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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 935/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3039/2025 depositato il 04/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240012924978000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240012924978000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.5.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Regione Calabria e alla Agenzia delle Entrate – Società_1 SpA, Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1 e domiciliato nel di lui studio in Reggio Calabria, alla Indirizzo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09420240012924978000 notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione il
6.3.2025, relativa a omesso pagamento di tassa automobilista anno 2019 e 2021, sostenendo: inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica, in quanto le cartelle, gli avvisi di accertamento e i solleciti di pagamento non sono stati mai notificati al contribuente;
prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero. Concludeva il contribuente chiedendo a questa Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e degli estratti impugnati, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che previa eccezione circa la carenza di legittimazione passiva, chiedeva l'inammissibilità del ricorso in quanto relativo a titolo definitivo ed esecutivo attesa la regolarità della notifica degli atti prodromici e la mancata impugnazione degli stessi, l'infondatezza nel merito;
Con atto in data 23.12.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per regolarità dell'iter di formazione del titolo impugnato e contestava in diritto quanto dedotto dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenziale statuizione.
All'udienza del 23.1.2026 il Giudice unico verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e comunque infondato nel merito.
Parte ricorrente propone opposizione avverso la cartella di pagamento per l'omesso pagamento della tassa auto nel dettaglio in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti detti, vizio genetico della procedura esecutiva.
Sussiste inammissibilità del ricorso in relazione ai dedotti vizi dell'iter di formazione della intimazione di pagamento.
Dall'esame della documentazione in atti, nella specie vedasi documentazione allegata alla comparsa di costituzione della Regione Calabria, emerge che la cartella attiene a due annualità, 2019 e 2021; la prima portata da atto notificato in data 09/05/2022, la seconda portata dalla cartella impugnata che pertanto costituisce primo atto ai sensi della l. reg. 56/2023 (che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella purché la notifica avvenga entro il termine del terzo anno successivo).
Sostiene il ricorrente che in relazione al primo atto di accertamento notificato a mezzo raccomandata AR il 9.5.2022, la notifica sarebbe irregolare, mai avvenuta, in quanto a quella data non era più residente all'indirizzo di Reggio Calabria Indirizzo_3 bensì in Indirizzo_2 tronco n. 14 come da certificato storico di residenza che allega.
Orbene dalla disamina della documentazione allegata dal ricorrente, in specie nella richiesta di cambio residenza, è dato evincersi che lo stesso dichiara di provenire dal comune di San Lorenzo e non dal comune di Reggio Calabria e che nella carta di identità in corso di validità risulta invece residente in
Reggio Calabria Indirizzo_3. Ciò posto, per la notifica degli atti di recupero della tassazione autoveicoli non è necessario l'invio della
CAD, in quanto atto di accertamento fiscale notificato a mezzo posta dall'ente impositore direttamente e non tramite ufficiale giudiziario, che si perfeziona in caso di assenza del destinatario per compiuta giacenza dopo dieci giorni in base alle regole del servizio postale ordinario.
Posto che nessun dubbio sussiste circa la fondatezza della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dall'opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, questa risulta smentita dalla documentazione in atti prodotta dall'Ente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine triennale, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla Regione.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
Per il principio di soccombenza parte opponente va condannata alle spese di lite, liquidate ex DM
37/2018 e succ.mod. in DM 147/2022 come in dispositivo, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa e delle fasi (studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione 5^ giudice unico, dichiara inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 200,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge.
Reggio Calabria, 23 gennaio 2026
IL GIUDICE
Dott. Eugenio Facciolla
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3039/2025 depositato il 04/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240012924978000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240012924978000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.5.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Regione Calabria e alla Agenzia delle Entrate – Società_1 SpA, Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1 e domiciliato nel di lui studio in Reggio Calabria, alla Indirizzo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09420240012924978000 notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione il
6.3.2025, relativa a omesso pagamento di tassa automobilista anno 2019 e 2021, sostenendo: inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica, in quanto le cartelle, gli avvisi di accertamento e i solleciti di pagamento non sono stati mai notificati al contribuente;
prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero. Concludeva il contribuente chiedendo a questa Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e degli estratti impugnati, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che previa eccezione circa la carenza di legittimazione passiva, chiedeva l'inammissibilità del ricorso in quanto relativo a titolo definitivo ed esecutivo attesa la regolarità della notifica degli atti prodromici e la mancata impugnazione degli stessi, l'infondatezza nel merito;
Con atto in data 23.12.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per regolarità dell'iter di formazione del titolo impugnato e contestava in diritto quanto dedotto dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenziale statuizione.
All'udienza del 23.1.2026 il Giudice unico verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e comunque infondato nel merito.
Parte ricorrente propone opposizione avverso la cartella di pagamento per l'omesso pagamento della tassa auto nel dettaglio in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti detti, vizio genetico della procedura esecutiva.
Sussiste inammissibilità del ricorso in relazione ai dedotti vizi dell'iter di formazione della intimazione di pagamento.
Dall'esame della documentazione in atti, nella specie vedasi documentazione allegata alla comparsa di costituzione della Regione Calabria, emerge che la cartella attiene a due annualità, 2019 e 2021; la prima portata da atto notificato in data 09/05/2022, la seconda portata dalla cartella impugnata che pertanto costituisce primo atto ai sensi della l. reg. 56/2023 (che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella purché la notifica avvenga entro il termine del terzo anno successivo).
Sostiene il ricorrente che in relazione al primo atto di accertamento notificato a mezzo raccomandata AR il 9.5.2022, la notifica sarebbe irregolare, mai avvenuta, in quanto a quella data non era più residente all'indirizzo di Reggio Calabria Indirizzo_3 bensì in Indirizzo_2 tronco n. 14 come da certificato storico di residenza che allega.
Orbene dalla disamina della documentazione allegata dal ricorrente, in specie nella richiesta di cambio residenza, è dato evincersi che lo stesso dichiara di provenire dal comune di San Lorenzo e non dal comune di Reggio Calabria e che nella carta di identità in corso di validità risulta invece residente in
Reggio Calabria Indirizzo_3. Ciò posto, per la notifica degli atti di recupero della tassazione autoveicoli non è necessario l'invio della
CAD, in quanto atto di accertamento fiscale notificato a mezzo posta dall'ente impositore direttamente e non tramite ufficiale giudiziario, che si perfeziona in caso di assenza del destinatario per compiuta giacenza dopo dieci giorni in base alle regole del servizio postale ordinario.
Posto che nessun dubbio sussiste circa la fondatezza della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dall'opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, questa risulta smentita dalla documentazione in atti prodotta dall'Ente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine triennale, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla Regione.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
Per il principio di soccombenza parte opponente va condannata alle spese di lite, liquidate ex DM
37/2018 e succ.mod. in DM 147/2022 come in dispositivo, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa e delle fasi (studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione 5^ giudice unico, dichiara inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 200,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge.
Reggio Calabria, 23 gennaio 2026
IL GIUDICE
Dott. Eugenio Facciolla