Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 935
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica

    Il giudice rileva che la notifica del primo atto di accertamento è avvenuta in data anteriore al cambio di residenza dichiarato dal ricorrente, ma che la documentazione allegata dal ricorrente stesso attesta una residenza diversa da quella dichiarata e che, in ogni caso, la carta d'identità riportava ancora la vecchia residenza. Inoltre, per la notifica degli atti di recupero della tassazione autoveicoli non è necessaria la CAD e la notifica si perfeziona per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero

    La Corte ritiene che la prescrizione sia stata interrotta da atti prodromici notificati regolarmente entro il termine triennale, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla Regione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 935
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 935
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo