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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5678/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1615/2019 pubblicata il 04 giugno 2019 dal Tribunale di Napoli Nord – III Sezione Civile, pendente
TRA
(1) (codice fiscale , (2) Parte_1 C.F._1
(codice fiscale ), (3) Parte_2 C.F._2
(Codice fiscale , (4) Parte_3 C.F._3 [...]
(codice fiscale ), rappresentati e Parte_4 C.F._4 2
difesa dall'avv. Francesco Mastroianni (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._5
-appellanti-
E
(5) la (codice fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1
cessionaria del credito della rappresentata in Controparte_2
forza di mandato speciale (giusta atto a ministero del notaio
[...]
di Pordenone del 30 novembre 2018, rep. n. Per_1
300077/32828) da rappresentata e difesa CP_3 Parte_5
dall'avv. Vincenzo Romano (codice fiscale , in C.F._6
virtù della procura in atti interventrice ex artt. 344, 111 terzo comma c.p.c.
(6) la (partita iva ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in alla Via Toledo n. 177, iscritta all'Albo delle Banche al CP_2
n. 5555, facente parte del Gruppo Bancario , Controparte_4
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.
1. Con atto di citazione per l'udienza dell'11 luglio 2016, notificato in data 25 marzo 2016, , Parte_1 [...]
e convenivano in Parte_2 Parte_3 Parte_6
2 3
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord la , Controparte_2
deducendo che:
- e erano titolari Parte_4 Parte_2
di due distinte attività d'impresa con sede in Villa Literno,
(rispettivamente la ditta “Confezioni D.R.” di , e Parte_4
la ditta “Confezioni Emanuela S.r.l.”) , ed in precedenza della ditta”XXI Secolo”, stessa sede;
la unitamente al marito Parte_2
e la figlia (moglie di Parte_1 Parte_3 [...]
) avevano acceso diversi rapporti contrattuali con la Parte_4
filiale locale di Villa Literno della Controparte_2
- per fornire solvibilità alla sua società, in data 19 febbraio 2008, il
D'ES aveva richiesto un finanziamento denominato di “credito industriale” all' istituto convenuto contraddistinto dal n.
99005/6000/51517207, sottoscritto dai coniugi e Parte_1
Parte_2
- che oltre a detto rapporto vi era quello di conto corrente n. 66/191 intestato al solo;
Parte_4
- “i coniugi di – venivano invitati dal Direttore Pt_1 Parte_2
dell'Agenzia di Villa Literno a sottoscrivere il contratto di finanziamento del D'ES senza ulteriori spiegazioni ma come condizione necessaria per l'erogazione delle somme allo stesso”;
3 4
- il utilizzava il credito concesso e provvedeva a Parte_4
restituirlo nel tempo con esborsi personali e degli altri attori, “ma ben presto constatava delle incongruenze contabili nel calcolo del dare – avere”;
- “esaminando le poche carte in loro possesso, gli esponenti si sono resi conto di gravi inadempienze contrattuali poste in essere dalla
, ovviamente da chi per essa, atteso che profittando del rapporto CP_5
di fiducia che gli istanti riponevano nei suoi confronti (o meglio di chi la rappresentava in loco), hanno scoperto di non avere avuta una trasparente informazione sulla gestione dei contratti in essere con il regolare invio di estratti conto e/ o informazioni verbali e/ o cartacee allo sportello, anch'esse mai ricevute”
- “recatisi di persona presso gli Uffici dell'Agenzia di Villa Literno, si erano quindi più volte lamentati con il Direttore di non avere ricevuto alcun riscontro delle somme versate, anche cospicuo, a copertura e saldo del fido bancario concesso al D' , non ultimi Euro Parte_4
21.000,00, transitati direttamente sul conto dei coniugi Pt_1
a quello intestato alla stessa con Parte_2 Parte_7
versamenti di cui si sono perse le tracce”;
- “per documentarsi richiedevano, anche successivamente a tali incontri, più volte un estratto conto sempre ricevendo una
4 5
risposta negativa e/o interlocutoria anche con riferimento al fondo di investimento acceso presso la Banca”;
- “la situazione è precipitata allorquando la si è rifiutata di CP_5
consegnare prima al , e successivamente al Parte_4 Parte_1
e figlia, su richiesta perentoria di questi ultimi, la
[...]
documentazione con le condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte e di cui non avevano copia e/o conoscenza perché mai ricevuta, così
come non avevano ricevuto idonea spiegazione sui loro contenuti avendo a suo tempo prestato un consenso non adeguatamente informato (Lodo n. 47 del 15.2.2010 Collegio Arbitrale Milano)”;
- “rivoltisi al costituendo legale è stata da questi più volte richiesta formalmente a mezzo di note a.r. la stessa documentazione contabile inerente ai contratti instaurati con il ivi compreso Controparte_2
quello di finanziamento nonché estratto conto delle somme rimesse dal e dalla Società del Controparte_6
D'ES FA per tale titolo, la loro imputazione e l'eventuale residuo con il calcolo analitico degli interessi maturati ed il tasso applicato sin dall'inizio anche inerente al fondo”;
-“malgrado la liceità della richiesta e l'obbligo contrattuale alla trasparenza sancito dalla Legge 17.2.1992 n. 154 e dal DM 24.4.1992
(…) nulla perveniva dall' che non rilasciava su pressanti CP_7
domande degli interessati neanche gli estratti conti di cassa corretti”;
5 6
- “il legale degli attori reiterava le istanze e per tutta risposta alle legittime richieste dagli attori in data 16.7.2013 veniva rimesso a loro a mezzo una intimazione di pagamento, relativa al finanziamento CP_8
di crediti industriali, con la quale la Banca convenuta li dichiarava decaduti dal beneficio del termine e nel contempo intimava loro il pagamento entro 30 giorni dei seguenti importi
€ 9.996,75 per debito capitale residuo;
€ 10 083. 06 per numero 20 rate di rimborso insolute;
€ 3.33. per rateo interessi corrisposti sulla rata in corso;
€ 435,34 per interessi di mora maturati dalle singole scadenze.
Totale € 20518,48 oltre accessori”;
- “la banca avvisava che in difetto avrebbe chiesto il rimborso delle somme maturate e relative al deposito di titoli Eurizon Capital SGR
S.p.A…… che gestiva come Fondo di commissione proprio degli attori la figlia e la moglie;
, Parte_1 Pt_3 Parte_2
- “per la prima volta però l' menzionava un contratto di CP_7
garanzia reale (una fideiussione) sconosciuto prima agli esponenti i quali sino ad allora avevano ritenuto solo la predetta nota del
16.7.2013, MAI copia del contratto, MAI inviti al rinnovo contrattuale,
MAI documenti di sintesi, MAI estratti conti del deposito titoli”;
- “fatto ancor più grave, il giorno 18.9.2013 recatisi unitamente al sottoscritto legale ed all'altra figlia presso l'Agenzia Persona_2
6 7
di Villa Literno, peraltro a seguito di un concordato appuntamento con il Direttore, venivano a conoscenza dell'esistenza di due rapporti garantiti da fideiussione e/o garanzia reale in capo ai coniugi Pt_1
e della di loro figlia , con un contratto di pegno sul predetto Pt_3
fondo in deposito il cui ammontare, al pari di tutte le situazioni, all'epoca era ignoto e si è scoperto dopo essere di Euro 20.797,29”;
- “il Direttore si rifiutava, alla presenza dei predetti, di consegnare ancora una volta gli estratti conto, anche di cassa, i contratti e le comunicazioni dicendo di dover preventivamente riferire all'Ufficio legale, e solo su espressa loro autorizzazione poteva rilasciare la documentazione (…)”;
- “essendo evidente l'impossibilità di conoscere i reali contorni della vicenda e per esaminare con più dati tecnici es esaustivi l'intera questione, gli istanti proponevano innanzi l'intestato Tribunale una
ATP ex art. 696 c.p.c. II anche per transigere la pendenza se possibile”;
- “il Presidente, in ossequio, alla richiesta nominava come esperto “ il
Dott. da Mondragone (…) che procedeva alle indagini Per_3
peritali convocando il presso il suo studio di Mondragone, dove Pt_1
nulla si faceva assente la Banca e poi, in seguito recandosi una sola volta presso l'Agenzia del di Villa Literno dove riceveva Controparte_2
7 8
fermo diniego del Direttore ad ogni acquisizione documentale, presenti ed il costituendo legale”; Parte_1
- “anche presso il suo studio, assenti le controparti, si constatava il mancato deposito della documentazione probante la richiesta della
Solo successivamente della documentazione risulterebbe CP_5
consegnata al CTU in modo frammentario e dopo molte insistenze e senza comunicazione ai ricorrenti di cosa sia stato realmente depositato”;
- “mai il CTU ha tentato una transazione tra le parti sebbene più volte invitato a tanto dagli attori”;
(…)
-“la procedura, che aveva come scopo primario (art. 696 bis c.p.c.)
tentare un accordo con un incontro tra le parti (…) a causa degli evidenti limiti tecnici del CTU e l'atteggiamento della Banca, è stata condotta in modo incoerente, generico ed inconcludente (…)”;
- in data 16 marzo 2015 al procuratore degli attori perveniva una nota dell' “Italfondiario Spa”, mandatario del “ ”, Controparte_2
che comunicava la decisione di procedere all'escussione della garanzia pignoratizia prestata dai Sigg. Controparte_6
- alcun contratto di garanzia pignoratizia era mai stato sottoscritto dagli attori;
8 9
- la banca, senza alcun preavviso, aveva chiuso il conto intestato a ed incassato la somma derivante dallo svincolo Parte_2
del fondo intestato a quest'ultima ed al;
Pt_1
- a causa della condotta della banca che aveva, peraltro, comunicato l'esposizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, Parte_2
era stata costretta a cessare la sua attività imprenditoriale,
[...]
patendo un grave stress con conseguenze pregiudizievoli sulla sua salute fisica e psichica, e che lo stesso era accaduto a Parte_4
;
[...]
- la banca, nella gestione dei predetti rapporti, aveva violato le regole di trasparenza prescritte dalla legge.
Tanto premesso, nell'assunto della violazione, da parte dell'istituto di credito, delle norme poste a tutela del contraente più debole del rapporto della normativa sulla trasparenza bancaria (art. 19 comma IV del D.L.vo 385/93 TUB) “atteso che non risultano contabilizzate cospicue somme versate in cassa nè comunicati i movimenti del conto stesso e del finanziamento”, essendo “evidente il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'istituto (…) e l'evento negativo ad esso conseguenziale ( malattia della titolare, chiusura della Società, dissesto economico)”, chiedevano all'adito Tribunale di:
"a) Ritenere la propria competenza;
9 10
b) Accogliere la domanda e per l'effetto c) Ritenere illecita e contra legem la condotta tenuta dall'Istituto di credito convenuto, e/o da chi per esso effettuata e Controparte_2
per l'effetto, considerando il rapporto di immedesimazione organica, la responsabilità oggettiva, e le conseguenze patrimoniali e non derivanti etiologicamente dal comportamento inadempiente ed arbitrario posto in essere nei confronti degli attori;
d) Dichiarare preliminarmente nullo il contratto fidejussorio che si assume sottoscritto previa verifica delle sottoscrizioni, che si impugnano e contestano perché apocrife, al deposito degli originali;
e) Dichiarare per l'effetto che gli esponenti nulla devono all' convenuto;
CP_7
f) Dichiarare, in diversa ragione, compensati i relativi importi, sempre riservata la verifica alla sottoscrizione che risulterebbero apposte in calce ai contratti inviati alla Soc. Italfondiario, comunque ed in ogni caso, sempre in via principale;
g) Verificare l'effettivo andamento dei conti correnti e del finanziamento computando i versamenti realmente effettuati e le somme realmente maturate e riscosse;
h) Condannare l' convenuto all'immediata restituzione ai CP_7
coniugi delle somme relative al fondo Parte_8 CP_9
indebitamente ed arbitrariamente svincolato ed incamerate sine titulo,
10 11
con ammissione di una ctu che ne calcoli il valore, l'importo e la corretta gestione secondo gli standard di mercato per prodotti similari, con verifica se le clausole contrattuali siano o meno valide e/o siano stati o meno applicate, ritenendo senza alcun effetto ed ininfluente l'espletata A.T.P..;
i) Ritenere effetto della omissione posta in essere dall' CP_7
citato quindi eziologicamente collegati sia la chiusura della
[...]
che lo stato di malattia ad esso Parte_9 Parte_2
derivato dal comportamento illecito come da documentazione allegata con il relativo ristoro con liquidazione da effettuarsi anche in via equitativa;
l) Condannare quindi il in persona del Controparte_2
legale rappr.te pro-tempore al pagamento in favore di essi istanti della complessiva somma che sarà di Giustizia ed equa liquidare tenendo in debito conto le causali di cui al ricorso, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e che sarà di Giustizia ed equa liquidare tenendo in debito conto le causali di cui al ricorso, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, subiti e subendi per la condotta di cui sopra,
considerando l'inadempimento posto in essere di natura prettamente contrattuale così come insegna la costante Giurisprudenza al riguardo e per la anche a titolo di risarcimento per il Parte_2
danno fisico e patrimoniale subito e subendo;
11 12
m) Con refusione delle spese di lite tutte con distrazione”.
I.
2. Con comparsa di costituzione del 7 giugno 2016, si costituiva in giudizio la a mezzo del Controparte_2
procuratore speciale, Italfondiario S.p.A., il quale contestava ed eccepiva tutto quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto delle domande, con vittoria di spese e competenze.
A sostegno delle proprie difese, l'istituto di credito assumeva che:
- con contratto concluso in data 7 febbraio 2003, rinegoziato in data
14 luglio 2007, la ditta “ ” Parte_10
aveva contratto con il agenzia di Villa Literno, il conto Controparte_2
denominato "Business Servizi 150" n. 66/191 e che, in data 14 aprile
2010, aveva ottenuto un finanziamento chirografario dell'importo di €.
26.000,00, il tutto subordinato alla prestazione di fideiussione personale di e nonché Parte_1 Pt_3 Parte_2
delle garanzie reali tramite costituzione in pegno su quote fondi depositate su D.A. 900080961478 intestato a e Parte_1
, queste ultime rilasciate contestualmente Parte_2
all'erogazione del finanziamento in data 14 aprile 2010;
- con nota del 12 aprile 2012 inviata al debitore principale ed ai costituiti fideiussori, la comunicava il recesso anticipato del c/c CP_5
n. 66/191 e relativa convenzione di assegni, chiedendo il pagamento
12 13
della somma di € 11.854,07 quale saldo conto dell'epoca mentre, con altra nota di pari data chiedeva il pagamento di n. 4 rate mensili del sopra indicato finanziamento (importo di €. 2.016,60);
- stante l'inadempimento nel pagamento del mutuo, sussistendone le condizioni di legge e di contratto, con nota del 16 luglio 2013, la banca notificava al debitore principale e ai fideiussori la decadenza dal beneficio del termine chiedendo il pronto pagamento della somma di euro 20.518,48, interessi di mora al tasso convenzionale dalle singole scadenze alla data del 16 luglio 2013;
- stante l'omesso pagamento nel termine intimato, la posizione era passata a sofferenza;
- l'affermazione di controparte di non aver sottoscritto il contratto di pegno era smentita dal deposito del relativo documento datato 11 aprile 2010 e sottoscritto da e Parte_1 Parte_2
[...]
- il disconoscimento ex art. 2719 c.c. era generico;
- la prestata fideiussione conteneva la clausola di pagamento "a prima richiesta", con conseguente impossibilità per i garanti di sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale;
- la segnalazione alla Centrale Rischi era legittima avendo l'intermediario l'obbligo di segnalare la posizione di sofferenza in caso di ritardo nel pagamento anche di una rata del mutuo;
13 14
- i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dagli attori erano del tutto indimostrati.
I.
3. Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositate le rispettive memorie, il Giudice, con ordinanza resa in data 6 aprile
2017, rigettava tutte le istanze istruttorie di parte attrice e rimetteva la causa all'udienza del 19 aprile 2018 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20 dicembre 2018, udite le conclusioni delle parti, il Giudice riservava la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I.
4. In data 12 febbraio2019, con comparsa ex art. 111 c.p.c. e procura speciale, si costituiva in giudizio la cessionaria “ CP_1
, a mezzo del procuratore speciale “Italfondiario S.p.a.” in
[...]
sostituzione di “ , assumendo di essere divenuta Controparte_2
titolare del credito oggetto di causa, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione del 20 aprile 2018, con effetti giuridici a far data dal
23 aprile 2018.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale:
-“L'estromissione della cedente dal presente procedimento e sia annotata la titolarità del credito / diritto / azione esercitata in testa a. come sopra costituita, rappresentata e difesa”. Controparte_1
I.
5. Con sentenza n. 1615/2019 pubblicata in data 4 giugno
2019, il Tribunale di Napoli Nord – III Sezione Civile, così provvedeva:
14 15
“1) Dichiara inammissibile l'intervento volontario spiegato da e per essa, quale procuratore speciale, Controparte_1
Italfondiario S.p.A.”;
“2) In parziale accoglimento della domanda attrice, accerta e dichiara la illegittimità della escussione, da parte di Controparte_2
della garanzia pignoratizia su titoli e, per l'effetto, condanna
[...]
parte convenuta alla restituzione, in favore di e Parte_1
, dell'importo di Euro 20.040,40”; Parte_2
“3) Rigetta le ulteriori domande spiegate da parte attrice”;
“4) Compensa integralmente le spese di lite”.
II.
1. Avverso detta sentenza - con atto di citazione per l'udienza del 29 giugno 2020, notificato in data 24 dicembre 2019-
, Parte_1 Parte_3 Parte_2
e proponevano appello, articolando i motivi di Parte_4
gravame così rubricati:
“1) Contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali”;
“2) Erronea motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali”;
“3) Erronea motivazione della sentenza in relazione all'onere della prova”;
15 16
“4) Erronea motivazione della sentenza in ordine alla valutazione del nesso eziologico”;
“5) Carente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al diniego della CTU”;
“6) Erronea motivazione della sentenza in ordine alla suddivisione delle spese processuali – Violazione del principio della soccombenza sostanziale e/o virtuale ex art. 91 cpc con generica motivazione e falsa applicazione dell'art. 118 Disp. Att. E 132 cpc, 24
e 111 Costituzione in relazione all'art. 360 n 3 cpc.”;
“7) Violazione e falsa applicazione degli art. 2697, 1175 e 1375
c.c., D.lgs. n. 58 del 1998 artt. 21 e 23 (Testo Unico della Finanza),
D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 art.117 e 119 (Testo Unico Bancario)
nonché D.lgs. 30 giugno 20033, n. 1960 art. 7 (Codice della Privacy)”;
“8) Violazione e falsa applicazione degli art.214 e 2160 c.p.c. con violazione di legge in relazione ad un punto controverso della vicenda ex art. 360 cpc 3 comma”;
“9) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1222 e 26097 c.c.,
D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23 per non avere il Giudice di prima cura ritenuto che la prova del nesso eziologico tra ili inadempimenti della banca e il danno agli investitori fosse in re ipsa”.
Tanto premesso, chiedevano all'adita Corte:
16 17
“1) In via preliminare ritenere pacifica la condanna della CP_5
alla restituzione della somma di Euro 20.040,04 atteso il pagamento effettuato senza animo di rivalsa da parte della stessa con l'acquiescenza sul punto alla Sentenza oggi parzialmente gravata sì da doversi ritenere la stessa incontestata fra le parti”;
“2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione
III Civile, giudice Dott.ssa Maria De Vivo, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 2836/2016, depositata in cancelleria in data 04/06/2019, accogliere tute le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
A) accogliere la domanda e per l'effetto
B) ritenere pacifica ed incontestata la sentenza laddove dichiara l'illegittimità della escussione da parte del e della Controparte_2
garanzia pignoratizia sui titoli e per l'effetto condanna parte convenuta in favore di e dell'importo di Parte_1 Parte_2
Euro 20.040,04 integrando lo stesso di Euro 6.000,00 così come pacificamente dichiarato dalla stessa nell'estratto conto CP_5
allegato;
C) dichiara ritenere incontestata e pacifica la Sentenza e confermare il punto laddove dichiara inammissibile l'intervento
17 18
volontario spiegato da e per essa quale Controparte_1
procuratore speciale dell'ITALFONDIARIO S.p.A.;
D) ritenere illecita e contra legem la condotta tenuta dall'Istituto di Credito convenuto e/o da chi per esso effettuata e Controparte_2
per l'effetto, considerando il rapporto di immedesimazione organica, la responsabilità oggettiva, e le conseguenze patrimoniali e non derivanti eziologicamente dal comportamento inadempiente ed arbitrario posto in essere nei confronti degli attori;
E) dichiarare preliminarmente il contratto fideiussorio e Pt_11
di conto corrente che si assume sottoscritto stante la mancata verifica delle sottoscrizioni, che sono state impugnate e contestate perché apocrife al deposito degli originali;
F) dichiarare per l'effetto che gli esponenti nulla devono all' convenuto;
CP_7
G) dichiarare in diversa ragione, compensati i relativi importi, vista la mancata verifica delle sottoscrizioni che risulterebbero apposte in calce ai contratti inviati depositati dalla Società Italfondiario, comunque ed in ogni caso, sempre in via principale,
H) verificare l'effettivo andamento dei conti correnti e del finanziamento computando i versamenti effettuati e le somme maturate e riscosse;
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I) confermare la condanna dell'Istituto convenuto all'immediata restituzione ai coniugi / delle somme relative al Parte_2 Pt_1
fondo indebitamente ed arbitrariamente svincolato ed CP_9
incamerate sine titulo, con ammissione di una CTU che ne calcoli il valore, l'importo e la corretta gestione secondo gli standard di mercato per prodotti similari, con verifica se le clausole contrattuali siano o meno valide e/o siano stati o meno applicate, ritenendo senza alcun effetto ed ininfluente l'espletata A.T.P.;
L) ritenere effetto della omissione posta in essere dall' CP_7
citato quindi eziologicamente collegati sia la chiusura della
[...]
che lo stato di malattia ad essa Parte_12
derivato dal comportamento illecito come da documentazione allegata con il relativo ristoro con liquidazione da effettuarsi anche in via equitativa;
M) condannare quindi il in persona del legale Controparte_2
rappr.te pro- tempore al pagamento in favore di essi istanti della complessiva somma che sarà di Giustizia ed equa liquidare tenendo in debito conto che è stato comunque immesso un illecito artefacendo le firme e comunque per le causali di cui al ricorso, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, subiti e subendi per la condotta di cui sopra, considerando l'inadempimento posto in essere di natura prettamente
19 20
contrattuale così come insegna la costante Giurisprudenza al riguardo e per la anche a titolo di risarcimento per il Parte_2
danno fisco e patrimoniale subito e subendo;
N) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tuti i motivi meglio esposti nel presente atto;
O) dichiarare la soccombenza della parte convenuta e per l'effetto in riforma sul punto della Sentenza condannare la stessa alla refusione delle spese e competenze di lite del presente giudizio e della
CTU preventiva, oltre il rimborso forfetario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
P) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A) CTU contabile
B) prova per testi ed interpello”.
II.
2. Con comparsa di intervento volontario depositata il 5
giugno 2020, ex artt. 344, 111 - terzo comma - 105 e 267 c.p.c., si costituiva in giudizio la società “ , la quale Controparte_1
deduceva che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, ai sensi della Legge n. 130/1999, le società “ CP_10
[.. 21
, “ , “ CP_11 Controparte_12 [...]
, “ , “ CP_2 Controparte_13 [...]
, “ , “ CP_14 Controparte_15 [...]
, “ Controparte_16 Controparte_17
e “
[...] Controparte_18
, in forza di contratto di cessione di crediti, ex artt. 4 e 7.1 della
[...]
L. 130/1999, del 20/04/2018, con efficacia economica al 1/01/2018
ed efficacia giuridica al 23/04/2018, avevano ceduto crediti alla società “ , la quale aveva acquistato pro soluto Controparte_1
dai suddetti cedenti tutti i crediti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concesse a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei cedenti, tra il 1/01/1955
e il 31/12/2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
La società eccepiva il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito, di restituzione delle somme e di risarcimento dei danni, proposta dal debitore ceduto e dei suoi fideiubenti nei confronti della cedente, per effetto del sopravvenuto orientamento di legittimità espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 21843 del 30/08/2019; in secondo luogo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per la nullità della ”vocatio in ius” del
21 22
, società estinta per effetto di fusione per Controparte_2
incorporazione in (incorporante). Controparte_19
II.
3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 13 febbraio 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le loro note in sostituzione di udienza, e la Corte riservava la causa in decisione, con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. ( 20 +
20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica,
ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia della
[...]
non costituitasi in questo giudizio ancorchè Controparte_2
regolarmente citata dagli appellanti con citazione notificatagli telematicamente il 24 dicembre 2019 all'indirizzo PEC del procuratore costituito in primo grado.
2. Per meglio comprendere i contorni della vicenda di cui si controverte è opportuno riepilogarne i passaggi salienti.
Nell' ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30/04/1999 n. 130 di crediti, la Controparte_2
unitamente ad altre banche tra cui ,
[...] Controparte_19
22 23
in forza di contratto di cessione Controparte_12
di crediti del 20 aprile 2018, con efficacia giuridica al 23 aprile
2018, cedeva alla società che acquistava pro Controparte_1
soluto dai suddetti cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, ulteriori danni, indennizzi) derivanti, per ciascuno di essi, da contratto di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concesse a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei cedenti, tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. Dell'avvenuta cessione era data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella GU della Controparte_1
Repubblica Italiana n. 52 del 5 maggio 2018, Part II, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7 della L.130/1999.
Tra i crediti ceduti rientravano quelli vantati dalla
[...]
filiale di Villa Literno, nei confronti della ditta CP_2 [...]
, precisamente: Parte_10
a) contratto di conto corrente del 7 febbraio 2003, rinegoziato il
14 luglio 2007, denominato Business Servizi 150 n. 66/191;
b) finanziamento chirografaro dell'importo di € 26.000,00 concesso in data 14 aprile 2010 (assistito da fideiussione personale di , e Parte_13 Parte_3 [...]
nonché da garanzie reali tramite costituzione di Parte_2
23 24
pegno su quote fondi depositate su D.A. 900080961478
intestato a e Parte_1 Parte_2
Successivamente a tale cessione del 20 aprile 2018, in forza del verbale del 3 luglio 2018 veniva deliberata innanzi al notaio Per_4
l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
[...]
“ della controllata totalitaria “ Controparte_19 Controparte_2
[...]
Con atto di fusione del 10 ottobre 2018,a rogito del notaio
[...]
(rep. n. 7.660/racc. n. 3703), in esecuzione della Persona_5
delibera del 3 luglio 2018, la incorporava la Controparte_19
con effetti nei confronti dei terzi, a decorrere Controparte_2
dal 26 novembre 2018, con conseguente subentro della società
incorporante alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri, nulla escluso.
2.1. Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2016 alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(avente ad oggetto azione di nullità e di risarcimento Parte_4
danni in materia bancaria), convenivano in giudizio la Controparte_2
per fare dichiarare la nullità del contratto di fideiussione (per
[...]
non essere mai stato sottoscritto), fare dichiarare “compensati i relativi importi, sempre riservata la verifica alla sottoscrizione che
24 25
risulterebbero apposte in calce ai contratti inviati alla Soc.
Italfondiario”, nonché ottenere la condanna della alla CP_5
restituzione delle somme incassate con l'escussione della garanzia pignoratizia nonché al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non.
2.2.Si costituiva in giudizio la innanzi al Controparte_2
Tribunale di Napoli, a mezzo del procuratore speciale Italfondiario
S.p.A., con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Romano, contestando tutte le avverse domande.
2.3.Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 12 febbraio 2019 si costituiva in giudizio, spiegando intervento volontario, la
[...]
sempre a mezzo del procuratore speciale Italfondiario CP_1
S.p.A. (con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Romano) chiedendo l'estromissione della cedente (non accettata Controparte_2
dall'appellante) nonché che “sia annotata la titolarità del credito/ diritto/azione esercitata in testa a . Controparte_1
2.4.Respinte le istanze istruttorie, il Giudice, con la sentenza impugnata -dopo avere dichiarato la inammissibilità dell'intervento spiegato da e per essa, quale procuratore speciale, Controparte_20
Italfondiario s.p.a., perché “l'atto di intervento è stato depositato in data 11.02.2019, in epoca successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 20.12.2018”- ha accolto per quanto di
25 26
ragione la domanda proposta da , Parte_1 [...]
e di “nullità e di Parte_2 Parte_3 Parte_4
risarcimento danni in materia di rapporti bancari”, nell'assunto della violazione delle regole di trasparenza che presidiano lo svolgimento dei rapporti bancari nonchè del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce agli atti di garanzia.
In particolare, a fondamento della decisione ha osservato che:
-“oggetto di contestazione sono talune garanzie, personali e reali, prestate dai coniugi e , Parte_1 Parte_2
nonché della di loro figlia , in relazione ad alcuni Parte_3
rapporti di finanziamento intrattenuti dalla ditta Confezioni DR di
D'ES FA con la banca convenuta”;
-nello specifico “una fideiussione per operazione specifica rilasciata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in data 14.04.2010 in favore di Parte_10
in relazione al finanziamento di credito industriale di euro 26.000,00 associato al rapporto n. 9905/6000/51517207”, nonché “una garanzia reale rilasciata in pari data da e Parte_1 Parte_2
in relazione al medesimo finanziamento e per il medesimo
[...]
importo mediante costituzione in pegno di n. 1434,772 quote di partecipazione a fondo Eurizon Soluzione 10 n. 80961478”;
26 27
- quanto all'operato disconoscimento, “dal contegno processuale di parte attrice e, dunque, possibile evincere una inequivoca volontà di disconoscere le sottoscrizioni, a nome di Parte_1
e , apposte in calce ai contratti
[...] Parte_2
costitutivi di pegno”, ma “ alla medesima udienza del 16.03.2017, a fronte del reiterato disconoscimento operato sugli originali dei documenti, la banca convenuta non ha chiesto esperirsi il giudizio di verificazione, limitandosi ad opporsi alle avverse istanze istruttorie e chiedendo che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni” (cfr. pag. 11 della sentenza), sicchè “si è consolidato il disconoscimento operato da e Parte_1 Parte_2
con riferimento alle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di pegno” (cfr. pag. 12 della sentenza), e per l'effetto, “non può ricondursi agli attori alcuna sottoscrizione di garanzia reale e va, conseguentemente esclusa la legittimazione della banca ad escutere la predetta garanzia mediante lo svincolo in proprio favore delle somme rappresentate dalle quote del fondo” (cfr. pag. 12 della sentenza), con conseguente restituzione da parte della banca in favore dei coniugi e Parte_1 Parte_2
dell'importo versato a tale titolo pari ad € 20.040,04;
- discorso diverso va fatto con riferimento alla fideiussione specifica prestata da , e Parte_1 Parte_2
27 28
in favore del finanziamento contratto dalla ditta del Parte_3
: “con riferimento a tale documento, prodotto dalla banca Parte_4
in copia, non è dato rinvenire un disconoscimento specifico e univoco delle sottoscrizioni, mentre, d'altro canto, si è detto che nello stesso atto di citazione gli attori affermano di avere sottoscritto verosimilmente quali garanti –il contratto di finanziamento richiesto dal e di avere finanche corrisposto delle somme a Parte_4
copertura dello stesso”, sicchè legittimamente la banca, in virtù della prestata garanzia personale, ha richiesto il pagamento del saldo del finanziamento ai garanti, oltre chè al debitore principale, facendo valere la fideiussione prestata in proprio favore. Ed ha aggiunto che
“il conto corrente n. 66/91 intestato a , che Parte_4
nell'atto di citazione i coniugi – dichiarano di non Pt_1 Parte_2
conoscere, è il conto su cui veniva regolato il finanziamento (…) peraltro la richiesta di pagamento della banca si riferisce esclusivamente alle somme maturate, a titolo di capitale residuo, rate insolute ed interessi, in relazione al contratto di finanziamento per il quale è stata prestata fideiussione”;
- “alcuna contestazione specifica è stata mossa dagli attori con riferimento alla segnalazione della posizione di sofferenza alla Centrale rischi della banca d'Italia, con l'effetto di precludere qualsivoglia delibazione in e merito” ;
28 29
-“quanto alle censure mosse all'operato della banca su specie di violazione delle regole di trasparenza, è a dire che esse si presentano generiche e non fondate sul allegazioni specifiche. Non viene, invero, precisato a quale contratto, tra i vari sottoscritti dagli attori, si faccia riferimento nel lamentare l'oscurità delle previsioni pattizie” (cfr. pag.
13 della sentenza);
- “ in ordine alla contestazione avente ad oggetto il mancato invio degli estratti conto e l'errata contabilizzazione delle somme versate a copertura del finanziamento, è a dire che in tale sede non è stata richiesta l'esibizione della documentazione contabile, né vi sono deduzioni puntuali in ordine alle somme asseritamente non contabilizzate dalla banca”;
- “va rigettata la domanda di risarcimento dei danni asseritamente sofferti dagli attori ed in particolare da Parte_2
Non è, infatti, in alcun modo dimostrato il nesso eziologico
[...]
tra la condotta della banca e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate dalla e dal , né tantomeno , il Parte_2 Parte_4
rapporto causale tra tali eventi e le conseguenze pregiudizievoli che si assumono occorse tanto sul piano patrimoniale che non patrimoniale” (cfr. sentenza).
3.1.Con citazione notificata il 24 dicembre 2019 all'avv.
Vincenzo Romano a mezzo pec, quale difensore domiciliatario
29 30
dell'Italfondiario S.p.A., nella qualità di procuratore speciale della
, Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 1615 del 4 giugno 2019, che ha accolto solo in parte le domande degli attori.
3.2.In grado di appello, “con comparsa di intervento volontario ex artt. 344,111 –terzo comma – 105 e 267 c.p.c.” depositata in data
5 giugno 2020, si è costituita la rappresentata Controparte_1
in forza di mandato speciale da (società di Controparte_21
recupero crediti, eccependo il proprio interesse e la legittimità ad intervenire nel giudizio di appello al fine di opporre alla parte appellante:
A) “l'eccezione del difetto di titolarità passiva delle società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito, di restituzione somme e di risarcimento dei danni proposta dal debitore ceduto e dai suoi fideiubendi nei confronti della cedente, per effetto del sopravvenuto orientamento di legittimità espresso dalla Cassazione nella sentenza n, 21843
del 30/08/2019”;
B) “l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la nullità della vocatio in ius del società estinta per Controparte_2
30 31
effetto di fusione per incorporazione in Controparte_19
” (cfr. pag. 10 della comparsa di risposta all'appello).
[...]
4. Ciò detto, va innanzitutto riconosciuta l'ammissibilità sul piano “processuale” dell'intervento spiegato in grado di appello dalla cessionaria del credito , ancorchè essa non abbia CP_1
proposto impugnazione incidentale sulla pronuncia di inammissibilità del suo intervento in primo grado atteso che “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (cfr. Cass. n. 31949/2024). È dunque ben possibile l'intervento, ex novo, in appello ai sensi dell'art. 344 c.p.c. del terzo che potrebbe proporre opposizione a norma dell'art. 404
c.p.c. (in tale senso cfr. Cass. n. 32887/2022 : “L'intervento in appello
è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo,
ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia
31 32
qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse”.
Ciò nondimeno, quanto alle eccezioni sollevate dalla interventrice va rilevato che: CP_1
- l'eccezione sub A) - pur condividendosi il principio sostenuto dalla interventrice secondo cui “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo”- è inammissibile, sul piano
“sostanziale”, per difetto di interesse da parte dell'istante a sollevare la relativa eccezione di “difetto di titolarità passiva della società
cessionaria” in quanto non è stata posta in alcun modo in discussione, né in primo grado, né nel presente grado di appello, che legittimato passivo delle pretese fatte valere dagli attori fosse (sia) la
[...]
quindi la società titolare del credito e non già la CP_2
cessionaria dello stesso, tanto è vero che nella fattispecie in esame gli attori in quanto garanti, intimati del pagamento delle rate scadute del finanziamento e dei relativi interessi, hanno agito nei confronti della chiedendo all'adito Tribunale di: Controparte_2
“Dichiarare preliminarmente nullo il contratto fidejussorio che si assume sottoscritto previa verifica delle sottoscrizioni, che si
32 33
impugnano e contestano perché apocrife, al deposito degli originali;
Dichiarare per l'effetto che gli esponenti nulla devono all' CP_7
convenuto; Dichiarare, in diversa ragione, compensati i relativi importi, sempre riservata la verifica alla sottoscrizione che risulterebbero apposte in calce ai contratti inviati alla Soc.
Italfondiario, comunque ed in ogni caso, sempre in via principale;
Verificare l'effettivo andamento dei conti correnti e del finanziamento computando i versamenti realmente effettuati e le somme realmente maturate e riscosse;
Condannare l'Istituto convenuto all'immediata restituzione ai coniugi Parte_8
delle somme relative al fondo indebitamente ed CP_9
arbitrariamente svincolato ed incamerate sine titulo, con ammissione di una ctu che ne calcoli il valore, l'importo e la corretta gestione secondo gli standard di mercato per prodotti similari, con verifica se le clausole contrattuali siano o meno valide e/o siano stati o meno applicate, ritenendo senza alcun effetto ed ininfluente l'espletata
A.T.P..; Ritenere effetto della omissione posta in essere dall' CP_7
citato quindi eziologicamente collegati sia la chiusura della
[...]
che lo stato di malattia ad esso Parte_12
derivato dal comportamento illecito come da documentazione allegata con il relativo ristoro con liquidazione da effettuarsi anche in via equitativa;
Condannare quindi il in persona del Controparte_2
33 34
legale rappr.te pro-tempore al pagamento in favore di essi istanti della complessiva somma che sarà di Giustizia ed equa liquidare tenendo in debito conto le causali di cui al ricorso, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e che sarà di Giustizia ed equa liquidare tenendo in debito conto le causali di cui al ricorso, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, subiti e subendi per la condotta di cui sopra, considerando l'inadempimento posto in essere di natura prettamente contrattuale così come insegna la costante Giurisprudenza al riguardo e per la anche a titolo di risarcimento per il Parte_2
danno fisico e patrimoniale subito e subendo”;
- l'eccezione sub B) - premesso l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 21970/2021 (conf. Cass. n. 13685/ 2023) a mente del quale: “ la fusione societaria realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati (…)”- è infondata perché secondo il recente arresto della Cassazione : “Nel caso di fusione di società per incorporazione in corso di causa, la incorporata, ove la incorporante rimanga estranea al processo, può
34 35
impugnare la decisione o anche ricevere la notifica dell'impugnazione dalla controparte, a mezzo dello stesso difensore per effetto della procura estesa a tutti i gradi di giudizio, fermo restando il principio che tutti i rapporti sostanziali e processuali continuano nell'ambito della società incorporante o di quella nata dalla fusione paritaria” (cfr.
Cass. n. 7700/2024). Sicchè si appalesa pienamente legittima la notificazione della citazione in appello ( e dunque la “vocatio in ius”)
effettuata presso il procuratore domiciliatario, avv. Vincenzo Romano, procuratore costituito per la ( società Controparte_2
incorporata)e per essa il procuratore speciale Italfondiraio S.p.A.., anziché alla incorporante (non costituita). Controparte_22
5. A questo punto si passa ad esaminare il merito dell'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_4 Parte_3
Parte_2
Con i primi tre motivi– rubricati rispettivamente
“contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello), “erronea motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello) e “erronea motivazione della sentenza in relazione all'onere della prova” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello) da trattare unitariamente perché in parte connessi e in parte sovrapponibili- gli appellanti assumono la contraddittorietà
35 36
della motivazione della sentenza impugnata nella valutazione delle prove documentali laddove il Giudice ha ritenuto “generica”
l'indicazione dei contratti in contestazione da parte degli attori senza considerare che questi ultimi, peraltro in assenza di invio e/o documentazione e/o consegna, hanno comunque impugnato i contratti prodotti dalla banca perché apocrifi.
Di contro sostengono che “accertato il basso grado di esperienza e conoscenza degli appellanti in materia finanziaria, valutato l'alto profilo di rischio delle operazioni bancarie contestate e rilevata per tabulas la mancanza della predetta documentazione informativa nel fascicolo di controparte e di qualunque comunicazione derivanti dagli obblighi di trasparenza il giudice avrebbe dovuto ritenere nulli come da giurisprudenza univoca in tal senso i contratti tra la banca ed i clienti non invertire l'onere della prova, a questo punto negativa e non consentita dalla legge, in capo agli attori” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello). Ed aggiungono che, a fronte della contestazione da parte del correntista di non avere ricevuto periodicamente alcuna comunicazione né degli estratti conto, né degli stessi contratti, il
Giudice avrebbe dovuto valutare la mancata produzione in sede processuale di elementi probanti concernenti il rispetto del predetto obbligo informativo. Tra l'atro, asseriscono, in caso di contestazione concernente il mancato invio delle comunicazioni previste dal Testo
36 37
Unico della Finanza e dal Testo Unico Bancario in virtù del disconoscimento del pochi documenti prodotti in sede processuale non verificati e quindi non utilizzabili in giudizio “la banca avrebbe dovuto provare di avere periodicamente inviato al correntista gli estratti conto: non si possono definire generiche le allegazioni di parte appellante stante l'impossibilità materiale di avere accesso a tutta la documentazione contabile necessaria a una precisa e puntuale definizione della situazione creditoria e debitoria nei confronti dell'istituto di credito”.
Le deduzioni esposte, al limite della inammissibilità perché introducono elementi di “novità” rispetto al primo grado, sono infondate.
5.1. In generale si ricorda che: “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione
37 38
rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (cfr. Cass. 35039/ 2022).
Tuttavia, l'art. 119, co. 4, TUB, limita il diritto del cliente all'ottenimento della copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. E', quindi, circoscritto nell'ordine del decennio l'obbligo in capo all'istituto di credito di trasmettere copia della documentazione inerente le singole operazioni, e che tale onere si estende, con il relativo termine, agli estratti di conto corrente (in tal senso Cass. 12093/2001; Cass.
15669/2007 così come confermato da Cass. n. 24641/2019). Il
Collegio è ben conscio di un incerto quadro giurisprudenziale sull'applicabilità del termine decennale di prescrizione di cui al 119 co.
4 TUB ai documenti contrattuali, ma ritiene preferibile l'opinione secondo cui tale limite temporale, avuto riguardo al chiaro ed insuperabile dato letterale della norma, può riguardare la richiesta di consegna di copia soltanto della documentazione contabile sopra indicata, circoscrivendo il perimetro della stessa al decennio antecedente la richiesta medesima.
5.2. Venendo al caso in lite – in disparte ogni considerazione in merito alla genericità della contestazione relativa al mancato invio degli estratti conto ed all'errata contabilizzazione delle somme versate a copertura del finanziamento, come rettamente ha rilevato il
38 39
Tribunale - osserva la Corte che non vi è prova che gli attori abbiano avanzato istanza ex art. 119 co.4 TUB all'istituto di credito per ottenere la documentazione di cui in questa sede lamentano la mancata produzione ( “documentazione contabile inerente ai contratti instaurati con il ivi compreso quello di finanziamento Controparte_2
nonché estratto conto delle somme rimesse dal
[...]
e dalla Società D'ES FA Controparte_23
per tale titolo”, “estratti conto corretti”, “estratti conto di cassa, i contratti e le comunicazioni”, cfr. atto di citazione di primo grado), né tantomeno è dimostrato che la pretesa istanza abbia avuto ad oggetto, documentazione “meramente contabile”, o comunque inerente “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”,
così come previsto dall' art.119 co. 4 TUB.
Diversamente opinando (con specifico riguardo ai contratti di cui pure gli odierni appellanti contestano la mancata esibizione/produzione da parte della , a Controparte_2
prescindere dalla istanza sopra citata, va considerato che l'obbligo in capo alla banca di trasmettere ai propri clienti copia dei contratti sottoscritti inerenti titoli, polizze o qualsiasi strumento finanziario, consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza e buona fede, imposto ad entrambi i contraenti: pertanto, deve senz'altro condividersi quanto chiarito dalla Cassazione in merito
39 40
al rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto tra cliente ed istituto bancario, per evidenti esigenze di tutela della clientela, ed il diritto del primo ad ottenere la documentazione dalla
Banca: «La pretesa alla documentazione è un diritto che nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio, e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.); per cui agli effetti del contratto, che discendono dalle clausole pattizie, vanno aggiunti quelli che la norma produce, in forza del rilevato principio, il quale fissa una regola di condotta cui debbono attenersi i soggetti del rapporto obbligatorio, alla stregua di quanto dispone l'art. 1375 c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito, appunto, secondo buona fede, generando doveri di comportamento, la cui inosservanza costituisce inadempimento – al pari di quella riferita agli obblighi convenzionali» (Cass. n.
15669/2007; N. 12093/2001). L'obbligo di consegna di copia del contratto è, peraltro, espressamente previsto dal primo comma dell'art. 117 TUB senza vincoli temporali, fatta salva la prescrizione ex art. 2946 c.c. decorrente dalla chiusura del rapporto.
40 41
Ebbene, nel caso de quo, ove i rapporti bancari in discussione hanno riguardato il contratto di fideiussione, il pegno, ed ai margini, il contratto di finanziamento, in relazione a detti contratti risulta, documentalmente, che la banca ne abbia fornito copia (debitamente sottoscritta) ai singoli interessati. Quanto poi al contratto di pegno, il Giudice ha ritenuto consolidato “il disconoscimento operato da
[...]
e con riferimento alle Parte_1 Parte_2
sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di pegno” (cfr. pag. 12 della sentenza), sicchè ha concluso che “non può ricondursi agli attori alcuna sottoscrizione di garanzia reale e va, conseguentemente esclusa la legittimazione della banca ad escutere la predetta garanzia mediante lo svincolo in proprio favore delle somme rappresentate dalle quote del fondo” (cfr. pag. 12 della sentenza), con conseguente restituzione da parte della banca in favore dei coniugi Parte_1
e dell'importo versato a tale titolo pari ad
[...] Parte_2
€ 20.040,04. Con riferimento alla fideiussione specifica prestata da
, e in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
del finanziamento contratto dalla ditta del D'ES ha ritenuto che non fosse rinvenibile “un disconoscimento specifico e univoco delle sottoscrizioni, mentre, d'altro canto, si è detto che nello stesso atto di citazione gli attori affermano di avere sottoscritto verosimilmente quali garanti –il contratto di finanziamento richiesto dal Parte_4
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e di avere finanche corrisposto delle somme a copertura dello stesso”,
di guisa che legittimamente la banca, in virtù della prestata garanzia personale, ha richiesto il pagamento del saldo del finanziamento ai garanti, oltrechè al debitore principale, facendo valere la fideiussione prestata in proprio favore. Ed ha aggiunto che “il conto corrente n.
66/91 intestato a , che nell'atto di citazione i Parte_4
coniugi – dichiarano di non conoscere, è il conto Pt_1 Parte_2
su cui veniva regolato il finanziamento (…) peraltro la richiesta di pagamento della banca si riferisce esclusivamente alle somme maturate, a titolo di capitale residuo, rate insolute ed interessi, in relazione al contratto di finanziamento per il quale è stata prestata fideiussione”.
Tali argomentazioni esposte dal Tribunale non sono state nemmeno validamente censurate dagli odierni appellanti che si sono limitati a reiterare le difese genericamente spiegate in prime cure già esaminate e in parte respinte dal Giudicante.
Inoltre, nulla è stato ulteriormente dedotto, nemmeno in questa sede quanto al contratto di finanziamento (il che peraltro sarebbe dovuto avvenire a cura del solo contraente, beneficiario del credito).
Va soggiunto che le contestazioni relative alla violazione delle regole di trasparenza, articolare in primo grado e ripetuti in appello,
42 43
si presentano assolutamente “generiche” e – come ha evidenziato il primo Giudice- “non fondate su allegazioni specifiche” tanto è vero che “non viene precisato a quale contratto, tra i vari sottoscritti dagli attori, si faccia riferimento nel lamentare l'oscurità delle previsioni pattizie”.
Per quanto esposto, la decisione impugnata non merita censura.
6. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame – rubricati rispettivamente “erronea motivazione della sentenza in relazione all'onere della prova” (cfr. 12 dell'atto di appello) e “erronea motivazione della sentenza in ordine alla valutazione del nesso eziologico” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello), da trattare insieme perché interconnessi- gli appellanti lamentano che il Giudice non abbia considerato che la banca con il suo comportamento abbia inferto danni certi e non asseriti, non solo alla società, poi chiusa, ma anche ai suoi soci individualmente e singolarmente considerati, quali ultimi ed effettivi fruitori dell'utile reso dall'attività commerciale espletata.
In particolare, argomentano che:
- “il recesso della dall'apertura di credito utilizzata con lo CP_5
scoperto di c/c con relativa richiesta di rientro immediato in relazione all'esposizione debitoria, era conseguente all'illegittima applicazione, perché contraria al principio di correttezza e buona fede contrattuale,
43 44
di contratti disconosciuti in sede processuale in quanto apocrifi e sconosciuti agli odierni appellanti, che se non fossero stati applicati, non avrebbero portato le società a superare i limiti dell'affidamento”;
-“la pubblicità negativa su tutte le centrali dei rischi per una società che opera extrafido comporta, in modo pressochè automatico, la preclusione del credito bancario e, quindi, la chiusura dell'attività”;
- (il Giudice) “doveva rilevare inoltre la sussistenza dell'elemento psicologico doloso nell'utilizzazione e applicazione metodica pervicace delle modalità di calcolo dei detti interessi e crediti, con addebiti sconosciuti ai clienti in c/c operato dalla in CP_5
suo esclusivo favore” (cfr. pag. 13- 14 dell'atto di appello).
Anche i rilievi esposti non meritano apprezzamento.
6.1. Giova ricordare, in generale, che “Il risarcimento del danno da lucro cessante ( che rientra tra quelli dedotti nel caso di specie) richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (cfr. Cass. n.8758/ 2025).
Di recente la Suprema Corte ha anche precisato che: “In tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla
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prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno (cfr.
Cass. n. 2520/ 2025).
Inoltre: “Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità
commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito” (cfr.
Cass. n. 29252/ 2024).
6.2. Orbene, venendo al caso in esame, gli attori (odierni appellanti) assumono di avere subito i “gravi danni” sopra enunciati a causa della condotta “inadempiente” della banca, ma è evidente, a parere di chi scrive, che trattasi di allegazioni di danno assolutamente
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generiche nella descrizione e soprattutto del tutto sfornite di riscontro di prova.
Difatti, gli istanti enunciano ma non spiegano né dimostrano il nesso eziologico che sussisterebbe tra la condotta della banca
(asseritamente negligente e inadempiente agli obblighi di buona fede e correttezza) e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate dalla e dal , e tra tali ultimi eventi e le Parte_2 Parte_4
conseguente pregiudizievoli lamentate sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, limitandosi a dedurre che la “ si Parte_2
è vista costretta a dovere sciogliere la società in conseguenza del comportamento della banca”.
Inoltre, asseriscono che la donna “emotivamente fragile”
“pativa un grave stress personale a seguito della situazione creatasi con conseguenze disastrose sulla sua salute, fisica, psichica, come da allegata documentazione medica, eziologicamente ricollegabile allo stato emotivo causatole dalla situazione creata dalla banca e dalla chiusura della sua Società proprio per la pendenza con la convenuta che nel frattempo, per aggravare vieppiù gli effetti della sua illecita condotta ed aggravare così il danno, oltre a comunicare la presunta pendenza alla centrale rischio della banca d'Italia si appropriava indebitamente, autorimborsandosi, secondo lei, delle somme maturate sul fondo EURIZON Soluzione 10, svincolato senza
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l'autorizzazione di ”, ma – come argomenta il primo Persona_6
Giudice - non offrono elementi di prova idonei a riscontrare quantomeno “il grave stress” provocato alla imprenditrice, non rilevando a tali fini le perizie da essa allegate, anche perché partono dall'assunto che ci sia stato inadempimento della banca, il che, come detto, è rimasto indimostrato.
6. Con il quinto motivo – rubricato “carente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al diniego di CTU” (cfr. pag. 16 dell'atto di appello)- gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non ammettere la CTU contabile.
Nello specifico, deducono che solo, attraverso una analisi approfondita e dettagliata della situazione creditoria preceduta da un completo esame della documentazione bancaria non prodotta in sede di atp, non inviata agli odierni appellanti e persino non prodotta in giudizio, il Giudice avrebbe potuto stabilire “oltre ogni ragionevole dubbio” il quantum della controversia in esame, attraverso l'espletamento di una CTU contabile.
Anche tale motivo va respinto.
Va infatti considerato che poiché (si ripete) le allegazioni contenute nella originaria domanda attorea ed anche nell'atto di appello risultano essere prive del necessario requisito della specificità
e concretezza, una eventuale consulenza tecnica d'ufficio contabile
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(che come è noto, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze), comunque non avrebbe potuto esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, pertanto è stata legittimamente negato l'accertamento istruttorio richiesto qualora - come nel caso di specie - la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr.
Cass.30.10.2019 n.27776).
La decisione anche sul punto va confermata.
7. Con il sesto motivo di appello – rubricato “erronea motivazione della sentenza in ordine alla suddivisione delle spese processuali – Violazione del principio della soccombenza sostanziale e/o virtuale ex art. 91 c.p.c. con generica motivazione e falsa applicazione dell'art. 118 Disp. Att. e 132 cpc, 24 e 111 Costituzione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello)- gli appellanti si dolgono della compensazione delle spese processuali del primo grado disposta dal Tribunale asserendo che, essendo stata verificata un'attività illegittima del condannato alla Controparte_2
restituzione di una somma escussa senza titolo ed acclarata la
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mancanza di documenti a sostegno delle eccezioni di controparte
(disconosciuti e non verificati) “non sussistevano i requisiti idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite operate dal
Giudice in sentenza, mentre invece andavano liquidate, come da notula, in favore degli attori” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello).
Conformemente invocano una riforma.
La doglianza è priva di pregio.
7.1. Secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte: “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (cfr. Cass. 13212/2023).
In altri termini, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte
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formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tale senso cfr. Cass.SS UU n. 32061/2022).
7.2. Ebbene, facendo corretta applicazione di tale insegnamento della giurisprudenza, il primo Giudice, ancorchè non appaia condivisibile, a parere di chi scrive, il riferimento alla “reciproca soccombenza” in mancanza di una domanda riconvenzionale della parte convenuta, ha compensato “integralmente le spese di lite”.
Ergo, la statuizione va confermata.
8. Restano assorbite le ulteriori censure alla sentenza, peraltro, formulate dagli appellanti in maniera assolutamente generica.
9. Visto l'esito del giudizio, il governo delle spese del grado di appello va differenziato, in base alla regola generale della soccombenza, a seconda dei rapporti processuali intercorsi tra le parti.
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Precisamente, con riferimento al rapporto intercorrente tra gli appellanti, , , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
, e l'appellata nonostante Controparte_6 Controparte_2
la soccombenza dei primi, in ragione della contumacia della seconda, nulla va a quest'ultima corrisposto.
Con riferimento al rapporto intercorrente tra gli appellanti e l'interventrice, considerato che Parte_1 [...]
, e non hanno Parte_4 Parte_3 Controparte_6
proposto alcuna domanda nei confronti della le Controparte_1
cui eccezioni sono state infine respinte, a parere di questa Corte, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese reciprocamente sostenute da dette parti per il presente grado di appello.
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti
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di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, , - con citazione Parte_4 Parte_3 Parte_2
per l'udienza del 29 giugno 2020, notificata telematicamente il 24 dicembre 2019 alla , e per essa al procuratore Controparte_2
speciale, Italfondiario S.p.A. - avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord- III Sezione Civile, n. 1615/2019, pubblicata il 4 giugno
2019, così provvede:
A) dichiara la contumacia della Controparte_2
B) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
C) compensa integralmente le spese del grado di appello tra
, , , Parte_1 Parte_4 Parte_3
e la Parte_2 Controparte_1
D) dichiara gli appellanti tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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