) D.P.R. n. 313/2002.
Nulla per le spese.
Così deciso in Rieti il 20/12/2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dr.ssa IA Grana Dr. Costantino De Robbio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. IA Grana Giudice Relatore est. dott. Roberto Colonnello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 859/2024 R.G. promossa da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PATRIZIA BARLETTELLI per delega in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE Nei confronti di
) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rieti
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/07/2024, instava affinché questo Tribunale dichiarasse Parte_1
l'interdizione della propria figlia nata a [...] il [...]. A tal fine esponeva e CP_1 provava (v. i documenti prodotti che saranno di volta in volta richiamati) che la predetta risulta invalida al 100%, essendo affetta da autismo di grado severo, per il quale è stata riconosciuta invalida al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento (doc. 3) ed è totalmente incapace di badare a se stessa
(doc. 2), e che dal 09/10/2004 ella dimora ed è residente in [...] (doc.
4) presso la Casa Famiglia “Fondazione Armonia e Salute”, struttura gestita dai genitori di CP_1
che ospita altre sei persone con disabilità grave affette da “autismo”. Il ricorrente ha inoltre dedotto
[...] che la figlia ha sempre più frequenti esigenze di cura per la sua salute, e non può esprimere la sua volontà
pagina 1 di 7 circa le cure cui sottoporsi, e che ella è destinataria di un considerevole patrimonio immobiliare, che erediterà da lui. Di qui la necessità della interdizione, ritenuta l'unica misura idonea a garantire l'adeguata protezione ed il necessario supporto dei quali la figlia necessita.
A seguito del deposito del ricorso, veniva fissata l'udienza di comparizione davanti al giudice relatore. Il ricorso ed il decreto medesimi venivano ritualmente notificati.
All'udienza del 6 febbraio 2025, il giudice relatore procedeva all'audizione di la quale, CP_1 interrogata dal giudice, ha manifestato un'assoluta incapacità di comunicare e di rispondere alle domande.
In tale udienza sono stati sentiti i genitori, i quali hanno esposto che ha con la sorella CP_1 gemella , per la quale anche è stata chiesta l'interdizione (procedimento n. 858/24 R.G.), un Per_1 linguaggio peculiare, incomprensibile agli altri, che fa sì che le due figlie non abbiano interesse a comunicare con il mondo esterno. I genitori dell'interdicenda hanno dichiarato anche che la famiglia ha seguito terapia familiare per ventuno anni con il Prof. e che da minorenni entrambe le sorelle sono Per_2 state seguite dal Prof. presso l'Istituto psichiatrico neuro infantile di Roma, Via dei Sabelli. CP_2
Su richiesta del ricorrente, è stato nominato tutore provvisorio il parroco che ha Persona_3 accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito all'udienza del 06/03/2025.
Fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, il ricorrente ha usufruito dei termini di cui all'art. 473 bis.28, comma 1 lett. a) e b) c.p.c., precisando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ad esito degli accertamenti svolti in corso di causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 414 e ss. c.c. nonché degli artt.473 bis.52 e ss. c.p.c., dichiarare l'interdizione della Signora
(cod.fisc. ) nata a [...] il [...] e residente in 02040 CP_1 CodiceFiscale_3
VA (RI) alla via Santo Stefano n.14, cittadina italiana, con ogni conseguenza di legge, con la contestuale conferma della nomina a tutore della predetta del Sig. (cod. fisc. Persona_3 [...]
) nato a [...] il [...], residente in [...]
Vittoria, n.41 e domiciliato in 00188 Roma, Via Sulbiate n.24 presso la Parte_2
, già precedentemente nominato tutore provvisorio, che ha prestato il giuramento di rito
[...] all'udienza dello scorso 06.03.2025, nonché nominare protutore della stessa il Sig. (cod. Parte_1 fisc. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
NO ZU n.13, cittadino italiano, padre dell'interdicenda, affinché possa autonomamente espletare le attività urgenti ed improrogabili afferenti la predetta”, e successivamente depositando comparsa conclusionale, con la quale ha chiesto al Collegio di “ratificare la nomina fatta dal GI con decreto, del signor (cod. fisc. ) nato a [...] il Persona_3 CodiceFiscale_4 pagina 2 di 7 02.06.1962, residente in [...] e domiciliato in 00188 Roma,
Via Sulbiate n.24 presso la ed , quale tutore della Signora Parte_2 Parte_2 [...]
. Inoltre, nelle more della apertura della Tutela giudiziale della signora , si CP_1 CP_1 insiste affinché il Tribunale Voglia nominare quale pro-tutore della predetta il padre signor
[...]
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...], affinché lo stesso sia Pt_1 CodiceFiscale_5 munito delle facoltà, eventuali e sussidiarie a quelle del tutore, in particolare per far fronte a situazioni di urgenza, anche nella cura della salute della figlia ”. CP_1
All'udienza del 03/07/2025, tenuta nella modalità scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
Il Collegio si è riunito in camera di consiglio il 20/12/2025 per esaminare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, pur non avendo presenziato all'esame dell'interdicenda, il P.M. è stato ritualmente messo in condizione di partecipare al giudizio, essendogli stato comunicato sia il decreto con il quale è stata fissata l'udienza dinanzi al giudice relatore, sia il verbale dell'udienza del 31/10/2024, con il quale l'udienza per l'audizione della interdicenda e dei familiari era stata rinviata al 06/02/2025, sia il provvedimento del 03/07/2025. Infatti, giurisprudenza ormai pacifica insegna come l'intervento del
P.M. all'esame dell'interdicendo, previsto come obbligatorio dapprima dal previgente art. 714 c.p.c. e oggi, analogamente dall'art. 473 bis.53 c.p.c., debba ritenersi non influente sulla validità degli atti processuali compiuti in sua assenza, essendo sufficiente che quest'ultimo “venga informato del procedimento stesso e così posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, restando irrilevante che, in concreto, non partecipi alle udienze o non prenda conclusioni” (Cass. 18/02/1982 n.
1623, tra le altre).
Nel merito, deve rammentarsi che, come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, con il dichiarato scopo di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1 Legge cit.), non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente. Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione, in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio. Sotto quest'ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente pagina 3 di 7 ed ineluttabilmente l'interdizione, a seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4, L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presupposti, l'interdizione va dichiarata solo quando
“ciò è necessario per assicurare” all'infermo “adeguata protezione”.
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004 agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pongono al centro dell'attenzione non più esclusivamente la cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, ovvero più in generale di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire. Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di prospettiva sotteso alle previsioni di cui all'art. 405, comma 5, n. 3) e 4), e 409 cod. civ., ma si consideri anche il nuovo art. 427, comma 1, cod. civ.) dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace. Ed è ovvio, innanzitutto, che tale valutazione dovrà essere condotta alla luce del principio generale che deve ispirare gli interventi in materia stabilito dal richiamato art. 1 della L. n. 6 del 2004, ossia quello della “minore limitazione possibile della capacità di agire”. Tale criterio, secondo una pronuncia della Cassazione, “rappresenta la “stella polare” destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il Giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta, come sarà di seguito precisato, lo chiama” (Cassazione civile, Sez. I, 12/06/2006, n. 13584).
D'altro canto, già la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del
2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indicazione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla interdizione e dalla inabilitazione, aveva sottolineato che la nuova disciplina affida al giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (Corte Cost., n. 440 del
2005).
pagina 4 di 7 La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra richiamata, ha inoltre chiarito che occorre tendere alla
“massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, consistente nel divieto, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia di attività, in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo”. In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente
“quantitativo”, e cioè tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell'art. 404 c.c., introdotto dalla L. n. 6 del
2004, che indica come beneficiario dell'amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente. Il 'discrimen' consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato. In quest'ottica,
l'interdizione si presenta come 'extrema ratio' cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi. Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possano assumere rilievo per la decisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno (Cass. civile, Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).
pagina 5 di 7 Poste tali premesse, può passarsi all'esame nel merito del caso concreto al vaglio del Collegio.
Dagli atti medici prodotti risulta che è affetta da “grave disfasia in ritardo mentale”, CP_1 tanto che la Commissione medica presso la ASL ha riconosciuto, già fin dal 1989, il suo stato di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; il Dr. ha certificato che Controparte_3 CP_1
“affetta da autismo di grado severo, invalida al 100% + assegno di accompagnamento è totalmente
[...] incapace di badare a sé stessa”. Inoltre, si è reso necessario il suo ricovero in regime residenziale presso una struttura, essendo ella del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
L'esame dell'interdicenda eseguito dal giudice relatore ha confermato che la stessa appare del tutto incapace di comunicare con il mondo esterno, non essendo in grado di rispondere ad alcuna delle domande postele.
Da quanto sin qui esposto appare chiaro che essa, a causa della gravissima infermità dalla quale è affetta,
è del tutto incapace di provvedere ai propri interessi e di compiere gli atti quotidiani inerenti alla gestione della propria persona ancor prima che del proprio patrimonio;
tale incapacità totale appare anche irreversibile. Inoltre, sussistono consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa della odierna resistente, che si trova in una struttura specializzata in regime residenziale.
Tutti tali fattori inducono a ritenere impraticabile, nel caso di specie, il ricorso a forme di tutela meno limitative della pronunzia di interdizione, quale l'amministrazione di sostegno.
In altri termini, non è dato individuare, nel caso di specie, lo spazio di estrinsecazione della capacità di agire che potrebbe essere riservato alla ricorrente attraverso la nomina di un amministratore di sostegno.
Nel caso di specie, lo stesso dovrebbe essere conferitario di poteri, a tutela del beneficiario, talmente estesi da sovrapporsi, di fatto, a quelli tipici del tutore. Dunque, lo stato in cui versa la resistente impone la di lei interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c. e quindi il ricorso deve essere accolto.
Esula dalla competenza di questo Tribunale la nomina del tutore definitivo, per legge riservata al Giudice
Tutelare. Ad ogni modo, il parroco che è stato nominato tutore provvisorio, e che Persona_3 ha accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito all'udienza del 06/03/2025, ha manifestato la sua disponibilità ad essere nominato tale e l'istruttoria espletata nel presente giudizio non sono emersi motivi ostativi o conflitti di interesse che possano sconsigliare la scelta dello stesso per ricoprire tale ufficio.
La richiesta di nomina del ricorrente quale “protutore”, “nelle more della apertura della Tutela giudiziale”, “affinché lo stesso sia munito delle facoltà, eventuali e sussidiarie a quelle del tutore, in particolare per far fronte a situazioni di urgenza, anche nella cura della salute della figlia ” CP_1
pagina 6 di 7 rientra tra i provvedimenti urgenti da adottare a cura del Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 361 c.c.
Il Giudice Tutelare, cui la presente sentenza andrà trasmessa, valuterà tutto quanto sopra indicato.
Data la natura del giudizio, non è necessaria alcuna statuizione sulle spese processuali.
La sentenza deve essere annotata e comunicata ai sensi dell'art. 423 c.c. e trasmessa in copia al Giudice
Tutelare ex art. 42 disp. att. c.c., come meglio specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Rieti, definitivamente pronunziando così provvede:
1) Dispone l'interdizione di ( ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], presso la Casa Famiglia “Fondazione Armonia e Salute”, dove la stessa attualmente dimora, dando atto che nel corso del procedimento è stato nominato, quale tutore provvisorio della stessa ex art. 473 bis. 55, comma 2 c.p.c., il parroco nato a Persona_3
Genova il 02/06/1962, domiciliato in Roma, Via Sulbiate, 24 c/ola Parte_2
, C.F. .
[...] C.F._6
2) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di nascita dell'interdetta sopra indicata per le annotazioni e le trascrizioni di rito, nonché di procedere ad ogni ulteriore adempimento ex artt. 423 c.c. (annotazione della sentenza a cura del cancelliere nell'apposito registro), 42 disp. att. c.c. (trasmissione in carta libera al giudice tutelare) e
3, comma 1, lett. p) D.P.R. n. 313/2002.
Nulla per le spese.
Così deciso in Rieti il 20/12/2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dr.ssa IA Grana Dr. Costantino De Robbio
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