Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 104
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Ordinanza cautelare 13 marzo 2023
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Ordinanza collegiale 13 luglio 2023
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Ordinanza collegiale 14 novembre 2023
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Sentenza 9 ottobre 2024
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Decreto cautelare 17 gennaio 2025
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Decreto collegiale 19 marzo 2025
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Inammissibile
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sovrapposizione tra area concessa e territorio del Parco

    La Corte ha ritenuto che la cartografia allegata al D.P.R. del 1976 estende i confini del Parco anche sull'area oggetto della concessione, confermando la sovrapposizione e la conseguente illegittimità del rinnovo.

  • Accolto
    Superficialità dell'istruttoria

    La Corte ha ritenuto che la corretta perimetrazione del Parco fosse agevolmente accertabile, evidenziando la carenza dell'istruttoria svolta dalla Regione.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse

    L'eccezione è infondata poiché l'appellante non ha fornito prova dell'esistenza e della vigenza di un divieto assoluto di caccia nell'area, basandosi su un protocollo d'intesa non pienamente dimostrato nella sua applicabilità attuale.

  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività

    L'eccezione è infondata perché la definizione dei confini del Parco è sottratta alla potestà regionale, trovando disciplina in fonti di rango superiore. La DGR n. 209/2021 era priva di effetto lesivo autonomo.

  • Rigettato
    Errore nei presupposti di fatto e di diritto relativi all'individuazione dei confini del Parco

    Il motivo è infondato. La cartografia allegata al D.P.R. del 1976, che estende l'area del Parco sul versante laziale, fa parte integrante del provvedimento e deve farsi riferimento ad essa per l'individuazione dei confini effettivi.

  • Rigettato
    Vizi propri della sentenza di primo grado

    Le censure sono infondate poiché formulate sul presupposto del disconoscimento dei confini di cui alla cartografia allegata al D.P.R. del 1976. Atti successivi tra enti diversi o pareri di enti incompetenti non modificano i confini stabiliti.

  • Rigettato
    Errore interpretativo nella delimitazione dei confini del Parco

    Le censure sono infondate poiché fondate sul disconoscimento dei confini risultanti dalla cartografia allegata al D.P.R. del 1976. L'ampliamento del Parco è avvenuto con le forme prescritte e si deve far riferimento a tale provvedimento per i confini.

  • Rigettato
    Errata affermazione di violazione del divieto di caccia

    Le censure sono infondate poiché fondate sul disconoscimento dei confini risultanti dalla cartografia allegata al D.P.R. del 1976. La sentenza motiva esaustivamente sulla corretta perimetrazione del Parco.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria della concessione impugnata

    Le censure sono infondate poiché fondate sul disconoscimento dei confini risultanti dalla cartografia allegata al D.P.R. del 1976. La corretta perimetrazione del Parco era agevolmente accertabile.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse concreto e attuale

    L'opposizione è inammissibile per assenza di un concreto ed attuale interesse in capo al Comune ad opporsi agli atti impugnati con i quali viene revocata la concessione ad un soggetto terzo.

  • Inammissibile
    Tardività dell'opposizione

    L'opposizione è inammissibile e tardiva avendo il Sindaco presenziato alla seduta della Comunità del Parco in cui si è presa atto dei confini del Parco risultanti dalla cartografia censurata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 104
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 104
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo