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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
OCONE GI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1493/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20223T0187310000012024004 REGISTRO 2024
- sul ricorso n. 1494/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20223T0187310000012024003 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., già Società_1 S.a.s., ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e contestuale irrogazione delle sanzioni n. 2022/3T/018731/000/001/2024/004 notificato a mezzo pec in data 3/7/2025, contro la Direzione provinciale I dell'Agenzia delle Entrate di Torino.
L'atto impugnato è relativo al mancato versamento dell'imposta di registro per il contratto di locazione ad uso abitativo anno 2022 serie 3T n. 018731, codice identificativo TTK22T018731000VD, avente scadenza il 01.10.2024.
La ricorrente afferma che il contratto di locazione è stato stipulato con il beneficio della cedolare secca perché l'immobile concesso in locazione è a destinazione abitativa e, quindi, non rileva il fatto che il conduttore sia una persona giuridica.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate sottolineando la copiosa giurisprudenza in materia e confermando il proprio operato in quanto la normativa di favore è destinata soltanto ai soggetti che non agiscano nell'ambito di una attività di impresa, arte o professione.
L'ufficio rileva anche che la richiesta di registrazione reca la barratura del flag relativo alla presenza di cedolare secca, con il “no”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data odierna è prevista la discussione del contenzioso contraddistinto con il numero di R.G.R. 1494/2025 promosso da Ricorrente_2 e, rilevata la connessione oggettiva, riunisce il ricorso con R.G.R. 1494/2025 al ricorso con R.G.R. 1493/2025.
I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento.
Con la Sentenza n. 12395/2024 la Cassazione ha sancito che l'art. 3 comma 6 del DLgs. 23/2011, nella parte in cui esclude l'applicazione della cedolare secca alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni è riferita al solo locatore, restando, invece, “irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione all'attività professionale del conduttore”.
Tale principio di diritto è stato comunque recepito da copiosa giurisprudenza di merito, anche se non condiviso dalla Agenzia delle Entrate.
Questa Corte ritiene che sia corretta l'interpretazione normativa che attribuisce al solo locatore il requisito dell'assenza di interesse e di attività commerciale nella formazione del contratto di locazione e, pertanto a nulla rileva la condizione del conduttore che agisca nell'ambito della propria attività commerciale, purché permanga la destinazione abitativa del bene locato.
Circa l'eccezione formulata dall'Ufficio consistente nella mancata barratura della casella “cedolare secca” nel modello RLI, occorre operare una distinzione tra requisiti sostanziali e requisiti formali del diritto alla fruizione del regime agevolato della cedolare secca: i requisiti sostanziali attengono alla verifica del fondamento del diritto, i requisiti formali individuano, invece, le modalità e il controllo dell'esercizio di tale diritto. È da tale distinzione che risulta possibile individuare la possibilità che il mancato rispetto del requisito formale possa ugualmente consentire il riconoscimento del diritto, atteso che la registrazione del contratto con il codice L1, non ha comportato, di fatto, un palese ostacolo alle procedure di controllo a cui deve ricorrere l'Ufficio.
Pertanto questa Corte, in persona del giudice monocratico accoglie i ricorsi riuniti.
P.Q.M.
La Corte in persona del Giudice monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
OCONE GI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1493/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20223T0187310000012024004 REGISTRO 2024
- sul ricorso n. 1494/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20223T0187310000012024003 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., già Società_1 S.a.s., ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e contestuale irrogazione delle sanzioni n. 2022/3T/018731/000/001/2024/004 notificato a mezzo pec in data 3/7/2025, contro la Direzione provinciale I dell'Agenzia delle Entrate di Torino.
L'atto impugnato è relativo al mancato versamento dell'imposta di registro per il contratto di locazione ad uso abitativo anno 2022 serie 3T n. 018731, codice identificativo TTK22T018731000VD, avente scadenza il 01.10.2024.
La ricorrente afferma che il contratto di locazione è stato stipulato con il beneficio della cedolare secca perché l'immobile concesso in locazione è a destinazione abitativa e, quindi, non rileva il fatto che il conduttore sia una persona giuridica.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate sottolineando la copiosa giurisprudenza in materia e confermando il proprio operato in quanto la normativa di favore è destinata soltanto ai soggetti che non agiscano nell'ambito di una attività di impresa, arte o professione.
L'ufficio rileva anche che la richiesta di registrazione reca la barratura del flag relativo alla presenza di cedolare secca, con il “no”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data odierna è prevista la discussione del contenzioso contraddistinto con il numero di R.G.R. 1494/2025 promosso da Ricorrente_2 e, rilevata la connessione oggettiva, riunisce il ricorso con R.G.R. 1494/2025 al ricorso con R.G.R. 1493/2025.
I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento.
Con la Sentenza n. 12395/2024 la Cassazione ha sancito che l'art. 3 comma 6 del DLgs. 23/2011, nella parte in cui esclude l'applicazione della cedolare secca alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni è riferita al solo locatore, restando, invece, “irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione all'attività professionale del conduttore”.
Tale principio di diritto è stato comunque recepito da copiosa giurisprudenza di merito, anche se non condiviso dalla Agenzia delle Entrate.
Questa Corte ritiene che sia corretta l'interpretazione normativa che attribuisce al solo locatore il requisito dell'assenza di interesse e di attività commerciale nella formazione del contratto di locazione e, pertanto a nulla rileva la condizione del conduttore che agisca nell'ambito della propria attività commerciale, purché permanga la destinazione abitativa del bene locato.
Circa l'eccezione formulata dall'Ufficio consistente nella mancata barratura della casella “cedolare secca” nel modello RLI, occorre operare una distinzione tra requisiti sostanziali e requisiti formali del diritto alla fruizione del regime agevolato della cedolare secca: i requisiti sostanziali attengono alla verifica del fondamento del diritto, i requisiti formali individuano, invece, le modalità e il controllo dell'esercizio di tale diritto. È da tale distinzione che risulta possibile individuare la possibilità che il mancato rispetto del requisito formale possa ugualmente consentire il riconoscimento del diritto, atteso che la registrazione del contratto con il codice L1, non ha comportato, di fatto, un palese ostacolo alle procedure di controllo a cui deve ricorrere l'Ufficio.
Pertanto questa Corte, in persona del giudice monocratico accoglie i ricorsi riuniti.
P.Q.M.
La Corte in persona del Giudice monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.