Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/03/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
RG 5034/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composi- zione monocratica, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5034/2024 R.G.A.C., pendente tra
TRA
e in p.l.r.p.t., (C.F. , rappre- Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1 sentata e difesa dall' avv.to Antonio Vallario e dall'avv.to Daniele Funghini, presso lo studio del primo studio in Napoli alla via Giordano Bruno n. 156, risulta eletti- vamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
Opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv.ta Giorgia Di Gioia, presso il cui studio in Napoli alla Luigi Caldieri n. 130, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso monitorio
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: Nelle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 28.03.2025, che espressamente si richiamano, i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e la causa viene decisa come da motivazione che segue ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1287/2024 con il
[...] quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma Controparte_2
di euro 20.611,25 oltre interessi e spese di lite, chiedendone la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
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Alla base della ingiunzione de qua, l'opposta poneva l'omesso pagamento degli im- porti relativi alla fornitura di frutta e verdura.
Parte opponente non contestava la sussistenza del rapporto e l'espletamento della fornitura, tuttavia, deducendo l'erroneità dell'importo ingiunto, eccepiva in com- pensazione il credito da lei vantato pari ad € 24.051,74 per vendita di prodotti agri- coli (aglio). Peraltro, evidenziava come nel corso del rapporto fossero stati effettuati dei pagamenti in contanti.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “In via preliminare: non conceder e al D.I. la provvisoria esecutorietà essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Nel merito: disporre l'integrale compensazione tra i crediti di cui al D.I. con il cre- dito dell'opponente di € 24.051,74, rappresentato dalle fatture prodotte”.
2. Si costituiva l'opposta insistendo per il rigetto dell'avversa domanda e ribadendo la correttezza dell'importo ingiunto che era stato calcolato tenendo conto dei paga- menti medio tempore intervenuti nonché del credito vantato dall'opponente nei suoi confronti.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
3. Orbene, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Nel merito, occorre rilevare che non è oggetto di contestazione la sussistenza del rapporto tra le parti.
Peraltro, dalla ricostruzione operata da ambo le parti nonché dalla prova documen- tazione può ritenersi provato che l'opposta abbia espletato la prestazione in favore dell'opponente generatrice del credito oggetto del monitorio.
In primo luogo, l'opponente non ha contestato specificamente la ricostruzione fat- tuale dell'opposta e, in particolare, l'avvenuta fornitura dei prodotti né il corrispetti- vo pattuito.
Invero, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: solo in tal modo il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata conferma vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Se, al contrario, siffatta contestazione non sia attuata, il fatto non contestato (o con- testato genericamente) non ha bisogno di essere provato.
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Dunque, si ritiene che il creditore opposto abbia assolto al proprio onere probato- rio in qualità di attore in senso sostanziale a fronte della generica contestazione ope- rata dall'opponente.
La contestazione del credito, infatti, appare del tutto generica e, come tale, inidonea a privare di valore indiziario le fatture prodotte dall'opposta, i documenti di traspor- to nonché il riepilogo allegato alla comparsa di costituzione.
Tenuto conto di tali documenti, sarebbe stato onere dell'opponente specificare i motivi per cui non erano corretti gli importi richiesti in sede monitoria.
E del resto "Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostan- ziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanzia- le) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere po- sizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno
2022, n. 20597).
3. Tanto doverosamente chiarito circa la fondatezza della pretesa, in ordine al
“quantum”, occorre evidenziare che al fine di dimostrare il credito, l'opposta, sin dal ricorso monitorio, ha allegato di aver espletato forniture di prodotti per com- plessivi € 64.801,82. A fronte di tale importo, per stessa ammissione dell'opposta, il debitore medio tempore aveva corrisposto acconti per complessivi € 20.138,83 (ri- conosciuti da parte opposta) nonché effettuato forniture con relativo controcredito pari ad € 24.051,74, già indicato in sede di ricorso monitorio.
Ne risultava quindi un credito finale a favore dell'opposta stimato in € 20.611,25, somma poi oggetto del decreto ingiuntivo.
A fronte sull'eccezione di inadempimento, fondata su fatture commerciali, docu- menti di trasporto e dalle stesse allegazioni del creditore, il debitore non ha opera- to, lo si ribadisce, alcuna specifica contestazione sicché deve ritenersi corretto l'importo ingiunto.
Ed infatti, il credito è stato dimostrato mediante la produzione delle fatture, dei d.d.t. e, soprattutto, non vi è stata alcuna eccezione circa l'importo ingiunto essen- dosi l'opponente limitato ad richiamare la sussistenza di un controcredito che, al contrario, era già stato posto in compensazione dall'opposta.
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Infine, le fatture commerciali n. 15 PC del 21.02.2022 e n. 27 PC del 31.06.2022 poste a fondamento del credito sono state depositate dall'opposta in data 14-2-2025 oltre il termine di cui all'art. 171 ter, II termine c.p.c., in sede di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, tali documenti devono ritenersi inutilizzabili.
Tuttavia, il credito indicato nella detta documentazione contabile, pari a complessivi
€ 9.278,36, può ritenersi provato dal richiamo espresso alle medesime operato dall'opposto nel ricorso monitorio, dai D.D.T. depositati nei quali vengono men- zionate espressamente nonché dal documento rubricato “resoconto” depositato dall'opposta nella comparsa di costituzione.
Rispetto a tale quadro, come più volte detto, la contestazione dell'opponente è ri- masta del tutto generica.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati.” (Cass. n. 8376/2020)
4. In conclusione, tenendo conto che l'opponente non ha mai sollevato eccezioni specifiche anche riguardo al credito indicato nelle fatture sopraindicate, deve rite- nersi che l'opposta abbia fornito la prova dell'intero credito vantato, pari all'importo oggetto del decreto ingiuntivo.
Infine, come già evidenziato nell'ordinanza del 18.12.2024, risulta inammissibile la prova orale richiesta da parte opponente nella memoria del 26- 11-2024 in quanto generica e i fatti non sono inseriti nello spazio e del tempo nonché in violazione dei limiti di cui all'art. 2721 c.c. D'altra parte, non risulta depositata la documentazione richiamata dalla stessa opponente avente efficacia di riscontro sulla circostanza indi- cata nell'atto di opposizione: “Prova ne sia che in occasione di tali accessi, che cor- rispondono alle date delle fatture , dal conto corrente della e CP_2 Pt_1 Pt_3
[...
venivano effettuati prelievi in contanti che rappresentavano appunto i pagamenti effettuati. Di ciò si darà prova documentale e testimoniale.” (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione).
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
La infondatezza della opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo fa- cendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014, considerando il valore
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della causa e l'attività svolta, con attribuzione all'avvocato Giorgia Di Gioia per anti- cipo fattone.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione confermando il decreto per cui è causa, che va dichiara- to definitivamente esecutivo;
2) condanna e in p.l.r.p.t., alla integra- Pt_1 Controparte_1
le rifusione in favore di in p.l.r.p.t. delle spese del presen- Controparte_2 te giudizio, che liquida in euro=5.077,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Giorgia Di Gioia, dichiaratosi antista- taria.
Così deciso in Aversa, il 29-3-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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