Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/05/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03828/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2022, proposto da VA AL e HE AL, rappresentati e difesi dall’avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Caracciolo 15 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Comune di Castellammare di Stabia (NA), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 464 del 18 novembre 2021, comunicata il 14 dicembre 2021, con cui è stata ingiunta la demolizione di abusi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica sull’immobile censito nel locale catasto al foglio n. 6, particella n. 420, subalterno n. 5.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 15 maggio 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Comune di Castellammare di Stabia, all’esito dei sopralluoghi svolti il 25 maggio 2021 e il 13 luglio 2021, con ordinanza dirigenziale n. 464 del 18 novembre 2021, comunicata il 14 dicembre 2021, ha ingiunto agli odierni ricorrenti la demolizione degli abusi edilizi, consistenti in una ristrutturazione edilizia ex art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, realizzati in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica sull’immobile di loro proprietà censito nel locale catasto al foglio n. 6, particella n. 420, subalterno n. 5. In particolare, l’amministrazione ha contestato l’avvenuta edificazione di un ampliamento del bene de quo sul piazzale esterno, costituito da un volume in muratura delle dimensioni di circa ml 5,15 x 1,30 x 2,30 (h), dotato di porta di accesso e di due finestre, destinato a vano ingresso affiancato da due piccoli locali adibiti a cucina e servizi igienici.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato l’11 febbraio 2022 e depositato il 7 marzo 2022, HE AL e VA AL hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 3, d.P.R. n. 380 del 2001, 10, comma 1, lett. b), d.l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. nella l. 11 settembre 2020 n. 120 ed eccesso di potere, perché il titolo legittimante le opere de quibus sarebbe costituito dalla c.i.l.a. presentata il 15 ottobre 2015 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cespite, cui non ha fatto seguito l’emissione di un provvedimento interdittivo, dalla quale conseguirebbe la legittimazione dei manufatti contestati;
II) violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 cit., come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. e), d.l. n. 76 del 2020, conv. nella l. n. 120 del 2020, nonché eccesso di potere, poiché la c.i.l.a. non ha determinato l’effetto di realizzare un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente né la modifica della sua volumetria o sagoma;
III) violazione dell’art. 167, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, della l. reg. 27 giugno 1987 n. 35, relativamente alla zona 7 del piano urbanistico territoriale (PUT) dell’area sorrentino-amalfitana, oltre a eccesso di potere, perché il ricorrente, sulla base della predetta c.i.l.a. del 15 ottobre 2015, ha realizzato soltanto interventi di manutenzione straordinaria volti a ripristinare la funzionalità dell’immobile ammalorato mentre non ha incrementato né la volumetria né la superficie utile, il che rende applicabile anche il regime di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’all. A, punti A.1 e A.2, d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31;
IV) violazione dell’art. 3, d.P.R. n. 380 cit. ed eccesso di potere, dato che è la stessa amministrazione a qualificare come pertinenziale l’intervento contestato, con susseguente non riconducibilità dell’edificato alla nozione di ristrutturazione edilizia;
V) violazione dell’art. 33, d.P.R. n. 380 cit. perché non sussiste il presupposto dell’assenza di permesso di costruire e di totale difformità dell’edificato.
Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 15 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e da rigettare.
Si premette che l’oggetto della contestazione elevata dal Comune di Castellammare di Stabia ai ricorrenti non è la realizzazione di opere in difformità dalla c.i.l.a. del 15 ottobre 2015, che non è mai neppure citata nel provvedimento impugnato, bensì, a monte, l’assenza dei titoli edilizi e paesaggistici necessari a comprovare lo stato legittimo della parte di fabbricato descritta nel provvedimento e consistente in un volume in muratura costruito in ampliamento sul piazzale esterno dotato di porta di accesso e di due finestre, destinato a vano ingresso affiancato da due piccoli locali adibiti a cucina e servizi igienici.
Al riguardo, si osserva che in materia urbanistica incombe sul privato l’onere della prova dell’ultimazione di un’opera entro una certa data, al fine di dimostrare, ad esempio, che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui, ratione temporis , non era richiesto un atto di assenso, in quanto realizzata legittimamente senza titolo, essendo egli l’unico soggetto che ha la disponibilità di documenti e di elementi di prova e che può dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto ( ex multis : Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2020 n. 454; sez. II, 24 luglio 2019 n. 5220; TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 marzo 2025 nn. 208 e 216; sez. I, 5 luglio 2023 n. 507; sez. I, 27 dicembre 2021 n. 700; sez. I, 30 marzo 2021 n. 207; sez. I, 8 giugno 2020 n. 194; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 3 giugno 2019 n. 2986).
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente non ha minimamente assolto all’onere probatorio in argomento perché a sostegno delle proprie ragioni si è concentrata sulla presentazione di una c.i.l.a. il 15 ottobre 2015 che tuttavia, pur rappresentando le opere qui contestate dall’amministrazione, che quindi già esistevano a tale data, non vale certo a conferire loro legittimità sotto il profilo edilizio ed urbanistico. Infatti, ciò che il comune resistente ha rilevato con l’impugnata ordinanza del 18 novembre 2021 è che il volume esterno (già graficamente rappresentato nella suddetta c.i.l.a.) è sprovvisto sia di un titolo edilizio (correttamente identificato nel permesso di costruire, dato che si tratta di un’evidente aggiunta rispetto al corpo originario dell’immobile, di cui ha modificato volumetria e sagoma) sia di un atto di assenso paesaggistico (necessario per essere stato vincolato tutto il territorio civico giusto d.m. 28 luglio 1965 per il notevole interesse pubblico dell’area, ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497). Ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa ripristinatoria azionata dall’ente pubblico, parte ricorrente avrebbe dovuto produrre in atti i titoli ampliativi prescritti ovvero fornire la prova per cui all’epoca di costruzione del manufatto contestato essi non erano richiesti; tuttavia, una simile prova non è stata fornita, con susseguente immunità del provvedimento impugnato dai vizi calendati.
In tal senso, si osserva che, quanto al primo ordine di censure, la mancata emissione entro il termine di legge di un provvedimento interdittivo per lavori eseguiti sulla base di una c.i.l.a., che era stata presentata per interventi di mera manutenzione, non comporta in alcun modo la sanatoria di un fabbricato preesistente per il quale manchino in radice i titoli edilizi e paesaggistici e che, quindi, è e rimane abusivo. Del resto, nella vicenda de qua l’amministrazione non ha esercitato poteri inibitori o in autotutela rispetto alla suddetta c.i.l.a. del 15 ottobre 2015, che non è mai neanche menzionata nell’atto impugnato, ma la propria generale potestà di vigilanza sull’attività edificatoria dei privati sul territorio comunale, all’esito della quale ha rilevato la presenza di un manufatto abusivo sotto il profilo edilizio e paesaggistico.
Anche il secondo mezzo di impugnazione è del tutto fuori fuoco, dato che il Comune di Castellammare di Stabia si è limitato a constatare l’assenza delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche a sostegno della parte di immobile descritta nel provvedimento impugnato, sì che è irrilevante che la c.i.l.a. de qua sia stata presentata per un diverso intervento che non ha comportato incrementi di volume e superficie.
Il terzo motivo di gravame si appalesa anche esso come infondato e non centrato sui fatti, posto che, non avendo l’amministrazione attivato alcun potere specificamente afferente alle opere di cui alla prefata c.i.l.a., non viene meno la necessità di un’autorizzazione paesaggistica che sorregga non la manutenzione del manufatto indicato dall’amministrazione ma la sua stessa esistenza in sé e per sé.
Il quarto motivo di ricorso è altresì non fondato, atteso che la realizzazione di un ampliamento del fabbricato preesistente, comportante l’incremento di superficie e volume, oltre che la modifica della sagoma dell’immobile, richiede senza alcun dubbio il previo rilascio del permesso di costruire.
Da ultimo, il quinto mezzo di gravame è privo di fondamento proprio perché nella specie appare sussistere il presupposto giuridico della demolizione costituito dall’assenza del permesso di costruire.
Infine, non v’è ragione per accedere all’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, atteso che la conoscenza dei verbali di sopralluogo posti a fondamento del provvedimento gravato è irrilevante rispetto all’esibizione dei titoli abilitativi necessari per pervenire all’annullamento dell’atto qui impugnato; ove essi fossero mai esistiti, S.C. e M.C. li avrebbero già prodotti a corredo della domanda annullatoria.
3. – Stante la mancata costituzione dell’amministrazione resistente, non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO