Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2025, proposto da Opere di Sant'Anna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fernando Pietro De Gisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avellino, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del Decreto Ingiuntivo n. 987/2022 reso in data 17/19 settembre 2022 nel giudizio iscritto al n. 3446/2022 R.G. dal Tribunale Ordinario di Avellino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa ON SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di Avellino, recante condanna al Comune di Avellino al pagamento in suo favore di € 84.656,48 oltre agli interessi di mora, chiedendo inoltre la corresponsione di una penalità di mora dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nell’ordinanza di ottemperanza e fino al soddisfo, ex art.114, comma 4, lett. e) c.p.a. oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
2. Il ricorrente ha esposto che:
- il predetto decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Avellino in data 22.09.2022 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, non è stato opposto dal debitore, è stato conseguentemente dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. con provvedimento del 16.11.2022, spedito in forma esecutiva il 18.11.2022 e nuovamente notificato al debitore in forma esecutiva il 23.11.2022 ai fini di cui all’art.14, comma 1 del D.L. 669/1996;
- il 27.08.2021 il Comune di Avellino, con Determinazione Comunale n.249, ha provveduto al pagamento di n. 4 fatture poste a base del decreto ingiuntivo per un totale di € 6.490,40; le citate fatture, per mero disguido, sono state poste a base della domanda monitoria unitamente alle altre fatture per cui vanno detratte dalla somma intimata;
- il 13.10.2022, con determinazione n. 2546 il Comune intimato ha provveduto a pagare n. 9 fatture poste a base del provvedimento monitorio per un importo totale di euro 14.164,81, trattenuto in conto del maggior credito come derivante dal titolo esecutivo notificato;
- nonostante l’ulteriore invito ad adempiere da parte difensore della società ricorrente, tramite pec del 14.03.2025 indirizzata al Comune, quest’ultimo non ha dato compiuta esecuzione alle statuizioni del decreto;
- pertanto - a fronte del perdurante inadempimento dell’Ente - la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento in suo favore della somma indicata nel titolo azionato, con vittoria delle spese di lite.
3. La parte ricorrente ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
4. Non si è costituito l’intimato Comune di Avellino.
5. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Preliminarmente, osserva il Collegio che nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., a condizione che il decreto stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ( ex multis , TAR Emilia-Romagna, Parma,14 maggio 2015 n. 146).
7. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che:
- l’azionato decreto ingiuntivo, non opposto, è stato dichiarato esecutivo ex 647 c.p.c. con provvedimento del 16.11.2022;
- eseguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30;
- le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe risultano, allo stato, non aver ricevuto integrale esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio, fatte salve le somme già corrisposte secondo le allegazioni della stessa ricorrente.
8. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e sussistente la fondatezza della pretesa, il ricorso in esame deve essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Comune di Avellino di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente (entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme a esso spettanti per effetto del decreto in epigrafe al netto di quanto già corrisposto e trattenuto dalla società creditrice.
9. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente. Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.
10. Con riguardo alla richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte ) di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “ la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo ” (cfr. Cons. St., A.P., n. 15/2014, secondo cui “ Non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo ”).
Orbene, il Collegio ritiene, alla luce della richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria (e dell’orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’ astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23/08/2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20/03/2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 08/06/2018, n. 3836).
Va anche detto, come già evidenziato dal TAR Lazio nella citata sentenza n. 3101/2018, che tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori.
Inoltre, la possibilità di adire in via sussidiaria il commissario ad acta entro il breve termine individuato dal Collegio impedisce il verificarsi di un significativo maggior danno patrimoniale ed è idonea di per sé a scongiurare l’ulteriore eventuale inadempienza dell’amministrazione entro tempi da ritenersi congrui.
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell’amministrazione al pagamento della c.d. astreinte , non può essere accolta.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla complessità della lite e ai parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €400,00 (quattrocento) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU RU, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
ON SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON SA | LU RU |
IL SEGRETARIO