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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11668/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/10/2024 da con il proc. e dom. avv. BIGONI GIULIA TULLIA, per procura Parte_1
alle liti allegata al ricorso e da con il proc. e dom. avv. D'ANGELO BARBARA, per Parte_2
procura alle liti allegata al ricorso avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 13/01/1990 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
predetto Comune al n. 2, parte 1, dell'anno 1990;
1 - dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
TAGLIAMENTO (PN) il 14/06/1960, e , nato a [...] Parte_2
(UD) il 01/06/1954, uniti in matrimonio in data 13/01/1990 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati i quali stabiliranno la propria residenza dove riterranno opportuno;
2) dispone che il signor verserà alla GN , entro il giorno 5 Parte_2 Parte_1
di ogni mese, sul conto corrente intestato alla moglie e le cui coordinate sono a lui già note, un assegno di mantenimento pari a € 1.300,00 netti mensili, rivalutabili
Istat, potendovi far fronte con il suo patrimonio;
3) prende atto che il signor si farà, altresì, carico di tutte le spese Parte_2
ordinarie e straordinarie, incluse quelle veterinarie, per il mantenimento del cane
Per_ che la GN continuerà a tenere con sé e ad accudire;
Pt_1
4) prende atto che le automobili e gli altri mezzi acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio manterranno l'attuale intestazione e resteranno in proprietà esclusiva dell'intestatario;
2 5) dà atto che la GN ha già asportato dalla casa coniugale una parte dei Pt_1
propri beni ed effetti personali, mentre i restanti verranno prelevati in seguito, in data da concordare tra le parti;
6) spese legali integralmente compensate tra le parti,
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1990.
Udine, li 06/02/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11668/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/10/2024 da con il proc. e dom. avv. BIGONI GIULIA TULLIA, per procura Parte_1
alle liti allegata al ricorso e da con il proc. e dom. avv. D'ANGELO BARBARA, per Parte_2
procura alle liti allegata al ricorso avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 13/01/1990 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
predetto Comune al n. 2, parte 1, dell'anno 1990;
1 - dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
TAGLIAMENTO (PN) il 14/06/1960, e , nato a [...] Parte_2
(UD) il 01/06/1954, uniti in matrimonio in data 13/01/1990 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati i quali stabiliranno la propria residenza dove riterranno opportuno;
2) dispone che il signor verserà alla GN , entro il giorno 5 Parte_2 Parte_1
di ogni mese, sul conto corrente intestato alla moglie e le cui coordinate sono a lui già note, un assegno di mantenimento pari a € 1.300,00 netti mensili, rivalutabili
Istat, potendovi far fronte con il suo patrimonio;
3) prende atto che il signor si farà, altresì, carico di tutte le spese Parte_2
ordinarie e straordinarie, incluse quelle veterinarie, per il mantenimento del cane
Per_ che la GN continuerà a tenere con sé e ad accudire;
Pt_1
4) prende atto che le automobili e gli altri mezzi acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio manterranno l'attuale intestazione e resteranno in proprietà esclusiva dell'intestatario;
2 5) dà atto che la GN ha già asportato dalla casa coniugale una parte dei Pt_1
propri beni ed effetti personali, mentre i restanti verranno prelevati in seguito, in data da concordare tra le parti;
6) spese legali integralmente compensate tra le parti,
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1990.
Udine, li 06/02/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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