Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6231 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( , con il proc. dom. avv. to Parte_1 C.F._1
Roberta Landi, delega in atti
-attore- contro c.f. con il proc. Controparte_1 P.IVA_1
dom. avv.to Romano Ciccone, delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore deduceva di aver subito, nel 2014, dall' Controparte_1
(già il pignoramento dei crediti da lavoro da lui vantati nei Controparte_2
confronti dell'ASL di Salerno, di cui era dipendente, per € 4.935,55 in ragione del mancato pagamenti di tributi vari.
Riferiva di aver provveduto al pagamento del proprio debito mediante trattenute da pagina 1 di 4
Esponeva di aver successivamente ricevuto, nel marzo 2016, un nuovo atto di pignoramento, sempre da parte dell' , per € 7.296,06 relativo a Controparte_1
tributi portati, tra l'altro, da una cartella (n. 10020159019676763000) mai ricevuta e dalla stessa (quella n. 1002000251936300000) che era stata già oggetto del pignoramento presso l'ASL Salerno per € 4.935,55.
Dava atto di aver perciò proposto ricorso in opposizione a cui aveva fatto seguito, in data 16.3.2017, la sospensione della proceduta esecutiva e, in data, 30.5.2018 la sua estinzione.
Si doleva però che, ciò nonostante, parte convenuta non aveva ottemperato all'ordine di sospensione, debitamente notificatole, continuando a trattenere le somme a titolo di pignoramento presso terzi per un ammontare complessivo di € 5.919,81.
Instava pertanto per la ripetizione del predetto indebito, ex art. 2033 c.c., oltre che per il risarcimento del danno non patrimoniale patito, nella specie esistenziale, e concretizzatosi in un disturbo depressivo-ansioso.
Costituitasi, l' contestava la domanda avversaria nella parte in CP_1 CP_1
cui era stato affermato il mancato ricevimento della cartella n. 10020159019676763000 allegando in copia la documentazione attestante il perfezionamento della relativa notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea.
Omessa ogni istruttoria dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 22.5.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza entro i successivi
30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Deve invero prendersi atto, ex art. 115 c.p.c., dell'assenza di ogni contestazione da parte dell' in ordine alla sospensione prima, ed alla estinzione, Controparte_3
pagina 2 di 4 poi, del giudizio di opposizione all'esecuzione, n.r.g. 2397/2016, proposta ex art. 615
c.p.c. s seguito del pignoramento per cui è causa (codice identificativo n.
. NumeroDiCartaI_1
Se infatti la sospensione è documentata dal verbale del 16.3.2016, versato in atti, al contrario l'all. 7, citato nell'atto introduttivo e riferito alla dichiarazione di estinzione del 30.5.2018, non risulta prodotto. La circostanza, come detto, è però incontestata.
In ogni caso, è documentalmente provata la rinunzia della parte convenuta, risalente al 2.7.2018, al predetto pignoramento (cfr. allegato alla memoria attorea del 7.1.2019).
Costituisce altresì circostanza incontestata quella per cui il prelievo dalla busta paga dell'attore sia continuato anche dopo l'instaurazione del presente giudizio e sino ad agosto 2018, giungendo all'ammontare complessivo di € 7.296,06 (cfr. memoria attorea
7.1.2019).
In definitiva, quindi, se parte attrice ha assolto all'onere sulla stessa gravante, ex art. 2033 c.c., e cioè sia l'avvenuto pagamento della predetta somma sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, parte convenuta dal canto suo non ha fornito alcuna prova contraria.
La domanda di restituzione della somma di € 7.296,06 indebitamente trattenuta va, pertanto, accolta con condanna della parte convenuta al suo pagamento in favore dell'attore, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda di restituzione.
Trattasi infatti di un debito di valuta non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, però, provato dal richiedente.
Tale prova non è stata tuttavia offerta, prima ancora che fornita.
Analogamente deve dirsi quanto al dedotto danno non patrimoniale.
Premesso infatti che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del pagina 3 di 4 soggetto (Cassazione n. 28742/2018), dalla documentazione medica prodotta dall'attore (cfr. relazione dott. del 20.3.2018) emerge che lo stesso è Persona_1
stato in carico all' dall'ASL di Salerno da 1993 al 1998, per poi Controparte_4
essere ancora visitato nel 2001, 2011 e 2017, per una condizione certificata di sintomatologia ansiosa con somatizzazioni e manifestazioni acuta.
E' evidente allora come non possa dirsi provato (e l'onere gravava sull'attore) il nesso di causalità tra l'illecito comportamento della convenuta e la condizione di stress dedotta dal la quale peraltro è stata ricollegata anche al fattore lavorativo Pt_1
(cfr. rel. cit.).
La domanda risarcitoria non può pertanto essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi alla fase istruttoria/trattazione per non essere stato svolto alcun incombente istruttorio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
di € 7.296,06, oltre interessi legali dalla domanda al saldo Parte_1
effettivo; rigetta nel resto;
condanna l' alla refusione in favore Controparte_1
dell'avv.to Roberta Landi, dichiaratasi antistataria, delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 per compensi professionali, € 259.00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 30.5.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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