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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 12051/2024 promossa da:
nato in [...]/SP, Brasile, in data 13/12/1979, codice Parte_1 fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. BONATO GIOVANNI;
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 21 maggio 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 il ricorrente conveniva in giudizio il Controparte_1 chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretto in linea paterna di cittadino italiano, Persona_1 nato a [...] (provincia di Lucca), in data 11/05/1866.
A sostegno della domanda esponeva, in particolare:
- Di essere discendenti diretti di Persona_1 cittadino italiano, nato a [...] (provincia di Lucca), in data 11/05/1866;
- che non aveva mai rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica - Dipartimento Nazionale di giustizia e cittadinanza del Brasile, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille in data 08 agosto 2024;
- Dal matrimonio tra questo e nasceva il Parte_2 Persona_2
12/02/1906, nella città di Campinas (Brasile),
- Dall'unione coniugale tra e è nata , il Persona_2 CP_2 Persona_3
26/02/1923, nella città di San Paolo (Brasile);
- Dal matrimonio tra e è nata Parte_3 Persona_4
, il 27/05/1959, nella città di San Paolo, Brasile;
Persona_5 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Da e da padre sconosciuto è nato Persona_5 Parte_1
ricorrente, il 13/12/1979, nella città di San Paolo (Brasile).
[...]
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 21 maggio 2025 avanti al G.O.P. dr.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze del 12 marzo 2025, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo al ricorrente, considerato il consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini CP_1 italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che il ricorrente afferma di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente in linea retta da un avo italiano, cittadino italiano, nato a [...] Persona_1
(provincia di Lucca), in data 11/05/1866, poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana a nata in data [...], nella città di Campinas (Brasile), che, a Persona_2 sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino all'odierno ricorrente.
Nel caso in esame, si registrano in particolare i passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a ata in data 12/02/1906, nella città di Campinas Persona_2
(Brasile) e , in data 26/02/1923, nella città di San Paolo (Brasile), talché appare Persona_3 necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
[...]
Parte_4 nato a [...], in data [...]. Dal matrimonio con nasceva Parte_2
Persona_2 il 12/02/1906, nella città di Campinas (Brasile). Dal matrimonio con nasceva CP_2
Persona_3 il 26/02/1923, nella città di San Paolo (Brasile); Dal matrimonio con Persona_4 è nata
[...]
MÔNICA Parte_1 in data 27/05/1959, nella città di San Paolo, Brasile. Da un'unione sconosciuta è nato
Parte_1 (RICORRENTE) in data 13/12/1979, nella città di San Paolo
È dunque provata la discendenza diretta del ricorrente per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
*******
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della CP_1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato Parte_1 in San Paolo/SP, Brasile, in data 13/12/1979, codice fiscale , è C.F._1 cittadino italiano.
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese del giudizio.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 12051/2024 promossa da:
nato in [...]/SP, Brasile, in data 13/12/1979, codice Parte_1 fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. BONATO GIOVANNI;
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 21 maggio 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 il ricorrente conveniva in giudizio il Controparte_1 chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretto in linea paterna di cittadino italiano, Persona_1 nato a [...] (provincia di Lucca), in data 11/05/1866.
A sostegno della domanda esponeva, in particolare:
- Di essere discendenti diretti di Persona_1 cittadino italiano, nato a [...] (provincia di Lucca), in data 11/05/1866;
- che non aveva mai rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica - Dipartimento Nazionale di giustizia e cittadinanza del Brasile, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille in data 08 agosto 2024;
- Dal matrimonio tra questo e nasceva il Parte_2 Persona_2
12/02/1906, nella città di Campinas (Brasile),
- Dall'unione coniugale tra e è nata , il Persona_2 CP_2 Persona_3
26/02/1923, nella città di San Paolo (Brasile);
- Dal matrimonio tra e è nata Parte_3 Persona_4
, il 27/05/1959, nella città di San Paolo, Brasile;
Persona_5 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Da e da padre sconosciuto è nato Persona_5 Parte_1
ricorrente, il 13/12/1979, nella città di San Paolo (Brasile).
[...]
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 21 maggio 2025 avanti al G.O.P. dr.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze del 12 marzo 2025, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo al ricorrente, considerato il consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini CP_1 italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che il ricorrente afferma di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente in linea retta da un avo italiano, cittadino italiano, nato a [...] Persona_1
(provincia di Lucca), in data 11/05/1866, poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana a nata in data [...], nella città di Campinas (Brasile), che, a Persona_2 sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino all'odierno ricorrente.
Nel caso in esame, si registrano in particolare i passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a ata in data 12/02/1906, nella città di Campinas Persona_2
(Brasile) e , in data 26/02/1923, nella città di San Paolo (Brasile), talché appare Persona_3 necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
[...]
Parte_4 nato a [...], in data [...]. Dal matrimonio con nasceva Parte_2
Persona_2 il 12/02/1906, nella città di Campinas (Brasile). Dal matrimonio con nasceva CP_2
Persona_3 il 26/02/1923, nella città di San Paolo (Brasile); Dal matrimonio con Persona_4 è nata
[...]
MÔNICA Parte_1 in data 27/05/1959, nella città di San Paolo, Brasile. Da un'unione sconosciuta è nato
Parte_1 (RICORRENTE) in data 13/12/1979, nella città di San Paolo
È dunque provata la discendenza diretta del ricorrente per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
*******
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della CP_1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato Parte_1 in San Paolo/SP, Brasile, in data 13/12/1979, codice fiscale , è C.F._1 cittadino italiano.
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese del giudizio.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro