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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 996/2025 promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bra (CN)
e
, (C.F. ), nato in [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Racconigi (TO) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LUSSO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
BRA, il 06/05/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nato il figlio a Savigliano (CN), il 19.09.2016. Persona_1
1 Con ricorso depositato il 26/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2015 I n. 4.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
l'affidamento condiviso del figlio minore con annotazione della residenza del medesimo Per_1 presso quella della madre con la quale si intende anagraficamente convivente e prevalentemente residente.
Che il padre abbia facoltà di tenere il figlio minore con sé a weekend alternati dal venerdì alle 16 al lunedì mattina che lo riporterà a scuola (ovvero nei periodi extra scolastici a casa della madre).
Che il SI. possa vedere e tenere con sé il figlio per 2 settimane anche non Pt_2 Per_1 consecutive in estate, possibilmente concordando con la moglie il periodo delle ferie estive da trascorrere da ciascun genitore in base ai propri impegni e turni lavorativi, entro e non oltre il giorno 31 maggio di ogni anno e, con impegno dei genitori di assicurare, nel periodo in cui il bambino è con se, adeguate comunicazioni telefoniche dell'altro genitore con il figlio, in occasione delle festività di fine anno per metà delle vacanze Natalizie ricomprendendo ad anni alterni il Natale ed il Capodanno, per metà delle festività pasquali in periodo da concordarsi previamente tra le parti.
2 Ovviamente i tempi e le modalità di visita sopra descritti potranno sempre essere modificati per accordi tra le parti o per assecondare i desideri e/o le eSIenze del figlio, anche in considerazione del progredire dell'età del medesimo.
L'obbligo di entrambi i genitori di assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute del medesimo.
L'obbligo del padre, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio di corrispondere la Per_1 somma mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alle coordinate bancarie della SInora . Parte_1
Il padre si impegna altresì a sostenere integralmente le spese straordinarie relative al figlio Per_1 100%, in particolare quelle per l'acquisto di libri scolastici, spese mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., spese dentistiche, oculistiche e hobbies previamente concordati, spese per mensa scolastica e camp estivi/estate ragazzi al 100% che dovranno essere documentate.
In specifico, nell'assegno di concorso nel mantenimento da versarsi dal padre nei termini sopra indicati si intendono ricomprese tutte le spese per medicinali ordinari, per visite non specialistiche, per ticket ecc. e quelle per materiale scolastico di ordinario utilizzo.
Per la suddivisione delle spese, per quanto non espresso, si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Asti.
La casa coniugale sita in Bra – Viale Industria 31 A – (ove i coniugi hanno svolto la loro vita famigliare), viene assegnata in godimento esclusivo alla SI.ra (già intestataria del relativo Pt_1 contratto di locazione), unitamente ai beni mobili ivi esistenti, dove continuerà a vivere con il figlio
Per_1
PRENDE ATTO
I coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio minore continuerà a essere richiesto e pagato dall' nella misura del 100% alla moglie , con comunicazione delle CP_1 Parte_1 coordinate iban della stessa per l'accredito bancario e il marito SI. si impegna a non Parte_2 interporre, come in effetti non interporrà, alcuna domanda in merito, anche per quanto riguarda eventuali arretrati se dovuti, che saranno di pertinenza e spettanza solo della moglie;
Le parti danno atto di aver definito ogni altra questione economica tra di loro, in particolare dichiarano di essere allo stato economicamente indipendenti ed autonomi, di svolgere attività lavorativa e di rinunciare allo stato a richieste di carattere economico ed alimentare reciproche fra gli stessi.
I coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio in favore di sé stessi e in favore del figlio minore del passaporto per l'estero e/o di documento equipollente per Persona_1 l'espatrio;
Il SI. autorizza sin d'ora la SI.ra a portare ogni anno con sé il figlio in Pt_2 CP_2 Per_1
Marocco per circa un mese durante il periodo estivo;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 04/06/2025
La Presidente est.
3 Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 996/2025 promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bra (CN)
e
, (C.F. ), nato in [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Racconigi (TO) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LUSSO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
BRA, il 06/05/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nato il figlio a Savigliano (CN), il 19.09.2016. Persona_1
1 Con ricorso depositato il 26/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2015 I n. 4.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
l'affidamento condiviso del figlio minore con annotazione della residenza del medesimo Per_1 presso quella della madre con la quale si intende anagraficamente convivente e prevalentemente residente.
Che il padre abbia facoltà di tenere il figlio minore con sé a weekend alternati dal venerdì alle 16 al lunedì mattina che lo riporterà a scuola (ovvero nei periodi extra scolastici a casa della madre).
Che il SI. possa vedere e tenere con sé il figlio per 2 settimane anche non Pt_2 Per_1 consecutive in estate, possibilmente concordando con la moglie il periodo delle ferie estive da trascorrere da ciascun genitore in base ai propri impegni e turni lavorativi, entro e non oltre il giorno 31 maggio di ogni anno e, con impegno dei genitori di assicurare, nel periodo in cui il bambino è con se, adeguate comunicazioni telefoniche dell'altro genitore con il figlio, in occasione delle festività di fine anno per metà delle vacanze Natalizie ricomprendendo ad anni alterni il Natale ed il Capodanno, per metà delle festività pasquali in periodo da concordarsi previamente tra le parti.
2 Ovviamente i tempi e le modalità di visita sopra descritti potranno sempre essere modificati per accordi tra le parti o per assecondare i desideri e/o le eSIenze del figlio, anche in considerazione del progredire dell'età del medesimo.
L'obbligo di entrambi i genitori di assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute del medesimo.
L'obbligo del padre, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio di corrispondere la Per_1 somma mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alle coordinate bancarie della SInora . Parte_1
Il padre si impegna altresì a sostenere integralmente le spese straordinarie relative al figlio Per_1 100%, in particolare quelle per l'acquisto di libri scolastici, spese mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., spese dentistiche, oculistiche e hobbies previamente concordati, spese per mensa scolastica e camp estivi/estate ragazzi al 100% che dovranno essere documentate.
In specifico, nell'assegno di concorso nel mantenimento da versarsi dal padre nei termini sopra indicati si intendono ricomprese tutte le spese per medicinali ordinari, per visite non specialistiche, per ticket ecc. e quelle per materiale scolastico di ordinario utilizzo.
Per la suddivisione delle spese, per quanto non espresso, si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Asti.
La casa coniugale sita in Bra – Viale Industria 31 A – (ove i coniugi hanno svolto la loro vita famigliare), viene assegnata in godimento esclusivo alla SI.ra (già intestataria del relativo Pt_1 contratto di locazione), unitamente ai beni mobili ivi esistenti, dove continuerà a vivere con il figlio
Per_1
PRENDE ATTO
I coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio minore continuerà a essere richiesto e pagato dall' nella misura del 100% alla moglie , con comunicazione delle CP_1 Parte_1 coordinate iban della stessa per l'accredito bancario e il marito SI. si impegna a non Parte_2 interporre, come in effetti non interporrà, alcuna domanda in merito, anche per quanto riguarda eventuali arretrati se dovuti, che saranno di pertinenza e spettanza solo della moglie;
Le parti danno atto di aver definito ogni altra questione economica tra di loro, in particolare dichiarano di essere allo stato economicamente indipendenti ed autonomi, di svolgere attività lavorativa e di rinunciare allo stato a richieste di carattere economico ed alimentare reciproche fra gli stessi.
I coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio in favore di sé stessi e in favore del figlio minore del passaporto per l'estero e/o di documento equipollente per Persona_1 l'espatrio;
Il SI. autorizza sin d'ora la SI.ra a portare ogni anno con sé il figlio in Pt_2 CP_2 Per_1
Marocco per circa un mese durante il periodo estivo;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 04/06/2025
La Presidente est.
3 Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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